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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
in esito alla scadenza del termine per note del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 59/2025 R. G. vertente tra:
in persona del Presidente del C.d.A. Parte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Corrado P.IVA_1
Martelli………………………………………………RECLAMANTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...], (C.F. P_
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caruso C.F._1
………………………………………….…………………………………………………………..………..RECLAMATO
n. 64/2025 pubblicata in data 14 gennaio 2025 - rito Fornero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 1, comma 47, L. n. 92/2012, depositato in data 21 novembre 2017, il dott. adiva il Tribunale di Messina, Sezione P_
Lavoro, deducendo la nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 3 agosto 2017 e con effetto retroattivo dal 5 giugno
2017, da parte della Parte_1
Esponeva, in fatto, di aver lavorato presso la predetta struttura sanitaria dal 7 marzo 2005, con contratto a tempo indeterminato, nella qualifica di fisioterapista, lamentando l'avvenuto licenziamento quale atto ritorsivo e pretestuoso, posto in essere a fronte delle reiterate segnalazioni di disfunzioni organizzative, carenze strutturali e violazioni delle linee guida in materia riabilitativa da lui riportate nel diario riabilitativo di alcuni pazienti
(poi confluito della relativa cartella clinica) strumento, a suo dire, funzionale alla corretta documentazione delle attività terapeutiche svolte.
Deduceva che le annotazioni inserite fossero veritiere, clinicamente rilevanti e riconducibili alle proprie mansioni professionali;
evidenziava la natura persecutoria del provvedimento espulsivo, intervenuto a seguito di un lungo periodo di conflittualità interna, su orari, carichi di lavoro, condizioni operative e presunte violazioni delle linee guida riabilitative ed in un contesto già connotato da precedenti sanzioni disciplinari, demansionamenti, esclusione da corsi di formazione e marginalizzazione operativa.
Pag. 2 di 33 Concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità/illegittimità del licenziamento impugnato nonché disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica possedute al momento del licenziamento, e che fosse dichiarata, altresì, la non interruzione del rapporto lavorativo, con condanna della al Parte_1
pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge;
in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno nella misura massima prevista dalla legge (ex art. 18, co. 5 o 7, L. 300/1970), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
La si costituiva in giudizio, resistendo alle Parte_1
domande e sostenendo la piena legittimità del recesso datoriale, fondato su gravi violazioni del dovere di fedeltà e correttezza da parte del lavoratore, il quale aveva abusato dello strumento delle cartelle cliniche inserendo, per finalità ritorsive, annotazioni soggettive, accuse infondate e commenti denigratori idonei a ledere l'immagine e il prestigio della struttura sanitaria.
Parte convenuta concludeva per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso chiedendo la dichiarazione di legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al dott. ; in via gradata e P_
subordinata la dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, con rigetto della domanda reintegratoria;
con vittoria di spese e competenze professionali.
Pag. 3 di 33 La fase sommaria si concludeva con ordinanza n. 7876/20 del 14 aprile
2020, con cui veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato e la condannata alla reintegra del lavoratore ed al risarcimento del Parte_1
danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge e contributi previdenziali e assistenziali.
Avverso tale pronuncia proponeva tempestiva opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. 92/2012, la parte datoriale, chiedendone l'integrale riforma e reiterando gli originari motivi difensivi, nonchè contestando l'erronea valutazione dei fatti di causa da parte del decidentee la carenza di motivazione della decisione assunta.
Si costituiva il dott. , chiedendo la conferma dell'ordinanza e P_
ribadendo la violazione, ex adverso, dei principi di immediatezza e immutabilità. Ribadiva ancora una volta la ritorsività e discriminatorietà del licenziamento subito.
All'esito dell'istruttoria, svolta nel corso del giudizio di opposizione, il
Tribunale di Messina, con sentenza n. 64/2025, pubblicata in data 14 gennaio 2025, rigettava l'opposizione datoriale, confermando l'ordinanza impugnata con condanna della Casa di Cura al pagamento delle spese di lite.
Dopo aver preliminarmente rigettato le eccezioni sollevate, reputandole inconferenti, il giudice di primo grado accertava come il lavoratore avesse riportato, nei diari riabilitativi (poi confluiti nelle cartelle cliniche), osservazioni che riguardavano aspetti clinici del trattamento ed erano pertanto pertinenti al percorso terapeutico dei pazienti (relativi, ad esempio, all'assenza di presa in carico multidisciplinare degli assistiti o alla
Pag. 4 di 33 mancata partecipazione del alle riunioni d'equipe), e che le stesse non P_
fossero state dimostrate come false, valorizzando le dichiarazioni rese in senso favorevole al dai testi escussi. P_
Non avallava invece la tesi del carattere ritorsivo del licenziamento, non risultando provato che lo stesso fosse stato determinato in via esclusiva dal clima conflittuale interno alla clinica.
Avverso tale pronuncia ha proposto reclamo, dinnanzi a questa Corte
d'Appello, la , lamentando vizi motivazionali e Parte_1
valutativi della sentenza di primo grado e ribadendo che le annotazioni del nelle cartelle cliniche integravano gravi violazioni dei doveri di P_
correttezza e fedeltà e che il contenuto delle stesse fosse lesivo dell'immagine aziendale nonchè privo di rilevanza clinica o comunque estraneo alla funzione del diario riabilitativo. Reiterava le originarie domande, con vittoria di spese e compensi anche delle altre fasi di giudizio.
Si è costituito il lavoratore, contestando le doglianze avversarie e chiedendone il rigetto. Lo stesso evidenziava come le annotazioni oggetto del contendere fossero state rese all'interno del diario riabilitativo, obbligatorio per legge e distinto dalla cartella clinica, e che dovevano ritenersi vere, pertinenti e funzionali a tutelare il paziente e il professionista stesso nonché doverose ai sensi della normativa vigente
(legge n. 24/2017, linee guida regionali) in quanto volte a garantire tracciabilità e sicurezza nel percorso di cura.
Deduceva ancora una volta l'illegittima circostanza per cui non gli fosse mai stato consentito di partecipare ad alcuna presa in carico multidisciplinare
Pag. 5 di 33 dei pazienti, o ad alcuna riunione tenuta dal team multiprofessionale, ma di aver tutt'al più preso visione dei P.R.I. (Piani Riabilitativi Individuali) già stilati dai responsabili fisiatri.
Ribadiva inoltre come il licenziamento costituisse un'evidente ritorsione per precedenti rimostranze sulle condizioni organizzative del reparto, dovendosi ritenere insussistente il fatto materiale contestato e, in ogni caso, non potendosi configurare alcuna responsabilità in capo al P_
poiché la facoltà di critica dallo stesso azionata non poteva dirsi idonea a vulnerare il rapporto di fiducia intercorrente con il datore di lavoro, non superando i limiti della verità oggettiva e non traducendosi in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale. Concludeva per il rigetto del reclamo e per la declaratoria di insussistenza del fatto contestato con conseguente annullamento del licenziamento adottato.
In via subordinata il reclamato ha proposto appello condizionato eccependo la violazione dei principi di immediatezza e immutabilità della contestazione disciplinare e l'ampliamento, in sede di licenziamento, dell'addebito originariamente formulato.
Con vittoria di spese e compensi.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, le parti producevano, nell'assegnato termine, note di trattazione scritta.
Il giudizio veniva assegnato a sentenza, all'odierna udienza svoltasi a trattazione scritta, con separato dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 6 di 33 Il lavoratore, fisioterapista in servizio presso la struttura dal 2005 al 2017 con contratto a tempo indeterminato, esponeva di aver operato per anni in condizioni lavorative gravemente deteriorate, caratterizzate da carichi di lavoro eccessivi, carenza di personale, inadeguatezza delle attrezzature e delle condizioni logistiche, nonché assenza di presa in carico multidisciplinare dei pazienti in violazione delle linee guida della
Riabilitazione. Le sue segnalazioni, rivolte sia alla direzione aziendale sia ad enti esterni (ASP, Assessorato regionale alla salute, organizzazioni sindacali), sarebbero rimaste tuttavia prive di riscontro.
Narrava ancora che, nel periodo tra aprile e maggio 2017, aveva riportato nel diario riabilitativo – successivamente confluito nella cartella clinica – annotazioni relative a tali disfunzioni organizzative, tra cui la mancata effettuazione di briefing d'équipe, la non condivisione dei piani riabilitativi da parte dei fisioterapisti e la mancata presa in carico integrata del paziente. In una cartella in particolare (n. 654/17), egli aveva trascritto anche alcune lamentele della paziente in merito al personale medico, successivamente smentite dalla stessa.
La struttura datoriale, ritenendo tali annotazioni non attinenti al contenuto tecnico-clinico della cartella e potenzialmente lesive dell'immagine aziendale, aveva contestato al lavoratore l'inserimento di dichiarazioni personali e denigratorie, con sospensione cautelare e successiva irrogazione del licenziamento per giusta causa, ritenendo venuto meno il vincolo fiduciario.
Pag. 7 di 33 Il ricorrente aveva sempre sostenuto che le sue annotazioni fossero riferibili esclusivamente a dati di rilievo clinico e funzionali alla tutela della qualità dell'assistenza riabilitativa, nonché veritiere e rispondenti alle sue funzioni professionali. Aveva inoltre denunciato il carattere ritorsivo, discriminatorio e sproporzionato del licenziamento, inserendolo in un contesto di conflitto con la dirigenza protrattosi per anni e già contrassegnato da sanzioni disciplinari e demansionamenti.
La casa di cura aveva considerato questi comportamenti come gravi violazioni del dovere di fedeltà e lesivi dell'immagine aziendale, sostenendo che il avesse usato le cartelle cliniche come strumento di rivalsa P_
personale (preceduto da atteggiamenti insubordinati e da un comportamento oppositivo reiterato), mettendo a rischio la per possibili Parte_1
denunce da parte dei pazienti o contestazioni dell'ASP.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il giudice di primo grado ha preliminarmente disatteso le eccezioni di tardività della contestazione disciplinare e di immutabilità dei fatti contestati formulate dal . Nel merito accertava che la ragione P_
dell'irrogato licenziamento riguardava l'inserimento, nel diario riabilitativo
(il cui contenuto veniva poi trasfuso dalla cartella clinica) di “cliniche osservazioni personali e critiche sulla regolarità del trattamento”.
Osservava il decidente che, trattandosi di diario riabilitativo, correttamente il avesse precisato il percorso diagnostico P_
terapeutico del paziente specificando che non vi fosse stata la presa in carico multidisciplinare o la riunione d'équipe e che la non Parte_1
Pag. 8 di 33 avesse dimostrato la falsità di tali dichiarazioni. Quanto alla contestazione secondo cui “nella cartella clinica n. 654/17 il 2.5. 17 ha riportato alcune lamentele della signora che sono risultate non vere” Parte_2
evidenziava come la prova testimoniale attorea avesse viceversa confermato le avvenute lamentele della paziente in questione, giudicando dette risultanze prevalenti rispetto alle dichiarazioni rese dal teste di Tes_1
parte avversa. Rigettava la domanda inerente la declaratoria di ritorsività del licenziamento e la relativa questione non risulta più riproposta nel presente giudizio di reclamo sicchè su di essa si è formato il giudicato interno.
MOTIVI DI RECLAMO
Con l'atto di impugnazione proposto ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. n.
92/2012, la ha formulato plurime doglianze avverso la sentenza Parte_1
n. 64/2025 del Tribunale di Messina, ritenendola viziata sia sotto il profilo della motivazione, sia nella valutazione del merito.
Difetto di motivazione. Contesta parte reclamante l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza gravata, assumendo che il primo giudice avrebbe fatto acritico recepimento dei fatti come narrati dal ricorrente, senza un'adeguata e articolata valutazione delle difese datoriali, delle prove in atti e, soprattutto, della gravità dei fatti addebitati al lavoratore. Deduce che le annotazioni inserite nelle cartelle cliniche dei pazienti sarebbero estranee alla documentazione clinica consentita, trattandosi di valutazioni soggettive, critiche organizzative e osservazioni lesive dell'onorabilità dei dirigenti sanitari e della struttura, idonee a ledere l'immagine aziendale ed
Pag. 9 di 33 esporre la Casa di Cura a gravi conseguenze di ordine legale, economico e reputazionale. In particolare evidenzia come il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla veridicità delle affermazioni riportate nel diario clinico senza operare alcuna valutazione circa la loro capacità lesiva nei confronti del datore di lavoro proprio perché inserite nella cartella clinica, ponendo in rilievo come il contenuto di tale ultimo documento, quale atto pubblico di fede privilegiata, debba essere limitato alle informazioni cliniche del paziente ed ai passaggi clinici e tecnici del percorso sanitario e non estendersi ai fatti personali della Casa di Cura, né contenere valutazioni soggettive. In sostanza si duole del fatto che il primo giudice abbia sottovalutato che l'inserimento delle annotazioni contestate nel diario clinico avrebbe finito per trasfondersi nel contenuto della cartella clinica. Dunque in concreto asserisce che le lamentele in ordine alla mancata partecipazione alle riunioni d'équipe e le presunte violazioni di legge operate dalla Casa di Cura nulla hanno a che vedere con la storia clinica del paziente, esulando dal percorso diagnostico-terapeutico e, come tali, non dovevano essere trascritte. Si legge nell'atto di reclamo “se il fisioterapista avesse ritenuto di non condividere le decisioni dei fisiatri avrebbe avuto gli strumenti per contestarli, avrebbe potuto non prendere in carico il paziente, dal momento che dopo l'elaborazione da parte dei medici, il piano riabilitativo passa ai fisioterapisti per la loro approvazione e per la messa in atto. Le riunioni d'équipe a cui pretendeva di partecipare il dott. P_
attenevano al profilo organizzativo piuttosto che alle scelte terapeutiche, su cui il fisioterapista aveva la possibilità di esprimersi omettendo di sottoscriverle”. Quanto al secondo episodio contestato, non adeguatamente
Pag. 10 di 33 approfondito dal giudice di primo grado, ribadisce come controparte non si fosse limitata a trascrivere i dolori riferiti dalla paziente, ma anche di presunte lamentele sul mancato intervento dei medici inserendo altresì la dichiarazione finale “non so più cosa rispondere” ossia inserendo valutazioni soggettive irrilevanti nel percorso clinico della paziente.
Violazione degli art.li 1175 e 1375 c.c.. Si duole parte reclamante dell'omessa valutazione da parte del decidente della violazione degli obblighi di lealtà e di diligenza avendo il utilizzato gli strumenti aziendali per P_
scopi personali e con effetti lesivi gravi dell'immagine della reputazione aziendale mediante la divulgazione di notizie interne (di cui ribadisce la non veridicità) relative all'organizzazione dello staff e allo svolgimento della prestazione.
Deduce, dunque, la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà da parte del lavoratore (artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.), evidenziando come l'utilizzo della cartella clinica per finalità personali integri un abuso dello strumento professionale e giustifichi il licenziamento per giusta causa, avendo compromesso irreversibilmente il vincolo fiduciario e che il primo giudice abbia omesso di valutare l'incidenza dei fatti commessi nei rapporti fra le parti. In particolare richiama i molteplici precedenti, già ampiamente descritti nell'ordinanza della fase sommaria, fortemente sintomatici di un disegno lesivo da tempo attuato dal . In sostanza il giudice di prime P_
cure avrebbe dovuto estendere la propria indagine all'effettiva rilevanza disciplinare dei fatti contestati e alla loro non manifesta sproporzionatezza rispetto alla sanzione irrogata.
Pag. 11 di 33 In via gradata chiede che, ove non ritenuta sussistente la giusta causa, sia comunque dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 18, comma
5, L. n. 300/1970, stante la rilevanza disciplinare dei fatti commessi, con esclusione della reintegrazione e riconoscimento della sola tutela indennitaria.
Chiede, infine, in caso di accoglimento dell'appello, che controparte sia condannata alla restituzione delle somme già corrisposte a seguito di ordinanza di reintegrazione e della successiva sentenza oggi impugnata, con vittoria di spese e compensi di ogni fase di giudizio.
, costituendosi, ripercorre, chiedendone la conferma, la P_
motivazione espressa dal giudice di primo grado evidenziando in particolare:
-che sulla base della giurisprudenza in materia di obbligo di fedeltà la facoltà di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è idonea a vulnerare la fiducia di quest'ultimo solamente ove detta facoltà superi i limiti del rispetto della verità oggettiva traducendosi in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termine di perdita di commesse e di occasioni di lavoro;
-che la società opponente confonde il “diario riabilitativo giornaliero” su cui egli aveva formulato veritiere osservazioni, dalla “cartella clinica” quale atto nel quale la società riporta il contenuto del diario riabilitativo pur avendo avuto la possibilità di rettificare in cartella le osservazioni da lui formulate.
Prima di passare al vaglio analiticamente i motivi di reclamo occorre premettere che veniva attinto da nota di contestazione P_
Pag. 12 di 33 disciplinare prot. n. 120 del 30 maggio 2017, con contestuale sospensione cautelare, del seguente tenore: “con lettera del 18.5.17 il Direttore
Sanitario su segnalazione dei fisiatri, Dott. e comunicava a Per_1 Tes_1
questa amministrazione che EL si era reso responsabile di un grave abuso inserendo nelle cartelle cliniche dei degenti opinioni personali e gravi accuse, rivelatesi false, con evidenti intenzioni di danneggiare il datore di lavoro. Il Direttore Sanitario, accertava altresì che simili abusi si erano verificati anche su altre cartelle cliniche diverse da quelle segnalate dai responsabili di reparto. Da tali accertamenti è risultato che EL si è fatto lecito inserire nelle cartelle cliniche, riservate solo a notizie di carattere sanitario, commenti di carattere personale e gravi accuse circa la regolarità dei trattamenti che sarebbero stati eseguiti in violazione delle linee guida della riabilitazione.
In particolare Le contestiamo che EL ha scritto:
CARTELLA CLINICA N. 587/2017
18/04/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 9:12 P_
“Mi sto recando dal paziente per iniziare il trattamento riabilitativo, dopo valutazione del PRI e del Programma riabilitativo, passaggio obbligatorio in quanto non effettuiamo presa in carico multidisciplinare”.
19/04/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 9:09 P_
“Mi sto recando dal paziente per iniziare il trattamento riabilitativo, dopo aver visionato il progetto e il programma riabilitativo per eventuali variazioni sul trattamento, passaggio obbligatorio in quanto non viene fatta
Pag. 13 di 33 la presa in carico multidisciplinare, riunioni d'équipe e quant'altro previsto dalle linee guida della riabilitazione”.
11/05/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 9:14 P_
“Mi sto recando dalla paziente per iniziare il trattamento riabilitativo, dopo aver visionato il programma riabilitativo per eventuali variazioni sul programma, in quanto non vengono fatte le riunioni d'équipe, valutazioni e tutto quello che è previsto dalle linee guida per le attività della riabilitazione”.
CARTELLA CLINICA N. 654/2017
02/05/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 15:51 P_
“La paziente si lamenta della scarsa comunicazione da parte dei medici responsabili, riguardo la sua condizione clinica, inoltre si lamenta molto spesso con il sottoscritto a causa di tutta questa situazione. Inoltre dato che non facciamo presa in carico multidisciplinare, valutazioni periodiche, riunioni d'équipe, briefing e tutto ciò che è previsto dalle linee guida del
Ministero della Sanità, non so cos'altro rispondere alla paziente”.
CARTELLA CLINICA N. 513/2017
29/04/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 9:10 P_
“Mi sto recando dal paziente per iniziare il trattamento riabilitativo, dopo aver visionato il progetto ed il programma riabilitativo, passaggio obbligatorio in quanto non effettuiamo la presa in carico multidisciplinare
(medici specialisti in riabilitazione ed équipe tecnici della riabilitazione), così come previsto dalle linee guida della riabilitazione del Ministero della
Pag. 14 di 33 Sanità e dal decreto assessoriale della regione Sicilia del 26/10/2012,
(appropriatezza dei ricoveri). Inoltre non effettuiamo riunioni d'équipe, valutazioni periodiche e quant'altro previsto dalle linee guida per la riabilitazione intensiva”.
CARTELLA CLINICA N. 703/2017
29/04/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 16:09 P_
“Mi sto recando dalla paziente per iniziare il nuovo trattamento riabilitativo dopo attenta valutazione del progetto del programma riabilitativo redatto esclusivamente dal medico responsabile di riabilitazione. Non è stata effettuata presa in carico con l'équipe multidisciplinare, così come previsto dalle linee guida della riabilitazione del Ministero della Sanità, e dall'assessorato alla sanità della regione Sicilia”.
CARTELLA CLINICA N. 781/2017
10/05/2017 DIARIO FISIOTERAPICO: ore 16:14 P_
“Mi sto recando dal paziente per iniziare il trattamento riabilitativo, dopo aver valutato il progetto ed il programma riabilitativo appare compilato dal medico responsabile di riabilitazione, passaggio obbligatorio in quanto non viene effettuata la presa in carico globale multidisciplinare (medico responsabile ed équipe di riabilitazione). Così come previsto dalle linee guida della riabilitazione del ministero della salute, e dal piano della riabilitazione della regione Sicilia”.
Tali comportamenti, fra l'altro, fanno seguito ad altri atti di insubordinazione già contestati. La invitiamo pertanto a fornire
Pag. 15 di 33 giustificazioni entro 5 gg. da oggi, avvisandoLa che ha facoltà di chiedere di essere sentito personalmente con l'assistenza del sindacato cui dovrà conferire espresso mandato.
Nel frattempo, vista la gravità dei fatti contestati che certamente danneggiano la sia sotto il profilo economico, sia sotto il Parte_1
profilo di immagine e di professionalità degli operatori e che mettono in serio dubbio il rapporto fiduciario, La sospendiamo in via cautelare della prestazione lavorativa”.
In esito al successivo incontro tenutosi in data 27 giugno 2017 e sentito il a sua discolpa, veniva irrogata, con nota prot. n. 184 del 3 agosto P_
2017, la sanzione del licenziamento per giusta causa del seguente tenore:
“Facendo seguito alla contestazione disciplinare del 30.05.2017 con contestuale sospensione dal lavoro, ed alla Sua discolpa presentata tramite il Suo avvocato del 6.6.2017 e all'incontro, del 27.6.17 da Lei richiesto, di essere sentito personalmente, con l'assistenza del sindacato CGIL, Le comunichiamo che non riteniamo valide, né fondate le giustificazioni rese ribadendo che quanto da Lei inserito nelle cartelle cliniche, di cui alla contestazione di addebito, costituisce una irregolare, illegittima, illegale, personale iniziativa che esula dai dati storici prettamente clinici
(anamnestici, obiettivi, specialistici, strumentali) e di rendicontazione “delle tipologie di modalità del trattamento” e non può contenere altro.
Le Sue giustificazioni confermano che EL ben sapeva di non potere inserire nelle cartelle cliniche osservazioni personali e critiche sulla regolarità del trattamento che esulano dal doveroso contenuto delle stesse e quindi,
Pag. 16 di 33 confermano il Suo intento di rivalsa nei confronti della , per Parte_1
pretese inadempienze di quest'ultima nei Suoi confronti, col portare a conoscenza del paziente e, conseguentemente di terzi, (visto il diritto del malato al rilascio integrale della cartella clinica), l'esecuzione di prestazioni irregolari e quindi trattamenti fisioterapici, a Suo dire, non efficaci, e ciò al fine di denunziare la per un fatto che (ove fosse vero) andava Parte_1
denunziato in altra sede con altri mezzi e ai responsabili fisiatri, Suoi superiori gerarchici e non certamente anche al paziente a mezzo della cartella clinica.
Le Sue giustificazioni confermano altresì il Suo intento doloso di recare danno alla Casa di Cura che a seguito di tali Sue inopinate e gratuite affermazioni, illegalmente inserite cartella clinica, ha esposto ed espone questa Società ad eventuali azioni di responsabilità clinica, da parte dei vari pazienti, ad eventuale contestazione da parte dell'ASP delle prestazioni eseguite perché presuntivamente irregolari, ed all'eventuale conseguente mancato pagamento delle stesse, ad eventuali provvedimenti sanzionatori da parte del servizio ispettivo dell'ASP, ed in ogni caso alla denigrazione del prestigio, del decoro e della professionalità della che si vede Parte_1
sottoposta ad eventuali critiche degli utenti con perdita di credibilità.
Oltretutto EL al fine di delegittimare la Casa nella cartella clinica Pt_1
numero 654/17 il 2.5.17 ha riportato alcune lamentele della sig.ra che sono risultate non vere come riferito dalla Parte_2
stessa paziente al Dott. e al Dott. Tes_1 Per_2
Pag. 17 di 33 EL fra l'altro non è nuova ad episodi di insubordinazione regolarmente sanzionati che pur non rilevando in questa sede confermano un comportamento di contestazione e di violazione dei Suoi doveri in contrasto con gli interessi della . Parte_1
I fatti gravissimi cui EL si è resa responsabile hanno leso definitivamente il rapporto di fiducia rendendo incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le comunichiamo pertanto, la sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso a partire dal 05.06.2017 data di ricevimento della lettera di contestazione ai sensi dell'art. 1 comma 41 L. n. 92/12”.
Nella lettera di risposta alle contestazioni formulate da parte datoriale segnalava come si fosse limitato, nel c.d. diario fisioterapico, a P_
documentare non solo il proprio operato ma qualsivoglia circostanza oggettivamente riferita a detto operato, compresa la mancata partecipazione alla predisposizione del progetto del programma riabilitativo individuale, stante il suo coinvolgimento diretto nell'eventuale responsabilità conseguente all'esito negativo del trattamento. Negava di avere espresso opinioni personali, all'atto della compilazione delle cartelle cliniche, esulanti dalla mera documentazione del proprio lavoro e di essere stato mosso dall'intento di nuocere alla essendosi limitato, nello spazio Parte_1
riservato al “diario fisioterapico” di sua competenza al rendiconto della tipologia e delle concrete modalità del trattamento fisioterapico effettuato sui pazienti, in maniera minuziosa com'era previsto imposto dalla normativa di settore.
Pag. 18 di 33 Il giudice di primo grado ha sostanzialmente fondato l'accertamento di illegittimità del licenziamento ritenendo, per un verso, veritiere le osservazioni oggetto di contestazione disciplinare, alla luce della prova testimoniale svolta e, per altro verso, motivando circa la correttezza dell'inserimento di dette osservazioni nel diario riabilitativo trattandosi di circostanze (in particolare quelle relative all'omessa presa in carico multidisciplinare e/o alla riunione di équipe) atte a definire il percorso diagnostico/terapeutico intrapreso.
La motivazione offerta è certamente carente, come sostenuto nei motivi di impugnazione. In particolare, in disparte ogni considerazione circa la veridicità o meno delle osservazioni oggetto di contestazione (di cui si tratterà infra), il primo giudice non ha in alcun modo valutato se dette
“osservazioni” potesse essere contenute nel diario clinico il cui contenuto veniva automaticamente trasfuso nella cartella clinica. In sostanza il primo giudice non ha tenuto in adeguata considerazione la circostanza secondo cui l'inserimento delle annotazioni contestate nel diario clinico avrebbe finito per trasfondersi nel contenuto della cartella clinica. Va, anzitutto, sgombrata l'ipotesi, pur sostenuta dal , circa il potere della P_ Pt_1
di epurare la cartella clinica da osservazioni e note non strettamente
[...]
pertinenti al contenuto proprio e specifico della cartella clinica, dal momento che, confluendo il contenuto del diario clinico, sottoscritto mediante apposita password personale da ciascun operatore, nella cartella clinica, esso non è più modificabile.
Orbene è innegabile che la cartella clinica, nella fattispecie, trattandosi di
Casa di Cura convenzionata, costituisce atto pubblico di fede privilegiata.
Pag. 19 di 33 Orbene la cartella clinica deve contenere, in sintesi, la registrazione di tutti i rilievi clinici, degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi terapeutici adempiendo alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti. La cartella clinica contiene non solo i dati clinici prodotti e le annotazioni delle terapie praticate ma anche il diario clinico giornaliero e ogni singola annotazione deve essere appositamente sottoscritta dal personale responsabile del diario. Ogni operatore è quindi responsabile della corretta ed esaustiva compilazione della cartella relativamente ai settori del proprio intervento, consentendo l'annotazione mediante apposito codice di riferimento (per il Capillo il 496) e, dunque, la tracciabilità di tutte le attività svolte. Si tratta, in sostanza, per quello che emerge dalla documentazione allegata, di una cartella clinica integrata con l'intervento di operatori aventi competenze diverse.
Una doverosa distinzione va, invece, fatta, tra il diario clinico e il diario riabilitativo. Il contenuto di quest'ultimo, come emerge dalla documentazione in atti, anche allegata dallo stesso , non contiene P_
alcun riferimento alla cartella clinica dal momento che le relative annotazioni non vengono trasfuse automaticamente in detto atto. Ne è riprova il fatto che quanto annotato dal nel diario riabilitativo del 15 P_
ottobre 2016 (paziente – all.7 della memoria costitutiva Per_3
dell'opposto) “il trattamento riabilitativo è stato iniziato senza che ci sia stata la presa in carico multidisciplinare da parte dell'équipe riabilitativa, così come previsto dalle linee guida della riabilitazione del ministero della sanità (appropriatezza dei ricoveri) inoltre non ho preso parte alle sedute del progetto riabilitativo, né del programma di cui sono il responsabile” non
Pag. 20 di 33 sia mai stato oggetto di contestazione disciplinare, seppure del medesimo tenore delle annotazioni inserite nel diario clinico.
Nel contesto sanitario sussiste, dunque, una differenza fra il diario clinico e la cartella clinica, posto che solo quest'ultima costituisce documento di carattere ufficiale. In sostanza ove il diario clinico costituisca autonoma documentazione il cui contenuto non sia destinato ad essere automaticamente travasato nella cartella clinica, le annotazioni in esso contenute possono anche essere pertinenti a riflessioni personali non destinate a diventare parte della documentazione ufficiale, quali informazioni relative alla gestione interna, ai turni di lavoro o altri dettagli amministrativi che non siano direttamente rilevanti per la cura del paziente.
Diverso è il caso in cui la struttura sanitaria, quale quella in oggetto, abbia approntato un sistema informatico nel quale il contenuto del diario clinico confluisce in automatico nella cartella clinica.
È altrettanto inopinabile, tuttavia, che le strutture sanitarie dovrebbero avere linee guida professionali chiare su cosa annotare nel diario clinico rispetto alla cartella clinica e come poter gestire, da parte degli operatori, queste informazioni in maniera appropriata. Nel caso di specie dette linee guida non risultano essere state approntate.
Tuttavia occorre considerare che nel caso in questione le contestazioni mosse al riguardano, in larga prevalenza (assumendo natura del tutto P_
residuale e di scarso rilievo altre di natura diversa certamente non foriere di possibili danni a carico della struttura sanitaria), le osservazioni da lui inserite nel diario clinico circa la regolarità del trattamento fisioterapico,
Pag. 21 di 33 avendo in esse evidenziato la mancata effettuazione della “presa in carico multidisciplinare” (che prevede l'adozione del PRI - progetto riabilitativo individuale - da parte di un team della riabilitazione di cui devono far parte anche i tecnici fisioterapisti con lo scopo di elaborare progetti mirati agli effettivi bisogni del paziente) e delle “riunioni d'équipe” (con il compito di monitorare e verificare l'efficace integrazione degli interventi definiti e attuati dall'elaborazione di un progetto comune), sebbene previste dalle linee guida della riabilitazione (allegate agli atti di causa, sia quali linee guida assessoriali adottate con decreto del 26 ottobre 2012, sia riprodotte in quelle concretamente adottate dalla nel piano riabilitativo). Parte_1
In sostanza il sosteneva, già nel ricorso originario (e in tempi non P_
sospetti già alla struttura sanitaria), che non gli fosse stato permesso di partecipare ad alcuna presa in carico multidisciplinare né ad alcuna riunione, potendo soltanto visionare il progetto riabilitativo individuale predisposto dai responsabili fisiatri, sebbene chiamato a sottoscrivere il PRI. Dunque le osservazioni oggetto di contestazione non possono annoverarsi fra quelle
“personali”, ossia motivate da una finalità esclusivamente, riguardando invero la regolarità della genesi del progetto riabilitativo. In sostanza, sottoscrivendo il diario clinico in relazione a ciascun intervento giornaliero praticato sul paziente, il ne assumeva la responsabilità (avendolo P_
sottoscritto) nonostante il fatto che non avesse partecipato alle riunioni finalizzate all'approvazione del piano riabilitativo stesso. Si tratta peraltro di questione già portata all'attenzione della Casa di Cura nel verbale di riunione sindacale del 3 gennaio 2015 in cui si legge “i dott.ri e P_
evidenziano inoltre che nella stesura del progetto riabilitativo Per_4
Pag. 22 di 33 individuale sono coinvolte limitatamente alla sottoscrizione del progetto già predisposto dai fisiatri dott.sse e Non vengono effettuate, Per_1 Per_5
inoltre, le verifiche intermedie del progetto riabilitativo da parte dei fisioterapisti”.
In quella sede l'amministratore delegato dott. Controparte_2
dichiarava di adoperarsi a verificare quanto emerso in sede di riunione. Ha sostenuto il che nessuna iniziativa veniva in seguito assunta dalla P_
e, invero, sulla questione, neppure in sede giudiziale la parte Parte_1
oggi reclamante ha mai preso una posizione specifica (limitandosi a negare la veridicità dei fatti), pur trattandosi di questione di rilevante importanza, per le ragioni che saranno di seguito esposte. Peraltro neppure il sollecito a firma sindacale Controparte_3
) del 10 febbraio 2015 sortiva esito (quantomeno
[...]
in relazione alla dedotta questione), così come neppure le successive sollecitazioni del 21 maggio 2015 e del 23 settembre 2011.
Eppure la stessa , nelle proprie linee guida, aveva chiaramente Parte_1
individuato le competenze di ciascun operatore a partire dalla presa in carico del paziente specificamente prevedendo: la preliminare valutazione del fisiatra e la relativa redazione del programma riabilitativo da parte di quest'ultimo; entro le 24 ore dal ricovero la valutazione iniziale da parte dei fisioterapisti (mediante somministrazione della scala di valutazione indicata nel programma riabilitativo) e, successivamente, la definizione del progetto riabilitativo;
il giorno seguente al ricovero apposita riunione d'équipe convocata dal fisiatra, cui dovevano partecipare gli operatori coinvolti nella valutazione iniziale e, dunque, anche i fisioterapisti. L'intervento dell'équipe
Pag. 23 di 33 era inoltre contemplato anche nel caso in cui il fisiatra ritenesse necessario modificare il piano precedentemente predisposto.
Per quanto sin qui motivato deve ritenersi che le linee guida elaborate a livello nazionale e quelle predisposte dalla stessa la in relazione Parte_1
alle necessità della partecipazione dei fisioterapisti alle riunioni di équipe/valutazione multidisciplinare finalizzate all'elaborazione del PRI, non siano state rispettate.
La questione non può ritenersi, inoltre, del tutto priva di rilevanza sotto il profilo clinico, dal momento che può ragionevolmente apprezzarsi il timore del di esser coinvolto, avendo sottoscritto il PRI, in eventuali profili P_
di responsabilità che potessero insorgere nella scelta del trattamento riabilitativo praticato, invero predisposto solo dai medici fisiatri. Le superiori considerazioni inducono ad escludere che l'intenzione del , P_
nell'introdurre osservazioni circa la difformità dell'operato rispetto alle linee guida, fosse quella di nuocere all'immagine e al buon nome della struttura, col solo intento di causare danno, come motivato nella lettera di licenziamento.
In proposito vi è, anzitutto, da ribadire come, sulla scorta della documentazione depositata in atti cui si è già fatto cenno, la questione fosse stata da tempo portata correttamente, ma altrettanto vanamente, a conoscenza della e solo successivamente della stessa veniva Parte_1
investita la sigla sindacale e che, nell'incontro del 3 gennaio CP_3
2015, l'amministratore delegato della struttura nulla contestava, salvo impegnarsi a operare le verifiche del caso (verifiche mai eseguite
Pag. 24 di 33 nonostante i solleciti promossi con note del 10 febbraio 2015 e CP_3
del 23 settembre 2015). Neppure corrisponde al vero, come proditoriamente sostenuto nella lettera di licenziamento, che il P_
avesse inteso affermare l'esecuzione di trattamenti fisioterapici “non efficaci”, essendosi limitato a evidenziare il mancato coinvolgimento nella redazione del PRI e delle riunioni di équipe, e ciò, ribadisce questa Corte, anche a tutela della propria posizione professionale per l'ipotesi eventuale di somministrazione di prestazioni terapeutiche non condivise (nella sostanza) che nel tempo dovessero rivelarsi errate.
Vero è che, piuttosto, il suo comportamento complessivo è risultato essere stato finalizzato a risolvere in via preventiva le criticità più volte segnalate,
a suo tempo tramite la ricerva di un sereno e costruttivo confronto con la a partire da almeno due anni precedenti le odierne Parte_1
contestazioni disciplinari e che, come dallo stesso esposto nell'originario atto introduttivo del giudizio, l'inserimento delle osservazioni nelle cartelle cliniche è stata “l'extrema ratio per il ricorrente di tutelarsi rispetto ad eventuali prestazioni terapeutiche errate, effettuate sui vari pazienti su decisione di altri, e dallo stesso non condivise………. nell'esclusivo interesse della clinica e dei pazienti”.
L'operato del non può, dunque, essere stigmatizzato in termini di P_
illegittimità, illegalità o irregolarità, e neppure considerarsi in violazione del principio di lealtà e buona fede nell'esecuzione della prestazione lavorativa, avendo il predetto e il sindacato di appartenenza più volte sollecitato la controparte datoriale ad esaminare le doglianze promosse e ritenendo questa Corte che le osservazioni oggetto di contestazione afferiscano
Pag. 25 di 33 proprio all'attività di rendicontazione “delle tipologie di modalità del trattamento” e, come tali, il relativo contenuto non può considerarsi del tutto estraneo a quello ufficialmente riservato alla cartella clinica. Ma anche a voler concedere che le frasi oggetto di contestazione disciplinare non attenessero al contenuto proprio della cartella clinica la questione su cui la Corte è chiamata a rispondere è se il comportamento del possa P_
costituire grave violazione del vincolo fiduciario. A tal fine occorre verificare se, attesa la veridicità dei fatti rappresentati nelle cartelle cliniche e che consente di ritenere assolto il diritto di critica, essendo stati rispettati i limiti di continenza sostanziale, se sia stato rispettato anche quello di continenza formale. Sotto tale profilo le espressioni utilizzate, pur se critiche, appaiono esposte in maniera civile e, pertanto, le osservazioni non appaiono lesive dell'immagine e del decoro della struttura sanitaria (v. ex plurimis Cassaz. sez. lav. 26 ottobre 2016 n. 21.649, 18 gennaio 2019 n.
1.379). Il , infatti, si è limitato a difendere la propria posizione P_
soggettiva senza travalicare la soglia del rispetto della verità oggettiva e senza ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro. Nel condurre a componimento l'obbligo di fedeltà gravante sul prestatore di lavoro con il diritto di critica, di denuncia o di dissenso -costituzionalmente tutelati dagli artt.li 21 e 39 - ove esercitato in maniera ragionevole e non pretestuosa e con modalità formalmente corrette, non può che escludersi, nella fattispecie, la giustificazione del licenziamento.
Resta da valutare se le affermazioni riportate nel diario clinico avessero capacità lesiva nei confronti del datore di lavoro, avendo a tal fine parte reclamante opposto come le osservazioni oggetto di contestazione
Pag. 26 di 33 avrebbero potuto mettere a rischio la di possibili denunce da Parte_1
parte dei pazienti o di contestazioni dell'ASP che avrebbe eventualmente anche potuto revocare l'accreditamento.
Ritiene questa Corte di non condividere i timori della . Occorre, Parte_1
anzitutto, rilevare come le linee guida in ambito sanitario, istituite con decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2004 nell'intento di realizzare l'elaborazione, la diffusione e la valutazione di linee guida e percorsi terapeutici in conformità alle buone pratiche prodotte sia in ambito nazionale che internazionale, trovarono per la prima volta collocazione normativa nella legge Balduzzi del 21 dicembre 2012 n. 189 che, quanto al valore da attribuire a dette linee guida, aveva sollevato numerosi problemi interpretativi che, sostanzialmente, erano stati risolti nel senso di attribuire alle linee guida il valore di mere raccomandazioni di comportamento clinico alla luce del processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, con il solo scopo di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate per specifiche situazioni cliniche. Si trattava, pertanto, di direttive utili al fine di creare omogeneità di trattamenti terapeutici e sanitari per fattispecie che presentassero caratteristiche comuni. Esse costituivano, pertanto, criterio idoneo al fine di ridurre le variabilità di comportamenti dei professionisti sanitari a fronte di casi simili. Nel sistema delle fonti di diritto le linee guida, quali norme elaborate dalla prassi e accreditate della comunità scientifica, non costituiscono vere e proprie norme giuridiche, ossia regole di diritto positivo ma norme di comportamento, afferenti la sfera della cosiddetta soft low. Esse, dunque, come è stato largamente sostenuto, non
Pag. 27 di 33 avevano carattere coercitivo, ma solo persuasivo, derivante dal rispetto di esse su base volontaria. Non era, dunque, previsto alcun sistema sanzionatorio in caso di mancata osservanza, a meno che una specifica disposizione normativa non vi operasse specifico rinvio. Anche gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia ne hanno sottolineato il valore di mera raccomandazione. Così, ad esempio, in alcune pronunce il rigido rispetto delle linee guida che non avesse permesso al sanitario di prescrivere alternative terapeutiche esistenti e più idonee alla cura del caso, ha condotto all' affermazione di responsabilità del professionista;
in altri casi l'esonero da responsabilità è stato riconosciuto proprio in forza dell'inosservanza delle linee guida, tenuto conto della specificità del caso clinico;
in altre ancora il medico è stato ritenuto responsabile in quanto il suo operato si era discostato dalle linee guida. In sostanza, secondo i diversi orientamenti giurisprudenziali, il conformarsi o discordarsi dalle linee guida integrerebbe una scelta del medico che può di volta in volta condurre il giudice ad reputare insufficiente per pervenire a un verdetto di esonero come anche di affermazione della responsabilità.
Profondamente diverso il quadro interpretativo a partire dalla data di entrata in vigore della legge c.d. Gelli Bianco n. 24/2017 (1 aprile 2017).
Tale normativa, rivolta non solo alla classe medica ma a tutti gli operatori sanitari, prevede l'adesione, da parte dei professionisti sanitari che effettuino prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina generale, alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico assistenziali salve le specificità del caso concreto. Si tratta della prima
Pag. 28 di 33 normativa che colloca le linee guida, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti (stabiliti dalla legge stessa), in un sistema nazionale per le linee guida (SNLG) organismo gestito dall'Istituto Superiore di Sanità.
L'inserimento sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità fa sì che le linee guida assumano non solo un valore scientifico ma anche giuridico. Esse acquisiscono valore scientifico perché tutti gli operatori sanitari si devono ispirare a ciò che le linee guida affermano e valore giuridico perché tutti i giudici e i loro ausiliari avranno tali linee guida come riferimento obbligatorio cui attenersi per la valutazione delle condotte di medici, infermieri e altri esercenti la professione sanitaria. Ciò non significa che le linee guida forniscano una tutela giuridica, poiché non mettono in ogni caso al riparo l'operatore da responsabilità. Gli operatori sanitari sono, infatti, pur sempre tenuti ad effettuare una valutazione personale riguardo al trattamento più appropriato cui sottoporre il singolo paziente.
E, tuttavia, nel caso di specie, quelle allegate in atti e in concreto oggetto del presente giudizio sono quelle emanate in data 21 dicembre 2012, nel vigore della precedente legge Balduzzi, pressoché universalmente riconosciute, al tempo, quali mere raccomandazioni di comportamento clinico con lo scopo di adiuvare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche e prive di sostanziale valore normativo. A ciò deve aggiungersi, al fine di meglio chiarire la portata delle dette linee guida, che esse non riguardavano l'adozione di specifici protocolli riabilitativi, ma si limitavano all'aspetto meramente formale inerente la partecipazione dei terapisti della riabilitazione alla riunione dell'équipe riabilitativa per la definizione del PRI.
Pag. 29 di 33 Alla luce di tali considerazioni la mera circostanza per cui la Parte_1
non avesse pedissequamente seguito le linee guida del 2012, non la esponeva, di per sé, ad alcun rischio di istanze risarcitorie da parte dei pazienti a loro congiunti e, tantomeno, alla possibilità di revoca del sistema di accreditamento da parte dell'ASP, non avendo commesso illecito alcuno.
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui motivato, deve escludersi qualsivoglia rilevanza di natura disciplinare nel comportamento tenuto dal dovendosi confermare il giudizio di insussistenza dei fatti come P_
contestati, già dichiarata nella sentenza reclamata, laddove chiaramente l'insussistenza va riferita all'assoluta mancanza di illiceità dei fatti, seppure materialmente commessi.
Va in proposito evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato", che
"comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente".
Vedasi in proposito le seguenti sentenze: n.23669/2014 , n. 20540/2015, n.
10019/2016, n. 18418/2016 e n. 13178/2017. Ciò perchè qualsivoglia giudizio di responsabilità richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità. Dunque in sostanza, secondo l'insegnamento della Suprema Corte il "fatto materiale contestato” non è
Pag. 30 di 33 solo quello materialmente commesso, ma occorre anche che rivesta rilievo disciplinare (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/05/2019, n. 12174).
Non può neppure accedersi alla domanda subordinata formulata dalla Pt_1
formulata nei seguenti termini (v. memoria costitutiva del giudizio di
[...]
opposizione del 3 settembre 2021): “il licenziamento è quindi pienamente legittimo e, in ogni caso, rilevata l'esistenza di un comportamento illecito del
, oggettivo e ammesso dallo stesso lavoratore, in virtù della P_
irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, il giudice non può non disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, pur con il riconoscimento delle eventuali e conseguenti indennità”, trattandosi di richiesta volta a confermare la sanzione del licenziamento sul presupposto, comunque, dell'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che nel caso di specie non è configurabile.
In particolare non può accedersi alla possibilità di configurare la condotta del , siccome ritenuta dalla , comunque illecita e come P_ Parte_1
tale passibile di licenziamento con conseguente applicazione della sola tutela risarcitoria, per carenza del presupposto inerente la natura illecita della condotta.
Ne consegue il rigetto integrale del reclamo e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza della , e si liquidano come da Parte_1
dispositivo che segue in conformità ai valori di cui al D.M. n. 147/22 e successive modifiche, e con esclusione della fase istruttoria/trattazione.
Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per la parte soccombente, ai sensi della
Pag. 31 di 33 L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n. 23.535.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Messina, nei confronti di P_
, così provvede:
[...]
-rigetta il reclamo dalla Parte_1
-condanna la al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 6946,00 P_
oltre rimborso spese generali, Iva e cpa;
-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla reclamante.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Beatrice Catarsini
Pag. 32 di 33 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Francesca Macrì
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