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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/09/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2021 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Palmieri; attore
E
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Esposito; convenuto
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato in data 11.5.2021, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino, all'uopo esponendo che: Controparte_1
- in data 3.9.2020, intorno alle ore 17:30 circa, mentre si trovava a bordo del motociclo tipo Vespa tg. X8GPGB in Via Salvador Allende - Viale della Resistenza in Calabritto, con direzione di marcia Casa Comunale, veniva attinto violentemente dal calesse legato ad un cavallo imbizzarrito di razza
“Trottatore Italiano” di proprietà e custodito da - più precisamente, il calesse Controparte_1 legato al cavallo imbizzarrito, privo di fantino, prima attingeva la porta posteriore dell'autovettura del sig. , tipo Mitsubishi tg BX867XM, che procedeva in senso contrario di marcia CP_2 rispetto a quello dell'esponente, e poi colpiva il tra la spalla e la testa, spingendolo contro Pt_1 un muro e facendolo cadere a terra;
- la vicenda del “cavallo imbizzarrito” si verificava in pieno centro abitato di Calabritto e vedeva coinvolte, oltre all'esponente, diverse autovetture parcheggiate lungo la strada: - sul posto intervenivano prontamente i CC della Stazione di Calabritto che rinvenivano l'attore e accertavano che il cavallo imbizzarrito apparteneva a - in Controparte_1 conseguenza del violento investimento, il ricorrente pativa lesioni personali tali da comportare l'immediato ricovero ospedaliero presso il P.S. del P.O. “S. Francesco D'Assisi” di Oliveto Citra, ove gli veniva diagnosticata la “frattura L3-L4”, con una prognosi di giorni 30 e seguiva un periodo di riposo assoluto (immobilizzato a letto per oltre trenta giorni); - successivamente, veniva riscontrata anche la frattura di L1; - il si sottoponeva ad un lungo periodo di riabilitazione e Pt_1 solo in data 22.2.2021 veniva certificata la guarigione clinica;
- in data 4.3.2021, Controparte_1 veniva diffidato dal ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti in relazione ai fatti - reato del 3.9.2020, e veniva invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 d.l. n. 132/2014, al quale il resistente aderiva;
- in data 23.4.2021 si svolgeva l'incontro, che si concludeva con verbale negativo sottoscritto digitalmente in data 26.4.2021. Parte ricorrente precisava che non si era addivenuti ad un accordo in quanto il resistente aveva contestato la quantificazione dei danni patiti dal , indicati in € 34.000,00, offrendo, impregiudicato ogni accertamento e Parte_1 valutazione sull'an debeatur, la somma di € 6.000,00 comprensiva di spese legali e spese di ctu medica”; tale offerta di € 6.000,00 veniva ritenuta non congrua rispetto ai danni patiti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a. In accoglimento della domanda, accertata la responsabilità del sig. nella Controparte_1 causazione dell'evento avvenuto in Calabritto, in data 3.9.2020, condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. , in un ammontare pari ad € 39.747,25 o a quella Pt_1 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e non superiore ad € 52.000,00; b. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 17.6.2021, si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile e/o Controparte_1 improponibile il ricorso per inosservanza del termine fissato per la notifica dell'atto introduttivo.
Fissata nuova udienza per consentire alla parte convenuta il compiuto esercizio del diritto di difesa, con memoria difensiva depositata il 5.10.2021 il resistente, pur ammettendo il fatto storico, ne contestava le modalità di verificazione nonchè l'entità del danno patito dall'attore, ritenendo la pretesa attorea eccessiva e spropositata oltre che unilateralmente quantificata. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'avverso ricorso, per inosservanza del termine fissato per la notifica dell'introduttivo “ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” e del pedissequo decreto di comparizione parti (cfr. all. consegna notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza per comparizione parti); in via principale, all'esito della espletanda istruttoria, previo accertamento della corresponsabilità - ex art. 2054, comma 2, c.c. – di nella causazione dell'incidente per cui è causa, dichiarare eccessiva e Parte_1 spropositata la somma risarcitoria unilateralmente quantificata e, per l'effetto, determinare l'importo equo e giusto dovuto per le reali e concrete lesioni originate”. Vinte le spese, diritti ed onorari di lite, una al risarcimento danni per lite temeraria (su tale ultima richiesta, si specifica che, in sede di negoziazione assistita, era stata offerta la somma di euro 6.000 omnia dopo che il Dott. c.t. medico di parte resistente, previo esame della documentazione medica Persona_1 in atti, aveva riscontrato e ritenuto che, il danno biologico da riconoscere a per Parte_1
l'incidente in parola, fosse di gran lunga inferiore a quello individuato dal Dott. , Persona_2
c.t.di parte ricorrente).
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. veniva espletata la prova per testi nonché CTU medico-legale. Precisate le conclusioni, su richiesta di parte attrice, veniva disposto lo scambio delle comparse conclusionali e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. All'esito dell'udienza di discussione celebrata il 4.6.2025, la causa veniva assunta in decisione.
***
1.- Va, in primo luogo, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso sollevata e reiterata dalla parte resistente con riferimento alla inosservanza del termine fissato per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione parti.
In merito appare sufficiente rilevare che provvedimento del 25.6.2021 il Giudice, a fronte dell'eccezione inizialmente sollevata dalla parte resistente, ha differito l'udienza di comparizione per consentire alla parte predetta di poter esplicare in maniera piena e compiuta il proprio diritto di difesa.
Così facendo, il Giudice ha fatto applicazione delle norme dettate in materia di processo di cognizione ordinario ma estensibili anche al processo sommario, per cui, in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3 c.p.c., “se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice fissa nuova udienza nel rispetto dei termini”.
Non è revocabile in dubbio che la fissazione di nuova udienza per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, esplicato nel merito con le memorie difensive depositate il 5.10.2021, ha sanato il vizio dedotto.
2. - Nel merito, la domanda attorea avanzata nei confronti di è fondata e va accolta Controparte_1 per quanto di ragione.
In merito alla qualificazione della domanda, occorre innanzitutto rilevare che la domanda risarcitoria, oggetto del presente giudizio, è stata avanzata sulla base dell'art. 2052 c.c., avendo l'attore dedotto che la responsabilità è di quale proprietario del cd. “cavallo Controparte_1 imbizzarrito” e pertanto responsabile del suddetto animale.
La presente controversia trae, infatti, origine dalla domanda presentata da per i Parte_1 danni patiti a seguito del sinistro verificatasi in data 3.9.2020, allorquando, mentre in sella al suo scooter Vespa 50, fu investito da un cavallo imbizzarrito, che ne provocò lo sbalzamento dal veicolo e la caduta al suolo. In particolare, l'attore ha dedotto che la responsabilità del sinistro è indiscutibilmente imputabile al proprietario del cavallo, responsabile per l'omessa Controparte_1 custodia dell'animale.
Ora, l'art. 2052 c.c. dispone che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, occorre rilevare che, come sottolineato in numerose pronunce della Suprema Corte (cfr. per tutte Sez. 3, Sentenza n. 10402 del 20/05/2016 - Rv. 640035 – 01 - e Sez. 3, Sentenza n. 25223 del 15/12/2015 - Rv. 638031 - 01), la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Pertanto, la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell'animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.
Nello specifico, si è precisato che, poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore ("salvo che provi il caso fortuito") che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret (Cass. del 1977 n.261), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260 del 2013). Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma - che può anche consistere nel comportamento del danneggiato, ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno deve avere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità_ (caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: Cass. 1983 n. 1400), ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso) - non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell'animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili (Cass. 1983 n. 75).
Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, deve ritenersi che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa.
Orbene, nel caso di specie, occorre in primo luogo evidenziare che il fatto storico dedotto dall'attore in ordine all'imbizzarrimento del cavallo e alla perdita di controllo dello stesso da parte del suo proprietario, odierno convenuto, come verificatosi nel centro abitato di Calabritto il giorno 3.9.2020 alle ore 17:30 circa, non è contestato.
Quanto alle specifiche modalità relative al coinvolgimento dell'attore nel sinistro, Parte_1 va evidenziato che le parti offrono una diversa prospettazione giacchè l'attore deduce di essere stato direttamente investito e colpito dal cavallo imbizzarrito e da calesse cui era legato e di essere caduto a terra per effetto di tale investimento, mentre il convenuto deduce che, pur trovandosi il sul luogo dei fatti al momento del sopraggiungere del cavallo, la caduta dalla Vespa50 su Pt_1 cui viaggiava sarebbe avvenuta senza alcun contatto con l'animale e con il calesse (in particolare, secondo il convenuto, il “.. spaventato dalla costretta manovra di sorpasso del cavallo con Pt_1 annesso calesse, per niente affatto attinto da tale ultimo veicolo, si lasciava cadere a terra…”, cfr. memoria depositata il 5.1.2021).
Ciò posto, sulla base dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che l'attore abbia pienamente assolto al proprio onere probatorio dimostrando il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione e il nesso di causalità tra l'azione del cavallo ed il danno dallo stesso patito. Pt_1
Le prove testimoniali assunte confermano la versione offerta dall'attore.
Come chiaramente dichiarato dal teste , indifferente e presente sul luogo al CP_2 momento dell'incidente, perché a bordo del proprio veicolo che marciava in senso contrario al motociclo dell'attore: “…il cavallo ha prima colpito la mia macchina nella parte posteriore lato guida poi scartando ha colpito la mia macchina col calesse;
continuando la sua corsa si è inserito tra la mia macchina e la Vespa e a questo punto ha colpito il sig. sbattendolo a terra;
Pt_1 chiarisco ancora che non eravamo fermi ma semplicemente rallentanti ed io non gli bloccavo il traffico perché ero nel mio senso di marcia.
Con riferimento alle modalità di verificazione del sinistro, il teste ha, dunque, specificato che cadeva dopo essere stato colpito e sbattuto violentemente a terra dal cavallo, non Parte_1 rispondendo al vero che si fosse appoggiato sul muro posto alla sua destra e pertanto fosse caduto a terra da solo.
Le modalità relative alla caduta dell'attore sono state riferite in maniera puntuale e precisa anche dal testimone , anch'egli escusso alla udienza del 21.2.2023, il quale ha dichiarato di Testimone_1 essere stato il primo a soccorrere il e che il cavallo si era infilato tra la macchina e la vespa, Pt_1
“colpendo il calesse violentemente il che è caduto a terra”. Ha, altresì, dichiarato di non Pt_1 aver visto il punto in cui è stato colpito il ricorrente ma di averlo soccorso a terra con la vespa sopra.
Tes_ Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi e , indifferenti rispetto alle parti in CP_2 causa, i quali, testimoni oculari, hanno reso dichiarazioni convergenti, riferendo la dinamica del sinistro in tutto il suo sviluppo e confermando, nel dettaglio, la prospettazione attorea con riguardo all'investimento dell'attore, il quale, a bordo della sua Vespa, cadeva a terra dopo essere stato colpito dal cavallo e dal calesse. Entrambi i testi hanno poi riferito con esattezza dove si trovavano al momento del sinistro al;
in particolare, il teste era nelle immediate vicinanze, a Pt_1 CP_2 bordo della sua autovettura.
A fronte di tali dichiarazioni convergenti e dettagliate, appare priva di rilevante valore probatorio la testimonianza resa dal teste parente del convenuto, il quale ha descritto in Testimone_2 maniera imprecisa la dinamica affermando – in assenza di ulteriori riscontri – che l'attore sarebbe caduto inspiegabilmente da solo sul lato destro della sua Vespa senza essere stato colpito né dal cavallo né dal calesse. Il teste , in particolare, non ha ben precisato quale fosse il suo punto CP_1 di osservazione al momento del sinistro occorso al , essendosi limitato ad affermare di
Pt_1 essere accorso sul posto per cercare di fermare il cavallo e di aver continuato a seguire lo stesso anche dopo il sinistro al (“..non so dire se dopo sono arrivati i Carabinieri e l'ambulanza
Pt_1 perché io correvo incontro al cavallo..”). Ora, se il teste era intento a seguire il cavallo e il cavallo non ha colpito il , non si comprende come il teste abbia potuto prestare attenzione alla esatta
Pt_1 dinamica dell'incidente occorso al , tenuto conto della chiara concitazione del momento e
Pt_1 del fatto che “c'era una marea di gente”. La presenza del teste nelle immediate vicinanze CP_1 del sinistro occorso al , peraltro, non è stata riferita dagli altri testimoni. Di contro, il teste Pt_1 Tes_
ha riferito: “Non ho visto sul luogo presente il signor Eravamo presenti Testimone_2 soltanto io e sulla scena del fatto”. CP_2
Si aggiunga che il convenuto non è comparso a rendere il deferito interrogatorio Controparte_1 formale e che, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., se l'interrogando non si presenta senza giustificato motivo, il giudice, ”valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, ovvero, nel caso di specie, la prospettazione dei fatti offerta dall'attore.
Ulteriore riscontro è rappresentato dall'annotazione di servizio dei CC intervenuti sul luogo dell'incidente:
Sulla scorta degli elementi innanzi riportati, non vi è dubbio, pertanto, che l'attore è caduto a terra riportando lesioni perché investito dal cavallo imbizzarito dello e dal calesse cui era legato. CP_1
A fronte di tali evidenze, era onere del convenuto comprovare il cd. caso fortuito, ovvero la sussistenza di fattore estraneo alla attività dell'animale.
Tale onere non è stato assolto.
Risulta invece provato ed è pacifico il presupposto della responsabilità del convenuto, ovvero la sussistenza di una relazione di fatto tra proprietario del cavallo imbizzarito, e Controparte_1
l'animale, che avrebbe consentire e imposto al proprietario di esercitare un efficace controllo per prevenire e scongiurare le situazioni di pericolo. Ciò di fatto non è avvenuto, con conseguente responsabilità dell'odierno convenuto.
3. - Occorre dunque procedere alla quantificazione dei danni. Quanto al danno non patrimoniale, alla stregua della documentazione esibita e della espletata C.T.U. dalla dr.ssa (condivisibile in quanto elaborata sulla base di rigorosi Persona_3 accertamenti di natura medica) possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale:
a) un danno da I.T.T. al 100% per giorni 30;
b) un danno da I.T.P. al 75% per giorni 90;
c) un danno da I.T.T. al 50% per giorni 30;
d) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 30;
e) un danno biologico permanente del 2% per gli “esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del tronco”.
Circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (52 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, tenute presenti le risultanze della CTU nonché le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. 32373/2023), il danno biologico subito dall'attore può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 10.831,00, così determinata:
Invalidità permanente € 2.206,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Non sono stati acquisiti elementi significativi per procedere ad una personalizzazione del danno.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale. Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (3.9.2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 3.9.2020 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ordine al danno patrimoniale, la relativa domanda di risarcimento va accolta nei limiti delle spese mediche sostenute nella misura di € 834,30 (di cui € 432,00 + € 102,00 per le fatture del fisioterapista, € 160,00 per gli acquisti ortopedici ed € 140,30 quali fatture dell'ASL), spese documentate ritenute congrue dal CTU.
Il convenuto va condannato al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo.
4.- Va, infine, disattesa la domanda volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta attesa la sua soccombenza.
5.- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda come accolta (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva in concreto compiuta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1929/2021 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma complessiva di € 11.665,30 (di cui € 10.831,00 Parte_1 per il danno non patrimoniale ed € 834,30 per il danno patrimoniale), oltre interessi come indicato in motivazione;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 302,50 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Palmieri;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta. Così deciso in Avellino, il 4.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri