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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/09/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 96 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96 /2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] Fraz. Coppito - L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Lopardi Ubaldo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Fraz. Pettino - L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Catalucci Silvia
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2025 entrambe le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni: “Revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza Per_1 dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda e spese compensate”.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 17.1.2025, premesso che in data 23.07.2014 veniva Parte_1 dichiarata, con sentenza n. 736/2014 depositata e pubblicata nelle forme di legge in data
05.08.2014, a definizione del procedimento rubricato al n. 1222/2014 R.G., il Tribunale
Ordinario di L'Aquila, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
SI.ra nei cui ambito nasceva una figlia, il Controparte_1 Persona_2
2.12.2006 (quindi maggiorenne), alle seguenti condizioni ““…omissis… b) La figlia minore è affidata in modo congiunto ai genitori con collocazione presso la madre;
c) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici della figlia, e comunque per due pomeriggi alla settimana;
il fine settimana a settimane alterne, per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
nelle vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà con i genitori il giorno di Natale e di Pasqua un anno, il 26 dicembre e il lunedì di Pasqua l'anno successivo, sempre rispettando i desideri della figlia;
d) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di € 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie previamente concordate;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396; f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
2. Il ricorrente chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti e rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, tenuto conto delle predette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni sancite con la sentenza n. 736/2014 emessa, in data
23.07.2014, dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, in persona del Presidente facente funzioni, Dott. Ciro Riviezzo, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data
05.08.2014, a definizione del procedimento rubricato al n. 1222/2014 R.G., e, per
l'effetto, Voglia revocare. l'assegno di mantenimento posto a carico del SI. Pt_1 in favore della figlia con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
[...] Persona_2
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
3. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con sentenza n. 736/2014 emessa dal Tribunale di L'Aquila, il SI. era stato obbligato a versare un Per_2
2 contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere alla madre, oltre a Per_1 coprire il 50% delle spese straordinarie;
b) dalla pronuncia di divorzio ad oggi, sono mutate alcune circostanze che erano alla base dell'onere contributivo posto in capo al ricorrente;
c) la figlia ormai maggiorenne, si è trasferita definitivamente Per_3 presso l'abitazione del padre, con collocazione presso il medesimo, ed ha Parte_1 iniziato a lavorare presso la Società G.C. S.r.ls. con contratto della durata di mesi 36 quale apprendista cameriera di ristorante full-time con un compenso mensile di €
1.184,62 che le permette di soddisfare le proprie esigenze di vita. Infine, rassegnava inoltre le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza dal mese successivo a quello di Persona_2 proposizione della domanda giudiziale;
per l'effetto, condannare il SI. al Parte_1 pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.”
4. In data 4.04.2025, si costituivano in giudizio la SI.ra , la quale pur Controparte_1 aderendo alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzate dal SI. Pt_1
riferiva che: a) il ricorrente aveva evitato di precedere con un'interlocuzione che
[...] avrebbe certamente potuto risolvere consensualmente la questione;
b) la condotta del ricorrente non propriamente in linea con il dovere di correttezza, emergeva altresì dalla omessa corresponsione negli anni della rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento per la figlia per una somma di € 2.898,35 corrispondente al periodo Per_1 che va da febbraio 2020 a gennaio 2025; c) dal mese di dicembre 2024 veniva sospesa la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
5. All'udienza del 7.05.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “Revocare
l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza dal mese Per_1 successivo rispetto alla presentazione della domanda e spese compensate.”
6. La domanda va accolta, avendo le stesse, una volta costituitasi la controparte, formulato conclusioni congiunte sulla base dell'accordo medio tempore raggiunto.
7. Tale accordo definisce in maniera adeguata le reciproche relazioni alla luce delle modifiche che hanno riguardato la vita della figlia, maggiorenne e titolare di un contratto di lavoro e convivente allo stato con il padre, e può esser dunque recepito, esteso come
è, anche al regime delle spese, per le quali le parti hanno previsto la compensazione.
8. Si provvederà con separato decreto sulla richiesta di liquidazione dei compensi a favore del difensore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le condizioni patrimoniali di divorzio, così come modificate congiuntamente dalle parti alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 8.5.2025.
- DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con Per_1 decorrenza dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda;
- Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96 /2025 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] Fraz. Coppito - L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Lopardi Ubaldo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...] Fraz. Pettino - L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Catalucci Silvia
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2025 entrambe le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni: “Revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza Per_1 dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda e spese compensate”.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 17.1.2025, premesso che in data 23.07.2014 veniva Parte_1 dichiarata, con sentenza n. 736/2014 depositata e pubblicata nelle forme di legge in data
05.08.2014, a definizione del procedimento rubricato al n. 1222/2014 R.G., il Tribunale
Ordinario di L'Aquila, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
SI.ra nei cui ambito nasceva una figlia, il Controparte_1 Persona_2
2.12.2006 (quindi maggiorenne), alle seguenti condizioni ““…omissis… b) La figlia minore è affidata in modo congiunto ai genitori con collocazione presso la madre;
c) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici della figlia, e comunque per due pomeriggi alla settimana;
il fine settimana a settimane alterne, per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
nelle vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà con i genitori il giorno di Natale e di Pasqua un anno, il 26 dicembre e il lunedì di Pasqua l'anno successivo, sempre rispettando i desideri della figlia;
d) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di € 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie previamente concordate;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396; f) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
2. Il ricorrente chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti e rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, tenuto conto delle predette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni sancite con la sentenza n. 736/2014 emessa, in data
23.07.2014, dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, in persona del Presidente facente funzioni, Dott. Ciro Riviezzo, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data
05.08.2014, a definizione del procedimento rubricato al n. 1222/2014 R.G., e, per
l'effetto, Voglia revocare. l'assegno di mantenimento posto a carico del SI. Pt_1 in favore della figlia con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
[...] Persona_2
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
3. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con sentenza n. 736/2014 emessa dal Tribunale di L'Aquila, il SI. era stato obbligato a versare un Per_2
2 contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere alla madre, oltre a Per_1 coprire il 50% delle spese straordinarie;
b) dalla pronuncia di divorzio ad oggi, sono mutate alcune circostanze che erano alla base dell'onere contributivo posto in capo al ricorrente;
c) la figlia ormai maggiorenne, si è trasferita definitivamente Per_3 presso l'abitazione del padre, con collocazione presso il medesimo, ed ha Parte_1 iniziato a lavorare presso la Società G.C. S.r.ls. con contratto della durata di mesi 36 quale apprendista cameriera di ristorante full-time con un compenso mensile di €
1.184,62 che le permette di soddisfare le proprie esigenze di vita. Infine, rassegnava inoltre le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza dal mese successivo a quello di Persona_2 proposizione della domanda giudiziale;
per l'effetto, condannare il SI. al Parte_1 pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.”
4. In data 4.04.2025, si costituivano in giudizio la SI.ra , la quale pur Controparte_1 aderendo alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzate dal SI. Pt_1
riferiva che: a) il ricorrente aveva evitato di precedere con un'interlocuzione che
[...] avrebbe certamente potuto risolvere consensualmente la questione;
b) la condotta del ricorrente non propriamente in linea con il dovere di correttezza, emergeva altresì dalla omessa corresponsione negli anni della rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento per la figlia per una somma di € 2.898,35 corrispondente al periodo Per_1 che va da febbraio 2020 a gennaio 2025; c) dal mese di dicembre 2024 veniva sospesa la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
5. All'udienza del 7.05.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “Revocare
l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza dal mese Per_1 successivo rispetto alla presentazione della domanda e spese compensate.”
6. La domanda va accolta, avendo le stesse, una volta costituitasi la controparte, formulato conclusioni congiunte sulla base dell'accordo medio tempore raggiunto.
7. Tale accordo definisce in maniera adeguata le reciproche relazioni alla luce delle modifiche che hanno riguardato la vita della figlia, maggiorenne e titolare di un contratto di lavoro e convivente allo stato con il padre, e può esser dunque recepito, esteso come
è, anche al regime delle spese, per le quali le parti hanno previsto la compensazione.
8. Si provvederà con separato decreto sulla richiesta di liquidazione dei compensi a favore del difensore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le condizioni patrimoniali di divorzio, così come modificate congiuntamente dalle parti alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 8.5.2025.
- DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con Per_1 decorrenza dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda;
- Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 3 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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