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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1646/25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. , nt. a DR (SO) il 03/05/1975 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a Milano (MI) il Parte_2 C.F._2
24/10/1970, entrambi con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione Parte_2 alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Torre di Santa Maria (SO) il 07.12.2003 e che il relativo atto è stato trascritto nel Registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2003.
Dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
attualmente maggiorenne, ma non economicamente C.F._3 autosufficiente.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le condizioni tutte possono quindi essere omologate.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso introdotto con unico difensore..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
e ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: CP_1 CP_2
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la sig.ra ed in sig. provvederanno al mantenimento ordinario del Pt_1 Parte_2 figlio oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nel periodo di Per_1 permanenza del figlio presso ciascuno di essi, provvedendo a far fronte a tutti i bisogni di rientranti nelle c.d. “spese ordinarie”; Per_1
3) le spese extra – mantenimento, per la cui identificazione si fa espresso rinvio all'allegato
Protocollo del Tribunale di Lodi, purché previamente discusse e concordate, salvo i casi di stretta necessità ed urgenza, verranno suddivise al 50% tra la sig.ra ed il sig. Pt_1
e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Parte_2 Per_1
4) laddove le suddette spese extra – mantenimento dovessero essere anticipate e/o sostenute interamente da uno solo dei coniugi, questi avrà diritto ad ottenere dall'altro il rimborso della relativa quota del 50%, sempre che si tratti di spese giustificate da idonea documentazione, e ciò entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'esborso;
5) la casa coniugale sita in Comune di Carpiano (MI) via Umbria n. 2, già intestata esclusivamente alla sig.ra rimarrà di esclusiva proprietà della stessa, che Parte_1
l'abiterà con tutto quanto l'arreda;
6) l'importo delle residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale verrà suddiviso al 50% tra la sig.ra ed il sig. e ciò sino all'estinzione del Pt_1 Parte_2 mutuo medesimo. Le parti concordano che, in caso di vendita della casa di Carpiano, la sig.ra erserà il 50% del prezzo al sig. Pt_1 Parte_2
7) il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento della sig.ra Parte_2 Pt_1 una tantum, la somma di €. 100.000,00 da corrispondersi in quattro rate di €.
[...]
25.000,00 ciascuna. La prima rata sarà corrisposta alla sottoscrizione del presente
Pag. 2 ricorso, mentre le altre tre rate dovranno essere corrisposte a distanza di 4 mesi l'una dall'altra, a decorrere dal versamento della prima rata e, comunque, entro e non oltre il giorno 15 del mese di riferimento;
8) entrambe le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto economico e che le spese legali saranno compensate;
9) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
NULLA sulle spese;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1646/25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. , nt. a DR (SO) il 03/05/1975 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a Milano (MI) il Parte_2 C.F._2
24/10/1970, entrambi con il patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione Parte_2 alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Torre di Santa Maria (SO) il 07.12.2003 e che il relativo atto è stato trascritto nel Registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2003.
Dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
attualmente maggiorenne, ma non economicamente C.F._3 autosufficiente.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le condizioni tutte possono quindi essere omologate.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso introdotto con unico difensore..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
e ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: CP_1 CP_2
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la sig.ra ed in sig. provvederanno al mantenimento ordinario del Pt_1 Parte_2 figlio oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nel periodo di Per_1 permanenza del figlio presso ciascuno di essi, provvedendo a far fronte a tutti i bisogni di rientranti nelle c.d. “spese ordinarie”; Per_1
3) le spese extra – mantenimento, per la cui identificazione si fa espresso rinvio all'allegato
Protocollo del Tribunale di Lodi, purché previamente discusse e concordate, salvo i casi di stretta necessità ed urgenza, verranno suddivise al 50% tra la sig.ra ed il sig. Pt_1
e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Parte_2 Per_1
4) laddove le suddette spese extra – mantenimento dovessero essere anticipate e/o sostenute interamente da uno solo dei coniugi, questi avrà diritto ad ottenere dall'altro il rimborso della relativa quota del 50%, sempre che si tratti di spese giustificate da idonea documentazione, e ciò entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'esborso;
5) la casa coniugale sita in Comune di Carpiano (MI) via Umbria n. 2, già intestata esclusivamente alla sig.ra rimarrà di esclusiva proprietà della stessa, che Parte_1
l'abiterà con tutto quanto l'arreda;
6) l'importo delle residue rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale verrà suddiviso al 50% tra la sig.ra ed il sig. e ciò sino all'estinzione del Pt_1 Parte_2 mutuo medesimo. Le parti concordano che, in caso di vendita della casa di Carpiano, la sig.ra erserà il 50% del prezzo al sig. Pt_1 Parte_2
7) il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento della sig.ra Parte_2 Pt_1 una tantum, la somma di €. 100.000,00 da corrispondersi in quattro rate di €.
[...]
25.000,00 ciascuna. La prima rata sarà corrisposta alla sottoscrizione del presente
Pag. 2 ricorso, mentre le altre tre rate dovranno essere corrisposte a distanza di 4 mesi l'una dall'altra, a decorrere dal versamento della prima rata e, comunque, entro e non oltre il giorno 15 del mese di riferimento;
8) entrambe le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto economico e che le spese legali saranno compensate;
9) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
NULLA sulle spese;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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