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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Prima Sezione CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
e residente a [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI per il ricorrente
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. a Gambettola (FC) in data 18 luglio 2009, atto trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, Parte I, anno 2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
pagina 1 di 6 2)disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre per i Per_1
motivi esposti in narrativa, attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative e scolastiche;
3)disporre un calendario di frequentazione della minore con il padre all'esito di una più approfondita istruttoria anche sulle condizioni di salute del resistente in particolare sulla riferita dipendenza da sostanze alcoliche e tenuto conto che la figlia minore rifiuta di Per_1
incontrare il padre.
4)confermare gli accordi previsti e omologati dall'Ill.mo Tribunale adito in sede di separazione dei coniugi circa il contributo al mantenimento ordinario di posto a carico del Sig. Per_1
pari ad euro 350,00 al mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per CP_1
legge, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
5)confermare quanto stabilito in sede di separazione circa le spese straordinarie, ovvero che i genitori contribuiscano al pagamento delle stesse, così come individuate nel
Protocollo di intesa redatto dal Tribunale di Forlì, nella misura del 50% ciascuno;
6)confermare quanto disposto in sede di separazione circa la percezione dell'assegno unico per da parte della madre. Per_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2025 chiedeva la pronunzia Parte_1
dello scioglimento degli effetti del matrimonio da , Controparte_1
rappresentando che dal matrimonio, celebrato a Gambettola il 18.7.2009 (atto n. 8 parte
1 anno 2009), era nata il [...]. Per_1
Nel predetto ricorso, la ricorrente ha dichiarato che a seguito dell'insorgere di profonde incomprensioni e divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza: in data 16 marzo 2019, il Sig. ha lasciato l'abitazione familiare, mentre la Sig.ra CP_1 Pt_1
unitamente alla figlia è rimasta a vivere nella casa coniugale;
in data 12 aprile 2019 le pagina 2 di 6 parti hanno depositato ricorso per la loro separazione consensuale avanti al Tribunale di
Forlì. All'udienza presidenziale fissata per la comparizione dei coniugi in data 25 giugno
2019, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di riconciliazione tra le parti, ha trattenuto la causa in decisione per l'omologazione dell'accordo di separazione, poi avvenuta nel rispetto delle condizioni volute dalle parti (decreto omologazione n. cronol.
5897 del 2019 del 18 luglio 2019). Inoltre la ricorrente ha dichiarato che il Sig. CP_1
secondo quanto riferito da ha mostrato nel tempo di non essere in grado di Per_1
adempiere alle proprie responsabilità genitoriali, a causa del frequente consumo di alcol, rivelandosi in più occasioni inaffidabile nell'assolvere ai propri doveri genitoriali.
Pertanto la ricorrente rassegnava le conclusioni sopra indicate.
All'udienza del 20.5.2025 per parte resistente nessuno compariva e il giudice ne dichiarava la contumacia rimettendo la causa alla decisione del collegio avendo la ricorrente richiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo matrimoniale.
Risulta dalla documentazione prodotta che le parti hanno contratto matrimonio il giorno
18 luglio 2009 in Gambettola, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 8, parte I, anno 2009.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologazione del
18.07.2019. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di elementi di vita in comune evidenzia che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la parte relativa ai provvedimenti concernenti la prole e le questioni economiche.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gambettola
pagina 3 di 6 FC il 18.7.2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GAMBETTOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009 Atto n. 8 Parte 1);
3. dichiara che la sig. perde il diritto di aggiungere al proprio Parte_1
cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente Il giudice rel
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 N. R.G. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel dott.ssa Serena Chimichi Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FLAMINIA 183/B 47923 RIMINI
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE ha emesso la seguente
ORDINANZA
vista la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti pronunziata in pari data;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e le questioni economiche
P.Q.M.
pagina 5 di 6 rimette le parti davanti al G.I. all'udienza del 7.10.2025 ore 1600.
Si comunichi.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Prima Sezione CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
e residente a [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI per il ricorrente
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. a Gambettola (FC) in data 18 luglio 2009, atto trascritto nel Controparte_1
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, Parte I, anno 2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
pagina 1 di 6 2)disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre per i Per_1
motivi esposti in narrativa, attribuendo espressamente alla stessa anche la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la minore, quali le scelte medico-sanitarie, educative e scolastiche;
3)disporre un calendario di frequentazione della minore con il padre all'esito di una più approfondita istruttoria anche sulle condizioni di salute del resistente in particolare sulla riferita dipendenza da sostanze alcoliche e tenuto conto che la figlia minore rifiuta di Per_1
incontrare il padre.
4)confermare gli accordi previsti e omologati dall'Ill.mo Tribunale adito in sede di separazione dei coniugi circa il contributo al mantenimento ordinario di posto a carico del Sig. Per_1
pari ad euro 350,00 al mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per CP_1
legge, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
5)confermare quanto stabilito in sede di separazione circa le spese straordinarie, ovvero che i genitori contribuiscano al pagamento delle stesse, così come individuate nel
Protocollo di intesa redatto dal Tribunale di Forlì, nella misura del 50% ciascuno;
6)confermare quanto disposto in sede di separazione circa la percezione dell'assegno unico per da parte della madre. Per_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2025 chiedeva la pronunzia Parte_1
dello scioglimento degli effetti del matrimonio da , Controparte_1
rappresentando che dal matrimonio, celebrato a Gambettola il 18.7.2009 (atto n. 8 parte
1 anno 2009), era nata il [...]. Per_1
Nel predetto ricorso, la ricorrente ha dichiarato che a seguito dell'insorgere di profonde incomprensioni e divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza: in data 16 marzo 2019, il Sig. ha lasciato l'abitazione familiare, mentre la Sig.ra CP_1 Pt_1
unitamente alla figlia è rimasta a vivere nella casa coniugale;
in data 12 aprile 2019 le pagina 2 di 6 parti hanno depositato ricorso per la loro separazione consensuale avanti al Tribunale di
Forlì. All'udienza presidenziale fissata per la comparizione dei coniugi in data 25 giugno
2019, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di riconciliazione tra le parti, ha trattenuto la causa in decisione per l'omologazione dell'accordo di separazione, poi avvenuta nel rispetto delle condizioni volute dalle parti (decreto omologazione n. cronol.
5897 del 2019 del 18 luglio 2019). Inoltre la ricorrente ha dichiarato che il Sig. CP_1
secondo quanto riferito da ha mostrato nel tempo di non essere in grado di Per_1
adempiere alle proprie responsabilità genitoriali, a causa del frequente consumo di alcol, rivelandosi in più occasioni inaffidabile nell'assolvere ai propri doveri genitoriali.
Pertanto la ricorrente rassegnava le conclusioni sopra indicate.
All'udienza del 20.5.2025 per parte resistente nessuno compariva e il giudice ne dichiarava la contumacia rimettendo la causa alla decisione del collegio avendo la ricorrente richiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo matrimoniale.
Risulta dalla documentazione prodotta che le parti hanno contratto matrimonio il giorno
18 luglio 2009 in Gambettola, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 8, parte I, anno 2009.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologazione del
18.07.2019. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di elementi di vita in comune evidenzia che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la parte relativa ai provvedimenti concernenti la prole e le questioni economiche.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gambettola
pagina 3 di 6 FC il 18.7.2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GAMBETTOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009 Atto n. 8 Parte 1);
3. dichiara che la sig. perde il diritto di aggiungere al proprio Parte_1
cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente Il giudice rel
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 6 N. R.G. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel dott.ssa Serena Chimichi Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI SABRINA, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FLAMINIA 183/B 47923 RIMINI
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE ha emesso la seguente
ORDINANZA
vista la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti pronunziata in pari data;
rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e le questioni economiche
P.Q.M.
pagina 5 di 6 rimette le parti davanti al G.I. all'udienza del 7.10.2025 ore 1600.
Si comunichi.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
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