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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 755/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2820/2019 del
Tribunale di Latina, pubblicata in data 22.11.2019, proposto con atto di appello notificato in data 31.01.2020, da: P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Fabio Leggiero (C.F. ) e Marcello Lucchetti (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Latina Viale XVIII Dicembre n. C.F._2
76 presso il loro studio giusta procura allegata all'atto di appello.
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Di Rubbo (C.F. ) C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina via B. Cairoli n. 10, giusta procura in atti.
Appellato All'udienza cartolare del 30.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il primo grado di giudizio è stato instaurato dal che ha convenuto Controparte_2
la per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1
predetta opposta per il pagamento di euro 6.236,15, quali spese condominiali anticipate e ha altresì proposto domanda riconvenzionale, formulando le seguenti richieste: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto dichiarandone la nullità e l'inefficacia in quanto illegittimo per tutte le
motivazioni esposte con il presente atto. In via riconvenzionale voglia condannare la
società in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 CP_1
a risarcire tutti i danni patiti dal per le motivazioni esposte nel
[...] Controparte_2
presente atto quantificati nella somma determinata in euro 20000,00 o nella somma
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”.
Ha premesso il condominio opponente: -che con verbale di passaggio di consegne del
2.7.2008 il nuovo amministratore nominato, , aveva ricevuto la Persona_1
documentazione contabile dalla precedente amministratrice condominiale, la Pt_1
in persona della legale rappresentante, ; ed Parte_1 CP_1
aveva formulato espressa riserva di effettuare i controlli di rito;
-che dall'esame della documentazione erano emerse anomalie contabili e prelevamenti sprovvisti di riscontro;
inoltre, l'immobile versava in un notevole stato di degrado, derivante dalla CP_3
mancata manutenzione e dal mancato recupero delle somme dovute dai condomini morosi;
-che, rappresentata la situazione all'assemblea del 25.10.2008, l'amministratore in carica veniva diffidato dall'effettuare pagamenti all'amministratore uscente, con espressa riserva di proporre azione di risarcimento dei danni. è costituita in giudizio l'opposta, e ha chiesto il CP_4 Parte_1
rigetto delle richieste formulate dall'opponente, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, ha dedotto che nell'atto formale del passaggio delle consegne il nuovo amministratore aveva preso atto della posizione debitoria del condominio nei confronti di e si era impegnato al saldo di euro 12.472,29, di Parte_1
cui euro 6.236,15 erano stati successivamente pagati, in data 28.7.2008, a mezzo di assegno bancario. Ha quindi chiesto l'emissione dell'ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha contestato la domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale dall'opponente condominio.
1.2-Il giudice, sciolta la riserva assunta all'esito della prima udienza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e ha concesso i termini di cui all'art. 183
c. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova per testi;
successivamente, precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha definito il giudizio con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui ha accolto l'opposizione proposta dal ha revocato il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la alla Parte_1
restituzione della somma di euro 6.236,15, ritenuta indebitamente percepita nonché al pagamento delle spese di lite. In particolare, il tribunale ha ritenuto che “L'opposta ha
inteso fornire esclusivamente come prova la rendicontazione proveniente dal Condominio
intesa come promessa di pagamento a fondamento della domanda e dell'effettuazione
della prestazione contestata. Dall'esame nel corso delle udienze istruttorie si ribadisce
ad ogni buon conto che, è emersa l'irrilevanza di tale prova, in quanto all'amm.re del
non può essere attribuito potere di ricognizione del debito e della promessa CP_2
di pagamento come già rilevato anche dal precedente Giudice nel corso del giudizio.
[………] Il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore è contenuto
nei limiti dell'art. 1130 c.c. limiti che possono essere superati solo se l'assemblea o il regolamento di condominio conferisca maggiori poteri, il caso in oggetto, non rientra
nelle attribuzioni dell'amministratore entrante il potere di effettuare una ricognizione di
debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico patrimoniale dei singoli
condomini, in assenza di apposita autorizzazione assembleare. Nel merito inoltre, non è
stata data prova in ordine all'effettuazione della specifica e puntuale prestazione
professionale che qui ci occupa, o delle anticipazioni sborsate” e ha quindi concluso affermando che “non vi è prova della esatta prestazione professionale per euro 12.472,29
da parte dell'amm.ce al ”. CP_1 Controparte_2
Il tribunale ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal condominio, reputandola non sufficientemente provata in corso di causa, sia
sull'an sia sul quantum, in merito alla malagestio dell'amministratrice uscente CP_1
ed ai presunti danni subiti dal .
[...] CP_2
§2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “A) SULL'ERROR IN MOTIVANDO della
sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto
e pronunciato)”: il primo giudice è incorso nel “vizio di ultrapetizione” pronunciandosi su una domanda giudiziale non formulata da parte opponente, in quanto il CP_2
ha formulato la domanda di restituzione della somma di euro 6.235,15 già pagati
[...]
con assegno del 02.08.2008, solamente nella comparsa conclusionale e quindi oltre i termini per modificare la domanda di cui all'atto di citazione.
“B) SULL'ERROR IN GIUDICANDO E SULL'ERROR IN PROCEDENDO. Sussistenza
del credito in favore della ed Errata valutazione delle Parte_1
prove documentali”: la sentenza impugnata non è correttamente motivata perché si fonda sull'errata interpretazione delle prove documentali. Il primo giudice non ha tenuto in debita considerazione la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda. Il credito vantato dall'opposta/appellante risulta dal verbale di assemblea del 30.05.2008, mai impugnato, assemblea in cui veniva approvato il consuntivo della gestione ordinaria 2007 ed il relativo riparto, la rendicontazione e le spese sostenute ed anticipate, per l'importo riconosciuto dovuto dall'amministratore subentrante all'atto del passaggio delle consegne. Incombeva quindi sul l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito, cosa che sarebbe stata, CP_2
comunque, in contrasto con il parziale adempimento.
È inoltre contraddittorio l'iter logico seguito dal primo giudice ove, da un lato, afferma che manca la prova della prestazione professionale per euro 12.472,29 da parte di
[...]
e, dall'altro, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal condominio stesso, CP_1
sul presupposto della responsabilità della stessa per malagestio e per ottenere il ristoro dei conseguenti danni al . CP_2
“C) SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA
SENTENZA GRAVATA EX ART 283 C.P.C.”, alla luce di quanto innanzi dedotto, a parere della medesima appellante, sono da ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e devono essere accolte le seguenti richieste: “
1. In via pregiudiziale e cautelare: Sospendere e/o revocare ex art
283 c.p.c. la provvisoria esecutività della Sentenza n. 2820/2019 del 18.11.2019
depositata in cancelleria il 22.11.2019 ed emessa dal GOT Dott. Antonio Canaletti del
Tribunale Ordinario di Latina, a conclusione della controversia giudiziale recante R.G.
n. 612/2013 per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra evidenziati e in particolare al punto
Sub. C, con ogni conseguente statuizione di legge.
2. In via principale e nel merito:
Riformare la Sentenza n. 2820/2019 del 18.11.2019 depositata in cancelleria il
22.11.2019 ed emessa dal GOT Dott. Antonio Canaletti del Tribunale Ordinario di
Latina, a conclusione della controversia giudiziale recante R.G. n. 612/2013 anche in
ordine alla “Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione della somma indebitamente percepita di
euro 6.236,15 di cui all'assegno emesso in data 02.08.2008 dal Geometra ” Persona_1
per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ai punti sub. A e B della parte in diritto,
e per l'effetto, previo accertamento della sussistenza del credito in favore della
[...]
pari ad euro 6.236,15, condannare in ogni caso il Parte_1 CP_2
in persona dell'amministratore in carica Sig. , sito in
[...] Controparte_5 Pt_1
alla Via Carlo Alberto al pagamento in favore della Parte_1
(P.I. ) in persona dell'amministratore pro tempore (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_1
, con sede in Sabaudia (LT) Corso Principe di Piemonte n. 6 della C.F._4
somma di euro 6.236,15, con ogni conseguente statuizione di legge;
3.Condannare
l'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei
sottoscritti procuratori antistatari”.
2.1-Si è costituito il e, contestate le deduzioni dell'appellante, nonché Controparte_2
l'allegazione per mezzo dell'atto di appello di documenti nuovi e la formulazione di nuova domanda, in violazione dell'art. 345 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, opponendosi altresì all'istanza di sospensiva.
2.2-La corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio e rigettata l'istanza di inibitoria, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e perciò non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo (A) l'appellante denuncia il vizio di ultrapetizione, per essere stata condannata alla restituzione delle somme corrisposte dal , pur avendo questo CP_2
avanzato la relativa domanda tardivamente, solo in comparsa conclusionale.
La doglianza è manifestamente infondata, poiché il condominio appellato già nell'atto di citazione in opposizione di primo grado, nel formulare la domanda riconvenzionale, ha chiesto espressamente la compensazione e/o restituzione della somma di euro 6.236,15, corrisposta a mezzo assegno bancario dall'amministratore subentrato prima di rilevare e prendere atto delle anomalie e omissioni riscontrate durante il mandato svolto da
[...]
. Successivamente, anche negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio, tale CP_1
richiesta è stata puntualmente reiterata.
Inoltre, va considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti,
agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice - indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi,
espresse in proposito dai contendenti – sicché non è configurabile, al riguardo, un vizio di ultrapetizione, che si ha soltanto “quando il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto” (Cass. 702/1968, 16608/2021, richiamate in
Cassazione civile sez. I, 18/04/2025, n.10253). Ciò in quanto “l'interpretazione della
domanda (e, più in generale, degli atti processuali delle parti) deve essere diretta a
cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa,
desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito
dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, 3041/2007,
10840/20039).
Nel caso di specie, risulta in maniera incontrovertibile da tutti gli atti di causa, e non solo dalle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale, che il opponente CP_2
abbia chiesto, tra le altre cose, la restituzione delle ridette somme.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello (B), con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali. A tal proposito, è doveroso premettere che l'odierna appellante, come pure eccepito dal convenuto, sia nel ricorso monitorio che nella comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata nel suo interesse, a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, ha chiaramente dedotto di fondare la sua pretesa sull'asserito atto di ricognizione del debito, a suo dire, rinvenibile nell'atto sottoscritto dall'amministratore di condominio subentrante, al momento del passaggio delle consegne.
Poi, solo nell'ambito di questo giudizio di appello, ha allegato all'atto di citazione il documento nuovo, in quanto mai prodotto in primo grado, costituito dal verbale di assemblea condominiale di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2007
(all. 7); così mutando anche la causa petendi e le prospettazioni difensive in primo grado esposte a fondamento della pretesa monitoria opposta e incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c., che vieta la proposizione di nuove domande e riguardo alle nuove produzioni documentali testualmente dispone: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, nemmeno essendo stata giustificata tale tardiva produzione.
A tal proposito la Suprema Corte afferma: “Il divieto di produzione di nuovi documenti in
appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il
giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di
primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cassazione civile sez. I,
12/06/2024, n.16289).
Conseguentemente, l'unico documento esaminabile, prodotto dall'opposta/appellante al fine di provare la fondatezza del proprio diritto di credito nei confronti del condominio appellato, è la copia del passaggio consegne, con l'asserita ricognizione del debito, a firma dell'amministratore subentrato alla società appellante.
In relazione a tale documento, appare condivisibile quanto affermato dal primo giudice in merito alla inidoneità del citato documento ai fini avuti di mira dall'istante, in quanto
“all'amministratore di condominio non può essere attribuito il potere di ricognizione del debito o della promessa di pagamento”, essendo contenuto nei limiti dell'art. 1130 c.c. il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore all'ente condominiale stesso.
Invero, la decisione del tribunale è conforme a quanto più volte affermato dal giudice di legittimità, relativamente al fatto che nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sull'opposto, quale attore sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato, a norma dell'art. 2697 c.c.. In
proposito la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale con la documentazione condominiale consegnata dal precedente amministratore non costituisce prova del debito nei confronti di questi da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra rispettive poste contabili, spettando sempre all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo, da confrontarsi con il preventivo. Né la stessa integra ricognizione di debito del sulle anticipazioni di pagamenti eseguite CP_2
dal precedente amministratore, risultanti dalla situazione di cassa registrata (vedi Cass.
Civ. Sez. VI ord. 23/07/2020 n. 15702). Ed ancora “L'accettazione da parte del nuovo
amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non
costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini
per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur
sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il
preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa
dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta
dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente
amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata” (Cassazione civile sez.
VI, 23/07/2020, n.15702).
L'appello va quindi rigettato.
§3.1-Al rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'imposizione delle spese di lite del grado a carico della parte appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni agitate in lite.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in euro
2.906,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore dell'appellato Controparte_2
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2820/2019 del
Tribunale di Latina, pubblicata in data 22.11.2019, proposto con atto di appello notificato in data 31.01.2020, da: P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Fabio Leggiero (C.F. ) e Marcello Lucchetti (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Latina Viale XVIII Dicembre n. C.F._2
76 presso il loro studio giusta procura allegata all'atto di appello.
Appellante
Contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Di Rubbo (C.F. ) C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina via B. Cairoli n. 10, giusta procura in atti.
Appellato All'udienza cartolare del 30.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il primo grado di giudizio è stato instaurato dal che ha convenuto Controparte_2
la per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1
predetta opposta per il pagamento di euro 6.236,15, quali spese condominiali anticipate e ha altresì proposto domanda riconvenzionale, formulando le seguenti richieste: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto dichiarandone la nullità e l'inefficacia in quanto illegittimo per tutte le
motivazioni esposte con il presente atto. In via riconvenzionale voglia condannare la
società in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 CP_1
a risarcire tutti i danni patiti dal per le motivazioni esposte nel
[...] Controparte_2
presente atto quantificati nella somma determinata in euro 20000,00 o nella somma
maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”.
Ha premesso il condominio opponente: -che con verbale di passaggio di consegne del
2.7.2008 il nuovo amministratore nominato, , aveva ricevuto la Persona_1
documentazione contabile dalla precedente amministratrice condominiale, la Pt_1
in persona della legale rappresentante, ; ed Parte_1 CP_1
aveva formulato espressa riserva di effettuare i controlli di rito;
-che dall'esame della documentazione erano emerse anomalie contabili e prelevamenti sprovvisti di riscontro;
inoltre, l'immobile versava in un notevole stato di degrado, derivante dalla CP_3
mancata manutenzione e dal mancato recupero delle somme dovute dai condomini morosi;
-che, rappresentata la situazione all'assemblea del 25.10.2008, l'amministratore in carica veniva diffidato dall'effettuare pagamenti all'amministratore uscente, con espressa riserva di proporre azione di risarcimento dei danni. è costituita in giudizio l'opposta, e ha chiesto il CP_4 Parte_1
rigetto delle richieste formulate dall'opponente, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, ha dedotto che nell'atto formale del passaggio delle consegne il nuovo amministratore aveva preso atto della posizione debitoria del condominio nei confronti di e si era impegnato al saldo di euro 12.472,29, di Parte_1
cui euro 6.236,15 erano stati successivamente pagati, in data 28.7.2008, a mezzo di assegno bancario. Ha quindi chiesto l'emissione dell'ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha contestato la domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale dall'opponente condominio.
1.2-Il giudice, sciolta la riserva assunta all'esito della prima udienza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e ha concesso i termini di cui all'art. 183
c. 6 c.p.c.. La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova per testi;
successivamente, precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha definito il giudizio con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui ha accolto l'opposizione proposta dal ha revocato il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la alla Parte_1
restituzione della somma di euro 6.236,15, ritenuta indebitamente percepita nonché al pagamento delle spese di lite. In particolare, il tribunale ha ritenuto che “L'opposta ha
inteso fornire esclusivamente come prova la rendicontazione proveniente dal Condominio
intesa come promessa di pagamento a fondamento della domanda e dell'effettuazione
della prestazione contestata. Dall'esame nel corso delle udienze istruttorie si ribadisce
ad ogni buon conto che, è emersa l'irrilevanza di tale prova, in quanto all'amm.re del
non può essere attribuito potere di ricognizione del debito e della promessa CP_2
di pagamento come già rilevato anche dal precedente Giudice nel corso del giudizio.
[………] Il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore è contenuto
nei limiti dell'art. 1130 c.c. limiti che possono essere superati solo se l'assemblea o il regolamento di condominio conferisca maggiori poteri, il caso in oggetto, non rientra
nelle attribuzioni dell'amministratore entrante il potere di effettuare una ricognizione di
debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico patrimoniale dei singoli
condomini, in assenza di apposita autorizzazione assembleare. Nel merito inoltre, non è
stata data prova in ordine all'effettuazione della specifica e puntuale prestazione
professionale che qui ci occupa, o delle anticipazioni sborsate” e ha quindi concluso affermando che “non vi è prova della esatta prestazione professionale per euro 12.472,29
da parte dell'amm.ce al ”. CP_1 Controparte_2
Il tribunale ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal condominio, reputandola non sufficientemente provata in corso di causa, sia
sull'an sia sul quantum, in merito alla malagestio dell'amministratrice uscente CP_1
ed ai presunti danni subiti dal .
[...] CP_2
§2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “A) SULL'ERROR IN MOTIVANDO della
sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto
e pronunciato)”: il primo giudice è incorso nel “vizio di ultrapetizione” pronunciandosi su una domanda giudiziale non formulata da parte opponente, in quanto il CP_2
ha formulato la domanda di restituzione della somma di euro 6.235,15 già pagati
[...]
con assegno del 02.08.2008, solamente nella comparsa conclusionale e quindi oltre i termini per modificare la domanda di cui all'atto di citazione.
“B) SULL'ERROR IN GIUDICANDO E SULL'ERROR IN PROCEDENDO. Sussistenza
del credito in favore della ed Errata valutazione delle Parte_1
prove documentali”: la sentenza impugnata non è correttamente motivata perché si fonda sull'errata interpretazione delle prove documentali. Il primo giudice non ha tenuto in debita considerazione la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda. Il credito vantato dall'opposta/appellante risulta dal verbale di assemblea del 30.05.2008, mai impugnato, assemblea in cui veniva approvato il consuntivo della gestione ordinaria 2007 ed il relativo riparto, la rendicontazione e le spese sostenute ed anticipate, per l'importo riconosciuto dovuto dall'amministratore subentrante all'atto del passaggio delle consegne. Incombeva quindi sul l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito, cosa che sarebbe stata, CP_2
comunque, in contrasto con il parziale adempimento.
È inoltre contraddittorio l'iter logico seguito dal primo giudice ove, da un lato, afferma che manca la prova della prestazione professionale per euro 12.472,29 da parte di
[...]
e, dall'altro, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal condominio stesso, CP_1
sul presupposto della responsabilità della stessa per malagestio e per ottenere il ristoro dei conseguenti danni al . CP_2
“C) SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA
SENTENZA GRAVATA EX ART 283 C.P.C.”, alla luce di quanto innanzi dedotto, a parere della medesima appellante, sono da ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e devono essere accolte le seguenti richieste: “
1. In via pregiudiziale e cautelare: Sospendere e/o revocare ex art
283 c.p.c. la provvisoria esecutività della Sentenza n. 2820/2019 del 18.11.2019
depositata in cancelleria il 22.11.2019 ed emessa dal GOT Dott. Antonio Canaletti del
Tribunale Ordinario di Latina, a conclusione della controversia giudiziale recante R.G.
n. 612/2013 per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra evidenziati e in particolare al punto
Sub. C, con ogni conseguente statuizione di legge.
2. In via principale e nel merito:
Riformare la Sentenza n. 2820/2019 del 18.11.2019 depositata in cancelleria il
22.11.2019 ed emessa dal GOT Dott. Antonio Canaletti del Tribunale Ordinario di
Latina, a conclusione della controversia giudiziale recante R.G. n. 612/2013 anche in
ordine alla “Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione della somma indebitamente percepita di
euro 6.236,15 di cui all'assegno emesso in data 02.08.2008 dal Geometra ” Persona_1
per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ai punti sub. A e B della parte in diritto,
e per l'effetto, previo accertamento della sussistenza del credito in favore della
[...]
pari ad euro 6.236,15, condannare in ogni caso il Parte_1 CP_2
in persona dell'amministratore in carica Sig. , sito in
[...] Controparte_5 Pt_1
alla Via Carlo Alberto al pagamento in favore della Parte_1
(P.I. ) in persona dell'amministratore pro tempore (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_1
, con sede in Sabaudia (LT) Corso Principe di Piemonte n. 6 della C.F._4
somma di euro 6.236,15, con ogni conseguente statuizione di legge;
3.Condannare
l'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei
sottoscritti procuratori antistatari”.
2.1-Si è costituito il e, contestate le deduzioni dell'appellante, nonché Controparte_2
l'allegazione per mezzo dell'atto di appello di documenti nuovi e la formulazione di nuova domanda, in violazione dell'art. 345 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, opponendosi altresì all'istanza di sospensiva.
2.2-La corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio e rigettata l'istanza di inibitoria, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e perciò non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo (A) l'appellante denuncia il vizio di ultrapetizione, per essere stata condannata alla restituzione delle somme corrisposte dal , pur avendo questo CP_2
avanzato la relativa domanda tardivamente, solo in comparsa conclusionale.
La doglianza è manifestamente infondata, poiché il condominio appellato già nell'atto di citazione in opposizione di primo grado, nel formulare la domanda riconvenzionale, ha chiesto espressamente la compensazione e/o restituzione della somma di euro 6.236,15, corrisposta a mezzo assegno bancario dall'amministratore subentrato prima di rilevare e prendere atto delle anomalie e omissioni riscontrate durante il mandato svolto da
[...]
. Successivamente, anche negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio, tale CP_1
richiesta è stata puntualmente reiterata.
Inoltre, va considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti,
agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice - indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi,
espresse in proposito dai contendenti – sicché non è configurabile, al riguardo, un vizio di ultrapetizione, che si ha soltanto “quando il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto” (Cass. 702/1968, 16608/2021, richiamate in
Cassazione civile sez. I, 18/04/2025, n.10253). Ciò in quanto “l'interpretazione della
domanda (e, più in generale, degli atti processuali delle parti) deve essere diretta a
cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa,
desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito
dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, 3041/2007,
10840/20039).
Nel caso di specie, risulta in maniera incontrovertibile da tutti gli atti di causa, e non solo dalle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale, che il opponente CP_2
abbia chiesto, tra le altre cose, la restituzione delle ridette somme.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello (B), con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali. A tal proposito, è doveroso premettere che l'odierna appellante, come pure eccepito dal convenuto, sia nel ricorso monitorio che nella comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata nel suo interesse, a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, ha chiaramente dedotto di fondare la sua pretesa sull'asserito atto di ricognizione del debito, a suo dire, rinvenibile nell'atto sottoscritto dall'amministratore di condominio subentrante, al momento del passaggio delle consegne.
Poi, solo nell'ambito di questo giudizio di appello, ha allegato all'atto di citazione il documento nuovo, in quanto mai prodotto in primo grado, costituito dal verbale di assemblea condominiale di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2007
(all. 7); così mutando anche la causa petendi e le prospettazioni difensive in primo grado esposte a fondamento della pretesa monitoria opposta e incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c., che vieta la proposizione di nuove domande e riguardo alle nuove produzioni documentali testualmente dispone: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, nemmeno essendo stata giustificata tale tardiva produzione.
A tal proposito la Suprema Corte afferma: “Il divieto di produzione di nuovi documenti in
appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il
giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di
primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cassazione civile sez. I,
12/06/2024, n.16289).
Conseguentemente, l'unico documento esaminabile, prodotto dall'opposta/appellante al fine di provare la fondatezza del proprio diritto di credito nei confronti del condominio appellato, è la copia del passaggio consegne, con l'asserita ricognizione del debito, a firma dell'amministratore subentrato alla società appellante.
In relazione a tale documento, appare condivisibile quanto affermato dal primo giudice in merito alla inidoneità del citato documento ai fini avuti di mira dall'istante, in quanto
“all'amministratore di condominio non può essere attribuito il potere di ricognizione del debito o della promessa di pagamento”, essendo contenuto nei limiti dell'art. 1130 c.c. il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore all'ente condominiale stesso.
Invero, la decisione del tribunale è conforme a quanto più volte affermato dal giudice di legittimità, relativamente al fatto che nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sull'opposto, quale attore sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato, a norma dell'art. 2697 c.c.. In
proposito la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale con la documentazione condominiale consegnata dal precedente amministratore non costituisce prova del debito nei confronti di questi da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra rispettive poste contabili, spettando sempre all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo, da confrontarsi con il preventivo. Né la stessa integra ricognizione di debito del sulle anticipazioni di pagamenti eseguite CP_2
dal precedente amministratore, risultanti dalla situazione di cassa registrata (vedi Cass.
Civ. Sez. VI ord. 23/07/2020 n. 15702). Ed ancora “L'accettazione da parte del nuovo
amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non
costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini
per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur
sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il
preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa
dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta
dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente
amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata” (Cassazione civile sez.
VI, 23/07/2020, n.15702).
L'appello va quindi rigettato.
§3.1-Al rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'imposizione delle spese di lite del grado a carico della parte appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni agitate in lite.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in euro
2.906,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore dell'appellato Controparte_2
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino