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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa EV AL - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13974 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE DOMINICIS MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARA DENTICE ILARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2025 ed Parte_1 Controparte_1 chiedevano cumulativamente pronunciarsi sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi di cui all'art.473 bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio da loro Per_ contratto in Napoli il 7.10.2003. Aggiungevano che dalla loro unione era nata una figlia: nata il [...] in [...], studentessa universitaria ed economicamente non ancora autosufficiente. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
1 situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con Decreto di fissazione, il Giudice relatore, letto il ricorso congiunto proposto dalle parti, onerava le stesse al deposito, ai fini dei trasferimenti immobiliari pattuiti, di tutta la documentazione necessaria di cui al protocollo di intesa Tribunale di Napoli/Coa Napoli, ed inoltre, li invitare a precisare le modalità di corresponsione del mantenimento previsto alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
All'udienza cartolare del 14.10.2025, Il Giudice relatore, lette le note di udienza depositate dalle parti, rilevato che la documentazione depositata e le dichiarazioni delle parti non erano del tutto conformi al protocollo vigente in materia di trasferimenti immobiliari, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 21/10/2025, disponendo la trattazione in modalità cartolare della predetta udienza ed invitando le parti a modificare gli accordi nel senso di qualificare i trasferimenti immobiliari funzionali alla definizione dei rapporti familiari come obblighi di traferire.
All'udienza cartolare del 21.10.2025, Il Giudice relatore lette le note di udienza depositate dalle parti, preso atto delle modifiche apportate dalle parti, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Art.
1. I coniugi vivranno separati: la moglie trasferirà la residenza presso la residenza materna in Giugliano in Campania (Na) alla Via San Nullo n.185, suo attuale domicilio, mentre il Per_ Sig. continuerà a risiedere, unitamente alla figlia , presso l'attuale abitazione sita in Pt_1
Quarto (Na) alla via Santa Maria n.204; Per_ Art.
2. La sig.ra concorrerà al mantenimento della figlia nella Controparte_1 misura di euro 300,00 (trecento euro) mensili, nonché nella misura del 50% di tutte le spese che si rendessero necessarie, sia ordinarie che straordinarie, ivi comprese quelle inerenti il percorso di studi universitario;
Art.
3. il sig. , ad integrazione dell'obbligo diretto di mantenimento, dichiara la Pt_1
Per_ volontà di trasferire in favore della figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, i beni di sua proprietà riservando per sé il diritto di abitazione e segnatamente:
2 a. l'immobile sito in Quarto (Na) alla Via Santa Maria, 204, scala d, interno 7, riportato al
NCEU del detto comune al foglio 17, particella 418, sub 131, categoria A2, riservando per sé il diritto di abitazione in esso;
b. l'immobile sito in Quarto (Na) alla via Santa Maria n.204, riportato al NCEU del detto comune al foglio 17, particella 418, sub. 133, categoria C2, riservando per sé il diritto di abitazione in esso;
c. il locale terraneo sito in Napoli alla Via Comunale Catena n.36/38, riportato al NCEU del detto comune alla partita 138928, sez. Pia, foglio 7, particella 395, sub. 1, categoria C1
Art.
4. Il sig. riserva per sé unicamente il diritto di abitazione della casa in Quarto Pt_1
(Na) alla Via Santa Maria n.204. Tale trasferimento non riveste natura donativa, ma una funzione compensativa dell'obbligo di mantenimento.
Sentite le parti, si richiede che la sentenza di separazione costituisca accordo obbligatorio di trasferire tutti i beni di seguito elencati, in favore di nata Napoli il 28.12.2004 Parte_2
(codice fiscale ), contro il Sig. (codice fiscale CodiceFiscale_3 Parte_1
): C.F._1
− l'immobile sito in Quarto (Na) alla Via Santa Maria, 204, scala d, interno 7, riportato al
NCEU del detto comune al foglio 17, particella 418, sub 131, con riserva di abitazione in favore del sig. ; Parte_1
− l'immobile sito in Quarto (Na) alla via Santa Maria n.204, riportato al NCEU del detto comune al foglio 17, particella 418, sub. 133, categoria C2, con riserva di abitazione in favore del sig. ; Parte_1
− il locale terraneo sito in Napoli alla Via Comunale Catena n.36/38, riportato al NCEU del detto comune alla partita 138928, sez. Pia, foglio 7, particella 395, sub. 1, categoria C1.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
3 Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.229, parte II, S. A Sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV AL dott. Raffele Sdino
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