Articolo 6 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
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Art. 6. Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui e' deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, ((come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)) . Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione ((si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)) . Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicita' dei fondi di cui al primo periodo e' assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 .
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilita' speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , strettamente finalizzate alla conclusione delle attivita' emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonche' quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali e' deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilita' speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla rendicontazione delle risorse della contabilita' speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicita' ai sensi dell' articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026