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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 02/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 976/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 976/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), 21/09/1987, , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIOLI FABIO, Parte_3 ( ), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in C.so Garibaldi 56 GUBBIO - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “Nel merito: Accertata e dichiarata la esclusiva responsabi- lità del conducente del trattore New Holland tg BN204A, di proprietà della con sede in Controparte_1 Castel Focognano -AR-, Via Fosso al Ciliegio, 6, assicurato con la compagnia , in Controparte_2 persona del l.r.p.t., (omissis), nella causazione del sinistro de quo, per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di conseguenza e per l'effetto condannare le convenute, insieme ed in solido fra loro, a risar- cire alle odierne attrici i danni analiticamente indicati in narrativa pari ad € 628740, di cui € 336500 in capo a;
€ 146120 in capo a ed € 146120 in capo a o le Parte_3 Parte_2 Parte_1 diverse minori somme che dovessero risultare all'esito dell'istruttoria o essere ritenute di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite”
- ( in persona del legale Parte_4 P.IVA_1 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. MANDRE' MARA ( ), come da procura alle liti in calce a C.F._3
1 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ANTONIO DIONISI 73 ROMA - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “In via principale e nel merito: accer- tare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società per i motivi tutti CP_1 rappresentati nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dalle odierne parti istanti nei confronti delle parti convenute siccome infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
E
- in persona del legale rapp.te p.t. - parte convenuta contumace - CP_1
TE
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 sorelle e madre di premesso che: il 29/01/2016 alle ore 7,40 quest'ultima, Parte_5 mentre a velocità moderata (36,95 km/h) era alla guida della propria auto Peugeot 206 sulla
S.P. 21 “Civitella/Pergine/Valdarno”, era morta a seguito di un incidente stradale con un autocarro Renault, di proprietà della condotto da Controparte_3
e successivamente con un veicolo Renault di proprietà di Parte_6 CP_4
condotto da , causato esclusivamente dal fondo stradale reso viscido dal
[...] CP_5 materiale fangoso lasciato da un trattore New Holland tg. BN204A, di proprietà di CP_6
condotto da (sanzionato per la sua condotta), assicurato con
[...] Persona_1 [...]
come accertato dalla Polizia Provinciale e dai Carabinieri di Badia al Pino, CP_7 intervenuti;
il perito nominato dal PM nell'ambito dell' instaurato procedimento penale (poi archiviato) aveva ritenuto impossibile risalire alla velocità della Peugeot e devalutato la pre- senza del fango;
il fatto aveva provocato un intenso danno non patrimoniale (morale ed esi- stenziale) da perdita del rapporto parentale, quantificabile in complessivi €628.740,00. Ciò premesso adivano l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2 Nel costituirsi, parte convenuta contestava ogni affermata responsabilità CP_2 in capo all'assistita, da attribuirsi invece alla condotta di guida della vittima - la quale viag- giava in curva a velocità eccessiva e senza tenere allacciata la cintura di sicurezza - come confermato dalla perizia redatta nel Proc. Pen., dalla sua archiviazione, dal verbale dei Ca- rabinieri e dalle dichiarazioni del Sig. indifferente al fatto;
nel mentre, la presenza di CP_5 fango sul manto stradale non aveva avuto incidenza sulla perdita di controllo del veicolo della vittima. Contestava la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur. Ciò pre- messo, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta non si costituiva, sicché deve esserne dichiarata la con- CP_6 tumacia, non avendo a ciò provveduto il G.I..
* * *
La domanda proposta non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Appare incontestata, e comunque documentalmente provata, la presenza di fango sul fondo stradale ove è avvenuto l'incidente. Fanno fede, a tale riguardo, i rapporti di servizio redatti dagli agenti della Polizia Provinciale, intervenuti sul luogo (doc. 1 attrice), per regola- mentare il servizio di viabilità, nonché dai Carabinieri di Badia al Pino, pur essi intervenuti nell'immediatezza del fatto (doc. 1/a attrice, p. 4: “nel tratto rettilineo stradale discendente tra l' incrocio della S.P. 21 e la S.P. 18 sino al punto d'urto finale, vengono rilevate nel manto stradale, maggiormente nel margine destro della corsia di marcia del veicolo “A”, tracce di fango, presumi- bilmente lasciate da un mezzo agricolo”). Del resto, la convenuta è stata sanzionata pro- CP_1 prio per tale condotta, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art 15, c. I e II, del C.d.S. (doc. 1/b).
Nel ricordare che il verbale redatto da Pubblico Ufficiale fa piena prova, fino a que- rela di falso, unicamente delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta come avvenuti in sua presenza, e che perciò non ha tale valore fidefaciente - bensì rientra nel libero apprezzamento del Giudice (Cass., n. 22629/08, 9251/10, 3787/12, 3/14, 13195/13,
3282/06) – la valutazione di responsabilità, operata dai carabinieri, né l'osservazione per cui il tratto stradale era nella specie particolarmente scivoloso (“saponoso”).
Per contro, è constatazione di fatto fidefaciente quella per la quale la vittima, al mo- mento dell'urto, non indossava le cinture di sicurezza, “dato che le stesse risultavano bloccate dal tensionatore in posizione non indossate a causa dell'inserimento del sistema SRS azionatosi in
3 contemporanea degli air bag dell'auto” (cfr. CTU, p. 3); “la stessa cintura lato conducente risultava bloccata, in posizione non indossata, dal sistema di pretensionamento automatico che si innesca all'esplosione degli airbag. Se la cintura fosse stata indossata il sistema di pretensionamento si sa- rebbe innescato all'azionamento degli airbag bloccando la cintura in posizione indossata (parzial- mente srotolata dall'avvolgitore)” (p. 9).
Ciò premesso, il Sig. l quale, contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, CP_8 non è portatore di un interesse concreto ed attuale idoneo ad attribuirgli la legittimazione a richiedere in giudizio il riconoscimento di un proprio diritto risarcitorio nei confronti dell' attrice - non prescritto né rinunciato – ha dichiarato nell'immediatezza del fatto di aver visto sopraggiungere la vettura dell'attrice la quale procedeva “a velocità sostenuta” quindi ben maggiore di quella dalla stessa rappresentata (36 km/h circa).
Soprattutto, nel presente giudizio il G.I. ha ritenuto necessario licenziare apposita
CTU tecnico-modale-cinematica, ricostruttiva dell'incidente, non ritenendo del tutto con- vincente la perizia disposta dal PM, in esito alla quale il procedimento penale nel frattempo aperto è stato archiviato.
La CTU si è svolta nel pieno rispetto delle garanzie di completezza del contradditto- rio e risulta del tutto dettagliata, esaustiva, alla luce del compiuto e completo esame della fattispecie, dei mezzi coinvolti e della documentazione ritualmente prodotta e della compiuta ed esauriente analisi tecnica e comparativa di tutti gli elementi probatori messi a disposi- zione. Inoltre, la stessa CTU ha dato compiutamente atto e conto delle osservazioni critiche mosse avverso la bozza, rispondendo compiutamente e senza errori o vizi logici alle stesse.
Alle relative conclusioni, le quali appaiono pienamente convincenti, il Tribunale si conforma e fa proprie.
Ebbene, la CTU ha consentito di accertare, con ragionevole certezza, sufficiente a fondare il convincimento del Giudicante, l'efficacia causale assolutamente preponderante della velocità eccessiva del mezzo Peugeot della vittima e, soprattutto, del mancato allaccio delle cinture di sicurezza, di talché la presenza di fango nella carreggiata (peraltro, mera- mente eventuale e di consistenza incerta, per ciò che concerne la zona attraversata dalle ruote dell' autovettura: cfr. le fotografie allegate alla comparsa di costituzione e risposta sub. doc.
4) ha acquistato un valore etiologico non rilevante nella determinazione dell' evento -
4 secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, ai fini del riconoscimento di una responsabilità della convenuta.
Tale dato non elide il fatto che il fondo stradale fosse effettivamente scivoloso, ma non a causa del fango, bensì per la notevole umidità presente sul tratto in ragione delle sue caratteristiche (strada di campagna, dunque circondata da prati e fitta vegetazione) e delle circostanze temporali (prime ore del giorno, nel mese di gennaio), e come del resto oppor- tunamente segnalato (“strada sdrucciolevole per pioggia e ghiaccio”, “limite di velocità di 50
Km/h” e “curva pericolosa”). Ciò che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza nella condotta di guida.
In particolare, la CTU ha evidenziato che “mantenendo la velocità indicata dal limite stradale la curva a destra in condizioni limite di aderenza, come potrebbe essere una strada bagnata
o sporca di fango, può essere tranquillamente percorsa in sicurezza…la Peugeot 206 anche in con- dizioni di asfalto reso viscido dal “fango” avrebbe potuto percorrere in sicurezza la curva anche alla velocità indicata quale limite al tratto stradale di 50 Km/h….Con buona probabilità la Sig.ra aveva affrontato la curva in fondo al rettilineo ad una velocità non idonea a percorrerla in Pt_2 sicurezza compatibilmente con le condizioni dell'asfalto presenti la mattina dell'incidente…Questo, primo urto, non ha inciso significativamente sulla corsa dell'autovettura della Sig.ra che ha Pt_2 continuato a percorrere il tratto stradale non avendo il pieno controllo del mezzo, sbandando…No- nostante un probabile tentativo di accostarsi a destra del Furgone Master per evitare la Peugeot, quest'ultima, nella sua corsa fuori controllo invadeva la corsia di marcia opposta andando ad urtare frontalmente con il Furgone Master…Questo secondo urto è risultato letale per la Sig.ra Pt_7
, anche per il fatto, accertato dalle Forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi, che la signora
[...] non indossava la cintura di sicurezza. Infatti, la forte decelerazione prodotta dall'urto non contra- stata dalla trattenuta delle cinture di sicurezza ha proiettato il corpo della Signora contro il para- brezza anteriore producendole con buona probabilità le lesioni che ne hanno determinato il de- cesso…la velocità intorno ai 70 Km/h della Peugeot non era compatibile con le condizioni di ade- renza per affrontare la curva a destra che precedeva il luogo dell'incidente, confermando di fatto le testimonianze, là dove riportavano che la Sig. arrivando ad affrontare la curva a velo- Parte_5 cità non consona al tratto di strada, sbandava perdendo il controllo del mezzo. Quindi sinteticamente la Sig.ra diretta da Civitella Val di Chiana verso Badia al Pino sulla provinciale 21, il Pt_2 giorno 29/01/2016 alle ore 7,40 circa, affrontava la curva a destra infondo al rettilineo appena dopo il bivio per Civitella ad una velocità elevata orientativamente sopra ai 70 m/h, velocità superiore al limite di velocità nel tratto di strada indicato da segnaletica verticale in 50Km/h, velocità risultata
5 eccessiva rispetto alle condizioni di aderenza dell'asfalto di quella mattina…La perdita di aderenza del mezzo a seguito della velocità eccessiva faceva perdere il controllo dello stesso da parte della
Sig.ra che nel frenetico tentativo di ripristinare il controllo invadeva la corsia di marcia Pt_2 opposta urtando lievemente l'autocarro e continuando la sua corsa senza il pieno controllo della vettura sino ad urtare frontalmente con il furgone Renault Master che seguiva a breve distanza l'au- tocarro sulla opposta corsia di marcia della Peugeot” (p. 11, 12, 15).
Conclusivamente, il CTU riconduce la causa dell'incidente alla velocità eccessiva della vettura della vittima, certamente superiore ai limiti di velocità del tratto di strada (va- lutata dal CTU in misura prossima ai 70 km/h), e comunque non adeguata alle condizioni del manto stradale verificatesi il giorno dell'incidente. Ovviamente tale valutazione prevale sulle diverse provenienti dalle ctp attrice del Dott. e del Dott. , in quanto la Pt_5 Per_2 prima proviene da esperto imparziale, nominato dal Giudice.
L'incidenza causale della velocità eccessiva nel determinismo dell'evento è solo mi- tigata – ma non eliminata - dal tipo di impatto (laterale, e non frontale, come purtroppo è avvenuto per il secondo, fatale impatto) fra la vettura e l'autocarro. Tale elemento è ammesso e riconosciuto dalle stesse attrici (cfr. comparsa conclusionale, p. 11).
Quale concausa determinante dell'evento, si deve rilevare che se la vittima avesse indossato correttamente le cinture di sicurezza, così come previsto dal C.d.S., con buona probabilità - ossia, secondo il criterio applicato nel giudizio civile per stabilire il determini- smo di un evento dal punto di vista etiologico-causale - essa non avrebbe subito otto violento contro il cruscotto ed il tergicristallo dell'auto, e probabilmente non sarebbe deceduta a se- guito dell'incidente.
Infine, il CTU ha accertato che “la presenza o meno sull'asfalto bagnato e reso scivoloso dall'usura (liscio) del così detto fango sposta di poco la capacità di aderenza dello pneumatico, nel caso di specie, di pochi chilometri orari, dell'ordine dei 5-10 Km/h di velocità massima con cui si può affrontare la curva in sicurezza (cioè, senza perdere aderenza)…si potrebbe affermare in via teorica che in assenza dell'effetto di scivolamento indotto dalla presenza del “fango” sulla carreg- giata l'auto avrebbe probabilmente percorso la curva senza perdere aderenza e quindi sbandare e invadere la corsia opposta. Va però, qui precisato che i coefficienti di aderenza trasversale usati nei calcoli sono indicativi di un comportamento in cui la presenza di fango è elevata e in condizione limite che non sembra essere il caso in esame almeno da quanto emerge dagli atti…nella curva dell'
6 incidente non vi è evidenza di come il fango vi fosse arrivato e in che quantità, anche le foto a colori in atti non chiariscono questo punto” (p. 18, 19).
In conclusione, dal punto di vista tecnico, “se pure è plausibile in via teorica che la presenza del fango sulla carreggiata abbia inciso sulla perdita di aderenza in curva del veicolo della
Sig.ra è da ritenere che in base agli elementi in atti non sia oggi accertabile. Sicuramente Pt_2
è accertato, ai fini del verificarsi dell'incidente quindi dell'evento morte, che la Sig.ra Parte_7 percorreva il tratto di strada a velocità superiore al limite consentito e non adeguata allo stato dei luoghi” (p. 20).
In conclusione, dal punto di vista giuridico, la domanda di parte attrice dev'essere rigettata, per mancata prova del fatto che l'incidente è stato determinato, anziché dalla im- prudenza della vittima, dalla condotta negligente della convenuta.
Ogni valutazione relativa al quantum e superata ed assorbita dalle considerazioni su- periori.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di Pt_1
in via fra loro solidale. In mancanza di notula, in
[...] Parte_2 Parte_3 applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, in- troduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispon- dente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 29193 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di Parte_1
in via fra loro solidale, e vengono liquidate in complessivi Parte_2 Parte_3
€ 1318, come da decreto del G.I. del 25.03.25.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
7
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_8
, nei confronti di in persona del suo legale
[...] Parte_4 rappresentante pro-tempore, in persona del suo legale rappresen- CP_1 tante pro-tempore;
- DA , , in solido alle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di giudizio per € 29.193,00 oltre accessori, come da motivazione;
- DA , in solido, alle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di C.T.U. per € 1.318,00, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 976/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), 21/09/1987, , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIOLI FABIO, Parte_3 ( ), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in C.so Garibaldi 56 GUBBIO - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “Nel merito: Accertata e dichiarata la esclusiva responsabi- lità del conducente del trattore New Holland tg BN204A, di proprietà della con sede in Controparte_1 Castel Focognano -AR-, Via Fosso al Ciliegio, 6, assicurato con la compagnia , in Controparte_2 persona del l.r.p.t., (omissis), nella causazione del sinistro de quo, per le causali di cui alla narrativa del presente atto e di conseguenza e per l'effetto condannare le convenute, insieme ed in solido fra loro, a risar- cire alle odierne attrici i danni analiticamente indicati in narrativa pari ad € 628740, di cui € 336500 in capo a;
€ 146120 in capo a ed € 146120 in capo a o le Parte_3 Parte_2 Parte_1 diverse minori somme che dovessero risultare all'esito dell'istruttoria o essere ritenute di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite”
- ( in persona del legale Parte_4 P.IVA_1 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. MANDRE' MARA ( ), come da procura alle liti in calce a C.F._3
1 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ANTONIO DIONISI 73 ROMA - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “In via principale e nel merito: accer- tare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società per i motivi tutti CP_1 rappresentati nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dalle odierne parti istanti nei confronti delle parti convenute siccome infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
E
- in persona del legale rapp.te p.t. - parte convenuta contumace - CP_1
TE
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 sorelle e madre di premesso che: il 29/01/2016 alle ore 7,40 quest'ultima, Parte_5 mentre a velocità moderata (36,95 km/h) era alla guida della propria auto Peugeot 206 sulla
S.P. 21 “Civitella/Pergine/Valdarno”, era morta a seguito di un incidente stradale con un autocarro Renault, di proprietà della condotto da Controparte_3
e successivamente con un veicolo Renault di proprietà di Parte_6 CP_4
condotto da , causato esclusivamente dal fondo stradale reso viscido dal
[...] CP_5 materiale fangoso lasciato da un trattore New Holland tg. BN204A, di proprietà di CP_6
condotto da (sanzionato per la sua condotta), assicurato con
[...] Persona_1 [...]
come accertato dalla Polizia Provinciale e dai Carabinieri di Badia al Pino, CP_7 intervenuti;
il perito nominato dal PM nell'ambito dell' instaurato procedimento penale (poi archiviato) aveva ritenuto impossibile risalire alla velocità della Peugeot e devalutato la pre- senza del fango;
il fatto aveva provocato un intenso danno non patrimoniale (morale ed esi- stenziale) da perdita del rapporto parentale, quantificabile in complessivi €628.740,00. Ciò premesso adivano l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2 Nel costituirsi, parte convenuta contestava ogni affermata responsabilità CP_2 in capo all'assistita, da attribuirsi invece alla condotta di guida della vittima - la quale viag- giava in curva a velocità eccessiva e senza tenere allacciata la cintura di sicurezza - come confermato dalla perizia redatta nel Proc. Pen., dalla sua archiviazione, dal verbale dei Ca- rabinieri e dalle dichiarazioni del Sig. indifferente al fatto;
nel mentre, la presenza di CP_5 fango sul manto stradale non aveva avuto incidenza sulla perdita di controllo del veicolo della vittima. Contestava la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur. Ciò pre- messo, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta non si costituiva, sicché deve esserne dichiarata la con- CP_6 tumacia, non avendo a ciò provveduto il G.I..
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La domanda proposta non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Appare incontestata, e comunque documentalmente provata, la presenza di fango sul fondo stradale ove è avvenuto l'incidente. Fanno fede, a tale riguardo, i rapporti di servizio redatti dagli agenti della Polizia Provinciale, intervenuti sul luogo (doc. 1 attrice), per regola- mentare il servizio di viabilità, nonché dai Carabinieri di Badia al Pino, pur essi intervenuti nell'immediatezza del fatto (doc. 1/a attrice, p. 4: “nel tratto rettilineo stradale discendente tra l' incrocio della S.P. 21 e la S.P. 18 sino al punto d'urto finale, vengono rilevate nel manto stradale, maggiormente nel margine destro della corsia di marcia del veicolo “A”, tracce di fango, presumi- bilmente lasciate da un mezzo agricolo”). Del resto, la convenuta è stata sanzionata pro- CP_1 prio per tale condotta, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art 15, c. I e II, del C.d.S. (doc. 1/b).
Nel ricordare che il verbale redatto da Pubblico Ufficiale fa piena prova, fino a que- rela di falso, unicamente delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta come avvenuti in sua presenza, e che perciò non ha tale valore fidefaciente - bensì rientra nel libero apprezzamento del Giudice (Cass., n. 22629/08, 9251/10, 3787/12, 3/14, 13195/13,
3282/06) – la valutazione di responsabilità, operata dai carabinieri, né l'osservazione per cui il tratto stradale era nella specie particolarmente scivoloso (“saponoso”).
Per contro, è constatazione di fatto fidefaciente quella per la quale la vittima, al mo- mento dell'urto, non indossava le cinture di sicurezza, “dato che le stesse risultavano bloccate dal tensionatore in posizione non indossate a causa dell'inserimento del sistema SRS azionatosi in
3 contemporanea degli air bag dell'auto” (cfr. CTU, p. 3); “la stessa cintura lato conducente risultava bloccata, in posizione non indossata, dal sistema di pretensionamento automatico che si innesca all'esplosione degli airbag. Se la cintura fosse stata indossata il sistema di pretensionamento si sa- rebbe innescato all'azionamento degli airbag bloccando la cintura in posizione indossata (parzial- mente srotolata dall'avvolgitore)” (p. 9).
Ciò premesso, il Sig. l quale, contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, CP_8 non è portatore di un interesse concreto ed attuale idoneo ad attribuirgli la legittimazione a richiedere in giudizio il riconoscimento di un proprio diritto risarcitorio nei confronti dell' attrice - non prescritto né rinunciato – ha dichiarato nell'immediatezza del fatto di aver visto sopraggiungere la vettura dell'attrice la quale procedeva “a velocità sostenuta” quindi ben maggiore di quella dalla stessa rappresentata (36 km/h circa).
Soprattutto, nel presente giudizio il G.I. ha ritenuto necessario licenziare apposita
CTU tecnico-modale-cinematica, ricostruttiva dell'incidente, non ritenendo del tutto con- vincente la perizia disposta dal PM, in esito alla quale il procedimento penale nel frattempo aperto è stato archiviato.
La CTU si è svolta nel pieno rispetto delle garanzie di completezza del contradditto- rio e risulta del tutto dettagliata, esaustiva, alla luce del compiuto e completo esame della fattispecie, dei mezzi coinvolti e della documentazione ritualmente prodotta e della compiuta ed esauriente analisi tecnica e comparativa di tutti gli elementi probatori messi a disposi- zione. Inoltre, la stessa CTU ha dato compiutamente atto e conto delle osservazioni critiche mosse avverso la bozza, rispondendo compiutamente e senza errori o vizi logici alle stesse.
Alle relative conclusioni, le quali appaiono pienamente convincenti, il Tribunale si conforma e fa proprie.
Ebbene, la CTU ha consentito di accertare, con ragionevole certezza, sufficiente a fondare il convincimento del Giudicante, l'efficacia causale assolutamente preponderante della velocità eccessiva del mezzo Peugeot della vittima e, soprattutto, del mancato allaccio delle cinture di sicurezza, di talché la presenza di fango nella carreggiata (peraltro, mera- mente eventuale e di consistenza incerta, per ciò che concerne la zona attraversata dalle ruote dell' autovettura: cfr. le fotografie allegate alla comparsa di costituzione e risposta sub. doc.
4) ha acquistato un valore etiologico non rilevante nella determinazione dell' evento -
4 secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, ai fini del riconoscimento di una responsabilità della convenuta.
Tale dato non elide il fatto che il fondo stradale fosse effettivamente scivoloso, ma non a causa del fango, bensì per la notevole umidità presente sul tratto in ragione delle sue caratteristiche (strada di campagna, dunque circondata da prati e fitta vegetazione) e delle circostanze temporali (prime ore del giorno, nel mese di gennaio), e come del resto oppor- tunamente segnalato (“strada sdrucciolevole per pioggia e ghiaccio”, “limite di velocità di 50
Km/h” e “curva pericolosa”). Ciò che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza nella condotta di guida.
In particolare, la CTU ha evidenziato che “mantenendo la velocità indicata dal limite stradale la curva a destra in condizioni limite di aderenza, come potrebbe essere una strada bagnata
o sporca di fango, può essere tranquillamente percorsa in sicurezza…la Peugeot 206 anche in con- dizioni di asfalto reso viscido dal “fango” avrebbe potuto percorrere in sicurezza la curva anche alla velocità indicata quale limite al tratto stradale di 50 Km/h….Con buona probabilità la Sig.ra aveva affrontato la curva in fondo al rettilineo ad una velocità non idonea a percorrerla in Pt_2 sicurezza compatibilmente con le condizioni dell'asfalto presenti la mattina dell'incidente…Questo, primo urto, non ha inciso significativamente sulla corsa dell'autovettura della Sig.ra che ha Pt_2 continuato a percorrere il tratto stradale non avendo il pieno controllo del mezzo, sbandando…No- nostante un probabile tentativo di accostarsi a destra del Furgone Master per evitare la Peugeot, quest'ultima, nella sua corsa fuori controllo invadeva la corsia di marcia opposta andando ad urtare frontalmente con il Furgone Master…Questo secondo urto è risultato letale per la Sig.ra Pt_7
, anche per il fatto, accertato dalle Forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi, che la signora
[...] non indossava la cintura di sicurezza. Infatti, la forte decelerazione prodotta dall'urto non contra- stata dalla trattenuta delle cinture di sicurezza ha proiettato il corpo della Signora contro il para- brezza anteriore producendole con buona probabilità le lesioni che ne hanno determinato il de- cesso…la velocità intorno ai 70 Km/h della Peugeot non era compatibile con le condizioni di ade- renza per affrontare la curva a destra che precedeva il luogo dell'incidente, confermando di fatto le testimonianze, là dove riportavano che la Sig. arrivando ad affrontare la curva a velo- Parte_5 cità non consona al tratto di strada, sbandava perdendo il controllo del mezzo. Quindi sinteticamente la Sig.ra diretta da Civitella Val di Chiana verso Badia al Pino sulla provinciale 21, il Pt_2 giorno 29/01/2016 alle ore 7,40 circa, affrontava la curva a destra infondo al rettilineo appena dopo il bivio per Civitella ad una velocità elevata orientativamente sopra ai 70 m/h, velocità superiore al limite di velocità nel tratto di strada indicato da segnaletica verticale in 50Km/h, velocità risultata
5 eccessiva rispetto alle condizioni di aderenza dell'asfalto di quella mattina…La perdita di aderenza del mezzo a seguito della velocità eccessiva faceva perdere il controllo dello stesso da parte della
Sig.ra che nel frenetico tentativo di ripristinare il controllo invadeva la corsia di marcia Pt_2 opposta urtando lievemente l'autocarro e continuando la sua corsa senza il pieno controllo della vettura sino ad urtare frontalmente con il furgone Renault Master che seguiva a breve distanza l'au- tocarro sulla opposta corsia di marcia della Peugeot” (p. 11, 12, 15).
Conclusivamente, il CTU riconduce la causa dell'incidente alla velocità eccessiva della vettura della vittima, certamente superiore ai limiti di velocità del tratto di strada (va- lutata dal CTU in misura prossima ai 70 km/h), e comunque non adeguata alle condizioni del manto stradale verificatesi il giorno dell'incidente. Ovviamente tale valutazione prevale sulle diverse provenienti dalle ctp attrice del Dott. e del Dott. , in quanto la Pt_5 Per_2 prima proviene da esperto imparziale, nominato dal Giudice.
L'incidenza causale della velocità eccessiva nel determinismo dell'evento è solo mi- tigata – ma non eliminata - dal tipo di impatto (laterale, e non frontale, come purtroppo è avvenuto per il secondo, fatale impatto) fra la vettura e l'autocarro. Tale elemento è ammesso e riconosciuto dalle stesse attrici (cfr. comparsa conclusionale, p. 11).
Quale concausa determinante dell'evento, si deve rilevare che se la vittima avesse indossato correttamente le cinture di sicurezza, così come previsto dal C.d.S., con buona probabilità - ossia, secondo il criterio applicato nel giudizio civile per stabilire il determini- smo di un evento dal punto di vista etiologico-causale - essa non avrebbe subito otto violento contro il cruscotto ed il tergicristallo dell'auto, e probabilmente non sarebbe deceduta a se- guito dell'incidente.
Infine, il CTU ha accertato che “la presenza o meno sull'asfalto bagnato e reso scivoloso dall'usura (liscio) del così detto fango sposta di poco la capacità di aderenza dello pneumatico, nel caso di specie, di pochi chilometri orari, dell'ordine dei 5-10 Km/h di velocità massima con cui si può affrontare la curva in sicurezza (cioè, senza perdere aderenza)…si potrebbe affermare in via teorica che in assenza dell'effetto di scivolamento indotto dalla presenza del “fango” sulla carreg- giata l'auto avrebbe probabilmente percorso la curva senza perdere aderenza e quindi sbandare e invadere la corsia opposta. Va però, qui precisato che i coefficienti di aderenza trasversale usati nei calcoli sono indicativi di un comportamento in cui la presenza di fango è elevata e in condizione limite che non sembra essere il caso in esame almeno da quanto emerge dagli atti…nella curva dell'
6 incidente non vi è evidenza di come il fango vi fosse arrivato e in che quantità, anche le foto a colori in atti non chiariscono questo punto” (p. 18, 19).
In conclusione, dal punto di vista tecnico, “se pure è plausibile in via teorica che la presenza del fango sulla carreggiata abbia inciso sulla perdita di aderenza in curva del veicolo della
Sig.ra è da ritenere che in base agli elementi in atti non sia oggi accertabile. Sicuramente Pt_2
è accertato, ai fini del verificarsi dell'incidente quindi dell'evento morte, che la Sig.ra Parte_7 percorreva il tratto di strada a velocità superiore al limite consentito e non adeguata allo stato dei luoghi” (p. 20).
In conclusione, dal punto di vista giuridico, la domanda di parte attrice dev'essere rigettata, per mancata prova del fatto che l'incidente è stato determinato, anziché dalla im- prudenza della vittima, dalla condotta negligente della convenuta.
Ogni valutazione relativa al quantum e superata ed assorbita dalle considerazioni su- periori.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di Pt_1
in via fra loro solidale. In mancanza di notula, in
[...] Parte_2 Parte_3 applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, in- troduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispon- dente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 29193 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di Parte_1
in via fra loro solidale, e vengono liquidate in complessivi Parte_2 Parte_3
€ 1318, come da decreto del G.I. del 25.03.25.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_8
, nei confronti di in persona del suo legale
[...] Parte_4 rappresentante pro-tempore, in persona del suo legale rappresen- CP_1 tante pro-tempore;
- DA , , in solido alle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di giudizio per € 29.193,00 oltre accessori, come da motivazione;
- DA , in solido, alle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di C.T.U. per € 1.318,00, oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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