Articolo 1 della Legge 20 novembre 1992, n. 451
Versione
24 novembre 1992
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387 , recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 24 settembre 1992.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 51, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente