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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 302/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 302 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da:
C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nato a (30014) Cavarzere (Ve) il Parte_2 C.F._2
27.12.1970 e residente a[...]. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Henri Tommasi coma da procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza dell'11.02.2025 il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art
127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.02.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio/ di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavarzere.
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza dove crede, ove ciò sia necessario per il proprio lavoro fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
3. Dichiararsi che entrambi i coniugi sono autosufficienti sotto il profilo economico;
4. PIANO GENITORIALE PER I
FIGLI MAGGIORENNI: Entrambi le figlie sono maggiorenni, ma mentre la figlia è Per_1
autosufficiente, la figlia non è ancora autosufficiente. Per queste ragioni, visto che la figlia Per_2
risiederà prevalentemente presso l'abitazione della madre, il Sig. verserà Per_2 Parte_2
alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno (20) venti di ogni Parte_1
mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia non autosufficiente sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
6. L'assegno unico versato dall' sarà versato direttamente ed CP_1
interamente nel conto corrente della figlia;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco Per_2
assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 06/09/1997, contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la loro separazione personale, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 14/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 363/2024 pubblicata il 25/10/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza dell'11.02.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse materiale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , Parte_2 Parte_1
celebrato in data 06/09/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cavarzere al n. 30, parte II, serie A, anno 1997;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 302 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da:
C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nato a (30014) Cavarzere (Ve) il Parte_2 C.F._2
27.12.1970 e residente a[...]. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Henri Tommasi coma da procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza dell'11.02.2025 il Giudice Delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art
127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.02.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio/ di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavarzere.
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza dove crede, ove ciò sia necessario per il proprio lavoro fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
3. Dichiararsi che entrambi i coniugi sono autosufficienti sotto il profilo economico;
4. PIANO GENITORIALE PER I
FIGLI MAGGIORENNI: Entrambi le figlie sono maggiorenni, ma mentre la figlia è Per_1
autosufficiente, la figlia non è ancora autosufficiente. Per queste ragioni, visto che la figlia Per_2
risiederà prevalentemente presso l'abitazione della madre, il Sig. verserà Per_2 Parte_2
alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno (20) venti di ogni Parte_1
mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia non autosufficiente sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
6. L'assegno unico versato dall' sarà versato direttamente ed CP_1
interamente nel conto corrente della figlia;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco Per_2
assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 06/09/1997, contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la loro separazione personale, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 14/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 363/2024 pubblicata il 25/10/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza dell'11.02.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse materiale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , Parte_2 Parte_1
celebrato in data 06/09/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cavarzere al n. 30, parte II, serie A, anno 1997;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore