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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/04/2024, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
RG. n. 2069/2019
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE UDIENZA DEL 24/04/2024 ore 12.30
E' comparso, nell'interesse di parte opposta l'Avv. Sangaino, il quale si riporta agli atti di causa e alle note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il OT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.11 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2069/2019 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. MARIO GHEZZO giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Tempio
Pausania Via Marsala n° 19
CONTRO
( ), e CP_1 C.F._1 CP_2
( ), rapp.ti e difesi dall'Avv. IRENE SANGAINO giusta C.F._2
procura in atti ed elett.te dom.ti presso lo studio del medesimo in Arzachena, via
S. Ruzzittu 24.
*****************
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la inesistenza della notifica, in quanto effettuata in maniera incompleta, poiché era stato notificato soltanto il decreto ingiuntivo e non anche il ricorso introduttivo. Concludeva pertanto per la dichiarazione di inesistenza, inefficacia, nullità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e per la sua revoca, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse pretese in fatto ed in diritto, insistendo nella domanda, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 24/04/2024, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente si rileva come l'eccezione formulata da parte opponente, che ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo in conseguenza dell'asserita inesistenza della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, sia infondata.
Invero, dall'esame del documento prodotto dalla stessa parte opponente emerge come il ricorso risulti ritualmente notificato, unitamente al decreto ingiuntivo, e che solo per mero errore materiale il ricorso non sia stato indicato nell'attestazione di conformità.
Ad ogni buon conto, anche volendo ritenere l'eccezione fondata, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006) la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, comporta l'inefficacia del provvedimento, e dunque della relativa intimazione di pagamento;
tuttavia, ciò non è riferito al ricorso per ingiunzione inteso come domanda giudiziale, per cui il giudice dovrà verificare anche la fondatezza della pretesa del creditore poiché, in ogni caso, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione che investe il giudice del potere- dovere non solo di esaminare l'eccezione di notificazione tardiva, ma anche di decidere nel merito la richiesta avanzata dal creditore, costituitosi nel relativo giudizio di opposizione, originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. Passando, dunque, all'esame del merito, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile
2005/15026, 2003/15186, 2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si osserva come l'opposta, parte attrice sostanziale, abbia agito per ottenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti dall'opponente in forza del titolo prodotto, ovvero il contratto di locazione stipulato con l'opponente.
L'opposta, pertanto, ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, allegando l'inadempimento della conduttrice e producendo il titolo in base al quale può pretendere il pagamento della somma ingiunta. Per costante giurisprudenza, infatti, a partire dalla sentenza delle SS. UU. Della
Suprema Corte n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Inoltre, si rileva come parte opponente si sia limitata ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo, senza contestare il merito della pretesa, sollevando, pertanto, la parte opposta dal relativo onere della prova;
nè il conduttore ha fornito prova, poiché era suo onere, di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, dimostrando di aver regolarmente corrisposto le somme pretese dalla locatrice.
Alla luce della documentazione acquisita al giudizio, l'opposizione risulta, dunque, infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 449/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.08.2019.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente, in conseguenza della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede: - Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
449/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.08.2019 e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società opposta che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 24/04/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE UDIENZA DEL 24/04/2024 ore 12.30
E' comparso, nell'interesse di parte opposta l'Avv. Sangaino, il quale si riporta agli atti di causa e alle note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il OT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.11 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2069/2019 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. MARIO GHEZZO giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Tempio
Pausania Via Marsala n° 19
CONTRO
( ), e CP_1 C.F._1 CP_2
( ), rapp.ti e difesi dall'Avv. IRENE SANGAINO giusta C.F._2
procura in atti ed elett.te dom.ti presso lo studio del medesimo in Arzachena, via
S. Ruzzittu 24.
*****************
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la inesistenza della notifica, in quanto effettuata in maniera incompleta, poiché era stato notificato soltanto il decreto ingiuntivo e non anche il ricorso introduttivo. Concludeva pertanto per la dichiarazione di inesistenza, inefficacia, nullità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e per la sua revoca, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse pretese in fatto ed in diritto, insistendo nella domanda, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 24/04/2024, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente si rileva come l'eccezione formulata da parte opponente, che ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo in conseguenza dell'asserita inesistenza della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, sia infondata.
Invero, dall'esame del documento prodotto dalla stessa parte opponente emerge come il ricorso risulti ritualmente notificato, unitamente al decreto ingiuntivo, e che solo per mero errore materiale il ricorso non sia stato indicato nell'attestazione di conformità.
Ad ogni buon conto, anche volendo ritenere l'eccezione fondata, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006) la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, comporta l'inefficacia del provvedimento, e dunque della relativa intimazione di pagamento;
tuttavia, ciò non è riferito al ricorso per ingiunzione inteso come domanda giudiziale, per cui il giudice dovrà verificare anche la fondatezza della pretesa del creditore poiché, in ogni caso, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione che investe il giudice del potere- dovere non solo di esaminare l'eccezione di notificazione tardiva, ma anche di decidere nel merito la richiesta avanzata dal creditore, costituitosi nel relativo giudizio di opposizione, originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. Passando, dunque, all'esame del merito, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile
2005/15026, 2003/15186, 2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si osserva come l'opposta, parte attrice sostanziale, abbia agito per ottenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti dall'opponente in forza del titolo prodotto, ovvero il contratto di locazione stipulato con l'opponente.
L'opposta, pertanto, ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, allegando l'inadempimento della conduttrice e producendo il titolo in base al quale può pretendere il pagamento della somma ingiunta. Per costante giurisprudenza, infatti, a partire dalla sentenza delle SS. UU. Della
Suprema Corte n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Inoltre, si rileva come parte opponente si sia limitata ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo, senza contestare il merito della pretesa, sollevando, pertanto, la parte opposta dal relativo onere della prova;
nè il conduttore ha fornito prova, poiché era suo onere, di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, dimostrando di aver regolarmente corrisposto le somme pretese dalla locatrice.
Alla luce della documentazione acquisita al giudizio, l'opposizione risulta, dunque, infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 449/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.08.2019.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente, in conseguenza della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così provvede: - Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
449/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 08.08.2019 e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società opposta che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 24/04/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona