Articolo 34 della Legge 6 agosto 2013, n. 97
Articolo 33
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4 settembre 2013
Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 4 settembre 2013