Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10637/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10637/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Foniciello ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio, sito in San Prisco (CE), alla via Cavacone n. 19
-Attore-
Nei confronti di
P. IVA , in persona dell'amministratore unico sig. , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Isernia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla via Don Bosco n. 27
-Convenuto-
E di rappresentato e difeso dall'avv. Tito Cimino, entrambi elettivamente Controparte_3
domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via G. Bonaparte n. 18, presso lo studio dell'avv.
Luca Viggiano
-Terzo chiamato-
pagina 1 di 9
Labriola e Luigi De Vuono ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via Don Bosco 27, presso lo studio dell'avv. Renato Labriola
-Terzo chiamato-
E di
Controparte_5
chiamata contumace-
[...]
Avente ad OGGETTO: Responsabilità del produttore.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.02.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, per le causali tutte di cui in narrativa, accertare il grave inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti, e, consequenzialmente, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro 16.087,02 di cui euro 9.900,00 per la restituzione del prezzo, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento, euro 1.187,02 per il rimborso delle spese sostenute ed euro 5.000,00 per il risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata alla CP_1
chiamata in causa del sig. , per essere dallo stesso manlevato e garantito in caso di Controparte_3 accoglimento della domanda attorea ed eccependo, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 e la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. per la tardiva denuncia del vizio riscontrato. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di dichiarare risolto il contratto di permuta stipulato tra il sig. e la avente ad oggetto la Controparte_3 CP_1 vendita dell'autovettura BMW tg EK438AF e, per l'effetto condannarlo al pagamento e/o restituzione, in favore della dell'importo di €. 6.900,00 corrisposto dalla convenuta a titolo di CP_1
acquisto/permuta.
pagina 2 di 9 Si costituiva il sig. , il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla Controparte_3 chiamata in causa del sig. , quale venditore dell'autovettura e di essere dallo stesso CP_4
manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda principale. Inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta da per il mancato invito alla stipula di una Parte_1
convenzione di negoziazione assistita e chiedeva di dichiararlo decaduto dal diritto alla garanzia per violazione dell'art. 1495 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda sia di che della Parte_1
ritenendole infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate. CP_1
Si costituiva il sig. , il quale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_4
al fine di essere dalla stessa manlevato e garantito da ogni pretesa avanzata Controparte_5
nei suoi confronti dalle altre parti in giudizio. In via preliminare, chiedeva di dichiarare la domanda dell'attore improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e di dichiarare l'attore decaduto dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di risoluzione dei contratti di compravendita, di restituzione delle somme versate a titolo di prezzo e di risarcimento dei danni proposte dall'attore, dalla convenuta e dal sig. CP_1
ritenendole infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva di dichiarare la CP_3 [...] tenuta a garantirlo da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento Controparte_5
delle domande avversarie.
La nonostante la regolare notifica, restava contumace. Controparte_5
La causa, istruita attraverso prova testimoniale, nonché ctu tecnica, dopo una serie di rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'udienza cartolare del 25.02.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, sollevata dalle parti convenute, considerato che la L. n. 162/2014 all'art. 3 contempla le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, escludendo, al comma 1, l'applicazione della negoziazione assistita per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, come nel caso di specie.
Infatti, nella normativa che disciplina i contratti di cui fa parte il consumatore, è "professionista" la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Pertanto, la rientra nel novero CP_1
dei professionisti.
pagina 3 di 9 Andrà altresì rigettata, l'eccezione di decadenza dell'attore dal diritto di garanzia per violazione dell'art. 1495 c.c., sollevata dalle parti convenute, atteso che, nel caso in esame, trovano applicazione le disposizioni del Codice del Consumo. Si osserva, infatti, che nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita tra professionista e consumatore, vi è una chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale: alle disposizioni codicistiche dettate agli artt. 1490 e ss. del codice civile in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo. Ciò precisato, dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. del summenzionato codice, si desume che, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, il venditore è responsabile, nei riguardi del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna e venga denunciato entro due mesi dalla scoperta.
Considerato che
, nel caso in esame, il ha denunciato al venditore il difetto Pt_1 di conformità con pec del 18.07.2018, quindi entro i due mesi dalla data della scoperta di quest'ultimo
(avvenuta in data 15.06.2018), è evidente come l'eccezione di decadenza sia infondata.
Respinte le eccezioni preliminari, la domanda andrà analizzata nel merito.
pagina 4 di 9 Innanzitutto, va osservato che, secondo la normativa consumeristica, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 135 bis del codice del consumo, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi (termine eliminato dal d.lgs 170/2021) decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. A favore del consumatore è prevista, inoltre, una presunzione iuris tantum, infatti, si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (nella versione attuale dell'art. 135 Cod. Cons. la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad 1 anno, come modificato dal d. lgs. n. 170/2021 che si applica ai contratti conclusi in data successiva alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2022). La Corte di Cassazione, in tal senso, ha precisato che: «Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista
l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità»
(Cass. civ., ord. 7 febbraio 2022, n. 3695).
Ciò va inteso, nel senso che, per i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi (ora un anno) dalla consegna del bene, i quali si devono presumere già sussistenti a tale data, sia onere del consumatore allegare soltanto la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, invece, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 del c.c.
pagina 5 di 9 Si ritiene necessario precisare che la presunzione prevista dall'art. 135 del Codice del consumo si riferisce soltanto al momento di manifestazione del difetto di conformità e non anche alla sussistenza dello stesso: il consumatore, quindi, viene esonerato dall'onere di provare che i difetti di conformità che si manifestano entro l'arco temporale coperto dalla presunzione fossero presenti al momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza attuale del difetto e il suo manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del venditore, per ribaltare su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare che quando il consumatore è entrato in possesso del bene questo era conforme al contratto e che il difetto è intervenuto successivamente per una causa non imputabile al professionista medesimo.
Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che <In tema di contratti del consumatore, la denunzia dei vizi, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta da parte del consumatore con qualunque mezzo idoneo in concreto a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati>> (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n.
3695 del 07/02/2022).
Nel caso in esame, l'attore ha agito per la risoluzione del contratto di vendita stipulato con la CP_1
avente ad oggetto l'autovettura usata BMW modello 320d targata EK438AF, in virtù del
[...]
chilometraggio non conforme a quanto dichiarato, e per la condanna al pagamento della somma di €
16.087,02 di cui €. 9.900,00 a titolo di restituzione del prezzo, € 1.187,02 per spese sostenute ed €.
5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
In particolare, il sig. premetteva che a seguito di improvviso guasto dell'autovettura BMW, in Pt_1 data 15.06.2018, presso l'officina autorizzata veniva a Controparte_6
conoscenza che tale autovettura presentava un chilometraggio nettamente superiore rispetto a quello certificato dalla concessionaria convenuta e dichiarato in fattura al momento della vendita e che nonostante avesse provveduto a denunciare alla la grave difformità a mezzo pec in data CP_1
18.07.2018, chiedendo la risoluzione del contratto, con la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto, la sua richiesta restava inevasa, costringendolo ad agire in giudizio.
pagina 6 di 9 In corso di causa, veniva espletata ctu tecnica ed il consulente nominato, Ing. , a pag. 11 Persona_1 del proprio elaborato affermava: “Dalla lettura del report rilasciato dalla BMW Group Italia, si rileva che il veicolo in esame importata dalla Germania con targa estera BAM580, alla data del 07.03.2011 aveva percorso Km 174.000, mentre ad un successivo controllo effettuato in data 19.12.2011 aveva percorso Km 71000. Dalla cronologia del documentale analizzato emerge una manipolazione chilometrica attestata anche, dalla Concessionaria BMW L'Automobile S.r.l. del 26.04.2022 (all. 4)”.
Inoltre, il Ctu al quesito “dica il CTU di quanto la manomissione avrebbe inciso sul valore dell'auto e chiarisca se la suddetta manomissione può ritenersi causa del guasto subito dalla BMW il
15.08.2018”, rispondeva: “Ad incidere sulla svalutazione del veicolo sono diversi fattori, i principali sono l'anno di immatricolazione, i chilometri percorsi, la marca e modello della vettura, lo stato del veicolo e naturalmente il numero di proprietari… Dall'analisi del mensile Quattroruote emerge che il veicolo attoreo alla data dell'evento aveva una valutazione commerciale tra € 8.900,00 ed € 11.400,00, in linea con il prezzo di vendita riportato in fattura dalla (Cfr. pagg. 12-15 elaborato peritale). CP_1
Infine, così concludeva: “Dall'analisi della documentazione allegata in atti e da quanto relazionato nei paragrafi precedenti, si conclude che, il veicolo BMW 320 D targato EK 438 AF, risulta essere stato oggetto di una manipolazione chilometrica tale per cui alla data di acquisto il chilometraggio riportato nella fattura della di Km 125336, non rispettava i reali Km risultati manomessi dal CP_1
documento della Auto record che cronologicamente evidenziava che il menzionato veicolo importato dalla Germania in data 07.03.2011 con km 174.000”.
In merito alle richiamate risultanze peritali, si precisa che codesto giudice intende farle proprie, non avendo ravvisato motivi per discostarsene, in particolare non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità e ritenute pertinenti ed esaustive le risposte alle osservazioni dei consulenti di parte.
Ciò precisato, la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice non merita accoglimento, in quanto, anche se risulta accertato che il chilometraggio certificato al momento della vendita dell'auto de quo non era conforme a quello reale, tuttavia, tale difformità non può ritenersi così grave da giustificare una risoluzione. Non vi è prova che parte attrice non avrebbe acquistato l'auto se avesse conosciuto il chilometraggio reale, tra l'altro dalla consulenza è emerso che la differenza chilometrica non ha nemmeno inciso sul prezzo di vendita, infatti il ctu nei chiarimenti depositati in data 03.04.2024, ha precisato: “Dall'analisi della documentazione allegata in atti e da quanto relazionato nella precedente relazione e ad integrazione dei chiarimenti richiesti dal conferente Magistrato, si conclude che, il veicolo BMW 320 D targato EK 438 AF, acquistato in data 31.01.2018 ala cifra di € 9.900,00 e in linea con i prezzi medi al momento della vendita anche tenuto conto del chilometraggio reale”.
pagina 7 di 9 Pertanto, l'errata indicazione del chilometraggio, non solo non giustifica la risoluzione del contratto di vendita, ma non legittima nemmeno la riduzione del prezzo, tra l'altro non richiesta.
Non appare fondata nemmeno la richiesta di risarcimento dei danni, in quanto parte attrice non ha mai chiesto al venditore, per il guasto all'impianto rail riscontrato il 15.06.2018, la riparazione dell'auto, come avrebbe dovuto, ma solamente la risoluzione.
Appare fondata, invece, la richiesta di rimborso spese, ma limitatamente a quelle sostenute per il soccorso stradale, per la diagnosi e per il noleggio dell'auto, tenuto conto che il guasto, richiamato in citazione, si è verificato entro sei mesi dall'acquisto dell'auto, per la presenza di truccioli metallici all'interno dell'impianto rail. Sul punto il ctu, in sede di chiarimenti, ha precisato: “Per quanto attiene alla rottura del sistema di alimentazione subito dal veicolo BMW 320 D targato EK 438 AF, tale guasto è riconducibile all'usura della pompa dell'iniezione riconducibile all'elevato chilometraggio”.
Non si ritiene rimborsabile, invece, la spesa di € 500,00 che sarebbe stata corrisposta dal a Pt_1
titolo amichevole, al sig. Labriola, come rimborso per le spese che quest'ultimo avrebbe sostenuto per accompagnarlo presso stazioni ferroviarie e di pulmann per raggiungere il luogo di lavoro in Puglia, in quanto, oltre ad essere una richiesta generica, non supportata da documentazione, non appare comunque giustificata, tenuto conto che il avrebbe dovuto dimostrare che l'indisponibilità Pt_1 dell'auto era riconducibile al venditore, per avergli negato la riparazione o per ritardo nella stessa, ma, come già evidenziato, il non ha mai chiesto la riparazione del guasto alla . Pt_1 CP_1
Il rigetto della domanda principale di risoluzione, risulta assorbente rispetto alle domande di manleva nei confronti dei chiamati in causa.
Con riguardo alle spese di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, si ritiene di poterne disporre la compensazione.
Le spese di ctu sono poste a carico esclusivo della convenuta, tenuto conto che l'alterazione del chilometraggio è stata comunque confermata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il sig. e la Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- accoglie la richiesta di rimborso spese, nei limiti di cui in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore del sig. , della CP_1 Parte_1 somma di € 687,02 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
pagina 8 di 9 - spese compensate;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico della con eventuali oneri CP_7
restitutori
S.M.C.V., 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 9 di 9