Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 977 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Ip-
[...] C.F._2
polito Crispino appellanti
E
C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Conigliaro Sergio appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/1/2025 le parti concludevano come nelle note depo- sitate in via telematica.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 26 marzo 2019 il Tribunale di Palermo, definitivamen- te pronunciando, revocava il D.I. n° 2848/2015; condannava gli attori al pagamento alla parte convenuta di euro 27.800,00 (somma già com- prensiva degli interessi di mora contrattualmente pattuiti); condannava, inoltre, gli attori al pagamento delle spese di lite, che liquidava in com- plessivi euro 2.700,00 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura le- galmente dovuta ed oltre alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
[...]
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 31 gennaio 2025 la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, e – il primo in qualità Parte_1 Parte_2
di debitore principale, la seconda quale fideiussore – proponevano op- posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2848/2015 emesso dal Tribu- nale di Palermo con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 26.186,49, oltre interessi Controparte_1
sulla somma di € 14.685,10 al saggio convenzionale di 0,040% giornalie- ro (pari al 14,60% annuo), quale saldo residuo del finanziamento con- cesso il 29.4.2010 per complessivi € 35.000,00.
- 2 - Corte di Appello di Palermo In particolare, chiedevano la revoca del decreto opposto deducendo la nullità del ricorso per d.i. per indeterminatezza assoluta dello stesso e per mancanza di prova sull'effettività del credito ingiunto, oltre che l'illegittimo addebito di interessi usurari, comunque ultralegali ed anato- cistici.
Costituitasi in giudizio, contestava le avverse Controparte_1
allegazioni deducendo la legittimità delle condizioni applicate al rappor- to.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, il Tribunale rilevava che: l'importo oggetto di ingiunzione non trovava alcuna giusti- ficazione contabile;
il c.t.u. aveva verificato che la somma finale al
29.12.2014 risultava essere pari ad € 18.520,70 (in luogo della maggior somma di € 27.397,12 risultante alla medesima data dal saldaconto);
l'indennità di ritardato pagamento era stata applicata in violazione della
L. 108/96 e gli importi versati a tale titolo dovevano essere detratti dal debito finale;
non potevano essere prese in esame le osservazioni tecni- che alla consulenza, esposte da parte attrice solo con la comparsa con- clusionale.
Aderendo dunque agli esiti dell'esplicata c.t.u., il Tribunale concludeva revocando il decreto opposto e condannando gli attori al pagamento di
€ 18.277,13, oltre interessi di mora pari al 14,60%, come previsto in contratto, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo fino al soddi- sfo. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla denunciata nullità del decreto ingiuntivo per incertezze sulla quantificazione della somma oggetto
- 3 - Corte di Appello di Palermo dell'ingiunzione (€ 26.186,49), priva di giustificazione contabile e non risultante da alcuno dei documenti allegati al monitorio, tenuto conto che dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB risultava al 29.12.14 un saldo negativo di € 27.397,12.
Ribadiscono che anche l'ultima voce dall'estratto conto risultava ingiu- stificata dato che da un saldo negativo al 16.12.2014 di € 2.660,80 si passava al 29.12.2014 ad un saldo di - € 18.520,70 (a seguito dell'addebito di € 14.683,10 con causale “capitale antic. Contenzioso” e di € 1.174,80 per indennità di contenzioso) e poi di - € 27.397,12.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instau- ra un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve li- mitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi of- ferti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla” (Cass. n.
20613/2011).
L'oggetto del thema decidendum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è dunque il contenuto del ricorso, ma la fondatezza della pretesa creditoria in esso contenuta, con la conseguenza che, ove tale valutazione abbia esito negativo, il giudice dell'opposizione procederà alla revoca del decreto opposto.
Nel caso di specie, non si ravvisa il denunciato vizio di omessa motiva- zione poiché il giudice di primo grado, evidenziando l'assenza di una giustificazione contabile posta a fondamento della somma ingiunta, ha
- 4 - Corte di Appello di Palermo proceduto alla rideterminazione del credito e poi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale è in- corso in errore nella parte in cui non ha esaminato le osservazioni alla c.t.u. formulate in seno alle note conclusive depositate il 22.2.2019.
Evidenziano che le suddette osservazioni costituiscono delle mere dife- se, cosicché possono essere formulate negli atti conclusivi del giudizio senza che ciò ne comporti l'inammissibilità; che, in ogni caso, si trattava di argomentazioni volte a spiegare esplicitare le ragioni per cui non ave- vano aderito alla proposta transattiva per € 18.000,00, formulata dal giudice di primo grado.
Il motivo è fondato.
Sul punto è sufficiente richiamare i principi di diritto di recente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5624/2022 a tenore dei quali “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedi- mento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclu- sionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costituti- vi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in rela- zione a tale mezzo istruttorio. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato
- 5 - Corte di Appello di Palermo dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del pro- cesso ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subpro- cedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali os- servazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel suc- cessivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
La ritenuta ammissibilità delle osservazioni contenute nelle comparse conclusionali del 22.2.2019 consente il loro esame nel merito, così come richiesto dagli appellanti con il terzo motivo di gravame.
In particolare, rilevano che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui non ha applicato la sanzione di cui all'art. 1815 c.c.; che il giudice di primo grado, ai fini del giudizio di usurarietà dei tassi applicati al rap- porto, avrebbe dovuto considerare gli interessi moratori sommandoli a quelli corrispettivi, oltre che la penale comminata per la decadenza del beneficio del termine, pari all'8% del capitale residuo.
La doglianza è infondata.
È noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
19597/2020 hanno affermato la sensibilità del tasso di mora alla norma- tiva antiusura, chiarendo, quanto alle modalità di individuazione dei tas-
- 6 - Corte di Appello di Palermo si soglia moratori, che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simme- tria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
In quella stessa occasione è stato chiarito che il giudizio di usurarietà del tasso corrispettivo e quello di mora deve svolgersi con modalità separa- te e distinte, in quanto tali interessi sono destinati ad essere applicati al ricorrere di presupposti diversi ed antitetici: i primi in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
i secondi in caso di (e in conse- guenza dell') inadempimento del contratto.
In tal modo, è stata palesata l'impercorribilità della tesi secondo cui l'usura degli interessi applicati ad un contratto di finanziamento va ap- prezzata unitariamente, ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una somma tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura vigente nel perio- do.
Invero, la giurisprudenza successiva ha precisato che “il principio di sommatoria" del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli inte- ressi di mora per stabilire quello contrattuale da confrontare con la so- glia antiusura non è altro che uno - e si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto, tale criterio è incompatibile con i principi
- 7 - Corte di Appello di Palermo stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite” (Cass. ord. n.
14214/2022).
Applicando tali coordinate al caso di specie, deve escludersi il carattere usurario del tasso di interessi moratori pattuito nel contratto (pari al
14,60% annuo) in quanto il tasso soglia per gli interessi moratori vigente nel periodo di riferimento (II trimestre 2010), calcolato applicando la maggiorazione di cui sopra si è detto, è pari al 21,06 %.
Per quanto, infine, attiene alla indennità per decadenza del beneficio del termine, si osserva che la penale in questione, alla stregua del contratto,
è applicabile una tantum, indipendentemente dalla durata del ritardo, a differenza degli interessi di mora convenuti su base annua e computati in base all'effettivo ritardo nel pagamento. Inoltre, l'applicazione della penale è eventuale perché connessa alla decadenza del beneficio del termine, pure rimessa all' iniziativa della creditrice (v. art. 28 del con- tratto di finanziamento: può dichiarare il Cliente decaduto CP_1
dal beneficio del termine…”)
Tali circostanze comportano che la percentuale applicata ex post cambi a seconda delle ipotesi verificatesi in concreto, e sono idonee ad esclu- dere la configurabilità dell'usura originaria.
Va condiviso, infatti, l'orientamento secondo cui il carattere meramente eventuale della corresponsione della penale esclude che i relativi importi possano essere considerati come spese connesse all'erogazione del cre- dito e, come tali rilevanti ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia.
Secondo il principio della soccombenza le spese vanno poste a carico
- 8 - Corte di Appello di Palermo degli appellanti in solido e si liquidano come in dispositivo (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 Controparte_2
marzo 2019.
Condanna i predetti appellanti, in solido, al pagamento in favore
[...]
delle spese del presente grado del giudizio, liqui- Controparte_3
date in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del com- ma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 24.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 9 - Corte di Appello di Palermo