Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1442/2023 R.G. a cui è stata riunita la causa n. 1453/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, cod. fisc. , , cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2 in proprio e n.q. di eredi di (deceduto il 13.1.2004) e di C.F._2 Persona_1
(deceduta il 22.5.2012), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Persona_2
Andrea Lippi, che li rappresenta e difende -appellanti/appellati -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11 -appellato/appellante-
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6738/2022, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da e in proprio e n.q. di eredi di , e da Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
, in data 21.12.2018, nei confronti del : dichiarava
[...] Controparte_1 Persona_1 vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563, L. n. 266/2005; per l'effetto condannava il alla corresponsione in favore delle parti ricorrenti n.q., della speciale Controparte_1 elargizione ex art. 5 comma 1 e 5, L. 206/2004 nella misura prevista in conseguenza del grado di invalidità pari al 39%, oltre accessori di legge;
rigettava le domande relative all'assegno vitalizio spettante a ciascun erede iure proprio di cui alla L. 407/1998 art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal d.p.r. 243/2006 art. 4 e l'assegno vitalizio spettante a ciascun erede iure proprio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L. 206/2004 esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 della L. 244/2007.
Con ricorso depositato il 19.6.2023, gli appellanti indicati in epigrafe hanno proposto gravame avverso detta decisione, sostenendone l'infondatezza per una erronea interpretazione delle norme di legge, evidenziando, in particolare, che non sussiste alcuna necessità del nesso causale tra il decesso
6.5.1976.
Hanno concluso chiedendo dichiararsi: il diritto all'assegno vitalizio spettante iure proprio alla vedova di , dal 1.1.2006 al decesso di quest'ultima Persona_1 Persona_2
(22.5.2012), quale familiare superstite di cui alla L. 407/1998 art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal d.p.r. 243/2006, art. 4, spettante agli appellanti iure hereditatis quali eredi della madre; l'assegno vitalizio spettante iure proprio a testa Persona_2 dal 1.1.2008 al decesso, quale erede familiare superstite di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 della L. 244/2007, spettante agli appellanti iure hereditatis quali eredi della madre;
l'assegno vitalizio di cui alla L. 407/1998 art. 2, esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal d.p.r. 243/2006 spettante iure proprio a ciascun figlio erede superstite ex art. 2 L. 244/2007 dal 1.1.2008; l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi
3 e 4 L. 206/2004 spettante iure proprio a ciascun figlio erede superstite ex art. 2 commi 105 e 106
L. 244/2007 dal 1.1.2008.
Al presente procedimento è stato riunito l'appello proposto dal nei confronti Controparte_1 degli eredi di , iscritto al n. r.g. 1453/2023, con il quale si censurava la sentenza Persona_1 impugnata per aver accolto le avverse domande proposte in primo grado, relative alla speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5, L. 206/2004 nella misura prevista in conseguenza del grado di invalidità pari al 39%.
Disposta la trattazione a mente dell'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte delle parti, alla odierna udienza, la causa è stata decisa.
L'appello proposto da e n.q., è infondato e deve essere pertanto Parte_1 Parte_2 rigettato.
Il gravame ha ad oggetto il beneficio dello speciale assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 mensili ex art. 5 commi 3 e 4 L. 206/2004, art. 2 comma 105, L. 244/2007 e dell'assegno vitalizio nella misura di € 500,00 di cui all'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4 della L. 407/1998, art. 4 d.p.r.
243/2006, art. 2 commi 105 e 106, L. 244/2007.
La domanda in primo grado è stata proposta iure proprio, al fine di percepire gli assegni vitalizi a loro spettanti direttamente, in qualità di familiari della vittima, per il danno subito a causa della perdita del loro congiunto.
Appare condivisibile il rilievo effettuato dal primo Giudice in ordine alla carenza di allegazioni sull'esistenza di una connessione tra il decesso di e la patologia da lui contratta Persona_1
a seguito dell'evento lesivo subito. L'art. 6 della L. n. 466/1980 dispone: “La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile”. L'art. 1 comma 563 della L. n. 266/2005 reca: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564 dell'art. 1 cit., su cui si fonda l'originaria domanda dei ricorrenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del de cuius , prevede che: Persona_1
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Nel caso di specie, il combinato disposto delle suddette norme evidenzia quale presupposto ai fini dell'eventuale riconoscimento degli assegni vitalizi la sussistenza del nesso causale tra il decesso di e la patologia accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera di “disturbo Persona_1 post-traumatico da stress, con sindrome nevrosica depressiva associata”, conseguente all'attività di soccorso dal medesimo svolta.
Invero, parte appellante non ha fornito alcun elemento probatorio sulla sussistenza del detto nesso causale, ma già nel ricorso introduttivo nulla ha allegato sulle domande iure proprio, relative agli assegni vitalizi.
Pertanto, le suddette domande devono essere respinte, in quanto si deve escludere il nesso di causalità tra le suddette patologie ed il decesso di . Persona_1
È infondato l'appello proposto dal . Controparte_1
Il , nel richiamare l'art. 6 della L. n. 466/1980 su riportato, contesta il diritto degli CP_1 appellanti, quali figli e unici eredi di , a beneficiare iure successionis della Persona_1 speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5, L. 206/2004 in assenza del requisito della vivenza a carico, nonché degli assegni vitalizi, richiesti iure proprio, la cui questione è assorbita dall'appello prioritariamente trattato.
Il primo motivo proposto dal , ad avviso del Collegio, è stato correttamente affrontato dal CP_1 primo Giudice, poiché, fermo restando l'ordine delle categorie degli aventi diritto al beneficio di cui al citato art. 6, appare evidente che gli eredi superstiti e comunque Parte_1 Parte_2 hanno diritto iure hereditatis alla prestazione, a prescindere dal requisito della “vivenza a carico” del de cuius, previsto dalla legge.
Essi, infatti, dal decesso della madre, - moglie del de cuius Persona_2 Persona_1
e diretta beneficiaria della prestazione per successione - hanno diritto in qualità di eredi della stessa e successori nel suo patrimonio, di ottenere i benefici economici a lei spettanti in virtù della sua posizione di erede legittimo e superstite della persona riconosciuta vittima del dovere, al quale la prestazione in parola avrebbe dovuto essere concessa ed elargita.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
Quanto alla doglianza sulla erronea determinazione dell'invalidità permanente nella misura del
39%, nel primo grado di giudizio è stata disposta una ctu medico-legale per accertare le percentuali di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa di , del danno biologico Persona_1
e del danno morale, patiti quale vittima del dovere per l'attività di soccorso prestata in occasione del sisma 6/05/1976.
L'esito della consulenza ha condotto alla diagnosi di “sindrome nevrotica lieve ma persistente”. Il danno biologico in considerazione della diagnosi posta è stato quantificato secondo le tabelle vigenti nella misura del 21%, utilizzando il cod. 82 tabella Inail recante “Disturbo post-traumatico da stress cronico forme da lieve a moderata o lieve complicata 21-25%”. L'invalidità permanente per Sindromi nevrotiche è pari al 25%; la tabella A ottava categoria va da 30% al 21%; anche qui è stato utilizzato il codice più favorevole, quello intermedio tra 2204 e 2205 secondo le tabelle
5/02/92 del Ministero.
Il Danno morale, calcolato fino a 2/3 del D.B. è pari a 14%.
Applicando la formula IC = DB+DM+(IP -DB) IC 21+14+(25-21) =39%.
Ha concluso il CTU che l'invalidità complessiva è valutabile nella misura del 39%, con decorrenza dal riconoscimento fatto dalla Commissione medica Ospedaliera.
Le censure mosse dal in ordine alla quantificazione del danno biologico e morale nonché CP_1 dell'invalidità permanente, appaiono del tutto generiche e non specificano quale sia l'errore della sentenza nell'attribuzione delle percentuali di invalidità, tenuto conto, altresì, che alcuna critica alla ctu di primo grado è stata sollevata dall'amministrazione in sede di osservazioni.
In conclusione, entrambi gli appelli devono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Sono compensate le spese del grado, attesa la reciproca soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e in solido, dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello proposto da e e quello proposto dal Parte_1 Parte_2 [...]
, e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_1 compensa le spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e in solido, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27.3.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente