Ordinanza collegiale 25 maggio 2021
Decreto presidenziale 8 marzo 2022
Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1146 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA LA, rappresentata e difesa dagli avvocati PA Leone, Claudio Terracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della Disposizione dirigenziale prot. n. 157/A del 27.05.2020, Area urbanistica Settore antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli, - notificato in data 21.01.2021 - con il quale veniva ordinato il ripristino “delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi” alla Via dei Tribunali - n. 339;
ove occorra, di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente e, in particolare modo,
della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli - non meglio conosciuta - prot. n. 639-9 del 29.05.2019 richiamata nel provvedimento sub a), nonché della relazione di sopralluogo del S.U.E. del Comune di Napoli del 30 maggio 2019;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della Disposizione Dirigenziale n. 115 del 4 febbraio 2025 del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli, conosciuta mediante deposito nel fascicolo di causa in data 28 febbraio 2025, con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA n. 188/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale in particolare la comunicazione, non meglio conosciuta, dell’avvio del procedimento di dichiarazione d’inefficacia della SCIA, emessa ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n.241/90 smi, PG/2023/818119 del 12 ottobre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un piccolo manufatto (locale ad uso deposito), sito in Napoli, alla Via dei Tribunali, n. 339, individuato alla Sezione SLO, al Foglio 2, Particella n. 218, sub 102.
L’immobile ricade nella zona A – insediamenti di interesse storico – ed è censito come unità edilizia di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a corte, disciplinata dagli articoli 63 e 64 e della variante generale al Prg; in area d’interesse archeologico, di cui alla Tavola 14 - vincoli archeologici della citata variante; in area stabile di cui alla Tavola 12 – vincoli geomorfologici della citata variante; in area soggetta al vincolo di dichiarazione d’interesse culturale, di cui alla parte seconda del D. lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
In data 27.05.2020, il Comune di Napoli notificava alla ricorrente la disposizione dirigenziale prot. n. 157/A, con la quale le ingiungeva la demolizione delle opere abusive, realizzate sul predetto immobile, consistenti nel cambio di destinazione d’uso del locale, con passaggio dalla categoria catastale C2 (deposito) a C6 (box auto), nella posa in opera di un sollevatore meccanico per auto, dall’ingombro di 9 mq. e nell’apertura di un finestrino (lume ingrediente), impostato a mt. 3 dal calpestio.
La ricorrente ha impugnato la suindicata determina, deducendo che l’immobile non era stato mai oggetto di cambi di destinazione catastale e conservava la destinazione C2; per la struttura, consistente nel sollevatore meccanico, non era richiesto alcun titolo edilizio; il lume ingrediente, risultava, per le sue caratteristiche, fortemente storicizzato e comunque non poteva essere annoverato tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, diretti a modificare significativamente il prospetto, la sagoma o la volumetria dell’immobile in questione.
Più nel dettaglio, la ricorrente rilevava che il presunto mutamento di destinazione d’uso del locale era comunque avvenuto legittimamente, all’interno della medesima categoria urbanistica, e quindi non poteva ritenersi urbanisticamente rilevante; il mutamento d’uso era soggetto alla sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 22, D.p.r. n. 380/2001, in quanto era avvenuto senza la realizzazione di alcuna opera e senza alterare la struttura dell’edificio e la distribuzione interna degli spazi.
Inoltre, il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela dei beni culturali e dell’ambiente (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli), al fine di valutare l’opportunità di adottare, in luogo dell’impugnata ordinanza di ripristino, la mera (ed alternativa) sanzione pecuniaria. Pertanto, sussistevano le condizioni di cui al quarto comma dell’art. 33 del T.U.Ed. e non già quelle di cui al comma terzo della medesima disposizione normativa.
Quanto al sollevatore meccanico, si trattava, infine, di una struttura, simile ai c.d. “montacarichi”, di cui al Glossario unico per le opere di edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018), rimovibile e non idonea ad alterare o modificare, in alcun modo, l’originaria fisionomia e la consistenza fisica dell’immobile.
Il Comune di Napoli e la Soprintendenza si costituivano in resistenza.
Il Tribunale disponeva che il Comune depositasse una relazione istruttoria sui fatti di causa.
Il Comune depositava, quindi, documentazione, dalla quale emergeva che la ricorrente aveva presentato la SCIA n. 188/22, per il cambio di destinazione d’uso del locale da deposito a box auto e che tale SCIA era stata dichiarata inefficace, con il provvedimento comunale n. 115/25.
A questo punto la ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento con motivi aggiunti, nei quali ha censurato la determina di inefficacia della SCIA, per omissione del preavviso di rigetto e per tardività. Il Comune, invero, omettendo la comunicazione del preavviso di diniego, aveva impedito, alla ricorrente, di presentare le proprie osservazioni in sede di contraddittorio procedimentale; era stato, inoltre, superato il termine di cui all’art. 19, comma 6 bis, della legge n. 214/90, per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA. Il provvedimento era anche viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, avendo il Comune erroneamente qualificato come "false rappresentazioni dei fatti" quelle che costituivano mere carenze documentali, pienamente sanabili.
Con ultima memoria, depositata in data 16 novembre 2025, il Comune, invece, ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento di inefficacia della SCIA, e, in ogni caso, per l’infondatezza di tutte le censure proposte.
Pervenuta all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente ha impugnato, con l’atto introduttivo del giudizio, la determina n. 157/20, con la quale il Comune di Napoli le ha ingiunto la demolizione e/o il ripristino di una serie di opere abusive, realizzate sull’immobile di sua proprietà, sito in zona A - vincolata - del territorio comunale.
Con riferimento al predetto immobile, la ricorrente ha – dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione de qua – presentato la s.c.i.a. n. 188/2022 del 28.02.2022, per l’intervento di cambio di destinazione d’uso del locale deposito ad autorimessa; tale s.c.i.a. è stata peraltro dichiarata inefficace, con provvedimento n. 115/22, nel quale il Comune, prendendo atto della pregressa ordinanza di demolizione n. 157/20, ha rilevato, tra l’altro, una serie di carenze documentali e formali, ed ha in particolare affermato, al punto n. 3 della motivazione, che: “Le opere edilizie indicate nella SCIA 188/2022 non rientrano tra gli interventi subordinati a tale procedimento di cui all’articolo 22 del Dpr n.380/01 smi. In particolare risultano eseguite opere che riguardano parti strutturali dell’edificio e le facciate del fabbricato. La SCIA 188/2022, in relazione agli interventi segnalati, costituisce titolo inidoneo a produrre effetti ”.
Ebbene, va anzitutto respinta l’eccezione – sollevata dal Comune di Napoli – d’improcedibilità, per s.d.i,. del ricorso principale (essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento di inefficacia della s.c.i.a., gravato con i motivi aggiunti): come risulterà chiaro dal seguito della motivazione, infatti, deve escludersi, nella specie, che l’impugnativa del provvedimento d’inefficacia della s.c.i.a. abbia privato la ricorrente dell’interesse a ricorrere avverso la precedente ordinanza di demolizione.
Ciò premesso, e venendo così all’esame del ricorso principale, s’osserva quanto segue.
La ricorrente sostiene che il Comune non poteva ingiungere la demolizione delle opere abusive, senza acquisire il preventivo parere della Soprintendenza, trattandosi di immobile in zona vincolata. La censura è infondata, in quanto l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza in materia edilizia; spettava, quindi, al Comune il potere – dovere di adottare l’ordine demolitorio delle opere abusive, anche in zona vincolata, senza che l’esercizio di tale potere fosse subordinato al preventivo intervento dell’organo tutorio periferico.
Vanno respinte anche le censure, concernenti il finestrino (cd. lume ingrediente): tali censure, infatti, si concentrano sul fatto che non sarebbe certa la data di realizzazione della apertura, ma non adducono alcun elemento di prova, a sostegno della legittimità del medesimo lume ingrediente. Sul punto, quindi, l’operato del Comune è corretto, considerata l’idoneità dell’intervento di apertura del finestrino a modificare significativamente il prospetto e la sagoma dell’immobile.
Quanto all’elevatore, invece, la tesi della ricorrente è che si tratterebbe di un’opera di minori dimensioni, assimilabile ai montacarichi, che il D.M. 2 marzo 2018 include tra le opere di edilizia libera.
La censura merita accoglimento, in quanto l’elevatore per auto, malgrado le sue considerevoli dimensioni di ingombro, risulta comunque collocato all’interno del locale deposito e non è, quindi, idoneo ad alterare o modificare la fisionomia e la consistenza dell’immobile principale.
È anche vero che il Comune, nella memoria difensiva depositata in data 1.03.2022, rileva che l'impianto elevatore “ occupa l'ambiente di maggiori dimensioni e comporta una variazione della destinazione d'uso (non essendo possibile una destinazione plurima), non autorizzata dall'autorità preposta al vincolo ”.
A tale riguardo, peraltro, occorre collocare la questione del montacarichi, unitamente al profilo più generale, del mutamento della destinazione dell’intero locale posto al piano terra, che passerebbe da uso deposito ad uso garage. Secondo la ricorrente, infatti, tale mutamento sarebbe consentito, in quanto avvenuto all’interno della medesima categoria funzionale e sarebbe, comunque, realizzabile previa s.c.i.a.
Sul punto, il Collegio è dell’avviso che, sul punto, la tesi della ricorrente sia fondata.
Laddove il mutamento di destinazione d’uso avvenga tra categorie funzionali diverse, infatti, s’è in presenza di un intervento urbanisticamente rilevante, che necessita del permesso di costruire, mentre, laddove il mutamento della destinazione d’uso avvenga all’interno della stessa categoria funzionale, l’intervento è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità, per gli strumenti urbanistici comunali, di fissare specifiche condizioni (art. 23 ter d.P.R. n. 380/01).
Può osservarsi, quindi, che il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico - contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria. Il passaggio da deposito a garage, entrambi solitamente inquadrati come accessori o locali non residenziali, può essere, pertanto, considerato un cambio d'uso senza opere o con modifiche minori, all'interno della medesima categoria funzionale, secondo il d.P.R. 380/2001 (art. 23-ter).
Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo – al netto di quanto sopra rilevato, con riferimento al lume ingrediente – è dunque illegittimo, nella parte in cui ha sanzionato il cambio d’uso da C2 a C6, perché privo di titolo edilizio, e la – connessa – realizzazione del montacarichi.
Passando, ora, alla disamina del provvedimento n. 115 del 4 febbraio 2025, del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli, conosciuto mediante deposito nel fascicolo di causa, in data 28 febbraio 2025, ed impugnato con motivi aggiunti, s’osserva quanto segue.
Il Comune ha dichiarato l’inefficacia della s.c.i.a. in questione, con un provvedimento assai articolato, nel quale ha opposto molteplici carenze documentali ed altre criticità, rilevatesi, a suo avviso, ostative al consolidarsi degli effetti della medesima s.c.i.a.
Peraltro, osserva il Collegio che, al punto n. 3 del provvedimento in questione, il Comune ha, chiaramente, posto in risalto che: “Le opere edilizie indicate nella SCIA 188/2022 non rientrano tra gli interventi subordinati al procedimento di cui all’articolo 22 del Dpr n.380/01 s.m.i. In particolare risultano eseguite opere che riguardano parti strutturali dell’edificio e le facciate del fabbricato. La SCIA 188/2022, in relazione agli interventi segnalati, costituisce titolo inidoneo a produrre effetti”.
Così facendo, rileva il Collegio, il Comune ha di fatto ribadito, nella sostanza, le ragioni, a fondamento dell’ordinanza di demolizione, gravata in sede di ricorso introduttivo, di fatto così saldando, pur nell’obiettiva ipertrofia generale del provvedimento, i due provvedimenti de quibus .
Sta di fatto, però, che la ricorrente, in disparte ogni altra censura (che, al netto di quanto si dirà infra, s’è appuntata prevalentemente sui profili dell’incompletezza documentale e dell’asserita, dal Comune, non veridicità delle dichiarazioni rese dal tecnico progettista), non ha censurato, in alcun modo, tale pur fondamentale parte della motivazione del provvedimento d’inefficacia della s.c.i.a., neppure sub specie d’invalidità derivata dalle doglianze, sollevate avverso l’ordinanza di demolizione (le quali, pure, come rilevato in precedenza, si sono rilevate, in buona parte, fondate).
Né possono trovare ingresso le doglianze, di cui ai motivi aggiunti, di mancata comunicazione del preavviso di diniego, ex art. 10 bis l. 241/90 e di superamento del termine perentorio di giorni trenta, previsto dall'art. 19, comma 6-bis, l. 241/90 per l'esercizio del potere inibitorio sulla s.c.i.a. edilizia.
Quanto alla prima, come dedotto e documentato dalla difesa del Comune, la comunicazione d’avvio del procedimento in questione è stata notificata, al tecnico di parte ricorrente, con p.e.c. del 12/10/2023, depositata in atti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2024, n. 9061: “Ai fini del legittimo esercizio del potere di controllo postumo sulla validità della segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che: l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento (…)”).
D’altronde, quanto alla sub-doglianza, secondo la quale sarebbe occorsa la comunicazione d’avvio del procedimento direttamente alla parte, anziché al tecnico progettista, si rileva che, con dichiarazione del 25.02.2022, in atti (all. 1 della documentazione prodotta da parte ricorrente l’8.03.2022), la ricorrente medesima espressamente delegava il tecnico in questione a ricevere, in sua vece, sulla propria p.e.c., le comunicazioni del Comune di Napoli inerenti alla s.c.i.a., di cui trattasi.
Quanto alla seconda, si consideri che, per la giurisprudenza: “Ai fini del decorso del termine di controllo “ordinario” sulla S.C.I.A. edilizia, previsto dall'art. 19, commi 3-6bis, l. n. 241 del 1990 (30 giorni) — con conseguente operatività delle condizioni di cui al comma 4, ovvero quelle dell'autotutela — è necessario che sussistano nella loro interezza i presupposti di efficacia della stessa, ossia che risulti debitamente comprovato, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso delle certificazioni e dei requisiti richiesti, tra cui l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lg. n. 42/2004” (T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 18/12/2023, n. 901); nonché: “Alla s.c.i.a. in sostituzione al permesso a costruire, prevista dall'art. 23 d.P.R. n. 380/2001, non si applica il regime ordinario dell'art. 19 l. n. 241/1990. Per cui, il termine di 30 giorni dell'art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 ha natura meramente sollecitatoria e pertanto non limita il potere comunale di vigilanza anche oltre la sua scadenza” (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, 17/03/2025, n. 577).
Respinte, pertanto, le suddette censure di natura formale-procedimentale, e trattandosi, dunque, di provvedimento plurimotivato (e non essendo state, da parte ricorrente, censurate tutte le ragioni, poste a suo fondamento), come sopra rilevato, i motivi aggiunti non possono essere, di conseguenza, accolti, giusta l’insegnamento costante affermato in via pretoria, secondo cui: “Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 14/11/2025, n. 8924)
Per tutto quanto sopra esposto, in definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, con riferimento alla realizzazione del solo, contestato, finestrino mentre, per tutto il resto, va accolto; i motivi aggiunti vanno invece respinti, per tali dirimenti ragioni.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:
- in parte accoglie ed in parte respinge il ricorso principale, nei sensi e limiti, di cui in motivazione;
- respinge i motivi aggiunti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | PA ER |
IL SEGRETARIO