Sentenza 5 agosto 2024
Massime • 1
In tema di accise sull'energia elettrica, i processi mineralogici, che consentono di usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995, sono quelli che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici, impiegati nelle attività che lavorano materie prime, quali roccia, vetro o metallo, per ottenere un prodotto semilavorato o finito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che non aveva riconosciuto il diritto all'esenzione per l'energia elettrica utilizzata per la produzione del feldspato di potassio, non richiedendo per la sua realizzazione un processo mineralogico, ma trattandosi di mera attività estrattiva del minerale, senza alcuna trasformazione dello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22134 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22134 Anno 2024 Presidente: CH TI LUIGI Relatore: ON LU Data pubblicazione: 05/08/2024 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, Sezione staccata di Livorno, n. 537/10/19, depositata in data 27 marzo 2019, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, dal Consigliere Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. MA SI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. La società Sales s.p.a. aveva proposto ricorso avverso il provvedimento n. 19952/RU del 23 maggio 2016, con il quale l’Ufficio aveva rigettato l’istanza presentata dalla società il 16 marzo 2015, di subentro nell’autorizzazione all’acquisto dell’energia elettrica in esenzione dall’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995, ritenendo la non assoggettabilità ad accisa dell’energia elettrica impiegata per lo svolgimento dei processi produttivi di fedspato di potassio in sabbia presso l’impianto di Botro ai Marmi, nel Comune di Campiglia Marittima. 2. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando che senza il riconoscimento dell’esenzione l’attività diventava antieconomica e che il mancato riconoscimento non era giustificato poiché il consumo dell’energia elettrica era ai fini industriali. 3. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio rilevando che, ai fini del decidere, non era rilevante la differenza tra miniera e cava, dal momento che costituiva fatto notorio che per la configurabilità dell'attività di cava, a differenza di quella di miniera, in cui era necessaria l'estrazione dei materiali dalle viscere della terra, non era necessaria una stabile organizzazione di impianti fissi sul fondo o infissi nel terreno, perché solitamente il materiale o i minerali, trovandosi poco al di sotto del suolo o essendo addirittura emergenti, 3 erano estratti con tagli o escavazioni, con l'impiego di mezzi di sbancamento semoventi, da poca profondità, e poi depositati sulla superficie, a cielo aperto;
che, in sede di sopralluogo da parte dei funzionari tecnici dell'Agenzia non era stato individuato un procedimento tecnico per la produzione del feldspato di potassio che potesse essere considerato un processo mineralogico, né erano stati prodotti documenti che potevano attestare una circostanza siffatta dal momento che l'allegato 3 del ricorso era un semplice schema non esauriente in punto di descrizione sommaria che della lavorazione veniva fatta nel ricorso;
che il punto era decisivo in quanto, anche se si voleva dare al sistema una lettura più ampia di quella data dall'Agenzia in ossequio alla circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane, doveva essere dimostrato che la lavorazione rispetto alla quale si chiedeva l'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica utilizzata fosse equiparabile ad un processo mineralogico anche se non indicato dal codice DI 26, ma non vi era prova sul piano tecnico che la lavorazione per la quale si chiedeva l'esenzione fosse equiparabile ad un processo mineralogico come definito nella classificazione N.A.C.E., con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto all'esenzione. 4. La società Sales s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 5. L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. 6. La società Sales s.p.a. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del R.D. n. 1443 del 1927, in relazione all'art. 52, comma 2, lett. f), del T.U. n. 504 del 1995. La sentenza impugnata, discutendo della spettanza del diritto all'esenzione dall'accisa sull'acquisto di energia elettrica, in 4 ordine alla ravvisabilità di un «processo mineralogico» nell'attività di estrazione e trattamento del feldspato di potassio da parte della contribuente, aveva violato l'art. 2 del R.D. n. 1443 del 1927, che aveva introdotto una distinzione normativa tra «miniere» e «cave», che si fondava sul diverso tipo di materiale estratto e non sulla base della struttura del sito produttivo (a cielo aperto o sotterraneo), il che, nel caso, di specie, si rivelava dirimente, posto che i materiali estratti in miniera, per essere commercializzati, necessitano inevitabilmente di essere sottoposti ad un «processo di trasformazione», integrante la nozione di «processo mineralogico, dovendosi pertanto riconoscere, ai soggetti che gestivano siti produttivi riconosciuti quali «miniere», il diritto all'esenzione dall'accisa sull'acquisto di energia elettrica impiegata nei processi mineralogici. 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto, la Commissione d'appello non aveva considerato che la contribuente aveva dimostrato che nel sito da essa gestito era svolta attività di miniera, mediante la produzione del Decreto della Regione Toscana n. 1419 del 12 marzo 2015 e del Decreto Dirigenziale RT n. 2811 del 16 luglio 2013. 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, in quanto l'art. 52, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 504 del 1995, a differenza dell'art. 21, comma 13, del medesimo decreto legislativo (che disciplinava l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in processi mineralogici), non rinviava alla nozione di processo mineralogico contenuta nella Nomenclatura Generale delle Attività Economiche dell'Unione Europea (NACE), sicché le limitazioni ad essa connesse, non potevano applicarsi al caso di specie, dovendosi pertanto confermare la spettanza dell'invocata 5 esenzione, avendo la stessa Agenzia delle Dogane appurato come, oltre all'attività estrattiva, veniva svolta un'attività di frantumazione e vagliatura per ottenere un prodotto idoneo alla cessione sul mercato. 4. Il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 329, comma 2, 324, cod. proc. civ., 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ.. I giudici di secondo grado non avevano rilevato il giudicato interno formatosi sul fatto che la Commissione di primo grado aveva espressamente accertato che l'energia elettrica per il cui acquisto si chiedeva l'esenzione era impiegata in attività diverse da quelle meramente estrattive, e che tale passaggio non era stato impugnato dall'Agenzia delle Dogane in sede di gravame, sicché, una volta definitivamente accertato (e non più sindacabile) che l'energia fosse stata impiegata nella fase di «trasformazione» del materiale, ciò avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della spettanza dell'invocata esenzione. 5. Il quarto motivo, la cui trattazione è prioritaria, in quanto involge, un’eccezione di giudicato interno, è infondato. 5.1 E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui «Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso» (Cass.,30 giugno 2022, n. 20951; Cass., 17 settembre 2008, n. 23747; Cass., 23 agosto 2007, n. 17935) e che «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino 6 una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass., 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., 18 settembre 2017, n. 21566). 5.2 Ciò posto, nel caso in esame, non sussiste alcuna violazione del giudicato interno, asseritamente formatosi sull’accertamento svolto dai giudici di primo grado che l'energia elettrica per il cui acquisto si chiedeva l'esenzione era stata impiegata in attività diverse da quelle meramente estrattive, in quanto, l’Ufficio appellante aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma della legittimità e fondatezza del provvedimento di diniego opposto all’istanza per l’ammissione al beneficio fiscale previsto dall’art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, richiamando le considerazioni svolte in primo grado «con particolare riferimento alla classificazione dell’attività svolta nella cava in Campiglia marittima anche sulla scorte del regolamento comunitario in materia di classificazione di tutte le attività economiche» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), così, all’evidenza, non venendo in rilievo un statuizione distinta dalle altre, né ulteriore ed eventuale, ma piuttosto una affermazione costituente un antecedente logico e giuridico, devoluto alla cognizione del giudice del gravame. 6. Il primo e terzo motivo, che devono essere trattati unitariamente perché connessi, sono infondati. 6.1 Deve, innanzi tutto, premettersi, in punto di fatto, che la società Sales s.p.a. gestisce una miniera di aplite in località Botro ai Marmi presso Campiglia Marittima, in forza di Decreto della Regione Toscana n. 2811 del 16 luglio 2013, rilasciato alla Minerali Industriali s.p.a. e, successivamente, con atto n. 1419 del 12 marzo 2015; nello stabilimento viene prodotto il feldspato di potassio, un composto sabbioso utilizzato nell'industria manifatturiera, che prende avvio con 7 la fase di estrazione del minerale grezzo e che, poi, si articola in successive fasi di frantumazione, depurazione meccanica dagli elementi chimici naturalmente presenti nel giacimento (ferro, zolfo, carbonati e altre sostanze femiche) in modo da ottenere un materiale omogeneo, e vagliatura delle caratteristiche organolettiche. La società Minerali Industriali s.p.a., originaria proprietaria del sito produttivo, giusta autorizzazione n. 40252 del 22 settembre 2009, aveva ottenuto l'esenzione dall'accisa per l'acquisto di energia elettrica utilizzata nel processo produttivo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 504 del 1995. Con istanza del 16 marzo 2015, la Sales s.p.a., acquistato dalla Minerali Industriali il ramo d'azienda riferibile alla miniera di Botro ai Marmi, aveva chiesto il subentro nell'autorizzazione all'acquisto dell'energia elettrica in esenzione dall'accisa ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. f). del decreto legislativo n. 504 del 1995 e, all’esito delle visite effettuate dai funzionari erariali presso lo stabilimento di Botro ai Marmi il 22 aprile 2015 e l’8 ottobre 2015, con distinti processi verbali di constatazione, era stato asserito che le attività svolte nel predetto stabilimento fossero di tipo meramente estrattivo e non manifatturiero e, quindi, non potessero dare diritto all'invocata esenzione e, dunque, alla luce delle accertate caratteristiche dell'attività esercitata, consistente nella mera estrazione a «cielo aperto» del minerale, realizzata attraverso un procedimento di «brillatura» delle mine, e poi di frantumazione e vagliatura (attività, queste ultime, ritenute meramente ausiliarie), l’Ufficio aveva concluso per la non spettanza dell'esenzione invocata (cfr. pagine 4 e 5 del ricorso per cassazione, ma anche pagine 1 e 2 del controricorso e pag. 2 della sentenza impugnata). 6.2 Ciò posto, la questione che viene in rilievo nella vicenda in esame è se la società Sales s.p.a. abbia diritto alla defiscalizzazione delle accise in relazione ai «prodotti energetici» utilizzati per il ciclo produttivo destinato alla estrazione, frantumazione e vagliatura del 8 minerale feldspato di potassio, ovvero se le attività poste in essere dalla società ricorrente configurano un «processo mineralogico», tenuto conto che l’art. 52, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 504 del 1995 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»), inserito nel Titolo II («Energia elettrica») e rubricato «Oggetto dell'imposizione» dispone che: «2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica: f) impiegata nei processi mineralogici». 6.3 E’ utile precisare che, conformemente a quanto previsto dall'art. 99 del trattato Cee (ora art. 93 del trattato sull'Unione Europea), la materia dell'imposizione sulla produzione e sui consumi, è stata caratterizzato dall'emanazione di numerose direttive, a partire dal 1992, fino ad arrivare alla Direttiva n. 2003/96 del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. L'intento del legislatore comunitario, in un percorso di armonizzazione delle imposte di fabbricazione e di consumo, è stato quello, come è stato affermato da autorevole dottrina, di assoggettare ad un livello minimo di tassazione uguale per tutti gli Stati membri l'elettricità ed i prodotti energetici diversi dagli oli minerali, quali il gas naturale ed il carbone, ciò al fine di evitare che, anche in relazione a questi prodotti, forme diversificate di imposizione sulla produzione o sui consumi, influendo direttamente sui prezzi di mercato dei prodotti tassati, potessero alterare in misura significativa le condizioni di concorrenza all'interno del mercato comune europeo e di introdurre, inoltre, un sistema di tassazione dei prodotti energetici più compatibile con la tutela dell'ambiente, anche alla luce della ratifica da parte della Comunità del Protocollo di Kyoto del 1997 sulla riduzione delle emissioni di gas serra. 6.4 L'Italia, peraltro, ha emanato le disposizioni attuative necessarie a recepire la citata direttiva soltanto con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo che era ampiamente decorso il termine (31 dicembre 9 2003) fissato per l'adozione delle disposizioni legislative e regolamentari necessarie a questo scopo. Ed invero, la Corte di giustizia ha espressamente dichiarato che «La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva», avendo il giudice comunitario accertato che la nostra Repubblica, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (ovverosia alla scadenza del 31 dicembre 2003), non aveva adottato «le misure richieste per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano» (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 5 ottobre 2006, causa n. 360/05). 6.5 La direttiva 2003/96/CE, che, come già precisato, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, all’art. 1 ha distinto i prodotti energetici e l'elettricità e ha specificato, all’art. 2, primo comma, cosa si intende per «prodotti energetici» («a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715; c) di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) di cui al codice NC 3403; f) di cui al codice NC 3811; g) di cui al codice NC 3817; h) di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori») e all’art. 2, comma secondo, che la direttiva si applica all'elettricità di cui al codice NC 2716. Ancora, al considerato n. 3, la direttiva 2003/96/CE ha precisato che «Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas naturale e il carbone». 10 6.6 Ciò contribuisce a chiarire il (corretto) richiamo dell’art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, dato che da un lato, l’art. 1, dalla lettera l) alla lettera v), del decreto legislativo n. 26 del 2007, ha modificato il Titolo II del TUA, concernente il regime impositivo sull’energia elettrica, per adeguarlo alla direttiva 2003/96/CE che ne ha armonizzato la tassazione, mantenendone la natura di imposizione sul consumo e, dunque, anche l’art. 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo l’esclusione dal proprio campo di applicazione di alcuni impieghi dei prodotti energetici e specificamente l’esclusione degli impieghi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici e, dall’altro, ha sostituito l’art. 21 prevedendo, per quel che rileva in questa sede che «Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea». Dunque, i medesimi «processi mineralogici», per la realizzazione dei quali l'art. 21, comma 13, sancisce la non sottoposizione al regime delle accise sui prodotti energetici impiegati, sono richiamati a motivo di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa sul consumo dell'energia elettrica dall'art. 52, comma 2, lettera f) (in tal senso anche le circolari dell’Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 e n. 37/D del 28 dicembre 2007 e la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 4436 del 24 luglio 2007). 6.7 Ciò posto, ai fini dell’individuazione della attività connesse all’esclusione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica utilizzati nei 11 processi mineralogici, limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee», sotto il codice DI 26, «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, è sicuramente necessario precisare che la classificazione statistica recata dal regolamento (CEE) n. 3037/90, denominata «NACE Rev. 1» (acronimo di Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, coerente con la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica delle Nazioni Unite), è stata aggiornata, al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia, con la classificazione riportata nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, denominata «NACE Rev. 2», in vigore dall’1 gennaio 2008 (al quale ha fatto, poi, seguito, il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 9 febbraio 2023). In particolare, i processi precedentemente classificati sotto il codice DI 26 sono ora inclusi alla Sezione C - Attività Manifatturiere, Divisione 23, Gruppi dal 23.1 al 23.9, del predetto allegato I e tale classificazione ha trovato poi riscontro, a livello nazionale, nella tabella dei codici di classificazione delle attività economiche denominata «ATECO 2007», che è stata adottata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2007/175509 del 16 novembre 2007, con decorrenza dall’1 gennaio 2008 e che costituisce l’unica regola di classificazione per la Pubblica Amministrazione. In particolare, la tabella ATECO 2007 riconduce le attività di estrazione nella Sezione B e nella stessa Sezione prevede le Attività di servizi di supporto all’estrazione (09) e specificamente le attività 09.90.09 Attività di supporto all'estrazione di altri minerali n.c.a. (09.90.09); inoltre, specifica le attività manifatturiere come tutte le attività incluse nella Sezione C e descrive (nella parte dedicata 12 al Glossario) la trasformazione come «un processo che modifica la natura, la composizione o la forma delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti, al fine di ottenere nuovi prodotti». 6.8 Dunque, l’art. 52, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 504 del 1995, disponendo che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici, riconosce un particolare trattamento fiscale per i prodotti energetici e, fra questi, l’energia elettrica, utilizzati in determinate attività che sono quelle che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici;
in particolare, sono processi mineralogici quelli impiegati nelle attività classificate dall’Unione Europea come di «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» e si tratta di quelle attività che lavorano materie prime quale roccia, vetro o metallo per ottenere un prodotto semilavorato o finito. 6.9 Così delineato l’ambito normativo di riferimento, la Commissione tributaria regionale, con un accertamento che, peraltro, non è sindacabile in questa sede, ha correttamente affermato che: 1) non era rilevante la differenza tra miniera e cava (ed invero, come già precisato, la tabella ATECO 2007 definisce l’attività di trasformazione come un processo che modifica la natura, la composizione o la forma delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti, al fine di ottenere nuovi prodotti, che può riguardare, dunque, qualsiasi tipo di materiale); 2) i funzionari tecnici dell’Agenzia, in sede di sopralluogo non avevano individuato un procedimento tecnico per la produzione del feldspato di potassio che potesse essere considerato un processo mineralogico;
3) che la società appellante sostanzialmente non aveva dimostrato che la lavorazione rispetto alla quale si chiedeva l'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica utilizzata fosse equiparabile ad un processo mineralogico come definito nella classificazione N.A.C.E., con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto il diritto all'esenzione cosicché l'appello dell'Ufficio deve essere accolto. I giudici di secondo 13 grado, dunque, condividendo la prospettazione erariale, hanno ritenuto che la società appellante non aveva dato la prova che l’attività svolta consistesse in un vera e propria attività di trasformazione e che si fosse in presenza di un processo mineralogico [in quanto all’estrazione del minerale grezzo (tramite l’utilizzo di esplosivo), seguivano le fasi di frantumazione, di depurazione meccanica dagli elementi chimici presenti e di vagliatura (per mezzo di mulini, frantoi e vagliatori) delle caratteristiche organolettiche e successiva commercializzazione del composto sabbioso ottenuto nel settore dell’industria manifatturiera (ceramica e vetro), con la conseguente riconducibilità alla definizione fornita nel codice D1 26 («Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi»), oggi Sezione C, Divisione 23, Gruppo], che non si era in presenza di un processo mineralogico, e che, piuttosto, l’attività esercitata dalla società ricorrente era riconducibile nella sezione B della NACE Rev. 2 (Attività di estrazione) e che le attività di frantumazione e di vagliatura, dirette ad ottenere le misure ottimali affinché il minerale estratto potesse essere proficuamente venduto ed utilizzato nei settori economici, risultavano essere servizi ausiliari e supplementari dell’attività di estrazione (come si legge nel controricorso, l’Ufficio delle Dogane aveva accertato che le operazioni del trattamento del prodotto estratto avvenivano all’interno dello stesso sito estrattivo unicamente con il materiale ivi estratto per brillamento e che non vi era alcuna trasformazione del prodotto finito o comunque semilavorato, in quanto si trattava di semplice granulometrie che abbisognavano di una trasformazione ulteriore per essere idonee all’uso da parte del consumatore finale). 6.10 I motivi esaminati vanno, pertanto, respinti. 7. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, in quanto la censura formulata (omesso esame della documentazione che riscontrava che il sito produttivo di Botro ai Marmi doveva qualificarsi come miniera e non come cava) esula dal limitato perimetro entro il quale può denunciarsi il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto 14 legge n. 83 del 20123, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, poiché con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053). 7.1 Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 7.2 Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 8. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del 15 giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.