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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2122/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. GADOTTI VERENA Parte_1
e
, con l'Avv. POSILLIPO GIUSEPPE e l'Avv. D'ADDIO CP_1
ANGELICA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver CP_1 Parte_1 contratto matrimonio civile, in data 19.07.2020, in Grabovica (Serbia), annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Caserta al n.88, Uff.1, parte II, Serie C, anno 2020, entrambi residenti in [...]. Premesso altresì che dalla lora unione non sono nati figli, le parti, con ricorso depositato il 09.05.2025, esponevano la crisi coniugale e pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale sita a AR AR (TN), alla Strada Per Luch n°2 alla signora insieme ai mobili e agli arredi che la Parte_1 compongono, disponendo la voltura del contratto di locazione e delle utenze a nome della ricorrente liberando cosi il sig. da ogni onere al CP_1 riguardo;
- disporre in favore della signora un assegno di mantenimento Parte_1 pari alla somma di €. 500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- il sig. si impegna a versare alla signora per CP_1 Parte_1 un anno -con decorrenza dal deposito del presente ricorso – un'ulteriore somma pari ad €. 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale contributo per le spese di locazione e delle utenze;
- con compensazione integrale delle spese legali.
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ex art.473 bis. 51, comma 2, c.p.c. della sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c.
Il Sig. e la Sig.ra con note depositate CP_1 Parte_1
22.05.2025, confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2122/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. GADOTTI VERENA Parte_1
e
, con l'Avv. POSILLIPO GIUSEPPE e l'Avv. D'ADDIO CP_1
ANGELICA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver CP_1 Parte_1 contratto matrimonio civile, in data 19.07.2020, in Grabovica (Serbia), annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Caserta al n.88, Uff.1, parte II, Serie C, anno 2020, entrambi residenti in [...]. Premesso altresì che dalla lora unione non sono nati figli, le parti, con ricorso depositato il 09.05.2025, esponevano la crisi coniugale e pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni: - dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale sita a AR AR (TN), alla Strada Per Luch n°2 alla signora insieme ai mobili e agli arredi che la Parte_1 compongono, disponendo la voltura del contratto di locazione e delle utenze a nome della ricorrente liberando cosi il sig. da ogni onere al CP_1 riguardo;
- disporre in favore della signora un assegno di mantenimento Parte_1 pari alla somma di €. 500,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- il sig. si impegna a versare alla signora per CP_1 Parte_1 un anno -con decorrenza dal deposito del presente ricorso – un'ulteriore somma pari ad €. 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale contributo per le spese di locazione e delle utenze;
- con compensazione integrale delle spese legali.
Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ex art.473 bis. 51, comma 2, c.p.c. della sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c.
Il Sig. e la Sig.ra con note depositate CP_1 Parte_1
22.05.2025, confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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