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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice IN ER ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 10824 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Francesco Lo Faso;
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Vincenzo Mangiapane;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2723/2023 del 22 giugno 2023 emesso su istanza di CP_1
questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento della somma di € 118.048,30,
[...] Parte_1
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di noleggio, vendita e somministrazione stipulati tra le parti.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la revoca, eccependo di avere sottoscritto una scrittura privata di transazione, con la quale le parti avevano concordato il pagamento rateale della complessiva somma di € 104.935,94, a partire dal mese di settembre 2023 e la totale estinzione del debito entro e non oltre il 31/12/2025, nonché la rinunzia agli interessi mora condizionata all'intero versamento di quanto dovuto.
Costituitasi in giudizio, ha variamente contestato le avverse deduzioni, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*****
Deve premettersi che il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una
1 prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(v. tra le tante, Cass. 2977/2016).
Ciò premesso, l'opponente ha dedotto che, con scrittura privata in data 16/01/2023, le parti avevano stipulato un accordo transattivo con il quale avevano concordato il pagamento rateale, da parte di della somma di € 104.935,94, a partire dal mese di settembre 2023 e la Parte_1
totale estinzione del debito entro il 31/12/2025, nonché la rinunzia agli interessi mora condizionata all'intero versamento di quanto dovuto.
La parte opposta, ha contestato l'efficacia della transazione nei propri Controparte_1
confronti, deducendo tra l'altro che il suddetto accordo era stato firmato da un soggetto privo del potere di rappresentanza della società.
L'eccezione è fondata.
Emerge dalla documentazione in atti la scrittura privata del 16/01/2023 è stata sottoscritta per la dal socio amministratore (v. accordo allegato all'atto di Controparte_1 Parte_2
opposizione).
Tuttavia, dalle visure camerali in atti emerge che dal 2016 al 2023 la gestione della società era affidata ad un Consiglio di Amministrazione e che solo il Presidente, , aveva la Persona_1 rappresentanza legale della società (v. doc. n. 4 produzione di parte opposta).
Pertanto, alla data della sottoscrizione dell'accordo transattivo, non aveva poteri di Parte_2
rappresentanza della società.
Ne consegue che deve escludersi la riconducibilità del rapporto contrattuale alla CP_1
.
[...]
Invero, non può neanche invocare l'applicazione del principio di affidamento Parte_1
incolpevole, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass., n. 3787/2012;
Cass., n. 2725/2007; Cass., n. 15743/2004; Cass., n. 13084/2004; Cass., n. 1841/1990; Cass., n.
1020/1975) è ferma nel ritenere che il principio dell'apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, possa essere dal terzo invocato in tema di rappresentanza negoziale nei confronti dell'apparente rappresentato (in guisa da far gravare in capo a quest'ultimo le obbligazioni derivanti dal negozio concluso dal rappresentante senza poteri) a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, vengono a configurare il fenomeno della c.d.
"apparenza colpevole", espressione del principio di autoresponsabilità, che si coniuga ad esigenze di certezza dei traffici commerciali ed impone una verifica sotto la lente dei principi di buona fede e correttezza, nonché, come già detto, dell'affidamento. Condizioni, queste, che, in particolare, si
2 concretano nell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nella sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché nella sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Peraltro, la buona fede del terzo è da escludere allorquando esso versi in una colpa, tale che l'errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità. E, difatti, avuto riguardo alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell'affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (come accade in ipotesi di società di capitali o, comunque, di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti: Cass. n. 12273/2016; Cass., n. 10297/2010; Cass., n.
10375/2005).
Nel caso di specie, non può ritenersi operante il principio dell'apparenza del diritto, poiché il non aveva poteri di rappresentanza della società e tale circostanza emergeva dal registro delle Pt_2
imprese, pertanto, l'opponente avrebbe potuto evitare l'errore in cui è incorsa mediante l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione, la cui trattazione deve ritenersi superflua.
In conclusione, considerato che non ha contestato il rapporto obbligatorio, né per Parte_1
quanto riguarda l'an né il quantum, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Sulla base del complessivo esito del giudizio, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
DM 55/14 e succ. mod., applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000) per tutte le attività svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: conferma il decreto ingiuntivo n. 2723/2023 del 22 giugno 2023, che dichiara esecutivo;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 14.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3 Palermo, il 03 novembre 2025
Il Giudice
IN ER
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