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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4481/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4481 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 819/2022 del Giudice di Pace di Catanzaro in materia di opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Antonio Spinella e Parte_1
Giuseppina Contarino, presso il cui studio, in Fiumefreddo di Sicilia (CT), alla via Luigi Rizzo n. 18, legalmente domicilia appellante
CONTRO
Controparte_1
appellata contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, adiva il Giudice di pace di Parte_1
Catanzaro, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento n. 1800001013109, elevato dalla
Polizia Stradale di Catanzaro in data 09.08.2021 e notificato in data 09.10.2021, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 180 co. VIII C.d.s. e applicata la sanzione pecuniaria di €
441,48.
Non si costituiva in giudizio la . Controparte_1
Con la sentenza n. 819/2022, pronunciata e depositata in data 16 maggio 2022, il Giudice di Pace di
Catanzaro accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'opposto verbale, sulla base dell'assenza di prova della colpevolezza dell'opponente, atteso l'omesso deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento da parte della resistente, e compensava le spese del giudizio. CP_1
Proponeva appello , censurando la sentenza impugnata, nella parte in cui ha Parte_1
disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, e chiedendo di riformare la sentenza, condannando le convenute a rifondere all'appellante tutte le spese di lite, legali e processuali, sostenute nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese del presente giudizio.
Non si costituiva la appellata. CP_1
Con ordinanza del 3 novembre 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 novembre
2023, il Giudice, rilevato che, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di stare in giudizio personalmente e di avvalersi di funzionari appositamente delegati, di cui all'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e che la notifica alla risultava effettuata, tramite Controparte_1 pec, all'indirizzo e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Email_1 di Catanzaro, ordinava all'appellante di rinnovare la notifica.
Rinnovata la notifica da parte appellante, non si costituiva in appello la . Controparte_1
All'odierna udienza, la causa veniva decisa.
****
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In primo grado, il giudice ha compensato le spese di lite tra le parti, con la seguente motivazione:
“poiché l'accoglimento discende da motivi processuali e non dal merito”.
L'appellante si duole dell'indebita compensazione delle spese di lite, allegando, sul punto, la violazione degli artt. 91 e 92 comma II c.p.c.
Ebbene, il principio della soccombenza, che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un'applicazione del principio di causalità, comporta che le spese di lite debbano gravare sulla parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
L'art. 92 co.2 c,p,c statuisce: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha fatto buon governo del potere di compensazione delle spese di lite, non individuando tra i motivi di compensazione alcuno di quelli indicati dal cit. art. 92 co.2 cpc.
Le ragioni indicate dal giudice di prime cure a fondamento della compensazione, sopra riportate, non possono essere condivise.
Il giudice, infatti, ha accolto il ricorso, motivando sulla base dell'assenza di prova della colpevolezza dell'opponente, dunque la risulta soccombente e deve, quindi, essere Controparte_1
condannata al rimborso delle spese processuali, in forza del disposto dell'art. 91 c.p.c.; la mancata costituzione in giudizio della , dalla quale discende l'omesso deposito del rapporto e degli CP_1 atti relativi all'accertamento da parte della resistente, non rientra tra i motivi di CP_1
compensazione delle spese normativamente previsti.
Tanto premesso, l'appello va accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata con riguardo al capo delle spese ed applicazione del principio della soccombenza;
ne deriva la condanna delle appellate al pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Quanto alla liquidazione di queste ultime, si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione
“fino a € 1.100,00”, secondo i valori medi, per la fase di studio (€ 68,00), introduttiva (€ 68,00) e decisionale (€ 142,00), con eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ad eccezione della fase istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta e con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a € 1.100,00, “sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza” (Cass, sez. II civile, sentenza n. 19930 del 21 giugno 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 819/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
b) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata CP_1
a rifondere all'appellante le spese processuali del primo grado di giudizio, che si
[...] liquidano in € 43,00 per esborsi e € 278,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% su tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
c) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo,
c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge.
Catanzaro, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4481 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 819/2022 del Giudice di Pace di Catanzaro in materia di opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Antonio Spinella e Parte_1
Giuseppina Contarino, presso il cui studio, in Fiumefreddo di Sicilia (CT), alla via Luigi Rizzo n. 18, legalmente domicilia appellante
CONTRO
Controparte_1
appellata contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, adiva il Giudice di pace di Parte_1
Catanzaro, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento n. 1800001013109, elevato dalla
Polizia Stradale di Catanzaro in data 09.08.2021 e notificato in data 09.10.2021, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 180 co. VIII C.d.s. e applicata la sanzione pecuniaria di €
441,48.
Non si costituiva in giudizio la . Controparte_1
Con la sentenza n. 819/2022, pronunciata e depositata in data 16 maggio 2022, il Giudice di Pace di
Catanzaro accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'opposto verbale, sulla base dell'assenza di prova della colpevolezza dell'opponente, atteso l'omesso deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento da parte della resistente, e compensava le spese del giudizio. CP_1
Proponeva appello , censurando la sentenza impugnata, nella parte in cui ha Parte_1
disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, e chiedendo di riformare la sentenza, condannando le convenute a rifondere all'appellante tutte le spese di lite, legali e processuali, sostenute nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese del presente giudizio.
Non si costituiva la appellata. CP_1
Con ordinanza del 3 novembre 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 novembre
2023, il Giudice, rilevato che, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di stare in giudizio personalmente e di avvalersi di funzionari appositamente delegati, di cui all'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e che la notifica alla risultava effettuata, tramite Controparte_1 pec, all'indirizzo e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Email_1 di Catanzaro, ordinava all'appellante di rinnovare la notifica.
Rinnovata la notifica da parte appellante, non si costituiva in appello la . Controparte_1
All'odierna udienza, la causa veniva decisa.
****
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In primo grado, il giudice ha compensato le spese di lite tra le parti, con la seguente motivazione:
“poiché l'accoglimento discende da motivi processuali e non dal merito”.
L'appellante si duole dell'indebita compensazione delle spese di lite, allegando, sul punto, la violazione degli artt. 91 e 92 comma II c.p.c.
Ebbene, il principio della soccombenza, che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un'applicazione del principio di causalità, comporta che le spese di lite debbano gravare sulla parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
L'art. 92 co.2 c,p,c statuisce: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha fatto buon governo del potere di compensazione delle spese di lite, non individuando tra i motivi di compensazione alcuno di quelli indicati dal cit. art. 92 co.2 cpc.
Le ragioni indicate dal giudice di prime cure a fondamento della compensazione, sopra riportate, non possono essere condivise.
Il giudice, infatti, ha accolto il ricorso, motivando sulla base dell'assenza di prova della colpevolezza dell'opponente, dunque la risulta soccombente e deve, quindi, essere Controparte_1
condannata al rimborso delle spese processuali, in forza del disposto dell'art. 91 c.p.c.; la mancata costituzione in giudizio della , dalla quale discende l'omesso deposito del rapporto e degli CP_1 atti relativi all'accertamento da parte della resistente, non rientra tra i motivi di CP_1
compensazione delle spese normativamente previsti.
Tanto premesso, l'appello va accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata con riguardo al capo delle spese ed applicazione del principio della soccombenza;
ne deriva la condanna delle appellate al pagamento, in solido, delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Quanto alla liquidazione di queste ultime, si applicano i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione
“fino a € 1.100,00”, secondo i valori medi, per la fase di studio (€ 68,00), introduttiva (€ 68,00) e decisionale (€ 142,00), con eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ad eccezione della fase istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta e con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a € 1.100,00, “sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza” (Cass, sez. II civile, sentenza n. 19930 del 21 giugno 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 819/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
b) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata CP_1
a rifondere all'appellante le spese processuali del primo grado di giudizio, che si
[...] liquidano in € 43,00 per esborsi e € 278,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% su tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge;
c) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo,
c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge.
Catanzaro, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Olimpia Abet