Articolo 14 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 gennaio 1974
Art. 14.
I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all' articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , dovranno stabilire, a pena di decadenza dai benefici concessi ai sensi delle citate leggi al titolo "Aziende industriali, commerciali ed artigiane", il termine di inizio e di ultimazione dei lavori per le aziende dei settori anzidetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora intrapreso o completato la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti o attrezzature.
I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere la indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974