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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2750/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA VI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 3;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI CARLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Cairoli n. 11;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno proposto ricorso congiunto per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“1) Affidamento, collocamento e regime di visita della prole.
Il figlio minore attualmente di anni quindici, verrà affidato congiuntamente a Per_1 ciascun genitore, con collocazione prevalente presso il padre nella ex “casa familiare” sita in 27010 – Cura Carpignano (PV), Via Toscana n. 30.
I genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio (educazione, istruzione, salute, sport), tenuto conto delle sue aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali.
Quanto al regime di visita, potrà stare presso la madre: Per_1
pag. 1 di 5 - due fine settimana al mese in via alternata e uno o due giorni durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi della stessa, nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con la volontà dello stesso;
- Natale e Capodanno, nonché le relative settimane, ad anni alterni con ciascun genitore;
- Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
- le altre festività in via alternata con ciascun genitore;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura della scuola, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto, sempre considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e la sua volontà.
La figlia maggiore di età, ma economicamente non autosufficiente, ha scelto, allo Per_2 stato, di vivere in 27100 - Pavia (PV) presso la madre.
2) Mantenimento della prole.
Il padre provvederà al mantenimento diretto di Per_1
La madre provvederà al mantenimento diretto di Per_2
Le spese extra-mantenimento per i figli a carico verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come da protocollo n. 2323/2016 nato dall'intesa tra i Magistrati del
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia che i genitori dichiarano di conoscere e accettare.
Esse dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il giorno cinque del mese successivo al sostenimento della spesa, con trasmissione, all'altro genitore, della relativa documentazione giustificativa.
3) Deduzioni e detrazioni delle spese extra-mantenimento per i figli a carico e Assegno
Unico Universale.
La deduzione e la detrazione ai fini Irpef delle spese extra-mantenimento per i figli a carico sarà effettuata nella misura del 50% tra i genitori, con impegno di questi ultimi ad inserire il codice fiscale della prole per le spese mediche.
L'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito da ciascun genitore in relazione al figlio collocato preso di sé.
4) Documenti validi per l'espatrio e viaggi.
pag. 2 di 5 I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
Ciascun genitore, qualora intenda effettuare un viaggio in Italia o all'estero con il figlio minore, si impegna a comunicare all'altro, con congruo preavviso, il periodo di permanenza, il luogo e l'indirizzo.
5) “Casa familiare”.
La “casa familiare”, in comproprietà pro indiviso tra le parti nella misura del 50%, viene assegnata, con tutti i suoi arredi e corredi, al Sig. , il quale vi continuerà a Parte_1 vivere.
La Sig.ra se ne è già allontanata, asportando tutti Parte_2
i suoi effetti personali e i suoi beni, ad eccezione del mobilio acquistato nel corso degli anni e a servizio della “abitazione familiare” e di altri beni (ad esempio tapis roulant, libri ecc.) che non possono essere asportati o spostati nell'immobile in cui si è trasferita in 27100 - Pavia (PV), Via Alvar Alto n. 39, per le ridotte dimensioni dello medesimo e che il Sig. si impegna a custodire nel box e/o nella cantina della “abitazione Parte_1 familiare” sino a quando non verrà trovata una soluzione differente.
La “casa familiare” è ubicata in 27010 - Cura Carpignano (PV), alla Via Toscana n. 30, ed è costituita da un appartamento posto al terzo piano di uno stabile condominiale, composto da tre vani e servizi, con annessa cantina sita al piano terra, catastalmente censito presso il predetto comune come segue:
- Foglio A/3, Mappale n. 327, Subalterno 10, Categoria A/3, Classe 2, Rendita Catastale:
€ 207,36;
- Foglio A/3, Mappale n. 327, Subalterno 04, Categoria C/6, Classe 2, Rendita Catastale:
€ 28,02.
Una volta che avrà conseguito l'indipendenza economica, i ricorrenti si Per_1 impegnano a vendere l'immobile sopra descritto al prezzo di mercato che verrà stimato secondo la media delle valutazioni effettuate da almeno tre operatori del settore immobiliare scelti congiuntamente da entrambi.
Entrambi i Sig.ri e , se lo vorranno, Parte_1 Parte_2 vanteranno il diritto di prelazione sulla vendita dell'immobile pro quota.
pag. 3 di 5 6) Crediti vantati dal Sig. nei confronti della Sig.ra . Pt_1 Parte_2
La Sig.ra verserà al Sig. , a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso forfettario delle spese dal medesimo anticipate per il mantenimento diretto dei figli nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, come segue:
- € 500,00 entro e non oltre il 31/07/2025;
- € 500,00 entro e non oltre il 31/08/2025.
7) Efficacia delle condizioni del ricorso congiunto.
Le condizioni di cui al ricorso congiunto avranno efficacia dalla data del deposito dello stesso.
8) Spese legali della procedura.
Le spese legali della procedura sono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 31.7.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori Persona_3 nata il [...] a [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato il [...]. Persona_4 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
pag. 4 di 5
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2750/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA VI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 3;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI CARLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Cairoli n. 11;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno proposto ricorso congiunto per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“1) Affidamento, collocamento e regime di visita della prole.
Il figlio minore attualmente di anni quindici, verrà affidato congiuntamente a Per_1 ciascun genitore, con collocazione prevalente presso il padre nella ex “casa familiare” sita in 27010 – Cura Carpignano (PV), Via Toscana n. 30.
I genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio (educazione, istruzione, salute, sport), tenuto conto delle sue aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali.
Quanto al regime di visita, potrà stare presso la madre: Per_1
pag. 1 di 5 - due fine settimana al mese in via alternata e uno o due giorni durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi della stessa, nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con la volontà dello stesso;
- Natale e Capodanno, nonché le relative settimane, ad anni alterni con ciascun genitore;
- Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
- le altre festività in via alternata con ciascun genitore;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura della scuola, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto, sempre considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e la sua volontà.
La figlia maggiore di età, ma economicamente non autosufficiente, ha scelto, allo Per_2 stato, di vivere in 27100 - Pavia (PV) presso la madre.
2) Mantenimento della prole.
Il padre provvederà al mantenimento diretto di Per_1
La madre provvederà al mantenimento diretto di Per_2
Le spese extra-mantenimento per i figli a carico verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come da protocollo n. 2323/2016 nato dall'intesa tra i Magistrati del
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia che i genitori dichiarano di conoscere e accettare.
Esse dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il giorno cinque del mese successivo al sostenimento della spesa, con trasmissione, all'altro genitore, della relativa documentazione giustificativa.
3) Deduzioni e detrazioni delle spese extra-mantenimento per i figli a carico e Assegno
Unico Universale.
La deduzione e la detrazione ai fini Irpef delle spese extra-mantenimento per i figli a carico sarà effettuata nella misura del 50% tra i genitori, con impegno di questi ultimi ad inserire il codice fiscale della prole per le spese mediche.
L'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito da ciascun genitore in relazione al figlio collocato preso di sé.
4) Documenti validi per l'espatrio e viaggi.
pag. 2 di 5 I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
Ciascun genitore, qualora intenda effettuare un viaggio in Italia o all'estero con il figlio minore, si impegna a comunicare all'altro, con congruo preavviso, il periodo di permanenza, il luogo e l'indirizzo.
5) “Casa familiare”.
La “casa familiare”, in comproprietà pro indiviso tra le parti nella misura del 50%, viene assegnata, con tutti i suoi arredi e corredi, al Sig. , il quale vi continuerà a Parte_1 vivere.
La Sig.ra se ne è già allontanata, asportando tutti Parte_2
i suoi effetti personali e i suoi beni, ad eccezione del mobilio acquistato nel corso degli anni e a servizio della “abitazione familiare” e di altri beni (ad esempio tapis roulant, libri ecc.) che non possono essere asportati o spostati nell'immobile in cui si è trasferita in 27100 - Pavia (PV), Via Alvar Alto n. 39, per le ridotte dimensioni dello medesimo e che il Sig. si impegna a custodire nel box e/o nella cantina della “abitazione Parte_1 familiare” sino a quando non verrà trovata una soluzione differente.
La “casa familiare” è ubicata in 27010 - Cura Carpignano (PV), alla Via Toscana n. 30, ed è costituita da un appartamento posto al terzo piano di uno stabile condominiale, composto da tre vani e servizi, con annessa cantina sita al piano terra, catastalmente censito presso il predetto comune come segue:
- Foglio A/3, Mappale n. 327, Subalterno 10, Categoria A/3, Classe 2, Rendita Catastale:
€ 207,36;
- Foglio A/3, Mappale n. 327, Subalterno 04, Categoria C/6, Classe 2, Rendita Catastale:
€ 28,02.
Una volta che avrà conseguito l'indipendenza economica, i ricorrenti si Per_1 impegnano a vendere l'immobile sopra descritto al prezzo di mercato che verrà stimato secondo la media delle valutazioni effettuate da almeno tre operatori del settore immobiliare scelti congiuntamente da entrambi.
Entrambi i Sig.ri e , se lo vorranno, Parte_1 Parte_2 vanteranno il diritto di prelazione sulla vendita dell'immobile pro quota.
pag. 3 di 5 6) Crediti vantati dal Sig. nei confronti della Sig.ra . Pt_1 Parte_2
La Sig.ra verserà al Sig. , a titolo di Parte_2 Parte_1 rimborso forfettario delle spese dal medesimo anticipate per il mantenimento diretto dei figli nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, come segue:
- € 500,00 entro e non oltre il 31/07/2025;
- € 500,00 entro e non oltre il 31/08/2025.
7) Efficacia delle condizioni del ricorso congiunto.
Le condizioni di cui al ricorso congiunto avranno efficacia dalla data del deposito dello stesso.
8) Spese legali della procedura.
Le spese legali della procedura sono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 31.7.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori Persona_3 nata il [...] a [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato il [...]. Persona_4 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
pag. 4 di 5
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5