Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1135/20 del ruolo generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del 17-18.9.24
promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Bruschi ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati nel suo studio in Soliera (Mo), Via Stradello Morello 165 come da mandato in atti
– appellanti –
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mauro Pifferi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (Mo), Viale XX Settembre 27 come da mandato in atti
- appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 57/20 emessa il 15.1.20 e pubblicata il
15.1.20
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2015 avente ad oggetto l'acquisto di un'auto d'epoca per il prezzo di euro 62.000,00 in CP_2 conseguenza della mancata consegna dei pezzi mancanti alla stessa per cui i convenuti si erano obbligati.
La causa veniva istruita attraverso prova orale e, all'esito, il Tribunale accertava che i si Pt_1 erano impegnati a fornire i pezzi mancanti all'auto nei giorni immediatamente successivi all'acquisto ma che, nonostante i ripetuti solleciti, provvedevano solo parzialmente omettendo di consegnare tutti quelli richiesti.
In conseguenza di ciò risultava il grave inadempimento e quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione con condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo ricevuto con interessi dal 20 agosto 2015 al saldo.
Rigettava la domanda di liquidazione equitativa del danno formulata dall'attore non potendosi ricorrere alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Appellavano la sentenza i chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellato Pt_1 chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 17-18/9/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti lamentano erronea valutazione degli obblighi contrattuali da loro assunti.
Essi si erano obbligati con contratto sottoscritto in data 20 agosto 2015 a consegnare l'autovettura
Maserati Mexico telaio AM 112-904; ciò avvenne e nessun altro obbligo giuridico era stato dagli stessi assunto nei confronti dell'appellato.
Non sarebbe corrispondente a verità quanto affermato dal Tribunale, ovverosia che essi si erano
“impegnati a fornire tutti i pezzi mancanti al momento della stipula del contratto della suddetta vettura, nei giorni immediatamente successivi”. Il teste non dovrebbe essere tenuto “in debita considerazione" (pag. 8 appello) in Tes_1 quanto figlio dell'appellato; oltretutto egli aveva affermato di essere presente al momento della trattativa dell'acquisto, di ricordarsi che il si era impegnato a consegnare i pezzi Parte_1 mancanti, ma di non ricordarsi che quest'ultimo, sempre durante quell'incontro, aveva riferito che gli stessi si trovavano presso l'officina del signor e che il a solo titolo di Parte_3 Pt_1 cortesia, si era impegnato a procurarli al padre del testimone. A suo dire ciò lo renderebbe inattendibile. Lo stesso varrebbe per il teste erroneamente definito dal Tribunale, esperto nel restauro delle Tes_2
Maserati d'epoca, mentre invece tale sarebbe il teste Pt_3
Il teste avrebbe dichiarato che all'autovettura mancavano pezzi importanti salvo poi Tes_2 dichiarare di non sapere quali essi fossero nello specifico, con ciò rendendo il teste inattendibile.
Per quanto sopra l'unica certezza in merito agli obblighi contrattuali intercorsi tra le parti sarebbe rinvenibile nell'unico contratto tra le stesse sottoscritto. Il motivo è infondato.
Non vi è motivo di dubitare in merito all'attendibilità dei testimoni, avendo gli stessi reso dichiarazione completa, precisa, dettagliata e concordante. Il teste ha infatti affermato: “ero presente quando è stato così concordato, cioè che la Tes_2 macchina doveva essere completa almeno al 98% al momento della consegna… io la macchina l'ho vista quando è stato fatto il contratto di acquisto;
mi era stato chiesto se la macchina fosse restaurabile ed io dissi di si purché fossero recuperati i pezzi mancanti;
in quel momento mancavano importanti pezzi… come ho detto al momento dell'acquisto mancavano pezzi importanti, ma non so dire quali fossero nello specifico perché non ho fatto un elenco dettagliato al momento dell'acquisto non avendo fatto un elenco non sono in grado di dire con esattezza se i pezzi mancanti fossero proprio quelli di cui all'elenco che mi si mostra;
alcuni comunque si (doc.3 parte attrice); …….parte attrice si era fatta carico di procurare i pezzi mancanti” ed inoltre “ero presente il 20/08/2015 al momento dell'acquisto. Avevo consigliato a di non pagare CP_1 interamente il prezzo di acquisto poiché mancavano pezzi importanti, di dare un acconto ed aspettare la consegna per il saldo, ma il pagò tutto”. Dello stesso tenore in merito CP_1 all'impegno alla consegna dei pezzi mancanti, risulta la deposizione del teste che in Tes_1 alcun modo appare lacunosa o incerta, anzi il contrario, confermando integralmente la deposizione del ed integrandola. Tes_2
Col secondo motivo lamentano erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali.
A loro avviso leggendo le dichiarazioni rese dal teste emergerebbe che egli sia teste de relato Tes_2 actoris, essendo stato il a dirgli che mancavano alcuni pezzi;
nella sua dichiarazione infatti CP_1 non avrebbe confermato l'impegno degli appellanti alla consegna di tutti i pezzi indicati nel doc.3 allegato al fascicolo dell'appellato nel giudizio di primo grado. Stesso tenore avrebbe la deposizione del Tes_1
Non corrisponderebbe quindi a verità quanto accertato dal Tribunale in merito alla raggiunta prova della mancata consegna dei pezzi indicati nel doc.3.
Il motivo è infondato.
Proprio leggendo la deposizione dei testimoni, trascritta dall'appellante, emerge che il non Tes_2 solo fosse presente al momento del contratto di acquisto e quindi di aver visto la macchina, ma anche di aver affermato che la macchina sarebbe stata restaurabile “purché fossero recuperati i pezzi mancanti;
in quel momento mancavano alcuni importanti pezzi”. Non disconosce poi che i pezzi mancanti fossero quelli di cui al doc.3 mostratogli, per il sol fatto di non aver fatto un elenco al momento dell'acquisto, ma ciò non toglie che, in tale occasione, avesse riscontrato la mancanza di
“importanti pezzi”, “alcuni pezzi mancanti erano quelli di cui all'elenco che mi si mostra” che evidentemente, ove non forniti, ne impedivano il restauro. Anche il teste non rende una dichiarazione incompatibile con la mancanza dei pezzi di Tes_1 cui al doc.3, anzi, dichiara che è “vero” quanto indicato nel capitolo di prova, irrilevante che al momento dell'acquisto non sia stato compilato l'elenco dei pezzi mancanti, dal momento che esso è plausibile e comprensibile sia stato fatto in epoca successiva conseguentemente alla mancata consegna di quanto promesso. Oltretutto che vi fossero pezzi mancanti è circostanza confermata dagli stessi appellanti nel proprio atto di appello, parimenti che sì “rendevano disponibili a consegnare al Sig. anche tale pezzi CP_1 di ricambio, da allora acquistati dal Sig. , incaricando della consegna quest'ultimo” Parte_3
(pag. 6 appello). Col terzo motivo lamentano contraddittorietà tra i documenti prodotti dalle parti e le dichiarazioni rese dai testimoni introdotti dal CP_1
Nello specifico sussisterebbe contraddittorietà tra l'elenco dei pezzi mancanti indicati nel doc.3 prodotto dal e le n. 6 fotografie riprodotte nei documenti 5-10 dei CP_1 Pt_1
Invero i pezzi: volante, seduta posteriore, maniglia esterna della portiera sinistra, cuffia in pelle della copertura della leva del cambio, pannelli anteriori tunnel gambe, lamierato sinistro e destro del parafango posteriore e lamierato destro e sinistro del parafango anteriore risulterebbero presenti sulla vettura e documentati dalle fotografie prodotte. La circostanza risulterebbe confermata anche dai testi e che avevano riconosciuto le condizioni dell'auto riprodotte nelle Tes_1 Tes_2 citate fotografie. La mancata elencazione dei pezzi carenti in sede di acquisto comproverebbe la veridicità di quanto affermato dagli appellanti.
A prescindere dal fatto che la documentazione fotografica prodotta è stata disconosciuta dal CP_1 perché priva di riferimento temporale certo, con ciò rendendo la stessa irrilevanti, nell'elenco di cui al doc.3 più volte citato, emergono parti relative al motore ed altri parti interne della vettura il che porta a ritenere che la carenza degli stessi renda impossibile procedere alla restaurazione del mezzo come affermato dal teste Tes_2
Inoltre, dalle foto agli atti, non emerge la presenza di quanto indicato dall'appellante, non essendo le stesse per niente chiare nell'evidenziazione degli oggetti indicati dall'appellante; nella foto n. 8, ad esempio, è ritratto un pezzo avvolto in chellophane che neppure si comprende a cosa sia riferibile e se idoneo all'uso. Col quarto motivo lamentano omessa valutazione della deposizione del teste esperto Pt_3 restauratore di CP_2
Egli avrebbe dichiarato di aver consegnato i pezzi indicati nel doc.12 allegato al fascicolo VA, Con presso la carrozzeria e che, con gli stessi, la macchina era completa e doveva solo essere revisionata, con esclusione di alcuni pezzi nuovi forniti direttamente dalla che non CP_2 avevano bisogno di revisione.
Il motivo è infondato. Il testimone ha infatti dichiarato di aver visto “la vettura in questione quando l'ho venduta a
non quando l'ha poi venduta a . Egli si era impegnato “al momento della Pt_1 Pt_1 CP_1 vendita a a consegnare i pezzi di cui all'elenco che mi si mostra”, ma non risulta essere a Pt_1 conoscenza che la macchina fosse stata acquistata dal momento che “ a me non ha mai chiesto CP_1 nulla” e, conseguentemente, della condizione dell'auto al momento della vendita da parte dei al Pt_1 CP_1
In aggiunta avendo il testimone alienato l'autovettura al deve ritenersi avere un qualche Pt_1 interesse a che venga accertato che l'autoveicolo non presentava alcuna deficienza e quindi la sua valenza probatoria, unitamente a quella del padre dei VA, è di gran lunga inferiore rispetto a quella del teste del tutto indifferente non avendo restaurato il mezzo “poi ho declinato Tes_2
l'impegno di restaurarla per motivi di salute”. Col quinto motivo lamentano l'inesistenza del grave inadempimento, come previsto dall'art. 1454 c.c., idoneo a legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto.
A prescindere dal fatto che non vi sarebbe alcun pezzo mancante, anche a voler ritenere l'obbligo degli appellanti di procurare i mancanti, l'appellato, con lettera del 9 novembre 2015, avrebbe manifestato l'intenzione di mantenere il contratto e, pertanto, non potrebbe darsi luogo a risoluzione oltretutto lo stesso non sarebbe di grave importanza. In aggiunta il 16 novembre 2015 il avrebbe consegnato i pezzi. Pt_3
Il motivo è infondato.
A prescindere che dalla lettera del 9.11.15 non sembra emergere la volontà di richiedere l'adempimento del contratto, è proprio l'appellante a rispondere, con lettera datata 16 novembre 2015 (doc.11) “poiché nessuna colpa può essere addebitata ai miei assistiti non è possibile richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, né paventare richieste di risarcimento dei danni per perdita di chance per la vendita della vettura”, segno evidente che aveva ben compreso la volontà risolutoria del l'appellato ha chiesto giudizialmente declaratoria di CP_1 risoluzione contrattuale e, su tale domanda, il Tribunale si è pronunciato. L'inadempimento, accertato dal Tribunale attraverso l'esame delle prove testimoniali e ribadito da questa Corte per quanto sopra esposto, risulta dall'istruttoria espletata;
la gravità dello stesso la si ricava dalla disposizione del teste secondo cui al momento dell'acquisto mancavano pezzi Tes_2 importanti tanto da sconsigliare il a pagare interamente il prezzo di acquisto sinchè gli stessi CP_1 non fossero consegnati, evidentemente perché senza gli stessi l'acquisto dell'autoveicolo si rivelava inutile stante la impossibilità di procedere al restauro dello stesso.
Come già accertato dal Tribunale, costituisce fatto notorio che le auto storiche, specie come quelle di pregio quale quella in questione, necessitino, al fine di avere appropriato valore, dei pezzi originali e siano perfettamente funzionanti mediante l'utilizzo degli stessi.
Con ulteriore motivo lamenta mancata declaratoria di condanna del a restituire ai VA il CP_1 veicolo contestualmente al pagamento della somma. Il motivo è infondato. Nella propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado i non hanno Pt_1 chiesto la restituzione dell'autoveicolo in caso di accoglimento della domanda, ma esclusivamente la reiezione della pretesa attorea. In ogni caso è l'art. 1458 c.c. a prevedere un effetto retroattivo tra le parti e l'art. 1493 c.c. a obbligare il compratore alla restituzione. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria espletata, della presenza di questioni solo di fatto e del valore pressoché in prossimità dei minimi dello scaglione di riferimento. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Parte_2 Controparte_1
57/20 emessa il 15.1.20 e pubblicata il 15.1.20
1) Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore