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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 553/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' Santa Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
PASQUALIN MARCO e dell'Avv. PRENCIPE GIUSEPPE del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in Rovigo, Vicolo Castello n. 3, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. PEDRIALI MONICA del Foro di Rovigo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
FINOCCHIARO ROBERTO del Foro di Padova, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte o disattese: in via principale: dichiararsi nullo e/o di nessun effetto giuridico e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge, per somme non dovute e comunque per pretese infondate e/o indimostrate, per tutti i motivi e le eccezioni formulate nel presente giudizio;
respingersi ogni domanda e/o richiesta di pagamento eventualmente proposta da nei Parte_2 confronti dell'odierna società opponente per i motivi tutti esposti in atti, accertando e dichiarando che nulla deve alla convenuta opposta, anche se del caso per l'eventuale aliunde Parte_1 accertamento di illiceità del contratto di appalto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte - anche parzialmente - le domande di pagamento della convenuta opposta, previo accertamento degli inadempimenti della convenuta opposta e del credito dell'attrice opponente vantato a titolo di risarcimento del danno derivanti dagli inadempimenti di e/o di regresso per l'importo di Euro 230.000,00 o per Parte_2 quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, compensarsi detto importo con ogni eventuale somma che, in denegata ipotesi, dovesse essere riconosciuta come dovuta in favore della convenuta opposta;
in ogni caso: spese e compensi di procuratore integralmente rifusi”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via principale: previa modifica dell'ordinanza del 10.06.2025 disporsi, per l'effetto, la sospensione necessaria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei procedimenti giuslavoristici pendenti, per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
2) in via subordinata istruttoria: previa modifica dell'ordinanza del 10.06.2025 ammettersi, per l'effetto, le istanze istruttorie formulate da parte opposta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., in particolare i capitoli da 1 a 10, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, e disporre la prosecuzione dell'istruttoria;
3) in via ulteriormente subordinata di merito: Rigettare l'opposizione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente o in subordine parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1873/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.11.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Tali conclusioni divergono tuttavia rispetto a quelle da ultimo formulate in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., laddove veniva chiesto:
pagina 2 di 6 “l'Ill.mo Tribunale di Vicenza voglia: in via preliminare:
- disporsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto eventualmente per le somme non contestate o comunque che risultano provate;
in via principale:
- dichiarare inammissibile l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata:
- rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1873/2024 del 13.11.2024 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 66.790,21 a titolo di saldo del prezzo dovuto per le prestazioni eseguite da
[...]
nell'ambito del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti. La società opponente, in Parte_2
qualità di committente, esponeva: che né le fatture prodotte da controparte né il parziale pagamento già intervenuto costituivano prova adeguata e sufficiente dell'esistenza del credito;
di essere stata poi citata in giudizio da alcuni dipendenti di due ulteriori ditte a cui aveva subappaltato Parte_2
l'opera in quanto le rispettive datrici di lavoro non avevano loro corrisposto le differenze retributive e contributive maturate prima del loro illegittimo licenziamento;
di aver raggiunto con alcuni (
[...]
, e ) un accordo transattivo avente ad oggetto Persona_1 Persona_2 Persona_3
il pagamento di una somma concordata;
che erano invece ancora pendenti i giudizi instaurati da altri lavoratori dipendenti ( , e , nei quali Persona_4 Controparte_2 Persona_5 [...]
aveva chiamato in causa a titolo di manleva che dunque il presente giudizio Parte_1 Parte_2
doveva essere sospeso in attesa dei menzionati procedimenti giuslavoristici;
che comunque la controparte si era resa inadempiente rispetto agli obblighi previsti alle clausole 7 e 11 del contratto stipulato tra le parti nel 2019 (esenzione della committente da ogni responsabilità relativa alla gestione amministrativa dei dipendenti e consegna della relativa documentazione di regolarità contributiva) e alle clausole 6-7-8-10 dell'analogo contratto stipulato tra le parti nel 2023 (che espressamente prevedevano la sospensione del pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 1460 c.c.); che gli inadempimento della convenuta avevano comportato un danno quantificabile in € 130.000,00. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento del danno pagina 3 di 6 cagionato, nella misura indicata o nella diversa misura da determinarsi equitativamente.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto il contratto Parte_2
del 2019 prevedeva una clausola arbitrale e in quanto il contratto del 2023 prevedeva che in caso di controversia tra i contraenti gli stessi instaurassero una procedura di mediazione. Nel merito, invece, replicava: che la società opponente non aveva contestato l'an debeatur e il quantum debeatur; che gli importi corrisposti ai dipendenti in forza delle menzionate transazioni non erano rimborsabili, in quanto non aveva partecipato alla relativa negoziazione e in quanto i relativi rapporti di lavoro Parte_2
erano antecedenti alla stipulazione del contratto d'appalto tra le parti;
che le controversie con gli altri dipendenti avevano ad oggetto profili di illiceità dell'appalto di servizi imputabili esclusivamente alla controparte;
che comunque gli eventuali profili risarcitori che dovessero scaturire da tali controversie sarebbero stati regolati nell'adita sede processuale, senza poter essere oggetto di compensazione tra controcrediti all'esito del presente giudizio, anche perché gli stessi – essendo sub iudice – non erano allo stati né certi, né liquidi, nè esigibili;
che il risarcimento preteso da controparte era ingiustificato, non essendo stato dedotto specificamente l'asserito danno ed essendo la sua quantificazione del tutto immotivata;
che la contestazione attorea dell'inadempimento era infondata. chiedeva Parte_2
dunque l'inammissibilità, e in subordine il rigetto, dell'opposizione avversaria.
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza ex art. 183
c.p.c. il Giudice rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società convenuta in quanto: 1) la clausola arbitrale contenuta nel contratto del 2019 non era più efficace a seguito della stipulazione con effetti novativi del contratto del 2023; 2) l'eventuale efficacia della clausola arbitrale invocata da (con una contestazione invero da ritenersi rinunciata in corso di causa) Parte_2
avrebbe peraltro indotto il giudicante a pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo, non l'inammissibilità dell'opposizione allo stesso;
3) la clausola 7 contenuta nel contratto del 2023 prevedeva una mera facoltà di previa instaurazione di una procedura di mediazione;
4) l'oggetto della controversia nemmeno imponeva l'onere di instaurare una procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, onere che in ogni caso sarebbe gravato sulla società opposta e non sulla società opponente.
Il Giudice rigettava anche l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge, nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e le istanze pagina 4 di 6 istruttorie avanzate da entrambe le parti costituite nel giudizio. alla successiva udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa medesima veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di sospensione del processo svolta dalla società opposta per la prima volta solo nelle sue note conclusive. Si deve infatti ribadire la già pronunciata insussistenza dei presupposti, anche di pregiudizialità, di cui all'art. 295 c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della controversia, ritiene il giudicante che l'opposizione debba essere accolta per due ordini di ragioni.
In primis, sulla società opposta gravava l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni rimaste impagate, in quanto la società opponente ha tempestivamente contestato l'efficacia probatoria sia delle fatture commerciali e dei prospetti di calcolo unilateralmente redatti dalla controparte, sia dei pagamenti parziali intervenuti nel corso del rapporto negoziale da cui è scaturita l'odierna lite.
Tale prova non è stata però utilmente fornita in causa, in quanto tutti i capitoli di prova testimoniale formulati nella seconda memoria integrativa sono risultati inammissibili in quanto del tutto generici e valutativi (tali capitoli non contenevano infatti la descrizione delle prestazioni asseritamente eseguite, ma tendevano ad ottenere la “conferma” del doc. 7 fasc. mon. che conteneva plurimi documenti di diversa natura e contenuto, da comunicazioni email a riepiloghi di calcolo composti da diverse pagine e non meglio contestualizzati, in violazione dunque dell'art. 244 c.p.c.).
In secundis, è fondata l'eccezione di sospensione del pagamento per inadempimento della controparte sollevata da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c. Parte_1
Tale facoltà di sospensione è espressamente accordata da varie clausole (in particolare 6.6 - 7.8 - 10.5) del contratto stipulato tra le parti (doc. 1 fasc. mon.) in conseguenza anche dell'inadempimento agli obblighi di pagamento di retribuzioni e contributi in favore dei dipendenti, anche di eventuali ditte subappaltatrici, in ragione della corresponsabilità solidale che in tale ipotesi matura anche in capo al committente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.276/2003. E tale inadempimento si è appunto verificato nel caso CP_ di specie, come dimostra la contestazione dell' in atti (doc. 30 attoreo).
Peraltro, anche in assenza delle richiamate pattuizioni contrattuali, l'applicazione dell'art. 1460 c.c. sarebbe stata in ogni caso possibile e legittima, come confermato con riferimento ad analoghe vicende pagina 5 di 6 fattuali dalla giurisprudenza di merito e di legittimità citata dall'opponente (inter alios, Cass. n.
4079/2022).
Tanto è sufficiente per ritenere fondata l'opposizione, rimanendo assorbite o ultronee le restanti argomentazioni dedotte negli atti difensivi delle parti.
Segnatamente, non va presa in esame la domanda attorea di risarcimento, in quanto formulata da
[...]
in via meramente subordinata. Parte_1
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) e nei limiti del compenso indicato come in allegato alla memoria conclusiva di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1873/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.11.2024;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_2 Parte_1
6.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' Santa Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
PASQUALIN MARCO e dell'Avv. PRENCIPE GIUSEPPE del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in Rovigo, Vicolo Castello n. 3, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. PEDRIALI MONICA del Foro di Rovigo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
FINOCCHIARO ROBERTO del Foro di Padova, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte o disattese: in via principale: dichiararsi nullo e/o di nessun effetto giuridico e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge, per somme non dovute e comunque per pretese infondate e/o indimostrate, per tutti i motivi e le eccezioni formulate nel presente giudizio;
respingersi ogni domanda e/o richiesta di pagamento eventualmente proposta da nei Parte_2 confronti dell'odierna società opponente per i motivi tutti esposti in atti, accertando e dichiarando che nulla deve alla convenuta opposta, anche se del caso per l'eventuale aliunde Parte_1 accertamento di illiceità del contratto di appalto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte - anche parzialmente - le domande di pagamento della convenuta opposta, previo accertamento degli inadempimenti della convenuta opposta e del credito dell'attrice opponente vantato a titolo di risarcimento del danno derivanti dagli inadempimenti di e/o di regresso per l'importo di Euro 230.000,00 o per Parte_2 quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, compensarsi detto importo con ogni eventuale somma che, in denegata ipotesi, dovesse essere riconosciuta come dovuta in favore della convenuta opposta;
in ogni caso: spese e compensi di procuratore integralmente rifusi”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via principale: previa modifica dell'ordinanza del 10.06.2025 disporsi, per l'effetto, la sospensione necessaria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei procedimenti giuslavoristici pendenti, per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
2) in via subordinata istruttoria: previa modifica dell'ordinanza del 10.06.2025 ammettersi, per l'effetto, le istanze istruttorie formulate da parte opposta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., in particolare i capitoli da 1 a 10, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, e disporre la prosecuzione dell'istruttoria;
3) in via ulteriormente subordinata di merito: Rigettare l'opposizione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente o in subordine parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1873/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.11.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Tali conclusioni divergono tuttavia rispetto a quelle da ultimo formulate in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., laddove veniva chiesto:
pagina 2 di 6 “l'Ill.mo Tribunale di Vicenza voglia: in via preliminare:
- disporsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto eventualmente per le somme non contestate o comunque che risultano provate;
in via principale:
- dichiarare inammissibile l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata:
- rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1873/2024 del 13.11.2024 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 66.790,21 a titolo di saldo del prezzo dovuto per le prestazioni eseguite da
[...]
nell'ambito del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti. La società opponente, in Parte_2
qualità di committente, esponeva: che né le fatture prodotte da controparte né il parziale pagamento già intervenuto costituivano prova adeguata e sufficiente dell'esistenza del credito;
di essere stata poi citata in giudizio da alcuni dipendenti di due ulteriori ditte a cui aveva subappaltato Parte_2
l'opera in quanto le rispettive datrici di lavoro non avevano loro corrisposto le differenze retributive e contributive maturate prima del loro illegittimo licenziamento;
di aver raggiunto con alcuni (
[...]
, e ) un accordo transattivo avente ad oggetto Persona_1 Persona_2 Persona_3
il pagamento di una somma concordata;
che erano invece ancora pendenti i giudizi instaurati da altri lavoratori dipendenti ( , e , nei quali Persona_4 Controparte_2 Persona_5 [...]
aveva chiamato in causa a titolo di manleva che dunque il presente giudizio Parte_1 Parte_2
doveva essere sospeso in attesa dei menzionati procedimenti giuslavoristici;
che comunque la controparte si era resa inadempiente rispetto agli obblighi previsti alle clausole 7 e 11 del contratto stipulato tra le parti nel 2019 (esenzione della committente da ogni responsabilità relativa alla gestione amministrativa dei dipendenti e consegna della relativa documentazione di regolarità contributiva) e alle clausole 6-7-8-10 dell'analogo contratto stipulato tra le parti nel 2023 (che espressamente prevedevano la sospensione del pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 1460 c.c.); che gli inadempimento della convenuta avevano comportato un danno quantificabile in € 130.000,00. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento del danno pagina 3 di 6 cagionato, nella misura indicata o nella diversa misura da determinarsi equitativamente.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto il contratto Parte_2
del 2019 prevedeva una clausola arbitrale e in quanto il contratto del 2023 prevedeva che in caso di controversia tra i contraenti gli stessi instaurassero una procedura di mediazione. Nel merito, invece, replicava: che la società opponente non aveva contestato l'an debeatur e il quantum debeatur; che gli importi corrisposti ai dipendenti in forza delle menzionate transazioni non erano rimborsabili, in quanto non aveva partecipato alla relativa negoziazione e in quanto i relativi rapporti di lavoro Parte_2
erano antecedenti alla stipulazione del contratto d'appalto tra le parti;
che le controversie con gli altri dipendenti avevano ad oggetto profili di illiceità dell'appalto di servizi imputabili esclusivamente alla controparte;
che comunque gli eventuali profili risarcitori che dovessero scaturire da tali controversie sarebbero stati regolati nell'adita sede processuale, senza poter essere oggetto di compensazione tra controcrediti all'esito del presente giudizio, anche perché gli stessi – essendo sub iudice – non erano allo stati né certi, né liquidi, nè esigibili;
che il risarcimento preteso da controparte era ingiustificato, non essendo stato dedotto specificamente l'asserito danno ed essendo la sua quantificazione del tutto immotivata;
che la contestazione attorea dell'inadempimento era infondata. chiedeva Parte_2
dunque l'inammissibilità, e in subordine il rigetto, dell'opposizione avversaria.
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza ex art. 183
c.p.c. il Giudice rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società convenuta in quanto: 1) la clausola arbitrale contenuta nel contratto del 2019 non era più efficace a seguito della stipulazione con effetti novativi del contratto del 2023; 2) l'eventuale efficacia della clausola arbitrale invocata da (con una contestazione invero da ritenersi rinunciata in corso di causa) Parte_2
avrebbe peraltro indotto il giudicante a pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo, non l'inammissibilità dell'opposizione allo stesso;
3) la clausola 7 contenuta nel contratto del 2023 prevedeva una mera facoltà di previa instaurazione di una procedura di mediazione;
4) l'oggetto della controversia nemmeno imponeva l'onere di instaurare una procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, onere che in ogni caso sarebbe gravato sulla società opposta e non sulla società opponente.
Il Giudice rigettava anche l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge, nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e le istanze pagina 4 di 6 istruttorie avanzate da entrambe le parti costituite nel giudizio. alla successiva udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa medesima veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di sospensione del processo svolta dalla società opposta per la prima volta solo nelle sue note conclusive. Si deve infatti ribadire la già pronunciata insussistenza dei presupposti, anche di pregiudizialità, di cui all'art. 295 c.p.c.
Passando ad esaminare il merito della controversia, ritiene il giudicante che l'opposizione debba essere accolta per due ordini di ragioni.
In primis, sulla società opposta gravava l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni rimaste impagate, in quanto la società opponente ha tempestivamente contestato l'efficacia probatoria sia delle fatture commerciali e dei prospetti di calcolo unilateralmente redatti dalla controparte, sia dei pagamenti parziali intervenuti nel corso del rapporto negoziale da cui è scaturita l'odierna lite.
Tale prova non è stata però utilmente fornita in causa, in quanto tutti i capitoli di prova testimoniale formulati nella seconda memoria integrativa sono risultati inammissibili in quanto del tutto generici e valutativi (tali capitoli non contenevano infatti la descrizione delle prestazioni asseritamente eseguite, ma tendevano ad ottenere la “conferma” del doc. 7 fasc. mon. che conteneva plurimi documenti di diversa natura e contenuto, da comunicazioni email a riepiloghi di calcolo composti da diverse pagine e non meglio contestualizzati, in violazione dunque dell'art. 244 c.p.c.).
In secundis, è fondata l'eccezione di sospensione del pagamento per inadempimento della controparte sollevata da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c. Parte_1
Tale facoltà di sospensione è espressamente accordata da varie clausole (in particolare 6.6 - 7.8 - 10.5) del contratto stipulato tra le parti (doc. 1 fasc. mon.) in conseguenza anche dell'inadempimento agli obblighi di pagamento di retribuzioni e contributi in favore dei dipendenti, anche di eventuali ditte subappaltatrici, in ragione della corresponsabilità solidale che in tale ipotesi matura anche in capo al committente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.276/2003. E tale inadempimento si è appunto verificato nel caso CP_ di specie, come dimostra la contestazione dell' in atti (doc. 30 attoreo).
Peraltro, anche in assenza delle richiamate pattuizioni contrattuali, l'applicazione dell'art. 1460 c.c. sarebbe stata in ogni caso possibile e legittima, come confermato con riferimento ad analoghe vicende pagina 5 di 6 fattuali dalla giurisprudenza di merito e di legittimità citata dall'opponente (inter alios, Cass. n.
4079/2022).
Tanto è sufficiente per ritenere fondata l'opposizione, rimanendo assorbite o ultronee le restanti argomentazioni dedotte negli atti difensivi delle parti.
Segnatamente, non va presa in esame la domanda attorea di risarcimento, in quanto formulata da
[...]
in via meramente subordinata. Parte_1
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) e nei limiti del compenso indicato come in allegato alla memoria conclusiva di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1873/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.11.2024;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_2 Parte_1
6.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6