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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/09/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di GG-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164/2021 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto, come da procura in calce al Parte_1 ricorso opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti opposto
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.2.2021, ha convenuto in giudizio l resistente al fine di sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accerti e dichiari che - per il periodo di cui è causa (dal 2017 a Parte_1
2018) e comunque relativamente alla “Impresa di Costruzioni di DA Geom. Antonio” dalla data della sua iscrizione alla Camera di Commercio - non svolge alcuna attività lavorativa, non partecipa al lavoro aziendale ma solo attività di contenuto imprenditoriale ed, in particolare, le funzioni proprie dell'amministratore unico, e, precisamente, il compimento degli atti giuridici per conto della ditta, e l'organizzazione e il coordinamento dei fattori della produzione;
b) accerti e dichiari che dalla sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) nella impresa di capitali “Impresa di Costruzioni di DA Geom. Antonio” non può derivare alcun obbligo contributivo previdenziale;
c) dichiari la illegittimità della richiesta del differenziale di contributi commercianti tra quanto dovuto per l tenendo conto anche della quota di partecipazione agli utili della ricorrente relativamente alla “Impresa di CP_1
Costruzioni di DA Geom. Antonio” per il periodo di cui è causa, non sussistendo i requisiti previsti da L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 in combinato disposto con il D.L. n. 384 del 1992, art.
3-bis, convertito in L. n. 438 del 1992 e, per l'effetto, d)
pagina 1 di 6 annulli la debitoria per contributi commercianti per differenza di €. 33.589,87 e e) disponga l'obbligo per l di restituire CP_1 quanto corrisposto per detto titolo dal ricorrente.” Vinte le spese di lite.
L'opponente ha dedotto di essere iscritto come piccolo imprenditore e titolare dall'8.10.1981 dell'“Impresa di costruzioni DA Geom. Antonio”, ditta individuale esercente attività d'impresa appartenente al settore industria, sotto il profilo contributivo, e di aver iniziato, a partire dal 14.6.2017, un'attività di tipo commerciale di affittacamere per Codi brevi soggiorni (c.d. in GG, Corso Giannone.
Ciò premesso, ha precisato che quest'ultima attività, per gli anni 2017 e 2018, ha comportato scarsissimi ricavi e non ha superato il minimale, dunque, ha lamentato l'erronea quantificazione dei contributi, avendo l chiesto il CP_1 pagamento della contribuzione previdenziale c.d. a percentuale in misura integrale, ponendo quale base di calcolo sia il reddito di impresa che quello commerciale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria Controparte_2 delle spese di lite.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 La questione sottoposta al vaglio del Tribunale richiede di esaminare il corretto inquadramento contributivo nel caso di un soggetto che svolge contemporaneamente due attività distinte: una attività principale di impresa edile e
Con riferimento alla contribuzione dovuta alla gestione previdenziale dei Commercianti, l'art. 1, comma 1, della legge
233/1990 ha previsto che: “a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
Il comma 3 dell'art. 1 della legge 233/90 ha fissato il livello minimo:
“il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato
è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni”.
La specifica disciplina della Gestione Commercianti, dunque, ha introdotto un livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali alla Gestione medesima.
Pertanto è previsto:
1) il versamento della contribuzione c.d. fissa o entro i limiti di un reddito imponibile minimo annuo (c.d. minimale), il quale non può essere inferiore a quello fissato per l'anno di riferimento per gli operai dipendenti delle industrie e che viene fissato di anno in anno come indicato nel citato comma 3 dell'art. 233/90;
2) il versamento della contribuzione sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti di un massimale reddituale annuo. pagina 2 di 6 2.2 Nel caso di specie, l' con invito del 20.11.2020 ha richiesto al ricorrente il pagamento dei contributi per € CP_1
33.589,87, ponendo come base contributiva l'intero reddito percepito dallo stesso, senza operare alcuna distinzione tra l'attività di impresa edile e l'attività commerciale di affittacamere (doc.n.1 – in uno al deposito del ricorso del ricorrente del 16.2.2021).
Agli atti è documentato che DA è titolare di un'impresa individuale denominata “Impresa di Costruzioni
DA Geom. Antonio” dal 8.10.1981, operante nel settore dell'industria, per gli anni 2017 e 2018, e ha dichiarato per tali anni rispettivamente redditi pari a € 122.381,00 ed a € 120.945,00. (doc.nn.2-3 – in uno al deposito del ricorso del ricorrente del 16.2.2021).
Dal 14.6.2017 ha, inoltre, avviato un'attività commerciale di affittacamere per brevi soggiorni (B&B) a GG, al
Corso Giannone e da tale attività ha conseguito ricavi estremamente modesti, documentati: anno 2017 € 245,45 e
2018 € 81,82 (doc.n.6 – in uno al deposito del ricorso del ricorrente del 16.2.2021).
Tali importi sono attestati dalle scritture contabili allegate al ricorso e costituite per l'anno 2017 da: registro IVA fatture emesse sezionale relativo all'attività di B&B e registro IVA fatture emesse sezionale relativo all'attività impresa Cont edile;
e per l'anno 2018 da: registro IVA fatture emesse sezionale relativo all'attività di e registro IVA fatture emesse sezionale relativo IVA fatture emesse sezionale relativo all'attività di impresa edile (doc.n.
6- depositato in uno al ricorso del ricorrente in data 16.2. 2021).
Successivamente alla richiesta di regolarizzazione notificata dall il ricorrente, in data 24.11.2020, ha presentato CP_1 all'Istituto domanda di dilazione amministrativa, chiedendo l'estinzione del debito in 24 rate, corrispondendone sette
(doc.n.4 – in uno al deposito della memoria di costituzione del 17.8.2021).
L' ha correttamente calcolato i contributi previdenziali ponendo come base di calcolo l'intero reddito CP_1 percepito, in piena conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata.
Tale approccio risulta pienamente legittimo ai sensi dell'art.
3-bis del D.L. 384 del 1992, convertito nella legge 438 del
1992, che ha operato un ampliamento della base imponibile contributiva rispetto alla precedente disciplina.
2.3 Ciò posto, il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato, soccorrendo, a sostegno della prospettazione dell , le ragioni già espresse dal Tribunale di GG (estens. dott. Caputo - sentenza n.2770 del 16 ottobre CP_1
2024 che richiama la sentenza n.1056/2023 del 16.5.2023 della Corte di Appello di Bari) che qui di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
“Occorre muovere dal dato normativo di cui all'art. 1, co. 1 L. n. 233/1990, a mente del quale A decorrere dal 1° luglio 1990
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente, sicché la base imponibile sulla quale commisurare la c.d. contribuzione fissa dovuta dal lavoratore autonomo dipendeva unicamente dalla prestazione di attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente. Quanto alla c.d. contribuzione a percentuale il co.
4 del medesimo art. 1 L. n. 233/1990, prevedeva che In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso, per cui, dal tenore pagina 3 di 6 letterale dello stesso, si evinceva che la base imponibile sulla quale commisurare la c.d. contribuzione a percentuale dovuta dal lavoratore autonomo doveva determinarsi avuto riguardo alla medesima attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente, dalla quale il lavoratore autonomo traeva un reddito di lavoro eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile.
A seguire, con novella del 1992, il legislatore è intervenuto in materia di calcolo della contribuzione, statuendo, ai sensi dell'art. 3bis
D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, che A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto del 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
La base imponibile sulla quale commisurare tanto la c.d. contribuzione fissa quanto la c.d. contribuzione a percentuale dovuta dal lavoratore autonomo, per effetto della novella, è da determinarsi, quindi, avuto riguardo alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente condivisibile quanto osservato dall' appellante sul punto, e cioè che “la disciplina del 1993 CP_1 non limita, come la disciplina del 1990, l'individuazione dei redditi imponibili ai soli redditi scaturenti dallo svolgimento dell'attività lavorativa imprenditoriale che, in un momento logicamente antecedente, ha fatto sorgere la tutela previdenziale in favore del lavoratore;
bensì amplia la base imponibile estendendola alla totalità dei redditi d'impresa”.
Nel caso di specie, pertanto, deve aversi riguardo agli elementi identificativi dell'an, prima ancora che del quantum, a fronte dei quali l ha preteso la contribuzione previdenziale opposta, ossia deve aversi riguardo alla contemporanea compartecipazione del CP_1 Pt_2 ad un'impresa commerciale in qualità di legale rappresentante, da cui è scaturita la c.d. contribuzione fissa, e ad un'impresa individuale avente carattere commerciale in qualità di titolare, da cui è scaturita la c.d. contribuzione a percentuale, a nulla rilevando la natura dell'attività svolta in seno all'impresa individuale (nella specie, industriale).
Risultando documentalmente provata dalla visura camerale in atti la natura giuridica di ditta individuale della dell'Ing. Controparte_4
e non anche di società di capitali (cfr. all.8 fascicolo di primo grado), come del resto statuito dal giudice di primo Controparte_5 CP_1 grado, appare evidente come la c.d. contribuzione a percentuale derivante dagli utili tratti da detta impresa vada a sommarsi alla c.d. contribuzione fissa derivante dall'espletamento di attività di legale rappresentante della società commerciale Evolution s.r.l., avuto riguardo appunto alla totalità dei redditi di impresa nell'anno di riferimento di cui all'art. 3bis D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, siano derivanti da società commerciale ovvero da società personale avente natura commerciale, non potendosi operare, sul piano letterale, alcuna altra restrizione in ordine alla natura dell'attività dalla quale è scaturito un reddito di impresa, sia essa commerciale ovvero industriale. D'altronde, un'interpretazione così orientata del disposto di cui all'art. 3bis D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992 -
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto del 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono – trova puntuale conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 354/2001, in cui la Consulta ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), i cui redditi di impresa sono assoggettati a contribuzione ed il socio di società di capitali, i cui redditi di capitale sono invece esenti da contribuzione, ed ha CP_1 escluso l'irragionevolezza della disparità di trattamento denunciata, tanto in conformità all'ordinamento tributario cui la norma censurata fa rinvio, laddove, mentre i redditi di capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41 TUIR), i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio di società di persone, sono redditi della stessa società e, al contempo, reddito proprio del socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, in virtù della c.d. immedesimazione fra pagina 4 di 6 società partecipata e socio (artt. 5 e 6 TUIR), quanto in conformità coi principi propri dell'ordinamento previdenziale, laddove, all'ampliamento della base contributiva anche ai redditi derivanti da attività commerciale prestata in seno di società di persone avente natura commerciale, corrisponde, invero, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale di cui all'art. 38, co. 2, Cost.
A sostegno di tanto, giova, inoltre, richiamare quanto opportunamente chiarito dall'Istituto appellante proprio in materia di imponibile contributivo derivante da iscrizione alla Gestione Commercianti.
La circolare n. 102 del 12 giugno 2003 esplica, difatti: CP_1
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine al reddito d'impresa rilevante ai fini dell'imposizione dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si richiamano le direttive a suo tempo impartite e si forniscono le precisazioni che seguono.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992,
n.438, i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Si evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 25.9/7.11.2001, n.
354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO- persone fisiche.
È parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali operato dall'art. 3bis della disposizione citata, legittima la individuazione dei suddetti redditi in quelli d'impresa propriamente detti (vale a dire quelli disciplinati dal capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR
22 dicembre 1986, n.917 - artt. 51/79) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico. Con particolare riferimento all'art.51 del TUIR non appare superfluo precisare che costituiscono redditi d'impresa non solo quelli che derivano dall'esercizio, per professione abituale, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, ma anche quelli derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 citato.
In relazione all'art. 6 del TUIR, si evidenzia che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e come tali attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.
A tal proposito preme evidenziare che anche l'attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d'impresa se esercitata da società di persone o di capitali (S.r.l.).
A tale conclusione non può pervenirsi, invece, allorché detta attività costituisca l'oggetto sociale dell'attività svolta da una società semplice.
In ordine alla concreta individuazione dell'ammontare del reddito di impresa da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa, al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Di conseguenza, la pretesa creditoria avanzata dall' con l'invito alla regolarizzazione contributiva è fondata, avendo CP_1 rivestito il negli anni 2015/16/17, sia la qualifica di legale rappresentante di società di capitale di natura commerciale – la Pt_2
Evolution S.r.l. – sia quella di titolare di ditta individuale, equiparabile a quella di socio di società di persone, avente natura commerciale pagina 5 di 6 – la dell'Ing. – con percezione di utili derivanti da entrambe e conseguente obbligo di assoggettamento a Controparte_4 Controparte_5 contribuzione sulla totalità dei redditi.
Ad abundantiam, ritiene il Collegio essere fondata la censura mossa dall' relativa al richiamo del tutto inconferente, contenuto in CP_1 ricorso, da parte del contribuente, della giurisprudenza di legittimità posta a sostegno della prospettazione difensiva, laddove la citata statuizione della Suprema Corte Sez. Lav. del 24.09.2019, n. 23790, in conformità peraltro con quanto sinora considerato, evidenziava che l'espressione totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF di cui all'art. 3bis D.L. n. 384/1992 doveva necessariamente riferirsi soltanto ai redditi d'impresa e non anche agli utili derivanti dalle quote di partecipazione nella società di capitali, escludendo pertanto l'obbligo di contribuzione per il solo socio di società di capitali con riferimento agli utili percepiti dalla mera partecipazione alla stessa;
fattispecie evidentemente non sovrapponibile a quella in oggetto, in cui il differenziale contributivo richiesto dall'Istituto appellante al dipendeva dal suo essere, al contempo, titolare di società di persone avente natura commerciale, non anche socio di società di Pt_2 capitali, come il propinava in prime cure. Occorre sottolineare, peraltro, il recente orientamento costante, sul punto, della Suprema Pt_2
Corte – cfr. sentt. n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019, n. 24097/2019, n. 26957/2019, n.
26958/2019, n. 18594/2019 – riguardo alla possibilità di escludere dalla base imponibile contributiva soltanto i redditi percepiti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, derivanti dalla partecipazione degli stessi alle sole società di capitali, non anche, come nel caso di specie, alle società di persone esercenti attività di natura commerciale”.
2.4 Le argomentazioni sopra riportate s'attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, attesa l'identità della questione di diritto dibattuta nel presente giudizio ed essendo rimasto immutato il fatto costitutivo della pretesa azionata dall CP_1
E poichè, con l'art.
3-bis D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n.
438, “rileva la “totalità” dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 L. n. 233 cit.” (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav., 4.9.2023, n. 25732), la misura della contribuzione previdenziale non può prescindere, nella fattispecie in esame, dal reddito d'impresa conseguito dal
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” 52.000,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1164/2021, proposto da nei confronti Parte_1 CP_ dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni ulteriore istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell liquidate in € 4.638,00, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
GG, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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