Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5876/2024 promossa da nata a [...] l'[...] , cf: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, con procura in atti dall' Avvocato GAETANO
MARIA DI MAURO
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per mandato generale alle liti, dall'Avvocato GAETANA ANGELA
MARCHESE;
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 07 gennaio 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
1
l'annullamento del provvedimento del 12.12.2023.: ”Sollecito pagamento di somme indebitamente percepite dalla Sig.ra cat.So. Parte_3
20073710” con il quale l'Istituto ha comunicato “che per il periodo dal
1.1.2015 al 31.12.2015 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 3.252,00 per i seguenti motivi: -Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi
è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95.
La ricorrente deduceva di essere titolare di pensione di reversibilità n.
20073710, ottenuta a seguito del decesso del proprio coniuge, ,non ha mai prestato e non presta alcuna attività lavorativa e non ha mai goduto di redditi personali avendo svolto l'attività di casalinga, come dimostrato dalla certificazione reddituale che per gli anni dal 2014 al 2016;
In diritto la ricorrente eccepiva in primo luogo l' inesistenza di ulteriori redditi rispetto al trattamento di reversibilità, osservando che la pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, con le modalità previste dalla tabella “F" Legge 335/95
La ricorrente sottolineava che essa non aveva percepito alcun reddito se non il trattamento di reversibilità e dunque non era comprensibile, pertanto, né, tantomeno l' lo aveva specificato, quali redditi potessero avere CP_1
determinato l'indebito; essa, peraltro, come previsto dalla circolare CP_1
n.195 del 30.11.2015 punto3.3, “in caso di assenza di redditi ulteriori oltre la pensione il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto” e comunque l'EN NZ , è in condizione di conoscere tutte le informazioni che sono in possesso dell'amministrazione finanziaria in considerazione della istituzione del Casellario dell'assistenza di
2 cui all'art.13 del DL 78/2010 che impone ai cittadini di comunicare solo i redditi non dichiarati nel modello 730.
Per scrupolo di difesa, la ricorrente eccepiva che il presunto indebito era riferito a pagamenti effettuati anteriormente al 31 dicembre 2000 e, pertanto, sottoposto alla normativa di cui all'art. 38 comma 7^ della legge
448/2001
La ricorrente eccepiva, ancora, la violazione della legge 88/89 art.52, come interpretato dall'art. 13 comma 2^ della L. 412/1991 e della circolare CP_1
n.47 del 16.3.2018 in materia di decorrenza dei termini per il recupero dell'indebito, Ed infatti l'indebito contestato alla ricorrente risale al periodo
1.1.2015 / 31.12.2015 e, pertanto, è stato notificato oltre il termine annuale di decadenza, l' non può , quindi, ripetere alcunché posto che medesima CP_1
non ha realizzato alcuna condotta dolosa per trarre in inganno l' sul CP_1
diritto e sulla misura della prestazione corrisposta che è stata dovuta esclusivamente ad un errore dell'Istituto.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << -
Annullare il provvedimento di indebito dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente all' . Condannare l' alla restituzione delle eventuali CP_1 CP_1
somme già trattenute con interessi e rivalutazione. Spese e compensi con distrazione ex art.93 cpc >>.
Si costituiva in data 7.11.2024, l' , il quale evidenziava in fatto che la CP_1
pratica di indebito n. 15104310 derivava da una ricostituzione centralizzata effettuata sulla pensione numero 20073710, categoria SO, ricalcolata dall'Istituto dal 1° gennaio 2016 a seguito della mancata presentazione dei redditi per l'anno 2015. E, infatti, parte ricorrente non ha mai presentato dichiarazione reddituale né attraverso la trasmissione del Modello RED né
3 attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria
L' faceva riferimento all'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 CP_1
del 2010, convertito dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n.
207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che ha posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730
o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.
L' faceva riferimento anche all'art. 1, comma 41 della legge 335/1995, CP_1
il quale prevede che a far data dal 17 agosto 1995 le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote tradizionali, unicamente laddove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima stabilita dall' . CP_1
L' deduceva che il provvedimento risulta correttamente notificato nel CP_1
2017, quindi tempestivamente ciò nonostante l'obbligo dell' di CP_1
procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.
Chiariva che in base alla Circolare n. 195 del 30/11/2015, l' non è, più CP_1
tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo
4 l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.
L' in ordine al richiamato dalla ricorrente art. 38 comma 7 della Legge CP_1
n. 448/2001,sosteneva che l'applicabilità della detta norma è esclusa nell'ipotesi di dolo del percettore, circostanza che si era verificata nel caso di specie.
In punto di diritto, l deduceva che la ricorrente non aveva assolto CP_1
all'onere probatorio che grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al pagamento della prestazione assistenziale, quello di fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa e tanto bastava al fine del rigetto dell'avverso ricorso.
Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale di << –In via principale, CP_1
rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato per le causali esposte in narrativa, con conferma dei provvedimenti di indebito ex adverso impugnati.
Spese, competenze ed onorari come per legge. >>
All'udienza di discussione del 07 gennaio 2024 , sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In tema di indebito previdenziale la Suprema Corte, Cassazione ha precisato
“...in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. (Cassazione Unite 18406/2010). 5 Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva Sentenza della
Cassazione Sezione Lavoro n. 2739 dell'11.2.2016
Sempre in tema di indebito poi la Suprema Corte, Sezione Lavoro con sentenza n. 18615/2021, ha precisato: “Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1
pensionati, prevista dall'13 della Legge n. 412/1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (per tutte Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi CP_1
alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2.
Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico
Tanto premesso e passando al tema specifico posto dal ricorso all'esame, si osserva che la norma in discussione non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra 6 prestazione ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
II significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. dall'13, comma 2 della
Legge n. 412/1991, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante Cassazione Civile n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo «successivo» risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si
è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro 7 l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nella specie, la condotta omissiva in riferimento alle comunicazioni reddituali dal 2015 e 2016, necessarie per definire annualmente la misura della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, ha reso inoperativa la decorrenza del termine annuale di recupero.
Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante Cassazione Civile n. 1228/2011;
Cassazione Civile n. 2739/2016; Cassazione Civile n. 3183/2019).
Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (
Cassazione Civile n. 1919/2018 ed altre conformi).
La Suprema Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente ( Cassazione Civile n. 1919/2018 alla cui motivazione si rinvia).
Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero 8 rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(per tutte Cassazione n. 27096/2018 ).
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente del diritto a pensione ( fra le tante, Cassazione n. 4849/1986, n. 11498/1996, cui ha dato seguito la sentenza n. 1919/2018).”
Nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato l'invio all' delle sue CP_1
dichiarazioni dei redditi, eccependo la illegittimità della richiesta da parte dell'EN NZ.
L' ha provato di aver provveduto alla richiesta di restituzione delle CP_1
somme indebitamente percepite dalla ricorrente, avendo sollecitato entro l'anno successivo a quello in cui andava depositata la dichiarazione dei redditi l'invio di dette comunicazioni all' . CP_1
La revoca della prestazione disposta da è stata adottata dall'Istituto CP_1
legittimamente in applicazione della normativa di legge art. 35, comma 1 bis
D.L. 207/2008, convertito nella Legge n. 14/2009.
Tuttavia parte ricorrente ha provato mediante la documentazione depositata solo nel presente giudizio di aver percepito per il periodo d'imposta 2014 un reddito di euro 6.517,81, per il periodo d'imposta 2015 di aver percepito un reddito di Euro 6.524, 44 e per il periodo d'imposta 2016 di aver percepito un reddito di euro 6.524,44 (certificazione dell'agenzia delle Entrate depositata in data 18.06.2024 ).
Tali redditi sono inferiori ai limiti di legge previsti per l'eventuale riduzione degli importi della pensione di reversibilità ( che sono per l'anno 2014 fino a euro 19.553,82; per l'anno 2015 fino a euro 19.593,21,per l'anno 2016 fino a euro 19.573,71) 9 Pertanto parte ricorrente ha provato solo nel presente giudizio di avere un reddito non superiore ai limiti reddituali e che determina il suo diritto a percepire le somme per pensione di reversibilità relative al periodo gennaio
2014-2016.
Le somme oggetto del provvedimento di indebito sono quindi irripetibili. CP_1
L' deve quindi essere condannato alla restituzione a parte ricorrente CP_1
degli importi medio tempore trattenuti per tale titolo.
In ordine alle spese il comportamento delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Infatti è provato che la ricorrente ha omesso di inviare le comunicazioni reddituali all' malgrado i solleciti dell'Istituto e tale comportamento ha CP_1
determinato la revoca della pensione sulla base delle disposizioni di legge per il periodo 2014 -2016 (art. 35 comma 1 bis del D.L. 207/2008 convertito nella
L. 14/2009 )
Tali comportamenti , come detto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5876/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbite, così statuisce:
Dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire a la somma oggetto CP_1
del provvedimento di indebito del 12.12.2023 per euro 6.740,89 non CP_1
essendo detta somma ripetibile e condanna l' al pagamento in favore CP_1
della ricorrente di quanto nelle more eventualmente trattenuto a tale titolo sulla pensione della ricorrente.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 29 giugno 2025
Il G.O.T. 10
Giuseppe Marino
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