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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/09/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1262 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 ME presso lo studio dell'Avv. BELLI FRANCESCA
ROMANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO Con ricorso depositato in data 19.04.2021 la ricorrente, lavoratrice iscritta alla gestione previdenziale di appartenenza, ha chiesto la condanna dell' CP_1 all'erogazione dell'indennità di maternità per il parto intervenuto il 20.09.2019, con riferimento al periodo di astensione obbligatoria 04.09.2019 – 03.02.2020.
L' ha resistito deducendo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza ex art. CP_1
47 D.P.R. 639/1970 e, nel merito, l'assenza del requisito contributivo nei 12 mesi antecedenti l'evento indennizzabile.
La ricorrente si è opposta all'eccezione di decadenza, allegando il corretto calcolo dei termini dell'iter amministrativo e, comunque, la sospensione straordinaria dei termini nel periodo emergenziale da COVID-19; nel merito ha documentato l'iscrizione alla gestione previdenziale e la sussistenza dei presupposti oggettivi dell'evento.
DIRITTO
1. Sull'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970
L'eccezione non è fondata.
Come noto, per le prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche, il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo, il quale si compone di: (i) 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto sulla domanda;
(ii) 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
(iii) ulteriori 90 giorni per la decisione dell' , per un totale di 300 giorni. CP_2
Nel caso di specie, quanto alla domanda del 10.07.2019, il termine di 300 giorni è venuto a scadenza il 05.05.2020; da tale data decorre l'anno di decadenza, con scadenza ordinaria al 05.05.2021. A questo termine vanno sommati 63 giorni di sospensione per l'emergenza epidemiologica (dal 09.03.2020 all'11.05.2020, ex art. 36, co. 1, D.L. 23/2020, applicabile alla fase amministrativa in corso), sì che la scadenza finale cadeva al 07.07.2021. Il ricorso giudiziario del 19.04.2021 è quindi tempestivo.
Analoghe conclusioni valgono per la domanda del 27.09.2019, per la quale l'iter amministrativo si è esaurito il 23.07.2020 e l'anno di decadenza veniva a scadenza, comunque, nel luglio 2021: anche in relazione a tale istanza, il ricorso del 19.04.2021 è pienamente nei termini.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
2. Sul merito: diritto all'indennità di maternità
Il Testo Unico sulla tutela e il sostegno della maternità e paternità (D.Lgs.
151/2001) riconosce l'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alle gestioni previdenziali di riferimento, a domanda, al ricorrere dei presupposti oggettivi
(gravidanza/parto; periodo di astensione) e soggettivi (iscrizione e contribuzione secondo la gestione di appartenenza), salvi gli accertamenti amministrativi dell' . CP_1
Nel caso concreto, la ricorrente ha documentato: (a) il parto del 20.09.2019; (b) le domande amministrative del 10.07.2019 e del 27.09.2019; (c) la propria iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza. L' ha opposto un generico CP_1 difetto del requisito contributivo, senza tuttavia confutare specificamente la documentazione prodotta né fornire elementi contrari idonei a superare le allegazioni di parte.
Giova rammentare che, in giurisprudenza, il possesso del requisito assicurativo-contributivo va apprezzato in relazione all'iscrizione effettiva e alla riconducibilità dell'attività alla gestione di appartenenza, non essendo necessaria – salvo diversa previsione – una copertura contributiva coincidente con l'intero periodo indennizzabile, ove sussista il titolo assicurativo e l'evento rientri nell'alveo protetto dalla normativa.
In fattispecie del tutto analoga, trattata innanzi a questo Ufficio, è stato riconosciuto il diritto alla prestazione in presenza dell'iscrizione e della documentazione sanitaria dell'evento, ritenendo irrilevanti mere irregolarità contributive non decisive rispetto alla sussistenza del rapporto assicurativo
(conforme l'orientamento richiamato in atti).
Alla luce di tali premesse, risulta fondata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria
04.09.2019 – 03.02.2020, con accessori di legge.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
55/2014, in ragione del valore e della natura della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario come richiesto.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata dall' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a Parte_1 percepire l'indennità di maternità per il parto del 20.09.2019, con riferimento al periodo di astensione obbligatoria 04.09.2019 – 03.02.2020;
3. Condanna l' a corrispondere a la predetta CP_1 Parte_1 indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dovute al saldo;
4. Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi euro 1800, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Carmela Teresa Amata dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Patti 30/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo