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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047-2024-90-08358771-000 IVA-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130019130105000 CONS.BON. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130026887517000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140024417841000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140024417841000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140024417841000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025299826000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140031055819000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150009801456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150019167263000 CONS.BON. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150023664423000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160002251354000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160011042884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160016031631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019485769000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160020958914000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160020958914000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160020958914000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170005447608000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170010450091000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170021421162000 CONS.BON. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170029698465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170034390622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170034390622000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170034390622000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180005551911000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180011572546000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180014075357000 CONS.BON. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180014791457000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180019412951000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180019413052000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 CONTRAVV. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200006652307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200010562751000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200010562852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200012231903000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200006652206000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210006809473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210015138738000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220004471116000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220015294288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230005464979000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ032L01607/2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 s.r.l. adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento, previa sospensiva dei seguenti atti:
- intimazione di pagamento n. 047/2025/90/08358771/000;
- 37 cartelle sottese alla comunicazione, identificare con nn.:
047/2013/00191301/05, 047/2013/00268875/17, 047/2014/00244178/41,
047/2014/00252998/26, 047/2014/00310558/19, 047/2015/00098014/56,
047/2015/00191672/63, 047/2015/00236644/23, 047/2016/00022513/54,
047/2016/00110428/84, 047/2016/00160316/31, 047/2016/00194857/69,
047/2016/00209589/14, 047/2017/00054476/08, 047/2017/00104500/91,
047/2017/00214211/62, 047/2017/00296984/65, 047/2017/00343906/22,
047/2018/00055519/11, 047/2018/00140753/57, 047/2018/00147914/57,
047/2018/00194129/51, 047/2018/00194130/52, 047/2019/00133231/51,
047/2019/00254307/41, 047/2020/00066522/06, 047/2020/00066523/07,
047/2020/00105627/51, 047/2020/00105628/52, 047/2020/00122319/03, 047/2020/00177431/59, 047/2021/00068094/73, 047/2021/00151387/38,
047/2022/00044711/16, 047/2022/00152942/88, 047/2023/00054649/79,
047/2023/00076247/08;
- avviso di accertamento n. TKQ032L01607/2020;
- tutti gli atti prodromici, collegati e/o conseguenti.
A sostegno del gravame deduceva la illegittimità e la nullità dell'atto, sulla base dei seguenti motivi:
• in relazione all'avviso di accertamento e a 27 cartelle – identificate con nn.
047/2013/00191301/05, 047/2013/00268875/17, 047/2014/00244178/41,
047/2014/00252998/26, 047/2014/00310558/19, 047/2015/00098014/56,
047/2015/00191672/63, 047/2015/00236644/23, 047/2016/00022513/54,
047/2016/00110428/84, 047/2016/00160316/31, 047/2016/00194857/69,
047/2016/00209589/14, 047/2017/00054476/08, 047/2017/00104500/91,
047/2017/00214211/62, 047/2017/00296984/65, 047/2017/00343906/22,
047/2018/00055519/11, 047/2018/00140753/57, 047/2018/00147914/57,
047/2018/00194129/51, 047/2018/00194130/52, 047/2019/00133231/51,
047/2019/00254307/41, 047/2020/00066522/06, 047/2020/00066523/07 –:
1. nullità, in quanto le dette cartelle erano state già impugnate, con giudizio in grado di appello;
• in relazione alle restanti 10 cartelle – identificate con nn.
047/2020/00105627/51, 047/2020/00105628/52, 047/2020/00122319/03,
047/2020/00177431/59, 047/2021/00068094/73, 047/2021/00151387/38,
047/2022/00044711/16, 047/2022/00152942/88, 047/2023/00054649/79,
047/2023/00076247/08 –:
2. nullità per omessa notifica degli atti prodromici presupposti;
3. nullità per omessa allegazione degli atti presupposti;
4. nullità per inesistenza degli atti presupposti, in quanto emessi in violazione dell'art. 26 comma 4 d.P.
R. 602/73;
5. nullità per intervenuta prescrizione degli atti presupposti;
6. nullità degli atti prodromici, per violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/97, nonché intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi;
7. inesistenza degli originali degli atti presupposti alla comunicazione preventiva.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare gli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate–Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della Corte il ricorso appare non fondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il 1° motivo è infondato in quanto, se è vero che alcune cartelle erano già state impugnate, è altrettanto vero che la decisione definitiva non è ancora intervenuta: pertanto, non essendovi stato nessun annullamento delle cartelle, le stesse costituiscono validi titoli alla base di altri e diversi atti della riscossione.
Peraltro, è la stessa ricorrente ad ammettere che si tratta di titoli rimasti insoluti: ciò non fa che confermare la validità dei titoli.
Il 2°, il 4° e il 7° motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati, in quanto la resistente ha dimostrato che vi era stata regolare notifica, a mezzo pec, degli atti prodromici presupposti – vedi atti e messaggi pec allegati dalla resistente.
Pertanto, nessuna violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/73 può dirsi commessa.
Inoltre, non può trovare accoglimento la doglianza relativa agli originali degli atti presupposti alla comunicazione preventiva, poiché – come detto – parte ricorrente aveva avuto conoscenza degli stessi.
Il 3° motivo è infondato. Va premesso che, essendo la comunicazione preventiva di ipoteca basata su atti già notificati – dapprima come avvisi di accertamento, e poi come cartelle di pagamento –, per assolvere l'onere di motivazione è sufficiente richiamare gli atti presupposti. Trattasi della c.d. motivazione per relationem. Tale assunto è confermato dalla normativa di settore (ad esempio, artt. 1 comma 2 e 6 comma
1 d.m. Finanze 321/99), la quale richiede semplicemente l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto,
e la data di notifica.
Nel caso di specie, l'onere motivazionale è stato assolto, in quanto è dimostrato che nell'atto impugnato venivano gli estremi degli atti presupposto e la data di notifica – vedi all. 5 della resistente.
Il 5° e il 6° motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Va premesso che le notifiche degli atti prodromici erano regolari – come detto analizzando il 2°, il 4° e il 7° motivo – e che nel tempo si sono succedute più notifiche. Pertanto, dette notifiche erano da considerare quali validi atti interruttivi della prescrizione;
inoltre, il termine finale era prolungato dalla sospensione intervenuta in periodo emergenziale da Covid-19. Di conseguenza, non maturava nessuna prescrizione – né dell'importo capitale, né di sanzioni ed interessi.
Ne consegue che il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
Sulla base della soccombenza segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese per € 10.000,00 in favore della parte resistente, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv.to Difensore_4 del foro di Salerno dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047-2024-90-08358771-000 IVA-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130019130105000 CONS.BON. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130026887517000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140024417841000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140024417841000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140024417841000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025299826000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140031055819000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150009801456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150019167263000 CONS.BON. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150023664423000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160002251354000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160011042884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160016031631000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160019485769000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160020958914000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160020958914000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160020958914000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170005447608000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170010450091000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170021421162000 CONS.BON. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170029698465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170034390622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170034390622000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170034390622000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180005551911000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180011572546000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180014075357000 CONS.BON. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180014791457000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180019412951000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180019413052000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190013323151000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190025430741000 CONTRAVV. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200006652307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200010562751000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200010562852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200012231903000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200006652206000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210006809473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210015138738000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220004471116000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220015294288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230005464979000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230007624708000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ032L01607/2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 s.r.l. adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento, previa sospensiva dei seguenti atti:
- intimazione di pagamento n. 047/2025/90/08358771/000;
- 37 cartelle sottese alla comunicazione, identificare con nn.:
047/2013/00191301/05, 047/2013/00268875/17, 047/2014/00244178/41,
047/2014/00252998/26, 047/2014/00310558/19, 047/2015/00098014/56,
047/2015/00191672/63, 047/2015/00236644/23, 047/2016/00022513/54,
047/2016/00110428/84, 047/2016/00160316/31, 047/2016/00194857/69,
047/2016/00209589/14, 047/2017/00054476/08, 047/2017/00104500/91,
047/2017/00214211/62, 047/2017/00296984/65, 047/2017/00343906/22,
047/2018/00055519/11, 047/2018/00140753/57, 047/2018/00147914/57,
047/2018/00194129/51, 047/2018/00194130/52, 047/2019/00133231/51,
047/2019/00254307/41, 047/2020/00066522/06, 047/2020/00066523/07,
047/2020/00105627/51, 047/2020/00105628/52, 047/2020/00122319/03, 047/2020/00177431/59, 047/2021/00068094/73, 047/2021/00151387/38,
047/2022/00044711/16, 047/2022/00152942/88, 047/2023/00054649/79,
047/2023/00076247/08;
- avviso di accertamento n. TKQ032L01607/2020;
- tutti gli atti prodromici, collegati e/o conseguenti.
A sostegno del gravame deduceva la illegittimità e la nullità dell'atto, sulla base dei seguenti motivi:
• in relazione all'avviso di accertamento e a 27 cartelle – identificate con nn.
047/2013/00191301/05, 047/2013/00268875/17, 047/2014/00244178/41,
047/2014/00252998/26, 047/2014/00310558/19, 047/2015/00098014/56,
047/2015/00191672/63, 047/2015/00236644/23, 047/2016/00022513/54,
047/2016/00110428/84, 047/2016/00160316/31, 047/2016/00194857/69,
047/2016/00209589/14, 047/2017/00054476/08, 047/2017/00104500/91,
047/2017/00214211/62, 047/2017/00296984/65, 047/2017/00343906/22,
047/2018/00055519/11, 047/2018/00140753/57, 047/2018/00147914/57,
047/2018/00194129/51, 047/2018/00194130/52, 047/2019/00133231/51,
047/2019/00254307/41, 047/2020/00066522/06, 047/2020/00066523/07 –:
1. nullità, in quanto le dette cartelle erano state già impugnate, con giudizio in grado di appello;
• in relazione alle restanti 10 cartelle – identificate con nn.
047/2020/00105627/51, 047/2020/00105628/52, 047/2020/00122319/03,
047/2020/00177431/59, 047/2021/00068094/73, 047/2021/00151387/38,
047/2022/00044711/16, 047/2022/00152942/88, 047/2023/00054649/79,
047/2023/00076247/08 –:
2. nullità per omessa notifica degli atti prodromici presupposti;
3. nullità per omessa allegazione degli atti presupposti;
4. nullità per inesistenza degli atti presupposti, in quanto emessi in violazione dell'art. 26 comma 4 d.P.
R. 602/73;
5. nullità per intervenuta prescrizione degli atti presupposti;
6. nullità degli atti prodromici, per violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/97, nonché intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi;
7. inesistenza degli originali degli atti presupposti alla comunicazione preventiva.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare gli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate–Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della Corte il ricorso appare non fondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il 1° motivo è infondato in quanto, se è vero che alcune cartelle erano già state impugnate, è altrettanto vero che la decisione definitiva non è ancora intervenuta: pertanto, non essendovi stato nessun annullamento delle cartelle, le stesse costituiscono validi titoli alla base di altri e diversi atti della riscossione.
Peraltro, è la stessa ricorrente ad ammettere che si tratta di titoli rimasti insoluti: ciò non fa che confermare la validità dei titoli.
Il 2°, il 4° e il 7° motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati, in quanto la resistente ha dimostrato che vi era stata regolare notifica, a mezzo pec, degli atti prodromici presupposti – vedi atti e messaggi pec allegati dalla resistente.
Pertanto, nessuna violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/73 può dirsi commessa.
Inoltre, non può trovare accoglimento la doglianza relativa agli originali degli atti presupposti alla comunicazione preventiva, poiché – come detto – parte ricorrente aveva avuto conoscenza degli stessi.
Il 3° motivo è infondato. Va premesso che, essendo la comunicazione preventiva di ipoteca basata su atti già notificati – dapprima come avvisi di accertamento, e poi come cartelle di pagamento –, per assolvere l'onere di motivazione è sufficiente richiamare gli atti presupposti. Trattasi della c.d. motivazione per relationem. Tale assunto è confermato dalla normativa di settore (ad esempio, artt. 1 comma 2 e 6 comma
1 d.m. Finanze 321/99), la quale richiede semplicemente l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto,
e la data di notifica.
Nel caso di specie, l'onere motivazionale è stato assolto, in quanto è dimostrato che nell'atto impugnato venivano gli estremi degli atti presupposto e la data di notifica – vedi all. 5 della resistente.
Il 5° e il 6° motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Va premesso che le notifiche degli atti prodromici erano regolari – come detto analizzando il 2°, il 4° e il 7° motivo – e che nel tempo si sono succedute più notifiche. Pertanto, dette notifiche erano da considerare quali validi atti interruttivi della prescrizione;
inoltre, il termine finale era prolungato dalla sospensione intervenuta in periodo emergenziale da Covid-19. Di conseguenza, non maturava nessuna prescrizione – né dell'importo capitale, né di sanzioni ed interessi.
Ne consegue che il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
Sulla base della soccombenza segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese per € 10.000,00 in favore della parte resistente, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv.to Difensore_4 del foro di Salerno dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli