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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13711/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RUGGIERI ARIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
Come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.
Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in REGGIO BR il 14/10/2006. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO
BR (atto n. 34, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/03/2009 e e il 05/11/2012. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 245/2025 del 24/01/2025, pubblicata in data 29/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Parte_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO BR di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
DISPONE l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Trofarello in Via Della
Conceria n. 3/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra (madre) Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_ DISPONE che i figli e restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Per_ DISPONE che i figli e restino collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 padre (genitore non collocatario) potrà visitarli e/o tenerli con sé quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di entrambi;
in mancanza di diverso accordo con la madre, il padre potrà comunque vedere e/o tenere con sé i figli, secondo le seguenti cadenze: il lunedì, il martedì e il venerdì dopo la scuola e fino alle ore 19,00, quando li riporterà presso la dimora materna;
e a weekend alterni;
DISPONE che durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, in difetto di diverso accordo tra i genitori, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Ulteriori e/o diversi periodi di vacanza dei figli (ad esempio, vacanze dei figli con amici e/o con gruppi organizzati) saranno altresì possibili, previo accordo di entrambi i genitori. Qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei brevi periodi di vacanza (3/4 gg.) con i figli fuori dal periodo estivo, dovrà darne notizia all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 gg., indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
DISPONE che il Sig. verserà a entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 Parte_1 di ogni mese, l'assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli pari nel complesso ad € 120,00 e così € 60,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Si considerano ricomprese nelle spese ordinarie e quindi coperte dall'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto e alloggio, concorso alle spese di casa (utenze e consumi), igiene quotidiana, medicinali da banco, corredo scolastico. Il suddetto contributo nell'interesse dei figli dovrà continuare ad essere corrisposto fintanto che gli stessi, pur continuando a coabitare con la madre, non saranno economicamente indipendenti. In ogni caso, l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli andrà ridotto proporzionalmente quando uno e/o entrambi i figli, pur non essendo ancora economicamente autosufficienti, cominceranno a percepire un reddito proprio
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Rientrano tra le spese straordinarie le seguenti spese:
• mediche: chirurgiche, odontoiatriche, ortodonzistiche, oculistiche, terapeutiche, visite specialistiche, esami, analisi cliniche (non coperte dal servizio sanitario nazionale);
• scolastiche: rette, tasse di iscrizione scolastiche ed universitarie, assicurazioni scolastiche, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico, gite scolastiche, corsi di recupero e ripetizioni private, corsi di lingue, corsi di specializzazione e master, eventuali spese di alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• sportive - ricreative: iscrizione e frequentazione corsi (e acquisto relative attrezzature), centri estivi, viaggi-vacanza e/o soggiorni trascorsi in assenza dei genitori, spese per la patente di guida, uscite/svago tempo libero, ricariche telefoniche
• abbigliamento: cambi stagione
Per tutte le spese straordinarie è necessario il preventivo accordo tra i genitori, salvo che si tratti di:
(i) spese mediche connotate dai caratteri della necessità ed urgenza e/o ritenute necessarie dal medico curante;
(ii) spese relative a tasse e assicurazioni imposte da istituti e università pubbliche frequentate o che si intendono frequentare;
(iii) gite scolastiche senza pernottamento;
(iv) spese relative a libri di testo indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
(v) abbonamento trasporto pubblico;
(vi) spese per un corso di attività extrascolastica all'anno; (vii) cambi stagione.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Nulla sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 13711/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RUGGIERI ARIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
Come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.
Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in REGGIO BR il 14/10/2006. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO
BR (atto n. 34, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/03/2009 e e il 05/11/2012. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 245/2025 del 24/01/2025, pubblicata in data 29/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Parte_2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO BR di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
DISPONE l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Trofarello in Via Della
Conceria n. 3/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra (madre) Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Per_ DISPONE che i figli e restino affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Per_ DISPONE che i figli e restino collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 padre (genitore non collocatario) potrà visitarli e/o tenerli con sé quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di entrambi;
in mancanza di diverso accordo con la madre, il padre potrà comunque vedere e/o tenere con sé i figli, secondo le seguenti cadenze: il lunedì, il martedì e il venerdì dopo la scuola e fino alle ore 19,00, quando li riporterà presso la dimora materna;
e a weekend alterni;
DISPONE che durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, in difetto di diverso accordo tra i genitori, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Ulteriori e/o diversi periodi di vacanza dei figli (ad esempio, vacanze dei figli con amici e/o con gruppi organizzati) saranno altresì possibili, previo accordo di entrambi i genitori. Qualora uno dei genitori decida di trascorrere dei brevi periodi di vacanza (3/4 gg.) con i figli fuori dal periodo estivo, dovrà darne notizia all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 gg., indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
DISPONE che il Sig. verserà a entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 Parte_1 di ogni mese, l'assegno mensile per il mantenimento ordinario dei figli pari nel complesso ad € 120,00 e così € 60,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Si considerano ricomprese nelle spese ordinarie e quindi coperte dall'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto e alloggio, concorso alle spese di casa (utenze e consumi), igiene quotidiana, medicinali da banco, corredo scolastico. Il suddetto contributo nell'interesse dei figli dovrà continuare ad essere corrisposto fintanto che gli stessi, pur continuando a coabitare con la madre, non saranno economicamente indipendenti. In ogni caso, l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli andrà ridotto proporzionalmente quando uno e/o entrambi i figli, pur non essendo ancora economicamente autosufficienti, cominceranno a percepire un reddito proprio
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Rientrano tra le spese straordinarie le seguenti spese:
• mediche: chirurgiche, odontoiatriche, ortodonzistiche, oculistiche, terapeutiche, visite specialistiche, esami, analisi cliniche (non coperte dal servizio sanitario nazionale);
• scolastiche: rette, tasse di iscrizione scolastiche ed universitarie, assicurazioni scolastiche, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico, gite scolastiche, corsi di recupero e ripetizioni private, corsi di lingue, corsi di specializzazione e master, eventuali spese di alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• sportive - ricreative: iscrizione e frequentazione corsi (e acquisto relative attrezzature), centri estivi, viaggi-vacanza e/o soggiorni trascorsi in assenza dei genitori, spese per la patente di guida, uscite/svago tempo libero, ricariche telefoniche
• abbigliamento: cambi stagione
Per tutte le spese straordinarie è necessario il preventivo accordo tra i genitori, salvo che si tratti di:
(i) spese mediche connotate dai caratteri della necessità ed urgenza e/o ritenute necessarie dal medico curante;
(ii) spese relative a tasse e assicurazioni imposte da istituti e università pubbliche frequentate o che si intendono frequentare;
(iii) gite scolastiche senza pernottamento;
(iv) spese relative a libri di testo indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
(v) abbonamento trasporto pubblico;
(vi) spese per un corso di attività extrascolastica all'anno; (vii) cambi stagione.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Nulla sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.