Parere definitivo 19 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/09/2025, n. 7243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7243 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07243/2025REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da IO ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Notarfonso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontinia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di AT (Sezione Prima), n. 800/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in epigrafe viene appellata la sentenza n. 800/2022 del TAR per il Lazio, sezione staccata di AT , Sezione prima, che ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso promosso contro l’ordinanza di demolizione n. 326 del 3 ottobre 2018, emessa dal Comune di Pontinia.
2 - Con la citata ordinanza n. 326 del 3 ottobre 2018 il Capo del Settore Urbanistica del Comune di Pontinia ha ordinato la demolizione di alcuni manufatti edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo presso l’immobile sito in Pontinia, Via Lungo Ufente n. 7942. Tale ordinanza si è fondata su rilievi tecnico-catastali e sulla comparazione con la documentazione progettuale pregressa, segnatamente con gli elaborati allegati alla domanda di concessione in sanatoria presentata nel 1997 dal precedente proprietario (prot. n. 10021 del 4/6/1997).
3 - Il nuovo proprietario dell’immobile ha proposto ricorso davanti al TAR del Lazio, Sezione Staccata di AT, deducendo che il Comune non avrebbe considerato adeguatamente la circostanza, fondamentale, concernente l’avvenuto acquisto del medesimo immobile all’asta giudiziaria nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 295/03, con decreto di trasferimento del Tribunale di AT in data 11 marzo 2010, divenuto esecutivo il 23 marzo 2010.
In tale contesto, ha argomentato il ricorrente, il bene era già stato oggetto di due relazioni tecniche redatte dal CTU il 30 settembre 2004 e il 2 maggio 2011, in cui veniva attestata la preesistenza delle opere contestate e, in particolare, l’esistenza di una destinazione d’uso a civile abitazione, nonché la configurazione interna degli ambienti (zona giorno con angolo cottura, bagno, disimpegno, due camere da letto), già antecedentemente al possesso da parte dell’odierno ricorrente.
Tali relazioni smentirebbero chiaramente la ricostruzione operata dall’amministrazione comunale, secondo cui il cambio di destinazione d’uso e le modifiche planimetriche sarebbero avvenute in epoca successiva al 2015.
Inoltre, quanto all’immobile censito al foglio 124, mappale 197, sub. 2 – per il quale l’Amministrazione contesta l’ampliamento e la suddivisione in ambienti, la relazione del CTU del 2011 lo avrebbe descritto come già articolato in più corpi di fabbrica (un fienile di circa 75 mq e un capannone diviso in due locali da 23 mq ciascuno), per una superficie complessiva di circa 121 mq, mentre il Comune ha individuato una superficie inferiore (mq 98,79), con evidente travisamento dei fatti e difetto istruttorio.
Infine, il ricorrente ha rilevato che altri manufatti oggetto dell’ordinanza – tettoie in lamiera, piccolo lavatoio e altri corpi minori – sarebbero in realtà pertinenze funzionali agli edifici principali, prive di autonomia funzionale e strutturale e quindi soggette, se del caso, a semplice D.I.A. (oggi SCIA) e non a permesso di costruire.
4 – Peraltro il TAR ha accolto una eccezione proposta dal Comune intimato, costituitosi in giudizio, volta a far valere l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di decadenza, dato che il provvedimento impugnato risultava notificato “a mani” il 9 agosto 2018 e il gravame risultava notificato solo il successivo 26 marzo 2019. Il TAR ha quindi rilevato la tardività del ricorso ed ha dichiarato l’irricevibilità dello stesso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pontinia, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
In particolare, la sentenza appellata argomenta che, come risultante dalla documentazione depositata in giudizio da entrambe le parti, il provvedimento impugnato risulta notificato direttamente all’interessato “a sue mani”, in data 9 ottobre 2018, mentre il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di decadenza dei successivi sessanta giorni dalla data su indicata. La circostanza dedotta dalla parte ricorrente, secondo cui risulterebbe anche una richiesta di notificazione al messo comunale a un indirizzo diverso da quello di residenza del ricorrente, non avrebbe rilievo a fronte di quanto dichiarato dal messo notificatore, secondo cui la consegna dell'atto alla parte è avvenuta a mani proprie, ben potendo lo stesso messo conoscere l’interessato e raggiungerlo al fine della consegna dell’atto. Pertanto secondo il TAR, in assenza di querela di falso sulla dichiarazione del messo, non spettava al Comune di Pontinia provare quale fosse stata la corretta modalità della notifica, che risultava comunque regolare, dato che solo se la notificazione non avviene in mani proprie, ex art. 138 c.p.c,, il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 139 c.p.c, deve essere ricercato nel Comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (Cass. Civ. Sez. II, 16.2.2016).
5 – L’interessato propone appello, deducendo che l’unica notifica realmente avvenuta in modo regolare sarebbe quella effettuata il 25 gennaio 2019, data in cui l’atto gli sarebbe stato effettivamente consegnato. Infatti, nelle relate di notifica vi sarebbero due timbri contraddittori: uno che indica una notifica “ a mano ” e un altro che indica un deposito ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso la Casa Comunale di Sabaudia. A riprova del fatto che la notifica ex art. 143 c.p.c. era stata considerata valida, vi sarebbe una nota ufficiale di restituzione dell’atto da parte dell’Ufficio Messi di Sabaudia. Quindi, non essendovi traccia dell’avviso di ricevimento del deposito presso la Casa Comunale e in considerazione del fatto che l’unica notifica certa era quella del 25 gennaio 2019, il ricorso doveva considerarsi tempestivo.
Pertanto, prosegue l’appellante, il TAR avrebbe errato nel ritenere tardiva l’impugnazione e avrebbe dovuto esaminare il merito delle censure sollevate, che vengono ritualmente riproposte, come sopra sintetizzate, nel presente appello
In conclusione, l’appellante chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio appellata, il riconoscimento della tempestività del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata.
6 – L’appello non può essere accolto, dovendo essere confermato l’esito del giudizio di primo grado circa la tardività del ricorso, in quanto risulta in atti la presenza di una prima antecedente valida notifica dell’ordinanza non smentita, nella sua realtà storica della intervenuta consegna del provvedimento con conseguente piena conoscenza dell’interessato, né dalle irregolarità dedotte dall’appellante né dalla controversa ricostruzione del rapporto fra i due procedimenti di notifica che si sarebbero contraddittoriamente sovrapposti.
Le pregresse considerazioni impediscono di poter passare all’esame del merito delle questioni controverse concernenti la peculiare modalità di acquisto e la relativa documentazione, mentre le ulteriori dedotte circostanze, concernenti la possibile riconducibilità di taluni dei manufatti contestati alla “edilizia libera o minore”, dovranno formare oggetto di specifica considerazione in sede di esecuzione del provvedimento comunale impugnato.
In considerazione della descritta complessità e non univocità della fattispecie controversa, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO