TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1083
TAR
Ordinanza collegiale 25 maggio 2021
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TAR
Decreto presidenziale 8 marzo 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Ordinanza di demolizione per opere abusive

    Il Tribunale ha ritenuto l'ordinanza illegittima nella parte in cui ha sanzionato il cambio d'uso da C2 a C6 e la realizzazione del montacarichi, ma ha respinto le censure relative al finestrino.

  • Rigettato
    Necessità del parere della Soprintendenza

    La censura è infondata, in quanto l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza in materia edilizia, esercitabile anche in zone vincolate senza previo intervento dell'organo tutorio.

  • Rigettato
    Legittimità del finestrino (lume ingrediente)

    Le censure sono respinte poiché non forniscono elementi di prova a sostegno della legittimità del lume ingrediente, considerato idoneo a modificare significativamente il prospetto e la sagoma dell'immobile.

  • Accolto
    Legittimità del sollevatore meccanico

    La censura è accolta in quanto l'elevatore, pur di ingombro considerevole, è collocato all'interno del locale deposito e non altera la fisionomia dell'immobile principale.

  • Accolto
    Legittimità del cambio di destinazione d'uso da C2 a C6

    Il Collegio ritiene la tesi della ricorrente fondata, poiché il passaggio da deposito a garage rientra nella stessa categoria funzionale e non necessita di permesso di costruire, ma al massimo di SCIA.

  • Rigettato
    Inefficacia della SCIA per omissione del preavviso di diniego

    La censura è respinta poiché la comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata al tecnico di parte ricorrente, delegato a ricevere le comunicazioni.

  • Rigettato
    Inefficacia della SCIA per tardività del potere inibitorio

    La censura è respinta poiché il termine di trenta giorni non è applicabile alla SCIA in sostituzione del permesso di costruire, e il Comune ha rilevato opere che riguardano parti strutturali e facciate, rendendo la SCIA inidonea.

  • Rigettato
    Inefficacia della SCIA per eccesso di potere e difetto di istruttoria

    I motivi aggiunti non possono essere accolti poiché la ricorrente non ha censurato tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento di inefficacia della SCIA, in particolare la parte in cui il Comune ha ribadito le ragioni dell'ordinanza di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1083
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1083
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo