Art. 14.
I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all' articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , dovranno stabilire, a pena di decadenza dai benefici concessi ai sensi delle citate leggi al titolo "Aziende industriali, commerciali ed artigiane", il termine di inizio e di ultimazione dei lavori per le aziende dei settori anzidetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora intrapreso o completato la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti o attrezzature.
I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere la indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.
I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all' articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , dovranno stabilire, a pena di decadenza dai benefici concessi ai sensi delle citate leggi al titolo "Aziende industriali, commerciali ed artigiane", il termine di inizio e di ultimazione dei lavori per le aziende dei settori anzidetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora intrapreso o completato la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti o attrezzature.
I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere la indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.