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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 554/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 554/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
, con l'avv. SALVATORE RIJLI (C.F. pec: Parte_1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. e qui di Controparte_1 seguito anche solo “ ” o ”, con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE CP_2 CP_3
DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA (CF. PartitaIVA_2
; Email_2
(C.F. Controparte_4
), già in liquidazione e oggi in concordato preventivo, in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_3
e qui di seguito anche solo “ , non costituita CP_4
-appellati-
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e con l'intervento di
(C.F. Controparte_5 PartitaIVA_4
, in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con P.IVA_5 CP_6
l'avv. SIMONE CICCOTTI (C.F. pec: CodiceFiscale_2
) Email_3
-terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 3.02.2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3289/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato alla PROMINVESTMENT (31.07.2017) e al MISE (9.08.2017) la ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il Parte_1
giudizio di 1° grado (proc. n. 3289/2017 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(1) in data 12.02.2002, all'esito di relativo Bando, le era stato concesso dal Ministero delle
Attività Produttive (oggi ) un finanziamento ai sensi della L. n. 488/1992 e ss.mm.ii.; CP_2
(2) il predetto finanziamento, dopo l'erogazione delle prime due tranches (nelle date, rispettivamente, del 26.11.2002 e del 27.05.2004), le era stato tuttavia revocato (con provvedimento comunicatole il 27.06.2017), con revoca tuttavia senz'altro tardiva, oltre che per gli argomenti già evidenziati nell'ambito del procedimento di revoca (controdeduzioni del
22.02.2017), altresì per l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria (decorrendo il relativo termine dalle date di erogazione delle predette tranches di finanziamento).
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Sulla scorta di ciò tale attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione e per l'effetto dichiararla non tenuta alla restituzione della somma (€ 97.652,00 e relativi accessori).
I.1.2.- Con comparsa del 29.11.2017 si è poi costituito il , contestando le avverse CP_2
prospettazioni e in particolare eccependo la piena validità del provvedimento di revoca, nonché l'infondatezza dell'avversa exceptio praescriptionis.
I.1.3.- Con comparsa del 7.12.2017 si è poi costituita anche la CP_4 anch'essa contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) il proprio difetto di legittimazione passiva per l'insussistenza di alcuna domanda nei propri confronti;
(2) la manifesta infondatezza, poi, delle deduzioni attoree in punto di illegittimità del provvedimento di revoca.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 167/2020 del 3.02.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte la quale ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 554/2020), ivi in particolare lamentando:
(1) in via principale e nel merito: (a) l'erroneità della revoca totale e non già parziale;
(b) la fondatezza della propria exceptio praescriptionis;
(2) in via gradata: il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. rispetto ai vizi originari dell'ammissione al finanziamento pubblico (trattandosi di cognizione riservata al Giudice
Amministrativo).
I.2.2.- Con comparsa del 17.05.2021 si è poi costituito il appellato, contestando le CP_1
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la sussistendo della giurisdizione dell'A.G.O.;
(B) la piena legittimità della revoca del finanziamento e del recupero delle somme erogate, non essendo maturata alcuna prescrizione del diritto restitutorio;
(C) l'inammissibilità, perché nuova, della domanda di revoca parziale.
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I.2.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale perfezionamento della notifica nei suoi confronti (in data 3.11.2020 – cfr. pag. 17 dell'atto allegato alla nota di deposito del
18.11.2020), la parte PROMINVESTMENT - di cui pertanto dichiararsi, come in dispositivo, la relativa contumacia -, essendosi in questa sede invece costituita, con comparsa del
17.06.2021, la sua avente causa e subentrante ex art. 111 c.p.c. (i.e. la , CP_6 cessionaria della posizione, qui espressamente costituitasi “ai sensi dell'art.111 c.p.c.”: cfr. pag. 4, punto A.1, della predetta comparsa), anch'essa contestando le avverse prospettazioni e in particolare ivi deducendo:
(A) l'inammissibilità e in subordine la manifesta infondatezza del motivo di gravame relativo alla giurisdizione;
(B) l'infondatezza, altresì, del motivo di merito;
(C) il proprio difetto, pur riproposto solo “tuzioristicamente” e “solo condizionatamente all'accoglimento di uno dei motivi di appello formulati ex adverso”, di legittimazione passiva.
I.2.4.- Con provvedimento del 5.-8.04.2024 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.2025.
I.2.5.- All'esito di quest'ultima, con provvedimento del 14. , l'appello è stato poi P.IVA_6
definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova qui precisare che:
(A) la circostanza che nel corso del presente giudizio sia intervenuto il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi e a titolo particolare, con consequenziale intervento nel processo del successore ex art. 111 c.p.c. [v. supra, sub I.2.3.] - intervento pacificamente ammissibile anche in appello, non essendo soggetto ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c.
(evidentemente trattandosi di intervento “avente peculiari caratteristiche”, poiché svolto dall'“effettivo titolare del diritto in contestazione”, essendo “divenuto” “tale nel corso del processo”, e dunque da un soggetto che “non [è] terzo in senso proprio e sostanziale”, bensì della “vera parte che interviene in giudizio per assumere non una posizione distinta ma la stessa posizione del dante causa”, potendo dunque essere “proposto senza alcun limite anche in appello” e senza “farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art.
344 c.p.c.”: cfr. Cass. civ., 12/03/1999, n. 2200, nonché Cass. civ., 6/02/2018, n. 2812; Cass.
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civ., 29/12/2011, n. 29766; Cass. civ., 8/11/2007, n. 2328; Cass. civ., 25/05/2006, n. 12385;
Cass. civ., 18/07/2002, n. 10442;) -, pacificamente “non incide sul rapporto processuale”,
“che continua a svolgersi tra le parti originarie”, “con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam” (da ciò conseguendo la necessità di dichiararne la contumacia – v. supra, sub I.2.3.), fermo e pacifico che, ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare”, il quale, in definitiva, “non è terzo, ma parte” ed è l'effettivo “titolare della res litigiosa”, nonché
“espo[sto] agli effetti della decisione pronunciata” - “che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva” - “sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario”, “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28684; Cass. civ., 26/01/2010, n. 1535;
Cass. civ., 22/10/2009, n. 22424; Cass. civ., 15/07/2007, n. 15674 e Cass. civ., 11/05/2000, n.
6031, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19/04/2020, n. 776 e Trib. Bari, 12/05/2015, n.
2171];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Tanto precisato, l'appello qui proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza di prime cure.
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V.- Occorre evidentemente qui prendere le mosse, in ossequio al predetto ordine logico- giuridico delle questioni [v. supra, sub II.], dalla doglianza della parte appellante in punto di giurisdizione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
E ciò considerando che:
(a) si tratta, come noto e pacifico, di questione in rito di carattere del tutto pregiudiziale
(anche rispetto alla competenza, essendo invero già “le norme costituzionali” a imporre il vaglio prima della potestas judicandi e “solo successivamente” e “in caso affermativo” della potestas decidendi – cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/01/2016, n. 29, nonché già Cass. civ., Sez. un.,
10/01/2003, n. 261; Cass. civ., Sez. un., 9/04/1994, n. 3328; Cass. civ., 28/10/1985, n. 5291;
Cass. civ., 18/07/1980, n. 4692), rientrando la giurisdizione, come noto, fra i “presupposti del processo” condizionanti la sua stessa “valida instaurazione” e la cui delibazione deve pertanto necessariamente avvenire in via prioritaria, seguendo “il giusto ordine” e la
“gerarchia rigorosa” “delle … questioni”, anche considerando - alla luce del suo carattere
“astrattamente” “pregiudican[te]” la stessa “possibilità di decidere” - che ogni ulteriore decisione ovviamente “potrebbe risultare del tutto inutiliter data” [cfr., ex aliis, Cass. civ.,
26/11/2019, n. 30745; Cass., Sez. un., n. 29/2016, cit.; Cons. Stato, Ad. Plen., 27/04/2015, n.
5; Cass., Sez. un., n. 261/2003, cit.];
(b) siffatta “rigorosa gerarchia”, espressamente imposta ex lege (art. 276, comma II, c.p.c.) ed
“espressione di un principio logico, oltre che giuridico” (“in quanto”, come detto, “la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all'assorbimento delle successive”: cfr., in questi termini ed esprimendo considerazioni generali, Cass. civ., 23/01/2009, n. 1696), non può evidentemente poi qui sovvertirsi sulla scorta del carattere “subordinato” indicato dalla parte appellante [v. supra, sub I.2.1., nonché atto di appello ivi richiamato];
(c) è del tutto pacifico, infatti, che tale rigoroso ordine logico-giuridico di scrutinio non è in ogni caso derogabile, né dal giudice [avendo la giurisprudenza nomofilattica, anche recente, più volte ribadito che “non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili
d'ufficio” (cfr., fra le altre, Cass. civ., 26/11/2019, n. 30745, nonché Cass. civ., 3/11/2023, n.
30507; Cass. civ., 20/04/2020, n. 7941; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017, n. 11799, spec. p.
9.3.3.2. dei “Motivi della decisione” e già Cons. Stato, Ad. Plen., 3/06/2011, n. 10)], né,
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ovviamente, dalle parti; e ciò perché, a prescindere da ogni valutazione sia sul merito della prospettazione [evidentemente valutabile solo in seconda battuta e al fine di stabilirne la fondatezza o meno, non già condizionanti il profilo, prioritario e da stabilirsi ex ante, del suo ordine di scrutinio], sia sulle ragioni della proposta subordinazione [chiaramente fondata sull'assunto che, se dalla riforma sul merito conseguirebbe l'integrale eliminazione “della propria soccombenza”, da quella sulla giurisdizione conseguirebbe comunque, attesa la
“possibilità” della “translatio iudicii”, una sua “diminuzione”, e dunque su “una premessa” del tutto erronea e già da tempo “ripensata”, non essendovi in tal caso affatto
“soccombenza” e non essendo l'attore in alcun legittimato a interporre appello (cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/10/2016, n. 21260, spec. punti 9 e 10 dei “Motivi della decisione”)], non v'è dubbio che la questione di giurisdizione è “talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte” e che invero “sfugg[e] alla facoltà di graduazione, esplicita o implicita, dei motivi”, essendo evidente che una siffatta questione, rilevabile anche ex officio e che pertanto “trascende i limiti dell'interesse privato” – riguardando non già “l'esercizio”, ma la sussistenza stessa del “potere decisorio del giudice” e dunque correlandosi al “dovere inderogabile di verificare in limine il proprio potere a garanzia dell'interesse superiore della legge” - impone altresì di “superare il potere dispositivo dalle parti” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/09/2004, n. 18169, nonché Cass. civ., 19/04/2018, n. 9671; Cass. civ., 31/10/2014, n.
23271; Cass. civ., 9/09/2008, n. 23113; Cass. civ., 24/06/1993, n. 6997; Cass. civ.,
21/12/1990, n. 12134];
(d) è pertanto evidente che, a fronte della natura della questione (pregiudiziale in rito, rilevabile ex officio e “trascendente i limiti dell'interesse privato”) e del carattere inderogabile dell'ordo quaestionum sancito dal c.p.c. (art. 276, comma II, c.p.c.), anche ove le parti
“abbiano subordinato” il motivo recante “la prospettazione di una questione”, tuttavia,
“pregiudiziale”, “quale quella di giurisdizione”, esso “deve essere esaminato in via prioritaria” e qualsivoglia “espressa subordinazione”, in definitiva, “viene meno” e “resta priva di effetti” [cfr. ancora Cass. n. 9671/2018, cit.; Cass. n. 23271/2014, cit.; Cass. n.
23113/2008, cit.; Cass. n. 18169/2004, cit.; Cass. n. 6997/1993, cit.; Cass. n. 12134/1990, cit.].
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V.1.- Ciò chiarito, occorre poi osservare che a fondamento di tale doglianza sulla giurisdizione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)] l'odierna parte appellante ha in particolare invocato:
(a) il dictum di Cass. n. 26129/2010 [ove, sulla scorta del “fondamentale principio di cui all'art. 25 Cost.”, si affermava che “chi agisce in giudizio, dopo avere adito un giudice”, “è legittimato a” “eccepi[rne]”, anche “in appello”, “il difetto di giurisdizione”];
(b) la dedotta violazione, da parte del giudice di prime cure, dei limiti della sua giurisdizione, essendo la revoca del contributo per vizi originari conoscibile solo dal Giudice
Amministrativo.
Né l'una, né l'altra deduzione, per le ragioni qui di seguito esposte [v. infra, sub V.2.-V.3.2.], risultano tuttavia suscettibili di accoglimento.
V.2.- Quanto al precedente indicato supra, sub V.1., punto (a), si tratta di indicazione giurisprudenziale invero ormai da tempo superata.
E infatti, secondo il pacifico diritto vivente, consolidatosi e cristallizzatosi già a partire dal decisivo arresto nomofilattico di Cass., Sez. un., n. 21260 /2016 – ove peraltro si richiama espressamente e si supera, ex aliis, anche l'arresto di Cass. n. 26129/2010 [cfr. p. 7 dei
“Motivi della decisione” di Cass., Sez. un., n. 21260/2016, cit.], sottolineando che anche la relativa tesi “merita[va] di essere ripensata” [cfr. p. 10 dei “Motivi della decisione” di Cass.,
Sez. un., n. 21260/2016, cit.] - e con principio peraltro oggi altresì positivizzato nel c.p.c. [con riguardo, in specie, al “nuovo art. 37 c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022” e che, “pur inapplicabile al caso di specie”, ovviamente “indica la linea di tendenza cui l'ordinamento guarda”: Cass. civ., Sez. un., 27/02/2023, n. 5898], è del tutto pacifico che “l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto” [cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 5898/2023, cit.; Cass. civ., Sez. un., 29/11/2022, n. 35023; Cass. civ., Sez. un.,
28/07/2022, n. 23653; Cass. civ., Sez. un., 21/07/2022, n. 22841; Cass. civ., Sez. un.,
6/07/2022, n. 21352; Cass. civ., Sez. un., 19/01/2022, n. 1600; Cass. civ., Sez. un., 3/11/2020,
n. 24382; Cass. civ., Sez. un., 5/12/2019, n. 31754; Cass. civ., Sez. un., 18/06/2019, n. 16342;
Cass. civ., Sez. un., 4/03/2019, n. 6281; Cass. civ., Sez. un., 31/12/2018, n. 33685; Cass. civ.,
Sez. un., 24/09/2018, n. 22439; Cass. civ., Sez. un., 23/07/2018, n. 19522; Cass. civ., Sez.
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un., 25/05/2018, n. 13192; Cass. civ., Sez. un., 21/09/2017, n. 21974; Cass., Sez. un., n.
21260/2016, cit.].
A tal riguardo, infatti, è del tutto evidente ed è stato più volte ribadito che:
(A) “l'interesse all'impugnazione”, come noto, “si collega alla soccombenza”, “in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile” [cfr., oltre alle sentenze già menzionate, Cass. civ., 12/01/2025, n. 766; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16590; Cass. civ., 8/05/2023, n. 12086;
Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3991; Cass. civ., 13/10/2016, n.
20689; Cass. civ., 7/04/2015, n. 6894; Cass., 12/04/2013, n. 8934; Cass. civ., 4/05/2012, n.
6770; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353; Cass. civ., 10/11/2008, n. 26921; Cass. civ.,
23/05/2008, n. 13373];
(B) “il capo sulla sussistenza della giurisdizione”, a tal riguardo, “si presenta” appunto “come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione”, con soccombenza che pertanto è “autonoma rispetto alla soccombenza sul merito” e che senz'altro “non è ravvisabile” in capo all'“attore” la cui domanda sia stata poi rigettata nel merito [cfr., ex multis e con principi poi costantemente confermati, Cass., Sez. un., n.
21260/2016, cit.];
(C) “la soccombenza nel merito”, infatti e come evidente, “non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione”: “l'accertamento della giurisdizione”, infatti, “non rappresenta un mero passaggio interno della statuizione di merito”, ma “costituisce un capo autonomo”
“pienamente capace di passare in giudicato” e rispetto al quale valutare la soccombenza o meno - soccombenza, quest'ultima, evidentemente non riconoscibili in capo all'attore, il quale, rispetto a tale capo, “va considerato a tutti gli effetti vincitore” (considerando che, mediante la “pronuncia a contenuto processuale di segno positivo” sulla giurisdizione, “il giudice” ha appunto “riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come … sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto”), con la conseguenza che “non è configurabile, per l'attore, soccombenza” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 21260/2016, cit., nonché succ.giur.conf.];
(D) tale conclusione, come evidente, prescinde poi da qualsivoglia ragione e “giustificazione della parte istante” a sostegno della richiesta di gravame e “non si pone” poi affatto “in contrasto” neanche “con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge” (art. 25
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Cost.), atteso che “il valore costituzionale del giudice precostituito per legge” “va bilanciato con quello dell'ordine e della speditezza del processo” e risulta qui già adeguatamente
“presidiato dall'obbligo del giudice di procedere d'ufficio in primo grado alla verifica della potestas iudicandi”, essendo lo stesso “ordinamento processuale”, in definitiva, che “non consente all'attore, una volta che la causa sia stata decisa nel merito”, né “la contraddittorietà rispetto all'originaria scelta di giurisdizione”, né “un ripensamento secundum eventum”, da tutto ciò evidentemente discendendo, “pertanto” e in definitiva, che
“la quaestio iurisdictionis ben può non solo trovare anticipata soluzione endoprocessuale, ma anche conoscere una preclusione alla possibilità della relativa deduzione in appello ad opera di chi, avendo adito il giudice appartenente a quel dato plesso giurisdizionale, non è soccombente al riguardo” [cfr. sempre Cass., Sez. un., n. 21260/2016, cit., nonché succ.giur.conf. ].
V.3.- Né può ritenersi tale impugnativa comunque ammissibile neanche sulla scorta del secondo argomento difensivo qui prospettato [v. supra, sub V.1., punto (b)], fondato sull'assunto che la giurisdizione, pur sussistente secondo la domanda della parte, sarebbe stata qui travalicata, avendo il Tribunale di prime cure esaminato vizi, tuttavia, genetici dell'ammissione al finanziamento, ex se però estranei al suo spettro cognitivo ed esorbitanti dalla sua potestas iudicandi (spettante, in un tal caso, al solo Giudice Amministrativo).
V.3.1.- E tuttavia, in contrasto con quanto precede, occorre osservare che:
(1) la revoca qui in esame pacificamente derivava non già da difetti originari o vizi genetici, ma dall'inadempimento agli obblighi imposti con il provvedimento di attribuzione del beneficio [essendo state le agevolazioni (già concesse “in via provvisoria” e con “obblig[o]”, ex aliis, di “ultimare l'iniziativa entro 48 mesi dalla data del presente decreto” e altresì di
“trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa … entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione”: cfr. artt. 1 e 3, lett. d), del D.D. n. 0114236 del
12.02.2002 riprodotto sub all. 2 fasc. attoreo di 1° grado e sub all. 1 fasc. di 1° grado del
) revocate nel giugno 2017 appunto per l'inadempimento ai predetti obblighi di cui CP_1 all'art. 3, lett. d), del predetto D.D. n. 0114236, e in particolare per “non” aver “l'impresa” beneficiaria “provveduto” né “a trasmettere la documentazione finale di spesa entro il termine previsto dalla normativa”, né a “dimostra[re] l'effettivo completamento dell'investimento” (cfr. pag. 2 del D.D. di revoca n. 2757 del 15.06.2017, avente Prot. n.
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0068830 del 20.06.2017 e comunicato il 27.06.2017, riprodotto sub all. 1 fasc. attoreo di 1° grado e sub all. 12 fasc. di 1° grado del )]; CP_1
(2) a fronte di ciò la potestas iudicandi sulla stessa chiaramente spettava (solo) al Giudice
Ordinario, come statuito nella pronuncia di prime cure [cfr. pagg.
3-4 della sentenza], del tutto pacifico secondo la costante giurisprudenza [essendosi più volte ribadito che “in ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore)”, tanto rispetto alle “condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge”, quanto a “condizioni” il cui “addebito” “non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento”, come avviene nel caso in cui “il privato … simul[i], con false fatturazioni, spese o investimenti non realmente sostenuti” (cfr., da ultimo e oltre ai precedenti già menzionati a pag. 4, 1° cpv., della sentenza appellata, Cass. civ., 21/02/2024, n. 4639; Cass. civ., Sez. un., 12/07/2023, n. 19966; Cass. civ., Sez. un., 6/07/2023, n. 19160; Cass. civ., Sez. un., 21/06/2023, n. 17757; Cass. civ., Sez. un., 11/04/2023, n. 9634; Cass. civ., Sez. un.,
4/01/2023, n. 146; Cass. civ., Sez. un., 4/04/2021, n. 9840; Cass. civ., Sez. Un., 30/07/2020,
n. 16457; Cass. civ., 1/02/2019, n. 3166; Cass. civ., Sez. un., 17/02/2016, n. 3057)] e del resto evidenziato, fin dal suo atto introduttivo [cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di 1° grado], dalla stessa parte attrice [evidentemente “non soccombente”, pertanto, a tal riguardo (v. supra, sub
V.2.)];
(3) è pacifico che il Tribunale di prime cure, senz'altro munito di giurisdizione per le ragioni appena rammentate, abbia poi provveduto a esclusivamente esaminare, come doveroso e necessario, la controversia sottopostagli, valutando unicamente la sussistenza o meno dell'inadempimento posto a fondamento della revoca contestata ex latere actoris e sottolineando a tal riguardo che proprio tale inadempimento si desumeva alla
“documentazione versata in atti” e, secondo il tipico criterio proprio ex art. 1218 c.c., non poteva ritenersi “non imputabile all'impresa”, dovendosi pertanto concludere che “l'odierna attrice si e[ra] resa inadempiente” e “non aveva ottemperato” agli obblighi previsti (cfr. pagg.
4-6 della sentenza di prime cure);
(4) è altresì evidente che il predetto Tribunale abbia altresì esaminato sempre e solo nell'ottica dell'inadempimento anche le risultanze derivanti dalla Nota della Guardia di
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Finanza del 27.09.2007 (cfr. all. 4 fasc. di 1° grado del ) – risultanze chiaramente CP_1
valorizzate dal giudice di 1° grado non già, come pur prospettato dall'appellante, per stabilire l'eventuale carenza ab initio dei presupposti legittimanti la concessione del finanziamento
(profilo del resto estraneo non solo alla cognizione del G.O., bensì alla stessa revoca contestata: v. ancora pag. 2 del D.D. n. 2757 del 15.06.2017), ma allo specifico ed esclusivo fine di comprovare l'inadempimento, emergendo invero dalla predetta nota della GDF non solo la produzione, da parte del privato, di “documentazione falsa e inattendibile” in relazione alle spese o agli investimenti dichiarati [cfr. pag. 18 della nota sub all. 4 fasc. di 1° grado del
], ma altresì il suo pacifico inadempimento rispetto all'obbligo di tempestivamente CP_1
“ultimare l'iniziativa” finanziata (obbligo previsto, ex aliis, dall'art. 3, del D.D. n. 0114236 del 12.02.2002 e dalla cui inottemperanza era conseguita la revoca di cui al D.D. n. 2757 del
15.06.2017), chiaramente emergeva, appunto, anche “dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza” - i cui operatori avevano “attestato che in data 18.01.2007 risultava che i locali si presentavano in corso di costruzione e non ancora operativi” -, ciò valendo a ulteriormente
“conferma[re]” che l'impresa “non aveva ottemperato all'obbligo di ultimare l'investimento entro 48 mesi dalla data del decreto di concessione”, con la conseguenza che anche “le circostanziate indagini della Guardia di Finanza” “prova[va]no, per l'appunto,
l'inadempimento della rispetto all'obbligo contestato” [cfr. pag. 6 della Parte_1
sentenza di prime cure].
V.3.2.- Fermo e pacifico, pertanto, che il Tribunale di prime cure non risulta aver valutato alcun profilo estraneo alla potestas iudicandi del Giudice Ordinario [vertendosi in revoca fondata su contestati inadempimenti di cui si è indagata e ravvisata, all'esito, l'effettiva sussistenza: v. supra, sub V.3.1.], è dunque evidente che risulti da integralmente disattendere anche la deduzione dell'appellante indicata supra, sub V.1., punto (b).
V.4.- Risultando pertanto da respingersi le complessive argomentazioni a tal riguardo veicolate [v. supra, sub V.2.-V.3.2.], è evidente che risulti globalmente inaccoglibile il motivo d'appello qui formulato in punto di giurisdizione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 1° ragione di doglianza, afferente il merito della decisione gravata, poiché articolato su due profili [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (a) e (b)] entrambi da disattendere, il primo in quanto inammissibile [v. infra, sub VI.1.-
VI.1.2.], il secondo in quanto infondato [v. infra, sub VI.2.-VI.2.2.].
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VI.1.- Quanto, in specie, al rilievo in punto di revoca totale e non già parziale [v. supra, sub
I.2.1., punto (1), sub (a)], esso, come eccepito dal appellato [cfr. pag. 8 della CP_1
comparsa del 17.05.2021], è effettivamente tardivo e dunque non scrutinabile.
VI.1.1.- Emerge per tabulas, infatti, che tale contestazione non sia stata affatto proposto entro il termine, preclusivo e perentorio, per le allegazioni e per la definitiva cristallizzazione del thema decidendum - non risultanda avanzato né nell'atto di citazione [ove, oltre all'“eccezione di prescrizione” (sviluppata alle pagg.
4-5 dell'atto introduttivo del giudizio di
1° grado), ci si limita poi solo a “ribadi[re]”, mediante richiamo per relationem, le
“controdeduzioni rese in seno al procedimento di revoca con la missiva a mezzo pec del
22.2.2017 di cui al Protocollo n. 17246” (cfr. pag. 4, 1° cpv., del predetto atto di citazione), invero esclusivamente prospettanti, oltre al difetto di inadempimento – per aver “completato
l'investimento”, “avviato l'attività finanziata” e “presentato tutta la documentazione occorrente nei termini previsti” -, la “prescrizione” del “diritto alla repetitio indebiti” e la
“decadenza” per “legittimo affidamento” del soggetto finanziato a seguito del “decorso di sei anni dall'ammissione al finanziamento” (cfr. pag. 2 delle predette controdeduzioni, allegate sub 5 fasc. 1° grado dell'appellante e sub 10 fasc. di 1° grado del ), senza affatto CP_1
menzionare il profilo qui in esame (carattere integrale e non già parziale della revoca)], né nella 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata il 9.01.2018 [integrante, come noto,
“l'ultimo giro” e l'ultimo termine utile, inderogabile e insuperabile, per le allegazioni (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015
n. 12310; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n.
11455) e anch'essa non recante, nel caso di specie, alcun riferimento al carattere globale e non già in parte qua della revoca] -, bensì per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di 1° grado [cfr. pagg.
7-8 della conclusionale del 25.11.2019, con passaggio difensivo richiamato anche in questa sede (cfr. pagg.
7-8 dell'atto di appello)], e dunque del tutto tardivamente [in quanto, come noto, “nelle memorie” conclusive si può solo ulteriormente
“illustrare quanto già discusso”, ma “non possono essere esposte questioni nuove”, né “nuovi fatti” o “variazion[i] del fatto” già allegato, né, in generale, “apporta[t]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte, essendo noto che, “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n.
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20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n.
3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004,
n. 6858].
VI.1.2.- Da ciò evidentemente consegue che su tale questione, in quanto solo tardivamente prospettata, risulti qui radicalmente preclusa qualsivoglia delibazione [trattandosi di profilo sul quale, come detto, “il giudice non deve pronunciarsi” (v. supra, sub VI.1.1.)], rimanendo evidentemente irrilevante, a fronte di un tale pacifico difetto di tempestiva allegazione, qualunque eventuale produzione documentale comunque intervenuta;
e ciò considerando, come noto e qui da ribadirsi:
(A) sia che non si può “ricavare l'allegazione” della parte “mediante l'interpretazione dei documenti”, “il cui deposito” “soddisfa esigenze probatorie”, ma “non di integrazione della domanda” e pertanto “non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova”
(atteso che “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono [poi] un mero supporto probatorio, senza [però] assurgere a funzione integrativa di una domanda”), essendo “al giudice” senz'altro “inibito” “trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate nella domanda”, con la conseguenza che “si deve escludere in radice che … gli elementi costitutivi della domanda possa[no] essere integrat[i] … mediante uno dei documenti prodotti dalla parte” [cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ.,
12/12/2008, n. 29241; Cass. civ., Sez. un., 1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020,
n. 8465];
(B) sia la pacifica inidoneità, in ogni caso, di qualunque prova, precostituita o costituenda, a
“supplire al difetto originario di allegazione”: è del tutto pacifico, infatti, che, “quando” la
“deduzione dei fatti” “sia mancata” (poiché, come nel caso di specie, non tempestivamente avvenuta), “essi” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum” e che pertanto ogni prova, anche “documentale”, comunque non potrebbe valere ad “ampliare indebitamente il thema decidendum”, non essendo “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” ormai irrimediabilmente intervenuto, con la conseguenza che qualunque documento o mezzo istruttorio relativa a “quei fatti” (atteso che, ferma “l'articolazione dell'attività processuale in allegazione del fatto, deduzione degli effetti” e infine “prova”, è evidente che la “prova” afferisce “ad un momento” “ulteriore”, “in ordine logico”, all'allegazione e pertanto a un
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momento “che” “non deve essere preso in esame” ove “il giudizio deve arrestarsi al rilievo della mancata” o intempestiva “allegazione”), a “nulla rileva” [cfr. Cass. civ., 19/10/2017, n.
24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392].
VI.2.- Venendo poi al profilo della prescrizione [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (b)], si tratta di exceptio senz'altro infondata e pertanto correttamente rigettata in prime cure.
VI.2.1.- E infatti, come rammentato in tale sede [cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza di 1° grado]
e ribadito, a più riprese e anche di recente, dalla giurisprudenza nomofilattica, è pacifico che
“in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio”, essendo esclusivamente “da tale momento”, in cui
“l'indebito si è concretizzato” e v'è “titolo per la restituzione” (costituito “solo” “dal provvedimento di revoca”), “che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” [cfr., da ultimo e oltre alla sentenza già citata in prime cure – Cass. civ.,
9/10/2017, n. 23603-, altresì Cass. civ., 7/05/2024, n. 12362, nonché Cons. Stato, 5/08/2024,
n. 6990 e Cons. Stato, 11/06/2024, n. 5183].
VI.2.2.- A fronte di ciò, è evidente che il predetto termine non potesse ritenersi affatto maturato, essendo la revoca intervenuta solo nel giugno 2017 (cfr. all. 1 fasc. 1° grado dell'appellante e sub 11-12 fasc. di 1° grado del ), e dunque addirittura nei mesi CP_1 antecedenti all'instaurazione del giudizio di prime cure (introdotto, come detto, nel luglio- agosto 2017 – v. supra, sub I.1.1.), non risultando ovviamente decorso il menzionato termine
(pacificamente decennale e dunque ovviamente ultra-annuale) e dunque risultando
“l'eccezione di prescrizione” avanzata dalla parte già istante in prime cure e odierna appellante, come evidenziato in prime cure e qui da ribadirsi, senz'altro “da respingere” [cfr. pagg.
4-5 della sentenza gravata].
VI.3.- Non potendosi pertanto accogliere, per le ragioni sin qui esposte [v. supra, sub VI.1.-
VI.2.2.], le complessive contestazioni a tal riguardo articolate, è evidente che occorra disattendere, come detto e qui da ribadirsi, anche il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Risultando pertanto meritevoli di reiezione entrambi i motivi di gravame qui proposti
[v. supra, sub V.-VI.3.] e ciò evidentemente valendo ad esaurire l'intera materia del
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contendere [attesa la pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, poiché ormai passate in giudicato (v. supra, sub III., punto (B)) e il carattere ovviamente assorbente di tale statuizione reiettiva anche con riguardo alle questioni qui riproposte - come sufficiente (v., da ultimo,
Cass. civ., 13/08/2024, n. 22808; Cass. civ., 16/04/2024, n. 10198; Cass. civ., 1/12/2023, n.
33649; Cass. civ., 4/01/2022, n. 48; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650) - dalla CP_6
(questioni fatte espressamente valere, del resto, solo “tuzioristicamente” e “solo condizionatamente all'accoglimento di uno dei motivi di appello formulati ex adverso” – v. pag. 7, punto D., della comparsa del 17.06.2021 -, e dunque subordinate ad evenienza qui in ogni caso pacificamente non realizzatasi)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, alle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure - ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. infra, sub IX.1.] e la parte appellata rimasta contumace [v. infra, sub IX.2.].
VIII.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna delle due parti vittoriose, e CP_2 CP_6
[trattandosi di parte distintamente difese e dunque operando il principio per cui “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr. Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561), occorrendo poi considerare, quanto al successore ex art. 111 c.p.c. qui costituitosi, che il “soccombente” va “condanna[to]” appunto “a favore di chi” “è intervenuto” ed “è stato parte del giudizio” nel relativo “grado” (cfr., nonché arg. ex Cass. civ., 27/01/2014, n. 1633; Cass. civ., 31/10/2005, n. 21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773;
Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)], avendo riguardo:
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(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato nel grado di appello (€ 97.652,00)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle due parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.2.- Quanto invece alla parte appellata rimasta contumace (PROMINVESTMENT), alcuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito del gravame e il difetto di costituzione [non avendo la parte non costituita “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo,
Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) ed essendo pacifico che il fenomeno successorio ex art. 111
c.p.c. non consenta alcun deroga al principio per cui “la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente” le “parti” e dunque “della” “condanna alle spese” “possono essere destinatarie solo le parti del processo” e non chi vi sia “rimasto estraneo” (cfr. Cass. civ.,
27/01/2014, n. 1633; Cass. civ., 31/10/2005, n. 21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773; Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)].
VIII.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 554/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 3.02.2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3289/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in questo grado della PROMINVESTMENT;
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
3) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle controparti, spese liquidate, per ciascuna parte qui costituitasi ( e CP_2
), in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per CP_6
legge;
4) NULLA per le spese della CP_4
5) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 554/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
, con l'avv. SALVATORE RIJLI (C.F. pec: Parte_1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. e qui di Controparte_1 seguito anche solo “ ” o ”, con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE CP_2 CP_3
DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA (CF. PartitaIVA_2
; Email_2
(C.F. Controparte_4
), già in liquidazione e oggi in concordato preventivo, in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_3
e qui di seguito anche solo “ , non costituita CP_4
-appellati-
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e con l'intervento di
(C.F. Controparte_5 PartitaIVA_4
, in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con P.IVA_5 CP_6
l'avv. SIMONE CICCOTTI (C.F. pec: CodiceFiscale_2
) Email_3
-terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 3.02.2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3289/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato alla PROMINVESTMENT (31.07.2017) e al MISE (9.08.2017) la ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il Parte_1
giudizio di 1° grado (proc. n. 3289/2017 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(1) in data 12.02.2002, all'esito di relativo Bando, le era stato concesso dal Ministero delle
Attività Produttive (oggi ) un finanziamento ai sensi della L. n. 488/1992 e ss.mm.ii.; CP_2
(2) il predetto finanziamento, dopo l'erogazione delle prime due tranches (nelle date, rispettivamente, del 26.11.2002 e del 27.05.2004), le era stato tuttavia revocato (con provvedimento comunicatole il 27.06.2017), con revoca tuttavia senz'altro tardiva, oltre che per gli argomenti già evidenziati nell'ambito del procedimento di revoca (controdeduzioni del
22.02.2017), altresì per l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria (decorrendo il relativo termine dalle date di erogazione delle predette tranches di finanziamento).
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Sulla scorta di ciò tale attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione e per l'effetto dichiararla non tenuta alla restituzione della somma (€ 97.652,00 e relativi accessori).
I.1.2.- Con comparsa del 29.11.2017 si è poi costituito il , contestando le avverse CP_2
prospettazioni e in particolare eccependo la piena validità del provvedimento di revoca, nonché l'infondatezza dell'avversa exceptio praescriptionis.
I.1.3.- Con comparsa del 7.12.2017 si è poi costituita anche la CP_4 anch'essa contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) il proprio difetto di legittimazione passiva per l'insussistenza di alcuna domanda nei propri confronti;
(2) la manifesta infondatezza, poi, delle deduzioni attoree in punto di illegittimità del provvedimento di revoca.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 167/2020 del 3.02.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte la quale ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 554/2020), ivi in particolare lamentando:
(1) in via principale e nel merito: (a) l'erroneità della revoca totale e non già parziale;
(b) la fondatezza della propria exceptio praescriptionis;
(2) in via gradata: il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. rispetto ai vizi originari dell'ammissione al finanziamento pubblico (trattandosi di cognizione riservata al Giudice
Amministrativo).
I.2.2.- Con comparsa del 17.05.2021 si è poi costituito il appellato, contestando le CP_1
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la sussistendo della giurisdizione dell'A.G.O.;
(B) la piena legittimità della revoca del finanziamento e del recupero delle somme erogate, non essendo maturata alcuna prescrizione del diritto restitutorio;
(C) l'inammissibilità, perché nuova, della domanda di revoca parziale.
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I.2.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale perfezionamento della notifica nei suoi confronti (in data 3.11.2020 – cfr. pag. 17 dell'atto allegato alla nota di deposito del
18.11.2020), la parte PROMINVESTMENT - di cui pertanto dichiararsi, come in dispositivo, la relativa contumacia -, essendosi in questa sede invece costituita, con comparsa del
17.06.2021, la sua avente causa e subentrante ex art. 111 c.p.c. (i.e. la , CP_6 cessionaria della posizione, qui espressamente costituitasi “ai sensi dell'art.111 c.p.c.”: cfr. pag. 4, punto A.1, della predetta comparsa), anch'essa contestando le avverse prospettazioni e in particolare ivi deducendo:
(A) l'inammissibilità e in subordine la manifesta infondatezza del motivo di gravame relativo alla giurisdizione;
(B) l'infondatezza, altresì, del motivo di merito;
(C) il proprio difetto, pur riproposto solo “tuzioristicamente” e “solo condizionatamente all'accoglimento di uno dei motivi di appello formulati ex adverso”, di legittimazione passiva.
I.2.4.- Con provvedimento del 5.-8.04.2024 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.2025.
I.2.5.- All'esito di quest'ultima, con provvedimento del 14. , l'appello è stato poi P.IVA_6
definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova qui precisare che:
(A) la circostanza che nel corso del presente giudizio sia intervenuto il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi e a titolo particolare, con consequenziale intervento nel processo del successore ex art. 111 c.p.c. [v. supra, sub I.2.3.] - intervento pacificamente ammissibile anche in appello, non essendo soggetto ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c.
(evidentemente trattandosi di intervento “avente peculiari caratteristiche”, poiché svolto dall'“effettivo titolare del diritto in contestazione”, essendo “divenuto” “tale nel corso del processo”, e dunque da un soggetto che “non [è] terzo in senso proprio e sostanziale”, bensì della “vera parte che interviene in giudizio per assumere non una posizione distinta ma la stessa posizione del dante causa”, potendo dunque essere “proposto senza alcun limite anche in appello” e senza “farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art.
344 c.p.c.”: cfr. Cass. civ., 12/03/1999, n. 2200, nonché Cass. civ., 6/02/2018, n. 2812; Cass.
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civ., 29/12/2011, n. 29766; Cass. civ., 8/11/2007, n. 2328; Cass. civ., 25/05/2006, n. 12385;
Cass. civ., 18/07/2002, n. 10442;) -, pacificamente “non incide sul rapporto processuale”,
“che continua a svolgersi tra le parti originarie”, “con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam” (da ciò conseguendo la necessità di dichiararne la contumacia – v. supra, sub I.2.3.), fermo e pacifico che, ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., “la sentenza che viene pronunciata nei confronti della parte originaria ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare”, il quale, in definitiva, “non è terzo, ma parte” ed è l'effettivo “titolare della res litigiosa”, nonché
“espo[sto] agli effetti della decisione pronunciata” - “che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva” - “sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario”, “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingesso nel giudizio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28684; Cass. civ., 26/01/2010, n. 1535;
Cass. civ., 22/10/2009, n. 22424; Cass. civ., 15/07/2007, n. 15674 e Cass. civ., 11/05/2000, n.
6031, nonché, da ultimo, Trib. Cosenza, 19/04/2020, n. 776 e Trib. Bari, 12/05/2015, n.
2171];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Tanto precisato, l'appello qui proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza di prime cure.
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V.- Occorre evidentemente qui prendere le mosse, in ossequio al predetto ordine logico- giuridico delle questioni [v. supra, sub II.], dalla doglianza della parte appellante in punto di giurisdizione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
E ciò considerando che:
(a) si tratta, come noto e pacifico, di questione in rito di carattere del tutto pregiudiziale
(anche rispetto alla competenza, essendo invero già “le norme costituzionali” a imporre il vaglio prima della potestas judicandi e “solo successivamente” e “in caso affermativo” della potestas decidendi – cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/01/2016, n. 29, nonché già Cass. civ., Sez. un.,
10/01/2003, n. 261; Cass. civ., Sez. un., 9/04/1994, n. 3328; Cass. civ., 28/10/1985, n. 5291;
Cass. civ., 18/07/1980, n. 4692), rientrando la giurisdizione, come noto, fra i “presupposti del processo” condizionanti la sua stessa “valida instaurazione” e la cui delibazione deve pertanto necessariamente avvenire in via prioritaria, seguendo “il giusto ordine” e la
“gerarchia rigorosa” “delle … questioni”, anche considerando - alla luce del suo carattere
“astrattamente” “pregiudican[te]” la stessa “possibilità di decidere” - che ogni ulteriore decisione ovviamente “potrebbe risultare del tutto inutiliter data” [cfr., ex aliis, Cass. civ.,
26/11/2019, n. 30745; Cass., Sez. un., n. 29/2016, cit.; Cons. Stato, Ad. Plen., 27/04/2015, n.
5; Cass., Sez. un., n. 261/2003, cit.];
(b) siffatta “rigorosa gerarchia”, espressamente imposta ex lege (art. 276, comma II, c.p.c.) ed
“espressione di un principio logico, oltre che giuridico” (“in quanto”, come detto, “la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all'assorbimento delle successive”: cfr., in questi termini ed esprimendo considerazioni generali, Cass. civ., 23/01/2009, n. 1696), non può evidentemente poi qui sovvertirsi sulla scorta del carattere “subordinato” indicato dalla parte appellante [v. supra, sub I.2.1., nonché atto di appello ivi richiamato];
(c) è del tutto pacifico, infatti, che tale rigoroso ordine logico-giuridico di scrutinio non è in ogni caso derogabile, né dal giudice [avendo la giurisprudenza nomofilattica, anche recente, più volte ribadito che “non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili
d'ufficio” (cfr., fra le altre, Cass. civ., 26/11/2019, n. 30745, nonché Cass. civ., 3/11/2023, n.
30507; Cass. civ., 20/04/2020, n. 7941; Cass. civ., Sez. un., 12/05/2017, n. 11799, spec. p.
9.3.3.2. dei “Motivi della decisione” e già Cons. Stato, Ad. Plen., 3/06/2011, n. 10)], né,
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ovviamente, dalle parti; e ciò perché, a prescindere da ogni valutazione sia sul merito della prospettazione [evidentemente valutabile solo in seconda battuta e al fine di stabilirne la fondatezza o meno, non già condizionanti il profilo, prioritario e da stabilirsi ex ante, del suo ordine di scrutinio], sia sulle ragioni della proposta subordinazione [chiaramente fondata sull'assunto che, se dalla riforma sul merito conseguirebbe l'integrale eliminazione “della propria soccombenza”, da quella sulla giurisdizione conseguirebbe comunque, attesa la
“possibilità” della “translatio iudicii”, una sua “diminuzione”, e dunque su “una premessa” del tutto erronea e già da tempo “ripensata”, non essendovi in tal caso affatto
“soccombenza” e non essendo l'attore in alcun legittimato a interporre appello (cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/10/2016, n. 21260, spec. punti 9 e 10 dei “Motivi della decisione”)], non v'è dubbio che la questione di giurisdizione è “talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte” e che invero “sfugg[e] alla facoltà di graduazione, esplicita o implicita, dei motivi”, essendo evidente che una siffatta questione, rilevabile anche ex officio e che pertanto “trascende i limiti dell'interesse privato” – riguardando non già “l'esercizio”, ma la sussistenza stessa del “potere decisorio del giudice” e dunque correlandosi al “dovere inderogabile di verificare in limine il proprio potere a garanzia dell'interesse superiore della legge” - impone altresì di “superare il potere dispositivo dalle parti” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/09/2004, n. 18169, nonché Cass. civ., 19/04/2018, n. 9671; Cass. civ., 31/10/2014, n.
23271; Cass. civ., 9/09/2008, n. 23113; Cass. civ., 24/06/1993, n. 6997; Cass. civ.,
21/12/1990, n. 12134];
(d) è pertanto evidente che, a fronte della natura della questione (pregiudiziale in rito, rilevabile ex officio e “trascendente i limiti dell'interesse privato”) e del carattere inderogabile dell'ordo quaestionum sancito dal c.p.c. (art. 276, comma II, c.p.c.), anche ove le parti
“abbiano subordinato” il motivo recante “la prospettazione di una questione”, tuttavia,
“pregiudiziale”, “quale quella di giurisdizione”, esso “deve essere esaminato in via prioritaria” e qualsivoglia “espressa subordinazione”, in definitiva, “viene meno” e “resta priva di effetti” [cfr. ancora Cass. n. 9671/2018, cit.; Cass. n. 23271/2014, cit.; Cass. n.
23113/2008, cit.; Cass. n. 18169/2004, cit.; Cass. n. 6997/1993, cit.; Cass. n. 12134/1990, cit.].
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V.1.- Ciò chiarito, occorre poi osservare che a fondamento di tale doglianza sulla giurisdizione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)] l'odierna parte appellante ha in particolare invocato:
(a) il dictum di Cass. n. 26129/2010 [ove, sulla scorta del “fondamentale principio di cui all'art. 25 Cost.”, si affermava che “chi agisce in giudizio, dopo avere adito un giudice”, “è legittimato a” “eccepi[rne]”, anche “in appello”, “il difetto di giurisdizione”];
(b) la dedotta violazione, da parte del giudice di prime cure, dei limiti della sua giurisdizione, essendo la revoca del contributo per vizi originari conoscibile solo dal Giudice
Amministrativo.
Né l'una, né l'altra deduzione, per le ragioni qui di seguito esposte [v. infra, sub V.2.-V.3.2.], risultano tuttavia suscettibili di accoglimento.
V.2.- Quanto al precedente indicato supra, sub V.1., punto (a), si tratta di indicazione giurisprudenziale invero ormai da tempo superata.
E infatti, secondo il pacifico diritto vivente, consolidatosi e cristallizzatosi già a partire dal decisivo arresto nomofilattico di Cass., Sez. un., n. 21260 /2016 – ove peraltro si richiama espressamente e si supera, ex aliis, anche l'arresto di Cass. n. 26129/2010 [cfr. p. 7 dei
“Motivi della decisione” di Cass., Sez. un., n. 21260/2016, cit.], sottolineando che anche la relativa tesi “merita[va] di essere ripensata” [cfr. p. 10 dei “Motivi della decisione” di Cass.,
Sez. un., n. 21260/2016, cit.] - e con principio peraltro oggi altresì positivizzato nel c.p.c. [con riguardo, in specie, al “nuovo art. 37 c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022” e che, “pur inapplicabile al caso di specie”, ovviamente “indica la linea di tendenza cui l'ordinamento guarda”: Cass. civ., Sez. un., 27/02/2023, n. 5898], è del tutto pacifico che “l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto” [cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 5898/2023, cit.; Cass. civ., Sez. un., 29/11/2022, n. 35023; Cass. civ., Sez. un.,
28/07/2022, n. 23653; Cass. civ., Sez. un., 21/07/2022, n. 22841; Cass. civ., Sez. un.,
6/07/2022, n. 21352; Cass. civ., Sez. un., 19/01/2022, n. 1600; Cass. civ., Sez. un., 3/11/2020,
n. 24382; Cass. civ., Sez. un., 5/12/2019, n. 31754; Cass. civ., Sez. un., 18/06/2019, n. 16342;
Cass. civ., Sez. un., 4/03/2019, n. 6281; Cass. civ., Sez. un., 31/12/2018, n. 33685; Cass. civ.,
Sez. un., 24/09/2018, n. 22439; Cass. civ., Sez. un., 23/07/2018, n. 19522; Cass. civ., Sez.
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un., 25/05/2018, n. 13192; Cass. civ., Sez. un., 21/09/2017, n. 21974; Cass., Sez. un., n.
21260/2016, cit.].
A tal riguardo, infatti, è del tutto evidente ed è stato più volte ribadito che:
(A) “l'interesse all'impugnazione”, come noto, “si collega alla soccombenza”, “in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile” [cfr., oltre alle sentenze già menzionate, Cass. civ., 12/01/2025, n. 766; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16590; Cass. civ., 8/05/2023, n. 12086;
Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3991; Cass. civ., 13/10/2016, n.
20689; Cass. civ., 7/04/2015, n. 6894; Cass., 12/04/2013, n. 8934; Cass. civ., 4/05/2012, n.
6770; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353; Cass. civ., 10/11/2008, n. 26921; Cass. civ.,
23/05/2008, n. 13373];
(B) “il capo sulla sussistenza della giurisdizione”, a tal riguardo, “si presenta” appunto “come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione”, con soccombenza che pertanto è “autonoma rispetto alla soccombenza sul merito” e che senz'altro “non è ravvisabile” in capo all'“attore” la cui domanda sia stata poi rigettata nel merito [cfr., ex multis e con principi poi costantemente confermati, Cass., Sez. un., n.
21260/2016, cit.];
(C) “la soccombenza nel merito”, infatti e come evidente, “non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione”: “l'accertamento della giurisdizione”, infatti, “non rappresenta un mero passaggio interno della statuizione di merito”, ma “costituisce un capo autonomo”
“pienamente capace di passare in giudicato” e rispetto al quale valutare la soccombenza o meno - soccombenza, quest'ultima, evidentemente non riconoscibili in capo all'attore, il quale, rispetto a tale capo, “va considerato a tutti gli effetti vincitore” (considerando che, mediante la “pronuncia a contenuto processuale di segno positivo” sulla giurisdizione, “il giudice” ha appunto “riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come … sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto”), con la conseguenza che “non è configurabile, per l'attore, soccombenza” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 21260/2016, cit., nonché succ.giur.conf.];
(D) tale conclusione, come evidente, prescinde poi da qualsivoglia ragione e “giustificazione della parte istante” a sostegno della richiesta di gravame e “non si pone” poi affatto “in contrasto” neanche “con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge” (art. 25
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Cost.), atteso che “il valore costituzionale del giudice precostituito per legge” “va bilanciato con quello dell'ordine e della speditezza del processo” e risulta qui già adeguatamente
“presidiato dall'obbligo del giudice di procedere d'ufficio in primo grado alla verifica della potestas iudicandi”, essendo lo stesso “ordinamento processuale”, in definitiva, che “non consente all'attore, una volta che la causa sia stata decisa nel merito”, né “la contraddittorietà rispetto all'originaria scelta di giurisdizione”, né “un ripensamento secundum eventum”, da tutto ciò evidentemente discendendo, “pertanto” e in definitiva, che
“la quaestio iurisdictionis ben può non solo trovare anticipata soluzione endoprocessuale, ma anche conoscere una preclusione alla possibilità della relativa deduzione in appello ad opera di chi, avendo adito il giudice appartenente a quel dato plesso giurisdizionale, non è soccombente al riguardo” [cfr. sempre Cass., Sez. un., n. 21260/2016, cit., nonché succ.giur.conf. ].
V.3.- Né può ritenersi tale impugnativa comunque ammissibile neanche sulla scorta del secondo argomento difensivo qui prospettato [v. supra, sub V.1., punto (b)], fondato sull'assunto che la giurisdizione, pur sussistente secondo la domanda della parte, sarebbe stata qui travalicata, avendo il Tribunale di prime cure esaminato vizi, tuttavia, genetici dell'ammissione al finanziamento, ex se però estranei al suo spettro cognitivo ed esorbitanti dalla sua potestas iudicandi (spettante, in un tal caso, al solo Giudice Amministrativo).
V.3.1.- E tuttavia, in contrasto con quanto precede, occorre osservare che:
(1) la revoca qui in esame pacificamente derivava non già da difetti originari o vizi genetici, ma dall'inadempimento agli obblighi imposti con il provvedimento di attribuzione del beneficio [essendo state le agevolazioni (già concesse “in via provvisoria” e con “obblig[o]”, ex aliis, di “ultimare l'iniziativa entro 48 mesi dalla data del presente decreto” e altresì di
“trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa … entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione”: cfr. artt. 1 e 3, lett. d), del D.D. n. 0114236 del
12.02.2002 riprodotto sub all. 2 fasc. attoreo di 1° grado e sub all. 1 fasc. di 1° grado del
) revocate nel giugno 2017 appunto per l'inadempimento ai predetti obblighi di cui CP_1 all'art. 3, lett. d), del predetto D.D. n. 0114236, e in particolare per “non” aver “l'impresa” beneficiaria “provveduto” né “a trasmettere la documentazione finale di spesa entro il termine previsto dalla normativa”, né a “dimostra[re] l'effettivo completamento dell'investimento” (cfr. pag. 2 del D.D. di revoca n. 2757 del 15.06.2017, avente Prot. n.
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0068830 del 20.06.2017 e comunicato il 27.06.2017, riprodotto sub all. 1 fasc. attoreo di 1° grado e sub all. 12 fasc. di 1° grado del )]; CP_1
(2) a fronte di ciò la potestas iudicandi sulla stessa chiaramente spettava (solo) al Giudice
Ordinario, come statuito nella pronuncia di prime cure [cfr. pagg.
3-4 della sentenza], del tutto pacifico secondo la costante giurisprudenza [essendosi più volte ribadito che “in ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore)”, tanto rispetto alle “condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge”, quanto a “condizioni” il cui “addebito” “non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento”, come avviene nel caso in cui “il privato … simul[i], con false fatturazioni, spese o investimenti non realmente sostenuti” (cfr., da ultimo e oltre ai precedenti già menzionati a pag. 4, 1° cpv., della sentenza appellata, Cass. civ., 21/02/2024, n. 4639; Cass. civ., Sez. un., 12/07/2023, n. 19966; Cass. civ., Sez. un., 6/07/2023, n. 19160; Cass. civ., Sez. un., 21/06/2023, n. 17757; Cass. civ., Sez. un., 11/04/2023, n. 9634; Cass. civ., Sez. un.,
4/01/2023, n. 146; Cass. civ., Sez. un., 4/04/2021, n. 9840; Cass. civ., Sez. Un., 30/07/2020,
n. 16457; Cass. civ., 1/02/2019, n. 3166; Cass. civ., Sez. un., 17/02/2016, n. 3057)] e del resto evidenziato, fin dal suo atto introduttivo [cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di 1° grado], dalla stessa parte attrice [evidentemente “non soccombente”, pertanto, a tal riguardo (v. supra, sub
V.2.)];
(3) è pacifico che il Tribunale di prime cure, senz'altro munito di giurisdizione per le ragioni appena rammentate, abbia poi provveduto a esclusivamente esaminare, come doveroso e necessario, la controversia sottopostagli, valutando unicamente la sussistenza o meno dell'inadempimento posto a fondamento della revoca contestata ex latere actoris e sottolineando a tal riguardo che proprio tale inadempimento si desumeva alla
“documentazione versata in atti” e, secondo il tipico criterio proprio ex art. 1218 c.c., non poteva ritenersi “non imputabile all'impresa”, dovendosi pertanto concludere che “l'odierna attrice si e[ra] resa inadempiente” e “non aveva ottemperato” agli obblighi previsti (cfr. pagg.
4-6 della sentenza di prime cure);
(4) è altresì evidente che il predetto Tribunale abbia altresì esaminato sempre e solo nell'ottica dell'inadempimento anche le risultanze derivanti dalla Nota della Guardia di
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Finanza del 27.09.2007 (cfr. all. 4 fasc. di 1° grado del ) – risultanze chiaramente CP_1
valorizzate dal giudice di 1° grado non già, come pur prospettato dall'appellante, per stabilire l'eventuale carenza ab initio dei presupposti legittimanti la concessione del finanziamento
(profilo del resto estraneo non solo alla cognizione del G.O., bensì alla stessa revoca contestata: v. ancora pag. 2 del D.D. n. 2757 del 15.06.2017), ma allo specifico ed esclusivo fine di comprovare l'inadempimento, emergendo invero dalla predetta nota della GDF non solo la produzione, da parte del privato, di “documentazione falsa e inattendibile” in relazione alle spese o agli investimenti dichiarati [cfr. pag. 18 della nota sub all. 4 fasc. di 1° grado del
], ma altresì il suo pacifico inadempimento rispetto all'obbligo di tempestivamente CP_1
“ultimare l'iniziativa” finanziata (obbligo previsto, ex aliis, dall'art. 3, del D.D. n. 0114236 del 12.02.2002 e dalla cui inottemperanza era conseguita la revoca di cui al D.D. n. 2757 del
15.06.2017), chiaramente emergeva, appunto, anche “dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza” - i cui operatori avevano “attestato che in data 18.01.2007 risultava che i locali si presentavano in corso di costruzione e non ancora operativi” -, ciò valendo a ulteriormente
“conferma[re]” che l'impresa “non aveva ottemperato all'obbligo di ultimare l'investimento entro 48 mesi dalla data del decreto di concessione”, con la conseguenza che anche “le circostanziate indagini della Guardia di Finanza” “prova[va]no, per l'appunto,
l'inadempimento della rispetto all'obbligo contestato” [cfr. pag. 6 della Parte_1
sentenza di prime cure].
V.3.2.- Fermo e pacifico, pertanto, che il Tribunale di prime cure non risulta aver valutato alcun profilo estraneo alla potestas iudicandi del Giudice Ordinario [vertendosi in revoca fondata su contestati inadempimenti di cui si è indagata e ravvisata, all'esito, l'effettiva sussistenza: v. supra, sub V.3.1.], è dunque evidente che risulti da integralmente disattendere anche la deduzione dell'appellante indicata supra, sub V.1., punto (b).
V.4.- Risultando pertanto da respingersi le complessive argomentazioni a tal riguardo veicolate [v. supra, sub V.2.-V.3.2.], è evidente che risulti globalmente inaccoglibile il motivo d'appello qui formulato in punto di giurisdizione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 1° ragione di doglianza, afferente il merito della decisione gravata, poiché articolato su due profili [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (a) e (b)] entrambi da disattendere, il primo in quanto inammissibile [v. infra, sub VI.1.-
VI.1.2.], il secondo in quanto infondato [v. infra, sub VI.2.-VI.2.2.].
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VI.1.- Quanto, in specie, al rilievo in punto di revoca totale e non già parziale [v. supra, sub
I.2.1., punto (1), sub (a)], esso, come eccepito dal appellato [cfr. pag. 8 della CP_1
comparsa del 17.05.2021], è effettivamente tardivo e dunque non scrutinabile.
VI.1.1.- Emerge per tabulas, infatti, che tale contestazione non sia stata affatto proposto entro il termine, preclusivo e perentorio, per le allegazioni e per la definitiva cristallizzazione del thema decidendum - non risultanda avanzato né nell'atto di citazione [ove, oltre all'“eccezione di prescrizione” (sviluppata alle pagg.
4-5 dell'atto introduttivo del giudizio di
1° grado), ci si limita poi solo a “ribadi[re]”, mediante richiamo per relationem, le
“controdeduzioni rese in seno al procedimento di revoca con la missiva a mezzo pec del
22.2.2017 di cui al Protocollo n. 17246” (cfr. pag. 4, 1° cpv., del predetto atto di citazione), invero esclusivamente prospettanti, oltre al difetto di inadempimento – per aver “completato
l'investimento”, “avviato l'attività finanziata” e “presentato tutta la documentazione occorrente nei termini previsti” -, la “prescrizione” del “diritto alla repetitio indebiti” e la
“decadenza” per “legittimo affidamento” del soggetto finanziato a seguito del “decorso di sei anni dall'ammissione al finanziamento” (cfr. pag. 2 delle predette controdeduzioni, allegate sub 5 fasc. 1° grado dell'appellante e sub 10 fasc. di 1° grado del ), senza affatto CP_1
menzionare il profilo qui in esame (carattere integrale e non già parziale della revoca)], né nella 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata il 9.01.2018 [integrante, come noto,
“l'ultimo giro” e l'ultimo termine utile, inderogabile e insuperabile, per le allegazioni (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015
n. 12310; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n.
11455) e anch'essa non recante, nel caso di specie, alcun riferimento al carattere globale e non già in parte qua della revoca] -, bensì per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di 1° grado [cfr. pagg.
7-8 della conclusionale del 25.11.2019, con passaggio difensivo richiamato anche in questa sede (cfr. pagg.
7-8 dell'atto di appello)], e dunque del tutto tardivamente [in quanto, come noto, “nelle memorie” conclusive si può solo ulteriormente
“illustrare quanto già discusso”, ma “non possono essere esposte questioni nuove”, né “nuovi fatti” o “variazion[i] del fatto” già allegato, né, in generale, “apporta[t]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte, essendo noto che, “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n.
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20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n.
3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004,
n. 6858].
VI.1.2.- Da ciò evidentemente consegue che su tale questione, in quanto solo tardivamente prospettata, risulti qui radicalmente preclusa qualsivoglia delibazione [trattandosi di profilo sul quale, come detto, “il giudice non deve pronunciarsi” (v. supra, sub VI.1.1.)], rimanendo evidentemente irrilevante, a fronte di un tale pacifico difetto di tempestiva allegazione, qualunque eventuale produzione documentale comunque intervenuta;
e ciò considerando, come noto e qui da ribadirsi:
(A) sia che non si può “ricavare l'allegazione” della parte “mediante l'interpretazione dei documenti”, “il cui deposito” “soddisfa esigenze probatorie”, ma “non di integrazione della domanda” e pertanto “non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova”
(atteso che “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono [poi] un mero supporto probatorio, senza [però] assurgere a funzione integrativa di una domanda”), essendo “al giudice” senz'altro “inibito” “trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate nella domanda”, con la conseguenza che “si deve escludere in radice che … gli elementi costitutivi della domanda possa[no] essere integrat[i] … mediante uno dei documenti prodotti dalla parte” [cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ.,
12/12/2008, n. 29241; Cass. civ., Sez. un., 1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020,
n. 8465];
(B) sia la pacifica inidoneità, in ogni caso, di qualunque prova, precostituita o costituenda, a
“supplire al difetto originario di allegazione”: è del tutto pacifico, infatti, che, “quando” la
“deduzione dei fatti” “sia mancata” (poiché, come nel caso di specie, non tempestivamente avvenuta), “essi” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum” e che pertanto ogni prova, anche “documentale”, comunque non potrebbe valere ad “ampliare indebitamente il thema decidendum”, non essendo “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” ormai irrimediabilmente intervenuto, con la conseguenza che qualunque documento o mezzo istruttorio relativa a “quei fatti” (atteso che, ferma “l'articolazione dell'attività processuale in allegazione del fatto, deduzione degli effetti” e infine “prova”, è evidente che la “prova” afferisce “ad un momento” “ulteriore”, “in ordine logico”, all'allegazione e pertanto a un
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momento “che” “non deve essere preso in esame” ove “il giudizio deve arrestarsi al rilievo della mancata” o intempestiva “allegazione”), a “nulla rileva” [cfr. Cass. civ., 19/10/2017, n.
24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392].
VI.2.- Venendo poi al profilo della prescrizione [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (b)], si tratta di exceptio senz'altro infondata e pertanto correttamente rigettata in prime cure.
VI.2.1.- E infatti, come rammentato in tale sede [cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza di 1° grado]
e ribadito, a più riprese e anche di recente, dalla giurisprudenza nomofilattica, è pacifico che
“in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio”, essendo esclusivamente “da tale momento”, in cui
“l'indebito si è concretizzato” e v'è “titolo per la restituzione” (costituito “solo” “dal provvedimento di revoca”), “che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” [cfr., da ultimo e oltre alla sentenza già citata in prime cure – Cass. civ.,
9/10/2017, n. 23603-, altresì Cass. civ., 7/05/2024, n. 12362, nonché Cons. Stato, 5/08/2024,
n. 6990 e Cons. Stato, 11/06/2024, n. 5183].
VI.2.2.- A fronte di ciò, è evidente che il predetto termine non potesse ritenersi affatto maturato, essendo la revoca intervenuta solo nel giugno 2017 (cfr. all. 1 fasc. 1° grado dell'appellante e sub 11-12 fasc. di 1° grado del ), e dunque addirittura nei mesi CP_1 antecedenti all'instaurazione del giudizio di prime cure (introdotto, come detto, nel luglio- agosto 2017 – v. supra, sub I.1.1.), non risultando ovviamente decorso il menzionato termine
(pacificamente decennale e dunque ovviamente ultra-annuale) e dunque risultando
“l'eccezione di prescrizione” avanzata dalla parte già istante in prime cure e odierna appellante, come evidenziato in prime cure e qui da ribadirsi, senz'altro “da respingere” [cfr. pagg.
4-5 della sentenza gravata].
VI.3.- Non potendosi pertanto accogliere, per le ragioni sin qui esposte [v. supra, sub VI.1.-
VI.2.2.], le complessive contestazioni a tal riguardo articolate, è evidente che occorra disattendere, come detto e qui da ribadirsi, anche il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Risultando pertanto meritevoli di reiezione entrambi i motivi di gravame qui proposti
[v. supra, sub V.-VI.3.] e ciò evidentemente valendo ad esaurire l'intera materia del
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contendere [attesa la pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, poiché ormai passate in giudicato (v. supra, sub III., punto (B)) e il carattere ovviamente assorbente di tale statuizione reiettiva anche con riguardo alle questioni qui riproposte - come sufficiente (v., da ultimo,
Cass. civ., 13/08/2024, n. 22808; Cass. civ., 16/04/2024, n. 10198; Cass. civ., 1/12/2023, n.
33649; Cass. civ., 4/01/2022, n. 48; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650) - dalla CP_6
(questioni fatte espressamente valere, del resto, solo “tuzioristicamente” e “solo condizionatamente all'accoglimento di uno dei motivi di appello formulati ex adverso” – v. pag. 7, punto D., della comparsa del 17.06.2021 -, e dunque subordinate ad evenienza qui in ogni caso pacificamente non realizzatasi)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, alle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure - ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. infra, sub IX.1.] e la parte appellata rimasta contumace [v. infra, sub IX.2.].
VIII.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna delle due parti vittoriose, e CP_2 CP_6
[trattandosi di parte distintamente difese e dunque operando il principio per cui “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr. Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561), occorrendo poi considerare, quanto al successore ex art. 111 c.p.c. qui costituitosi, che il “soccombente” va “condanna[to]” appunto “a favore di chi” “è intervenuto” ed “è stato parte del giudizio” nel relativo “grado” (cfr., nonché arg. ex Cass. civ., 27/01/2014, n. 1633; Cass. civ., 31/10/2005, n. 21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773;
Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)], avendo riguardo:
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(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato nel grado di appello (€ 97.652,00)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle due parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.2.- Quanto invece alla parte appellata rimasta contumace (PROMINVESTMENT), alcuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito del gravame e il difetto di costituzione [non avendo la parte non costituita “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo,
Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) ed essendo pacifico che il fenomeno successorio ex art. 111
c.p.c. non consenta alcun deroga al principio per cui “la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente” le “parti” e dunque “della” “condanna alle spese” “possono essere destinatarie solo le parti del processo” e non chi vi sia “rimasto estraneo” (cfr. Cass. civ.,
27/01/2014, n. 1633; Cass. civ., 31/10/2005, n. 21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773; Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)].
VIII.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 554/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 3.02.2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3289/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in questo grado della PROMINVESTMENT;
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
3) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle controparti, spese liquidate, per ciascuna parte qui costituitasi ( e CP_2
), in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per CP_6
legge;
4) NULLA per le spese della CP_4
5) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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