Parere interlocutorio 28 maggio 2014
Parere interlocutorio 24 febbraio 2015
Parere definitivo 31 maggio 2016
Ordinanza collegiale 4 gennaio 2021
Decreto presidenziale 1 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 19 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 29 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2024
Decreto presidenziale 27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Decreto collegiale 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01524/2026REG.PROV.COLL.
N. 09874/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9874 del 2023, proposto da -OMISSIS- in proprio e quale erede di -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriela Caterina Federico, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriela Caterina Federica in Roma, via Paolo Emilio, 57;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza,
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. ST NI;
Udita l’avvocatessa Gabriela Caterina Federico;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. -OMISSIS-/2022 del 19.4.2022 la Sezione II di questo Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello allora proposto dalla signora -OMISSIS- in proprio e quale erede di -OMISSIS- ha sancito:
- la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., a carico del Ministero della Difesa, per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro (con specifico riferimento al danno cagionato dall’esposizione a polveri di amianto), in relazione al decesso dell’ing. -OMISSIS- causalmente connesso a infermità contratte durante il pluriennale servizio da lui svolto quale Ufficiale di Marina;
- la sussistenza dell’obbligazione risarcitoria in capo all’Amministrazione nei confronti della vedova ricorrente, sia iure hereditatis (a titolo di risarcimento dovuto al coniuge deceduto per le spese mediche sostenute e per gli ulteriori danni patrimoniali, non patrimoniali e morali dallo stesso subiti), sia iure proprio (per il risarcimento tanto del danno patrimoniale sofferto per la perdita dell’entrata economica conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa del coniuge quanto del danno non patrimoniale conseguente al trauma psichico dovuto alla durata della malattia e al decesso del marito e alla perdita del di lui sostegno morale e affettivo);
- i criteri per la determinazione del danno biologico da invalidità temporanea e di danno morale (compreso il c.d. “danno terminale”) patiti dall’ing. -OMISSIS-nonché la quantificazione del danno patrimoniale direttamente sofferto da quest’ultimo (e da riconoscere alla ricorrente iure hereditatis);
- i criteri per la determinazione del danno patito dalla signora -OMISSIS- iure proprio , sia in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale sia per quello patrimoniale lamentato in prima persona;
- l’esclusione di accessori del credito, quali gli interessi, rispetto agli importi liquidati con il criterio equitativo di cui ai paragrafi 18, 20 e 21, mentre il riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate, fino alla data di pubblicazione della sentenza, per importi riconosciuti in base al paragrafo 19 della medesima pronuncia.
1.1. Per l’effetto, la richiamata sentenza di questa Sezione ha ordinato al Ministro della difesa, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre alla signora -OMISSIS- entro novanta giorni, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per le voci o componenti di danno precedentemente indicate, calcolata facendo applicazione dei criteri specificati per ciascuna di esse ai paragrafi 18, 19, 20 e 21 della medesima decisione.
2. Con ricorso per ottemperanza notificato in data 11.12.2023, la signora -OMISSIS- in proprio e quale erede di -OMISSIS- assumendo che il Ministero non aveva offerto, né con la nota in data 08.07.2022 prot. n. 267086, né con la successiva nota prot. n. 348866 del 12.10.2022, una proposta risarcitoria conforme ai criteri dettati dalla sentenza, e che il Ministero non ha neppure aderito alla proposta transattiva effettuata da essa ricorrente in data 21.10.2022, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che intervenisse in via sostitutiva, in caso di ulteriore inadempimento, nonché la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni successivo ritardo nell’esecuzione del giudicato, oltre alla condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a..
2.1. Inoltre, con il ricorso per ottemperanza, la parte creditrice ha anche chiesto dichiararsi illegittima la pretesa, avanzata dall’Amministrazione solo in sede di proposta risarcitoria formulata con la nota in data 8.7.2022 prot. n. 267086, di defalcare, da quanto riconosciuto dal Consiglio di Stato a titolo di risarcimento, le somme già erogate dall’Amministrazione al de cuius a titolo di indennizzo per la dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio e per l’equiparazione alle “Vittime del Dovere”, nonché degli importi già corrisposti e da corrispondere alla signora -OMISSIS- quale speciale elargizione, assegno vitalizio (AV) e speciale assegno vitalizio (SAV).
3. L’Amministrazione intimata si è costituita nel giudizio di ottemperanza per resistere.
4. Con sentenza n.1973 del 2024, depositata il 29.2.2024, la Sezione ha accolto solo parzialmente la domanda di ottemperanza, ordinando all’Amministrazione di procedere alla formulazione di conforme proposta risarcitoria in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., nominando comunque, per il caso di inadempimento, il commissario ad acta; con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite della fase per complessivi € 2.000,00 , oltre accessori di legge.
4.1. Più in particolare, con la citata sentenza di ottemperanza la Sezione ha ritenuto di dover in parte accogliere l'eccezione ministeriale tesa a far valere la compensatio lucri cum damno, come dedotta con la nota (in atti) del Ministero della Difesa in data 8.7.2022, prot. n. 267086, nella quale era stata evidenziata la presenza di erogazioni da scomputare rispetto al credito azionato.
4.2. Nel dettaglio, in relazione al profilo della corretta individuazione delle voci indennitarie che potevano essere effettivamente portate in compensazione secondo il principio della compensatio lucri cum damno , il Collegio dell’ottemperanza ha stabilito (cfr. punto 8. della sentenza n.1973 del 2024) che “[…] debbano essere computati a tal fine solamente gli importi già corrisposti al de cuius in vita a titolo di equo indennizzo nonché quanto già erogato alla vedova superstite a titolo di assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione, trattandosi di erogazioni che hanno trovato la loro causa nel medesimo fatto illecito che ha prodotto il danno e sono destinate a compensare il medesimo pregiudizio (cfr., Consiglio di Stato sez. II, 29.12.2023, n.11363). [….] Non altrettanto è a dirsi per le somme che non sono state ancora corrisposte, neppure determinate o determinabili, in base agli atti di causa, nel loro preciso ammontare, per cui, mancando la prova della somma esattamente versata -prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione- quest'ultima non può avere luogo (cfr., Cass, Sez. 3, 22 agosto 2018, n. 20909, e ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, e 3 settembre 2019, n. 21967). [….] Nulla quaestio, invece, sussiste sul punto della quantificazione del danno patrimoniale patito dal de cuius e ora spettante iure hereditatis alla ricorrente, atteso che lo stesso è già stato esaustivamente quantificato nella sentenza ottemperanda nell’ammontare documentato dalle ricevute concernenti le spese mediche o comunque strettamente connesse alle cure mediche, già depositate nel fascicolo processuale di primo grado, come emerge dal punto 19 della sentenza predetta. [….] Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che, alla luce delle indicazioni sopra esposte, per dare piena ed esatta attuazione al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. II, n. -OMISSIS-/2022, debba a questo punto essere ribadito l’ordine all’Amministrazione, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione su richiesta di parte, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per le voci o componenti di danno precedentemente indicate, calcolata secondo le precisazioni effettuate in questa sede e per il resto in applicazione dei criteri specificati per ciascuna di esse ai paragrafi 18, 19, 20 e 21 della sentenza ottemperanda.” Per il caso di ulteriore protratta inottemperanza, la sentenza in questione ha anche designato il commissario ad acta (individuato in un primo momento nella persona del Segretario generale del Ministero dell’economia, poi sostituito dal Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del detto Ministero, con facoltà di subdelega), affinché provvedesse lui a formulare la detta proposta risarcitoria, in base ai criteri indicati in sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 4, e dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., nel termine dei successivi novanta giorni; e, per il caso di ulteriore ritardo nell’esecuzione del dictum predetto, è stata prevista, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la decorrenza degli interessi legali sugli importi che saranno determinati dal commissario ad acta , sino al soddisfo.
5. Con memoria del 15.5.2024 la difesa ricorrente ha comunicato che, essendo inutilmente decorso il termine di giorni sessanta assegnato al Ministero della Difesa per ottemperare alla sentenza n. 1973/2024, in data 2.5.2024 aveva provveduto ad attivare la designazione del commissario ad acta presso il Ministro dell’economia; da ciò è seguita l’individuazione, con nota MEF in data 19.7.2024, della dott.ssa-OMISSIS-
6. La successiva attività del commissario ad acta , a causa del presentarsi di numerose incertezze e difficoltà operative, è stata caratterizzata da varie richieste di chiarimenti, sui quali la Sezione ha provveduto mediante i seguenti provvedimenti:
6.1. Con ordinanza n. 8570 del 28.10.2024, a fronte della richiesta della dr.ssa-OMISSIS-di istruzioni circa l’effettiva necessità di proseguire l’attività, avendo reperito una proposta risarcitoria formulata alla ricorrente da parte del Ministero della Difesa sin dal 7.6.2024, il Collegio, ritenuta l’inadeguatezza di tale proposta risarcitoria, ha invitato l’ausiliare a procedere alla determinazione del danno patrimoniale risarcibile iure hereditatis, oltre che degli accessori del credito come riconosciuti nelle sentenze n. -OMISSIS-/2022 del 19.4.2022 e n. 1973/2024 del 29.2.2024 (rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate, fino alla data di pubblicazione della sentenza n. -OMISSIS-/2022; e poi interessi legali sugli importi determinati dal commissario ad acta , sino al soddisfo), oltre alle spese di lite già liquidate.
6.2. Con ordinanza n. 10300 del 21.12.2024 il Collegio, a fronte della concreta indisponibilità, per il commissario ad acta , della necessaria documentazione probatoria già prodotta dalla parte ricorrente nelle precedenti fasi processuali, ha evidenziato come la sentenza n. -OMISSIS-/2022, al punto 19, aveva testualmente previsto che “ Il danno patrimoniale risarcibile iure hereditatis è invece quello documentato dalle ricevute concernenti le spese mediche o comunque strettamente connesse alle cure mediche depositate nel fascicolo di primo grado, non potendosi riconoscere altro a tale titolo in difetto di allegazione e prova .”; sicchè, risultava indispensabile che il commissario ad acta procedesse con l’acquisizione delle “ricevute” delle spese suddette contenute nel fascicolo del primo grado del giudizio di cui si discute, concedendo adeguata proroga del termine già fissato al detto ausiliare.
6.3. Con decreto monocratico n. 56 del 27.1.2025 il Presidente della Sezione, preso atto del perdurare delle difficoltà pratiche nel reperimento delle predette ricevute di spesa, ha invitato il commissario ad acta a esaminare anche le copie della documentazione predetta, per come disponibili e comunque esibite dalla difesa ricorrente, nonché al deposito della relazione conclusiva, fissando per l’ulteriore corso la camera di consiglio del 1° luglio 2025.
7. Con nota depositata il 25.3.2025 il commissario ad acta , dr.ssa -OMISSIS- acquisite ulteriori informazioni da parte del Ministero della difesa (cfr. nota prot. 0030605 del 17.2.2025) e dal precedente difensore della sig.ra -OMISSIS- (cfr. nota acquisita con prot. 9473 del 21.2.2025 a firma dell’Avv. O. Scozzafava, con cui il legale ha trasmesso files informatici, attestando ai sensi di legge che la documentazione inviata è conforme alla documentazione depositata nel fascicolo di parte del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato rg 7183/2912, definito con la sentenza n. -OMISSIS-/22, già inviata alla PEC dello Stato Maggiore della Difesa in data 21.10.2022), ha finalmente potuto procedere all’analisi della documentazione necessaria, giungendo alle seguenti quantificazioni dei danni patiti dal-OMISSIS- nonché degli esborsi sostenuti dal medesimo e documentati in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II n. -OMISSIS-/2022.
7.1. All’esito della disamina, ha così determinato le spettanze riconoscibili in relazione a ciascuno dei seguenti punti della sentenza ottemperanda appena citata:
1) quanto al punto 18: il danno non patrimoniale biologico temporaneo e danno terminale spettante al--OMISSIS- (e poi alla vedova -OMISSIS-), decorrente dal 7.10.2005 (data della scoperta della patologia) al 17.3.2008 (data del decesso), calcolato secondo le tabelle di Milano 2021, è stato quantificato in complessivi € 177.324,60;
2) quanto al punto 19: il danno patrimoniale risarcibile iure hereditatis, per spese mediche o per spese strettamente connesse alle cure mediche, per come adeguatamente documentato dalle ricevute disponibili, con rivalutazione e interessi legali anno per anno, fino alla data del 19.4.2022, poi solo interessi legali fino al soddisfo: $ 17.996,14 (pari ad € 12.153,20), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate, fino al 19.4.2022, data di pubblicazione della sentenza n. -OMISSIS-/2022 del Consiglio di Stato e poi interessi legali fino al soddisfo; quindi € 18.325,06 (con calcolo degli interessi legali sino al 31.3.2025). Non sono state ritenute documentate, invece, le spese (del valore totale di $ 365.562,67) richieste in relazione all’Ospedale Brigham and Woman di Boston [atteso che i giustificativi forniti non costituiscono “documentata ricevuta di spesa”, consistendo piuttosto in una serie di fogli fotocopiati, privi di intestazione della struttura sanitaria (la cui denominazione è riportata con scritta stampatello a pennarello) e non sono stati rinvenuti corrispondenti documenti attestanti il corrispettivo dello specifico pagamento effettuato e/o quietanza rilasciata al-OMISSIS-], né l’elenco di spese mediche sostenute dal-OMISSIS- a Miami 4 trimestre 2005 per $ 11.573,58 [la cui documentazione è apparsa essere una mera elencazione, neppure chiara rispetto agli effettivi importi sostenuti, non supportata dalle relative ricevute per somme corrisposte], né l’ulteriore documentazione (giudicata di carattere assolutamente frammentario, solo parzialmente leggibile e non ricollegabile a quanto richiesto ai fini del calcolo del danno patrimoniale risarcibile iure hereditatis );
3) quanto al punto 20: il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio spettante alla coniuge, sig.ra -OMISSIS-, è stato quantificato, secondo la Tabella di Roma 2019, in complessivi € 304.007,70 ;
4) quanto al punto 21: il danno patrimoniale iure proprio spettante alla sig.ra -OMISSIS- è stato stabilito in via equitativa dalla sentenza in € 30.000,00.
5) ha poi quantificato gli ulteriori interessi legali sugli importi determinati con riferimento alle predette previsioni di cui ai punti 18, 20 e 21 nel periodo dal 30.04.2024 fino all’attualità (31.3.2025).
7.2. In definitiva, il commissario ad acta ha quantificato gli importi spettanti a favore della sig.ra -OMISSIS-, in attuazione del giudicato, in complessivi € 540.759,58.
7.3. Tuttavia, in attuazione di quanto pure stabilito dalla sentenza di questa Sezione n. 1973/2024, ha considerato che dal detto ammontare delle spettanze vanno detratti gli importi riconducibili alla compensatio lucri cum damno, pari cioè a quanto già corrisposto al de cuius in vita a titolo di equo indennizzo (determinato in € 20.657,55 , come da decreto del Ministero della difesa n. 1530/C del 21.10.2008), a quanto già erogato alla vedova superstite a titolo di speciale elargizione ( pari ad € 217.698,78, come da decreto del Ministero della difesa n. 65 del 30.05.2012), nonché per l’attribuzione dell’assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, giusto decreto del Ministero della difesa n. 98 del 05.06.2012 (assegni che, al 18.3.2025 risultano corrisposti per € 324.234,75 comprensivi della rata in pagamento il 2.4.2025); in sostanza, il totale dei benefici versati ammonta ad € 562.593,08 .
7.4. In conclusione, dal raffronto tra le due voci finali, il commissario ad acta ha affermato che, in esecuzione dei su richiamati provvedimenti giurisdizionali, a fronte di un credito pari ad € 540.759,58 (quantificato al 31.3.2025) e di un percepito pari ad € 562.593,08 , non risultava alcuna somma residua da dover riconoscere alla sig.ra -OMISSIS-.
7.5. Mentre, per quanto afferisce alle spese legali riconosciute nei giudizi di merito e di ottemperanza in favore della Sig.ra -OMISSIS-, il commissario ad acta ha rilevato che le stesse erano state medio tempore liquidate dal Ministero della difesa (cfr. nota del 10.2.2025).
7.6. Rispetto a tali conclusioni, nessuna osservazione è stata formulata dalle parti nel termine assegnato dal commissario ad acta (5 aprile 2025), sicchè, con nota del 9.4.2025 il detto ausiliare ha ritenuto conclusa la propria opera, per la quale, in data 2.5.2025, ha poi depositato la richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell’art. 71 T.U. 115 del 2002 (rimettendosi alla liquidazione equitativa del Collegio e con versamento da fare nel Fondo di omnicomprensività per i dirigenti del MEF).
8. Con memoria del 30.6.2025 il difensore della ricorrente ha depositato il certificato di morte, dal quale risulta che la stessa è deceduta in data 1.1.2025 (e non il 7.1.2025, come pure affermato in atti).
9. Con ordinanza n. 5774 del 4.7.2025 il Collegio ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c..
10. Con atto di riassunzione depositato in data 22.9.2025 e notificato all’avvocatura dello Stato il 19.9.2025, la sig.ra -OMISSIS- in qualità di erede della sig.ra -OMISSIS-- vedova -OMISSIS-ha riattivato il giudizio “ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 3 c.p.a.”.
11. Con memoria depositata il 9.1.2026 la difesa della ricorrente in riassunzione ha lamentato che l’ammontare di $ 395.132,39 (pari a € 266.172,03), disconosciuto dal commissario ad acta ai fini della liquidazione del danno, riguarda invece spese sanitarie specificatamente richieste con il ricorso giurisdizionale, mai contestate ex adverso nei due gradi di giudizio e sulla cui spettanza si è formato il giudicato; ha quindi insistito sui propri conteggi analitici depositati in data 15.10.2024, in base ai quali residua nei confronti della ricorrente un differenziale economico per l’importo di Euro 586.968,15 .
12. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 12.2.2026.
13. Osserva il Collegio che il giudizio di ottemperanza deve essere definito sulla base delle condivisibili conclusioni a cui è giunto il commissario ad acta nella relazione depositata in data 25.3.2025, rispetto alla quale, peraltro, non risultano essere state formulate contestazioni nel termine al proposito assegnato (5 aprile 2025).
14. Risulta infatti corretta la decurtazione del credito con riferimento agli importi già percepiti a vario titolo dal danneggiato e dall’erede, nei limiti valutabili ai fini della compensatio lucri cum damno, nei termini stabiliti (con pronuncia oramai definitiva) da questo Consiglio con la sentenza di ottemperanza n.1973 del 29.2.2024 (cfr. superiore punto 4.2.).
15. E’ del pari doverosa l’esclusione dal computo del danno patrimoniale risarcibile iure hereditatis, per come definitivamente perimetrato dal punto 19 della sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS- del 19.4.2022, secondo la cui testuale previsione “ Il danno patrimoniale risarcibile iure hereditatis è invece quello documentato dalle ricevute concernenti le spese mediche o comunque strettamente connesse alle cure mediche depositate nel fascicolo di primo grado, non potendosi riconoscere altro a tale titolo in difetto di allegazione e prova. ”; locuzione che esplicitamente limita il riconoscimento a quanto è “ documentato dalle ricevute ” (“ concernenti le spese mediche o comunque strettamente connesse alle cure mediche”). Indubbia è quindi l’esigenza che le spese siano supportare da “ricevute”, cioè da documenti attestanti l'avvenuto pagamento di beni o servizi, rilasciati dal fornitore degli stessi a chi effettua la transazione; caratteristiche che, come evidenziato dal commissario ad acta (cfr. pag. 4 della relazione depositata il 25.3.2025) non possono riconoscersi né ai fogli fotocopiati privi di intestazione della struttura sanitaria a cui si riferirebbero (l’ Ospedale Brigham and Woman di Boston, la cui denominazione è riportata sono con scritta in stampatello a pennarello), pure privi di corrispondenti documenti attestanti il corrispettivo del relativo pagamento e/o di quietanza rilasciata al -OMISSIS-né all’elenco di spese mediche sostenute dal-OMISSIS- a Miami nel 4° trimestre 2005, trattandosi di una mera elencazione, neppure chiara rispetto agli effettivi esborsi, e non supportata da ricevute per somme corrisposte.
16. Deve dunque definitivamente concludersi il presente giudizio di ottemperanza nel senso che non risulta alcuna somma residua da dover riconoscere alla ricorrente.
17. Ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del grado in considerazione dell’esito della lite e del ritardo con cui l’Amministrazione ha formulato la prima proposta risarcitoria.
18. Quanto al compenso da attribuire al commissario ad acta , da liquidare con separato provvedimento, l’esito del giudizio induce a porle a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di ottemperanza.
Pone a carico delle parti medesime il compenso da attribuire al commissario ad acta , da liquidare con separato provvedimento, nella misura del 50% ciascuna.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ST NI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NI | FA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.