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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 793/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Cittadino;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Forzati;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione,
1 giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 1622/2017 reso dal Tribunale di Catania il 27 marzo 2017, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Apulia Prontoprestito s.p.a., dell'importo di €. 7.353,53, oltre ad interessi e spese, dovuto in forza del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato fra le dette parti il 29 dicembre 2006.
Per ciò che ancora quivi interessa, eccepiva l'opponente l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e l'avvenuta estinzione parziale dell'obbligazione.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 5003/2023 del 4 dicembre 2023 il Tribunale adito rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Avverso la sentenza il soccombente ha interposto appello sulla base di quattro ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale ha errato nel ritenere provata l'esistenza del credito, essendo la valenza probatoria dell'estratto conto limitato alla sola fase monitoria e non avendo parte opposta prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti.
Il primo giudice ha altresì ignorato, a parere dell'appellante, la contestazione sulla
“legittimità degli interessi moratori calcolati”. La critica viene precisata affermando che, ancorché fosse stato provato che il tasso convenuto non superava la soglia usuraria, spettava ad esso opponente, siccome consumatore, la tutela contro le clausole vessatorie, la cui nullità era rilevabile d'ufficio.
Il motivo è palesemente infondato.
2 Quanto al primo profilo, il Tribunale ha correttamente affermato che “In linea generale, parte opposta – nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento n. 990247765 stipulato il 29.12.2006 da ed ha allegato il mancato adempimento di parte Parte_1 opponente;
quest'ultima non è invece riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile”.
Inoltre, è affatto tardiva la contestazione sull'ammontare del credito, che non è mai stata specificamente sollevata nel giudizio di primo grado.
In merito al secondo profilo, la questione afferente la misura eccessiva degli interessi moratori ha nel nostro ordinamento (cfr. Cass. 19597/2020, resa a Sezioni Unite) due diverse forme di tutela, ovverosia quella prevista per il caso di superamento della soglia usuraria del tasso di interesse e quella disciplinata dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) che all'art. 33, comma 2, lett. f), prevede: “(s)i presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo”.
Del resto, la Corte di giustizia ha chiarito che un sistema nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 6 direttiva 93/13
(cfr. Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13,
Unicaja Banco e Caixabank).
Si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all'interessato di far valere l'uno o l'altro.
Nel caso di specie, esclusa l'usurarietà del tasso di interesse (questione, questa, sulla quale l'appellante neppure insiste), osserva la Corte che è inammissibile la deduzione volta a fare valere la vessatorietà della clausola per due ordini di ragioni: perché giammai, nel corso del giudizio di primo grado, l'opponente ha allegato la propria qualità di consumatore, onde porre il giudice nelle condizioni di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità, essendo del resto tardivamente dedotta la detta qualità, fatta valere per la prima volta nel presente grado di giudizio, in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c.; perché è
3 palese l'eccessiva genericità della censura, non essendo dato capire in virtù di quale principio o per quale ragione il tasso di interesse moratorio (nel caso di specie, stabilito nel
3,70% annuo) sarebbe eccessivo.
Con il secondo motivo l'appellante critica la ritenuta inammissibilità della produzione documentale volta - a suo parere - a comprovare l'avvenuta estinzione parziale del debito.
Anche tale doglianza è palesemente infondata.
Il primo giudice ha sul punto ritenuto che “l'eccezione formulata mediante le suddette note del 17.03.2022 – relativa all'intervenuto pagamento parziale da parte della società assicuratrice – non può essere condivisa, essendo la produzione e la relativa prospettazione inammissibili. Infatti, l'eccezione è stata proposta all'udienza del
22.03.2022, ben oltre lo spirare dei termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c.
Inoltre, la quietanza allegata – dalla quale parte opponente fa discendere
l'adempimento dell'obbligazione (in ogni caso solo parziale) – non costituisce (a differenza di quanto dedotto da parte opponente sino all'udienza odierna) un documento di formazione successiva allo spirare dei termini perentori di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
(concessi all'udienza del 09.04.2019); infatti, il documento risale ad un periodo anteriore alla concessione dei termini ex art 183 c.p.c. (02.11.2015) e, dunque, avrebbe dovuto essere prodotto tempestivamente”.
Ora, l'appellante assume che il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria non soffre dei limiti stabiliti per le preclusioni processuali, facendo le mostre di non avvedersi che nel caso di specie, l'anteriorità del dedotto pagamento (di €.
5.522,11, risalente al 9 settembre 2015) rispetto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo rende del tutto fuori luogo la deduzione in parola, essendo affatto tardiva l'eccezione afferente la parziale estinzione del credito, il cui ammontare, del resto, non era stato tempestivamente contestato.
Circostanza, questa, che assorbe pure la questione della intempestiva produzione del documento (rispetto alla quale, peraltro, l'appellante solo oggi assume di non averlo potuto produrre prima, non avendo mai richiesto al Tribunale di essere rimesso in termini).
Con il terzo motivo assume l'appellante che ha errato il Tribunale nel ritenere che l'importo pagato fosse già stato considerato nella richiesta dell'ingiungente.
Il motivo è assorbito dal mancato accoglimento del secondo, pur osservando la Corte
(ai soli fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., di cui si dirà infra) che l'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo evidenzia in maniera chiarissima l'avvenuta detrazione dell'importo di €. 5.522,11, corrisposto in data 9/9/2015, dalla somma per cui è
4 richiesto il decreto ingiuntivo.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese e al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il motivo è infondato.
Quanto alla condanna alle spese, eccessivamente generica, e dunque inammissibile,
è la deduzione afferente l'eccessiva quantificazione dell'importo.
Assume, inoltre, l'appellante che “Assolutamente erronea è poi la condanna ex art.
96 cpc posto che il lavoratore ha fatto l'opposizione per tentare di avere tempo per recuperare i crediti nascenti dal rapporto di lavoro ed estinguere i debiti o quanto meno per verificare che il datore di lavoro facesse fronte alle obbligazioni assunte”.
La doglianza è infondata.
L'art. 96, terzo comma, c.p.c. prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale - può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice.
Essa non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
5 E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/20, 22405/2018, 20732/2016).
Ora, nel caso di specie, quanto affermato dall'appellante (“il lavoratore ha fatto
l'opposizione per tentare di avere tempo per recuperare i crediti nascenti dal rapporto di lavoro”) costituisce propriamente ipotesi di condotta abusiva e di uso dello strumento processuale per fini diversi rispetto a quelli suoi propri, ovverosia per finalità dichiaratamente dilatorie.
Ricorrono, altresì, i presupposti, in ragione della palese infondatezza dell'appello, in parte financo inammissibile, per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c., avendo di fatto la parte proseguito nel porre in essere la condotta processuale abusiva.
Si ritiene equo, in considerazione di quanto detto sopra, liquidare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore dell'appellata, l'importo, già attualizzato, e dunque comprensivo tanto di rivalutazione monetaria, quanto degli interessi, corrispondente a quello oggetto della condanna alle spese. La condanna in favore della cassa delle ammende, giusta il disposto dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., va invece quantificata nella misura di €. 1.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5003/2023 in data 4/12/2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Rigetta l'appello proposto;
Condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Condanna l'appellante, giusta il disposto dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al
6 pagamento dell'importo di €. 4.000,00 in favore dell'appellata e di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
14 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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