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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 1783/2022 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO LOMBARDI, Parte_1 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Perugia, Corso Vannucci n. 71, RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO BARTOLI, elettivamente Controparte_1 domiciliata nello studio del difensore in Perugia, Via Fiume n. 17 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.2.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], hanno contratto matrimonio l'8.9.1991 a IA MB (atto di matrimonio trascritto al nr. 28, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1991). Dal matrimonio sono nati i figli (il 21.03.2001) e (il 23.10.2005). La Per_1 Per_2 coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 1581/2017 pubblicata il 12.10.2017 che ha pronunciato la separazione alle condizioni concordate tra le parti prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli allora minorenni con collocamento presso il padre, mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre, e assegno di mantenimento in favore della moglie pari a € 530,00 mensili. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha esposto che: dalla pronuncia di separazione la convivenza non era più ripresa;
che la moglie risultava economicamente autosufficiente, e pertanto non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
di occuparsi di ogni bisogno ed eIGenza dei propri figli. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione prevedendo l'affido condiviso del figlio con Per_2 collocamento presso il padre, regolamentazione del diritto di visita della madre;
previsione di mantenimento ordinario e straordinario in favore dei figli interamente a suo carico;
percezione integrale dell'assegno unico ed eventuali deduzioni / detrazioni fiscali per il figlio minorenne;
e infine, stante la carenza dei presupposti, ha chiesto di non riconoscere nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la IG.ra , che non ha Controparte_1 contestato i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quanto alle condizioni accessorie, ha dichiarato di soffrire di patologie fisiche che le hanno comportato un'invalidità civile del 100% con conseguente oggettiva impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche in ragione della sua età. Ha sostenuto di vivere solo con i 530,00 euro mensili che le versa il marito (cifra che sarebbe per lui irrisoria vista la sua situazione economica agiata), oltre alla pensione di inabilità, e lamentato di essere gravata da varie spese tra cui le rate di finanziamento, le spese utenze della casa. Ha inoltre sostenuto che di fatto il figlio trascorre lunghi periodi Per_2 presso la casa materna. Ha chiesto che sia riconosciuto assegno divorzile e formulato espressa audizione del figlio minore . Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 8.9.2022, ove sono state sentite le parti - il ricorrente ha dichiarato, tra le altre cose, di vivere con i figli dal 2017 in immobile di proprietà, gravato da mutuo per € 700,00 mensili, che frequentava un corso di formazione non retribuito in continuità Per_1 con l'ITIS, mentre frequentava l'ITIS; di essere contitolare di una società e titolare di un Per_2 deposito giudiziario;
di percepire un reddito annuo netto di circa € 28.000/ 29.000; che non Per_1 voleva vedere la mamma anche a seguito di un episodio accaduto nel 2019, mentre Per_2 frequentava i nonni materni ma di non sapere se vedeva la mamma;
la resistente ha dichiarato, tra l'altro, di vivere in immobile di sua proprietà donata dal padre, di non svolgere attività lavorativa, di percepire una pensione di inabilità di 611,00 euro mensili, di non avere una nuova convivenza, di avere un accantonamento in denaro di € 57.000 euro, investiti in un'assicurazione non prelevabili, da cui ricavava una rendita;
di non vedere i figli da giugno 2022; di investire la somma erogata a titolo di mantenimento in un fondo pensionistico -, il Presidente ha disposto l'audizione del figlio , Per_2 che alla successiva udienza del 27.10.2022 ha confermato di abitare presso il padre e di intrattenere sporadici rapporti con la madre.
All'esito della fase introduttiva il Presidente, in via provvisoria, ha confermato quanto stabilito in sede di separazione con riferimento all'affidamento condiviso, al collocamento prevalente presso il padre del figlio minore ed al suo mantenimento, disponendo, a parziale modifica delle Per_2 condizioni di separazione, la possibilità per il ragazzo, in ragione della sua età, di accordarsi in via autonoma con la madre in merito ai tempi e alle modalità delle frequentazioni con la stessa e previsto in favore della resistente, in via provvisoria, assegno di mantenimento ridotto alla minor somma di euro 300,00 mensili.
Con sentenza parziale n. 1317/2023 pubblicata in data 14.9.2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie. La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, e all'udienza del 18.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle more, con provvedimento del 23.5.2025 è stata accolta istanza di parte ricorrente ad essere autorizzati al deposito di documentazione, successiva ai termini istruttori, attestante il diritto di proprietà, vantato da parte resistente, su diversi immobili.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto esclusivamente le condizioni economiche accessorie relative ai figli e alla coniuge. Quanto ai figli, deve considerarsi che il figlio (nato il [...]) sia, nelle more del Per_2 giudizio, divenuto maggiorenne, e pertanto non occorre assumere provvedimenti in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Con riguardo poi al contributo di mantenimento in favore di entrambi i figli, maggiorenni e, all'epoca dell'introduzione del giudizio, non economicamente autosufficienti, parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, prevedendo la contribuzione, integralmente a suo carico, al relativo mantenimento ordinario e straordinario. In assenza di ulteriori allegazioni sull'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, e in mancanza di contestazione, da parte resistente, sulla richiesta formulata dal IG. Parte_1 ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito sul punto in sede di separazione.
3. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale eIGenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il IGnificato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente. Nel caso di specie, deve considerarsi che il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario dell'immobile in cui vive con i figli, di percepire un reddito annuo di circa € 28.000,00/29.000,00 e di essere gravato da ratei di mutuo pari a € 700,00 mensili;
mentre la resistente ha dichiarato di essere invalida al 100%, con pensione di inabilità per € 611,00 mensili, di percepire una pensione di invalidità di € 289,00, di possedere un accantonamento in denaro di € 57.000,00 euro, investiti in un'assicurazione, da cui ricava una rendita, di vivere in immobile di proprietà donato dal padre. Inoltre, dalla documentazione catastale depositata dal ricorrente, la IG.ra risulta proprietaria CP_1 di 7 fabbricati dislocati nei Comuni di Assisi, IA MB e Perugia, e di 5 terreni nel Comune di Assisi (cfr. visura per soggetto allegata all'istanza del 23.5.2025). Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria risulterebbe confermata l'instaurazione, sin dal 2018, di una relazione stabile con convivenza more uxorio tra la IG.ra con tale IG. CP_1 Per_3
. Il teste ex Carabiniere di IA MB, infatti, ha confermato di essere a
[...] Testimone_1 conoscenza della predetta relazione sentimentale, riferendo che “[…] Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché ho effettuato indagini sul Sig. pedinamenti sia nei confronti di Per_3 CP_1
sia del Sig. in Santa Maria degli Angeli, viale D'Annunzio. La Sig.ra ha una
[...] Per_3 CP_1 relazione stabile con il Sig. ; confermando poi l'instaurazione di una convivenza, da tempo, Per_3 prima ad Ospedalicchio, poi a Santa Maria degli Angeli presso l'immobile del Sig. e infine Per_3
a Rivotorto (PG) in un immobile nella materiale disponibilità della Sig.ra -il teste Controparte_1 riferisce “Cap. 2): Sì, è vero”-; (v. verbale udienza del 24.10.2024). Infine, il teste sentito sulla circostanza del possibile svolgimento, da parte della Testimone_1 resistente di un'attività lavorativa, ha riferito “[…] Dovrebbe lavorare con il Sig. so che lui Per_3 fa il cartomante e il santone. Ho sentito la Sig.ra nell'atto di uscire dal loro appartamento CP_1
a Santa Maria degli Angeli, pronunciare le seguenti parole: “Ci vediamo dopo al lavoro”, (v. verbale udienza del 24.10.2024). Le emergenze processuali conducono a ritenere che all'attualità la IGnora ha instaurato una CP_1 stabile convivenza “ more uxorio” con altro compagno, con il quale, inoltre, pare avere avviato un vero e proprio progetto di vita. Tale circostanza assume specifico rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32918/2022, investite con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, sulla questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all'assegno divorzile per effetto della convivenza stabile dell'ex coniuge con un terzo, hanno affermato che: “ a) «L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa»; b) «in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge..” . Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che la IGnora che in forza della nuova convivenza non ha diritto alla componente c.d. CP_1 assistenziale dell'assegno, non ha dato prova idonea di aver rinunciato, sulla base di un condiviso progetto di vita con il coniuge, al sacrificio di proprie aspettative lavorative o professionale o di aver contribuito in modo IGnificativo alla formazione del patrimonio del coniuge che, si ricorda, ha assunto sin dall'epoca della separazione, interamente su di sé gli oneri di contribuzione ordinaria e straordinaria di mantenimento e accudimento dei figli ( all'epoca minorenni). La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata ( con conferma sino alla pronuncia di quanto disposto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale).
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) PONE, in conformità alla domanda delle parti a carico del ricorrente l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile ( con conferma sino alla pronuncia di quanto disposto provvisoriamente in sede presidenziale)
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia 6.6.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 1783/2022 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO LOMBARDI, Parte_1 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Perugia, Corso Vannucci n. 71, RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO BARTOLI, elettivamente Controparte_1 domiciliata nello studio del difensore in Perugia, Via Fiume n. 17 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.2.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], hanno contratto matrimonio l'8.9.1991 a IA MB (atto di matrimonio trascritto al nr. 28, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1991). Dal matrimonio sono nati i figli (il 21.03.2001) e (il 23.10.2005). La Per_1 Per_2 coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 1581/2017 pubblicata il 12.10.2017 che ha pronunciato la separazione alle condizioni concordate tra le parti prevedendo, tra l'altro, l'affido condiviso dei figli allora minorenni con collocamento presso il padre, mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre, e assegno di mantenimento in favore della moglie pari a € 530,00 mensili. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha esposto che: dalla pronuncia di separazione la convivenza non era più ripresa;
che la moglie risultava economicamente autosufficiente, e pertanto non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
di occuparsi di ogni bisogno ed eIGenza dei propri figli. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione prevedendo l'affido condiviso del figlio con Per_2 collocamento presso il padre, regolamentazione del diritto di visita della madre;
previsione di mantenimento ordinario e straordinario in favore dei figli interamente a suo carico;
percezione integrale dell'assegno unico ed eventuali deduzioni / detrazioni fiscali per il figlio minorenne;
e infine, stante la carenza dei presupposti, ha chiesto di non riconoscere nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la IG.ra , che non ha Controparte_1 contestato i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quanto alle condizioni accessorie, ha dichiarato di soffrire di patologie fisiche che le hanno comportato un'invalidità civile del 100% con conseguente oggettiva impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche in ragione della sua età. Ha sostenuto di vivere solo con i 530,00 euro mensili che le versa il marito (cifra che sarebbe per lui irrisoria vista la sua situazione economica agiata), oltre alla pensione di inabilità, e lamentato di essere gravata da varie spese tra cui le rate di finanziamento, le spese utenze della casa. Ha inoltre sostenuto che di fatto il figlio trascorre lunghi periodi Per_2 presso la casa materna. Ha chiesto che sia riconosciuto assegno divorzile e formulato espressa audizione del figlio minore . Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 8.9.2022, ove sono state sentite le parti - il ricorrente ha dichiarato, tra le altre cose, di vivere con i figli dal 2017 in immobile di proprietà, gravato da mutuo per € 700,00 mensili, che frequentava un corso di formazione non retribuito in continuità Per_1 con l'ITIS, mentre frequentava l'ITIS; di essere contitolare di una società e titolare di un Per_2 deposito giudiziario;
di percepire un reddito annuo netto di circa € 28.000/ 29.000; che non Per_1 voleva vedere la mamma anche a seguito di un episodio accaduto nel 2019, mentre Per_2 frequentava i nonni materni ma di non sapere se vedeva la mamma;
la resistente ha dichiarato, tra l'altro, di vivere in immobile di sua proprietà donata dal padre, di non svolgere attività lavorativa, di percepire una pensione di inabilità di 611,00 euro mensili, di non avere una nuova convivenza, di avere un accantonamento in denaro di € 57.000 euro, investiti in un'assicurazione non prelevabili, da cui ricavava una rendita;
di non vedere i figli da giugno 2022; di investire la somma erogata a titolo di mantenimento in un fondo pensionistico -, il Presidente ha disposto l'audizione del figlio , Per_2 che alla successiva udienza del 27.10.2022 ha confermato di abitare presso il padre e di intrattenere sporadici rapporti con la madre.
All'esito della fase introduttiva il Presidente, in via provvisoria, ha confermato quanto stabilito in sede di separazione con riferimento all'affidamento condiviso, al collocamento prevalente presso il padre del figlio minore ed al suo mantenimento, disponendo, a parziale modifica delle Per_2 condizioni di separazione, la possibilità per il ragazzo, in ragione della sua età, di accordarsi in via autonoma con la madre in merito ai tempi e alle modalità delle frequentazioni con la stessa e previsto in favore della resistente, in via provvisoria, assegno di mantenimento ridotto alla minor somma di euro 300,00 mensili.
Con sentenza parziale n. 1317/2023 pubblicata in data 14.9.2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie. La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, e all'udienza del 18.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Nelle more, con provvedimento del 23.5.2025 è stata accolta istanza di parte ricorrente ad essere autorizzati al deposito di documentazione, successiva ai termini istruttori, attestante il diritto di proprietà, vantato da parte resistente, su diversi immobili.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto esclusivamente le condizioni economiche accessorie relative ai figli e alla coniuge. Quanto ai figli, deve considerarsi che il figlio (nato il [...]) sia, nelle more del Per_2 giudizio, divenuto maggiorenne, e pertanto non occorre assumere provvedimenti in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Con riguardo poi al contributo di mantenimento in favore di entrambi i figli, maggiorenni e, all'epoca dell'introduzione del giudizio, non economicamente autosufficienti, parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, prevedendo la contribuzione, integralmente a suo carico, al relativo mantenimento ordinario e straordinario. In assenza di ulteriori allegazioni sull'eventuale raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, e in mancanza di contestazione, da parte resistente, sulla richiesta formulata dal IG. Parte_1 ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito sul punto in sede di separazione.
3. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale eIGenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il IGnificato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente. Nel caso di specie, deve considerarsi che il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario dell'immobile in cui vive con i figli, di percepire un reddito annuo di circa € 28.000,00/29.000,00 e di essere gravato da ratei di mutuo pari a € 700,00 mensili;
mentre la resistente ha dichiarato di essere invalida al 100%, con pensione di inabilità per € 611,00 mensili, di percepire una pensione di invalidità di € 289,00, di possedere un accantonamento in denaro di € 57.000,00 euro, investiti in un'assicurazione, da cui ricava una rendita, di vivere in immobile di proprietà donato dal padre. Inoltre, dalla documentazione catastale depositata dal ricorrente, la IG.ra risulta proprietaria CP_1 di 7 fabbricati dislocati nei Comuni di Assisi, IA MB e Perugia, e di 5 terreni nel Comune di Assisi (cfr. visura per soggetto allegata all'istanza del 23.5.2025). Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria risulterebbe confermata l'instaurazione, sin dal 2018, di una relazione stabile con convivenza more uxorio tra la IG.ra con tale IG. CP_1 Per_3
. Il teste ex Carabiniere di IA MB, infatti, ha confermato di essere a
[...] Testimone_1 conoscenza della predetta relazione sentimentale, riferendo che “[…] Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché ho effettuato indagini sul Sig. pedinamenti sia nei confronti di Per_3 CP_1
sia del Sig. in Santa Maria degli Angeli, viale D'Annunzio. La Sig.ra ha una
[...] Per_3 CP_1 relazione stabile con il Sig. ; confermando poi l'instaurazione di una convivenza, da tempo, Per_3 prima ad Ospedalicchio, poi a Santa Maria degli Angeli presso l'immobile del Sig. e infine Per_3
a Rivotorto (PG) in un immobile nella materiale disponibilità della Sig.ra -il teste Controparte_1 riferisce “Cap. 2): Sì, è vero”-; (v. verbale udienza del 24.10.2024). Infine, il teste sentito sulla circostanza del possibile svolgimento, da parte della Testimone_1 resistente di un'attività lavorativa, ha riferito “[…] Dovrebbe lavorare con il Sig. so che lui Per_3 fa il cartomante e il santone. Ho sentito la Sig.ra nell'atto di uscire dal loro appartamento CP_1
a Santa Maria degli Angeli, pronunciare le seguenti parole: “Ci vediamo dopo al lavoro”, (v. verbale udienza del 24.10.2024). Le emergenze processuali conducono a ritenere che all'attualità la IGnora ha instaurato una CP_1 stabile convivenza “ more uxorio” con altro compagno, con il quale, inoltre, pare avere avviato un vero e proprio progetto di vita. Tale circostanza assume specifico rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32918/2022, investite con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, sulla questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all'assegno divorzile per effetto della convivenza stabile dell'ex coniuge con un terzo, hanno affermato che: “ a) «L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa»; b) «in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge..” . Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che la IGnora che in forza della nuova convivenza non ha diritto alla componente c.d. CP_1 assistenziale dell'assegno, non ha dato prova idonea di aver rinunciato, sulla base di un condiviso progetto di vita con il coniuge, al sacrificio di proprie aspettative lavorative o professionale o di aver contribuito in modo IGnificativo alla formazione del patrimonio del coniuge che, si ricorda, ha assunto sin dall'epoca della separazione, interamente su di sé gli oneri di contribuzione ordinaria e straordinaria di mantenimento e accudimento dei figli ( all'epoca minorenni). La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata ( con conferma sino alla pronuncia di quanto disposto in via provvisoria all'esito dell'udienza presidenziale).
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) PONE, in conformità alla domanda delle parti a carico del ricorrente l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile ( con conferma sino alla pronuncia di quanto disposto provvisoriamente in sede presidenziale)
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia 6.6.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio