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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 31/10/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 116/2022
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato in data 14 .
9.2022 da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCANTAMBURLO MASSIMO C.F.: ) del foro CodiceFiscale_2
di Padova,come da procura in atti appellante nei confronti di
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. CAMPONE LUIGI (C.F. ) del Foro CodiceFiscale_4
di Napoli, con studio in Rovereto (TN) alla Via Setaioli n. 26 ed ivi elettivamente domiciliata) nato il [...], residente in [...] Controparte_2
Alkwam Tala AW appellati CONCLUSIONI:
Per parte appellante
IN RITO: in principalità,
- considerato che la notifica dell'atto di citazione del terzo in primo grado è inesistente, non risultando documentata nessuna delle due modalità previste dall'art.15, comma 1, della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto del 2 aprile 1974 e ratificata con L.9 maggio
1977, n. 619 (GU S. Generale n.235 del 30- 08-1977) “relazione debitamente datata e firmata dal destinatario” o “processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.” circostanza che emerge dal confronto tra la relata di notifica dell'Atto citazione di terzo (doc.B pag.44) e la notifica dell'atto di differimento d'udienza (doc.C), sottoscritta invece in ognuna della n.13 pagine
- che in caso di totale assenza della documentazione della fase di consegna la notifica è inesistente (S.U. 14916/2016 (Rv.640603 – 01) e Cass.
n.19839/2009 (Rv.610617 - 01));
- che la nullità, e a maggior ragione l'inesistenza, della notifica dell'atto introduttivo (Atto citazione di terzo), sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, indipendentemente dall'impugnazione,
- che di conseguenza non ha mai assunto il Parte_2
ruolo di parte nel giudizio,
- che di conseguenza non ricorrevano i presupposti per l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c.,
- che di conseguenza la mancata integrazione del contraddittorio ex art.331
c.p.c. disposta in assenza dei presupposti non produce alcun effetto (Cass.
pag. 2/22 n.5161/2017 (Rv.643226 - 01)1), chiede che in riforma della sentenza
79/2022 del Tribunale di Rovereto, pubblicata il 24.2.2022:
sia dichiarata inesistente la notifica dell'atto di citazione del terzo chiamato , con conseguente revoca dell'ordine Parte_2
di integrazione del contraddittorio nei confronti del cittadino egiziano ed inefficacia della sua mancata attuazione;
sia dichiarata per inesistenza della notifica dell'atto di citazione del terzo chiamato la nullità parziale della sentenza, Parte_2
rilevabile anche d'ufficio (Cass. n.11219/2021 (Rv. 661188 - 01)2 ), limitatamente alle decisioni, che hanno definito le cause delle quali è parte il cittadino egiziano (domanda di accertamento di Parte_3
responsabilità esclusiva del secondo, estensione automatica della domanda
) e per il resto riformata la sentenza nel merito, con riguardo CP_3
alla decisione sulla causa Parte_4
in subordine:
considerato che
nel caso di specie l'appellante ha fatto tutto quanto in suo potere ed è mancata la collaborazione dell'autorità straniera
SIA CONCESSO TERMINE per ritentare la notifica al cittadino egiziano, assegnano termine non inferiore a n.12 mesi.
NEL MERITO, in riforma della sentenza 79/2022 del Tribunale di
Rovereto, pubblicata il 24.2.2022: accertata l'esclusiva o concorrente, paritaria o non, responsabilità di condannarsi la stessa a risarcire CP_1
all'appellante i danni dalla stessa subiti, nella misura di € 35.000,00, liquidati dal Tribunale, oltre interessi legali dal 04.04.2022 al saldo.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
Per parte appellata : CP_1
pag. 3/22 In via preliminare: voglia l'Ecc.ma Corte adita, ex articolo 331 comma 1
c.p.c., ritenuta l'ipotesi del litisconsorzio necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di prime cure, non appellate dalla difesa della signora;
Parte_1
Sempre in via preliminare: dichiarare la inammissibilità del gravame, ex articolo 331 comma 2 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di prime cure;
Nel merito in via principale: - dichiararsi infondate tutte le domande di parte appellante in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
In ogni caso: condannarsi controparte alla rifusione delle spese della lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione del 9.4.2019 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di natura
[...]
patrimoniale e non patrimoniale per complessivi € 781.008,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, patiti a seguito del sinistro, la cui responsabilità era ascrivibile alla avvenuto il giorno 16.02.2018 CP_1
verso le ore 12.00 nei presso dell'aeroporto di SH el IK (Egitto) tra l'autovettura nr. 402287, condotta dalla convenuta CP_4 CP_1
sulla quale l'attrice era trasporta, e il veicolo egiziano mini van Toyota
High Ace nr. 2137, condotto da Controparte_2
Esponeva che aveva subito l'amputazione di tre dita della mano e la frattura del bacino, con un danno biologico del 58 % di invalidità
pag. 4/22 permanente e che la invalidità temporanea era stata di 510 giorni, per cui, mediante applicazione delle tabelle milanesi e la massima personalizzazione consentita (25%) il danno patto ammontava ad €
542.858,00; sul versante patrimoniale, quantificava in € 228.150,00 le spese di assistenza per tre ore al giorno per anni 19,5, corrispondenti alla sua aspettativa di vita ed in ulteriori € 10.000,00 per spese di cura sostenute e future. chiedeva il rigetto di tutte le domande: in via preliminare , CP_1
chiedeva di chiamare in causa il conducente egiziano del mini van Toyota
High Ace nr. 2137, indicato come unico responsabile del sinistro nonché il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il conducente egiziano, non si costituiva in giudizio, e Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia;
il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal processo.
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Rovereto dichiarava che il sinistro stradale del 16.02.2018, avvenuto a SH El IK (Egitto), era di esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, Controparte_2
condannava al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 35.000,00 ai valori attuali;
respingeva la domanda nei confronti di condannava alla rifusione CP_1 Parte_5
delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € Parte_1
13.180,15, di cui € 7.254,00 per compensi ed € 5.926,15 per spese vive, oltre al 15 % per spese generali, CNPA e IVA come per legge;
condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 10.636,32, di cui € 7.254,00 e per compensi ed €
pag. 5/22 3.382,32 per spese vive , oltre al 15 % per spese generali, CNPA e IVA come per legge;
condannava alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di Fondo di garanzia per le vittime della strada che si liquidano in complessivi € 3.6972,00 oltre al 15 % per spese generali,
CNPA e IVA come per legge .
Affermava la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, co 1 della legge 31 maggio 1995 nr. 218 dal momento che l'attrice aveva evocato in giudizio la convenuta, domiciliata e residente in Italia (cfr. art. 3 c. 1), mentre la chiamata in causa, ad opera della del terzo CP_1
residente e domiciliato in Egitto non comportava il venire meno della giurisdizione sull'intera causa. Affermava inoltre che la controversia doveva essere decisa sulla base del diritto civile egiziano in quanto, in assenza di convenzione bilaterale tra Italia ed Egitto, trovava applicazione l'art. 62 legge nr. 218/1995 trattandosi di un illecito extracontrattuale consumato attraverso uno scontro tra veicoli verificato in Egitto;
mentre non poteva trovare applicazione il comma 2 art. cit. perché la causa coinvolgeva anche un cittadino egiziano.
Analizzati in modo articolato i limiti del richiamo al diritto straniero, che doveva escludersi con riguardo alle norme processuali, rilevava che la
CTU aveva evidenziato che, secondo il diritto egiziano, il conducente di un autoveicolo risponde dei danni che causa a terzi e, quindi, anche al terzo trasportato a titolo di cortesia, per responsabilità extracontrattuale a norma dell'art. 178 codice civile egiziano, per il quale “chiunque esercita la custodia di una cosa il cui controllo richiede una speciale attenzione, o di un macchinario, è responsabile del danno che questi causi se non prova che il danno è dovuto a una causa estranea al proprio controllo,
pag. 6/22 assoggettata sempre a qualsiasi speciale previsione di legge applicabile al caso”. Ricordava che la giurisprudenza egiziana affermava che “è opinione consolidata (…) che la responsabilità previsa dall'art. 178 del c.c.e. sia fondata su una colpa presunta gravante sul custode, contro la quale non può essere fornita prova esoneratoria (…) provando di non aver posto in essere una condotta colposa o che il custode abbia adottata la necessaria diligenza o cautela o attenzione per impedire che il danno fosse provocato dalla cosa in custodia, ma questa responsabilità può essere esclusa solo se il custode prova che il danno sia derivata da una causa esterna sulla quale egli non esercitava alcun controllo, e questa circostanza può solo consistere in una causa di forza maggiore o nella colpa del danneggiato o nella colpa del terzo” (cfr., Cass. egiziana, sent. nr. 14044/anno giudiziario n. 83, d.d. 15.06.2019 in nt. 5 a pag. 13 della CTU).
Concludeva quindi nel senso che, in caso di scontro tra due veicoli in cui il trasportato risulta danneggiato, il diritto egiziano configurava una presunzione di pari responsabilità di entrambi i custodi dei veicoli, con la conseguenza che gli stessi sono obbligati in solido al risarcimento del danno, salvo che non vi sia la prova che la colpa di uno dei due sia causa esclusiva ovvero anche solo prevalente del danno. Ricordava infine che con riguardo alla liquidazione del danno secondo il diritto egiziano il responsabile di un illecito extracontrattuale è tenuto a risarcire i danni causati a norma dell'art. 163 c.c. eg. , secondo i criteri di liquidazione del danno fissati dagli artt. 221 e 222 , che riguarda il danno morale.
Nello specifico, prendeva atto che il verbale di polizia egiziana, di cui era stata acquisita la traduzione , attestava che :
pag. 7/22 in data 16.02.2018, di fronte all'aeroporto internazionale di SH El-
Sheik, “mentre l'autoveicolo targato 4002287 Private Alexandria provava a portarsi dalla corsia più a destra verso quella più a sinistra per girare attorno alla piazza, l'autoveicolo targato 2137, che sopraggiungeva alla sua velocità, impattava con il primo, determinandone la rotazione su se stesso e l'impatto con il lampione posto all'interno dell'isola centrale della rotatoria;
questo accadeva nella direzione da piazza Al-Salm verso Nabq”
(pg. 96 punto 11); i danni presenti sui veicoli coinvolti nello scontro erano indicati nei seguenti termini : “il veicolo condotto da Parte_2
un van, mostra danni da impatto nella parte anteriore,
[...]
precisamente “il paraurti anteriore è divelto e il radiatore frontale è distrutto, come i due fanali anteriori, con la fuoriuscita dalla sede dello sportello anteriore destro” (pg. 95 punto 10), mentre il veicolo condotto da mostra “un'ammaccatura sul retro del veicolo, il CP_1
montante del veicolo dal lato sinistro posteriore appare piegato sia all'altezza della porta posteriore che di quella anteriore del lato sinistro del veicolo, nonché di quella anteriore destra” (pg. 95-6 punto 10); infine era stata rilevata una traccia di frenata per circa 10-15 metri.
Rilevava inoltre che la sentenza penale d.d. 4.10.2018, basata sulle risultanze del verbale di polizia, aveva ritenuto irragionevole la tesi difensiva dell'imputato secondo cui la condotta della conducente CP_1
, anch'essa danneggiata dal sinistro insieme alle trasportate
[...] Per_1
e , dovesse ritenersi prevalente rispetto alla condotta tenuta
[...] Persona_2
dall'imputato stesso, ritenendo invece esclusiva la colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
pag. 8/22 Osservava quindi che i danni riportati dai due veicoli – nella parte anteriore il veicolo condotto dal terzo chiamato e nella parte posteriore il veicolo condotto dalla convenuta – rendevano evidente che l'urto poteva essere qualificato tecnicamente come un tamponamento, anche qualora si dovesse ritenere, come avvalorato dal rapporto di polizia, che la avesse CP_1
cambiato poco prima corsia: ed in ogni caso tali danni provavano che ciò era avvenuto prima che la manovra di sorpasso fosse anche solo iniziata, prima cioè che il van condotto dal cittadino egiziano avesse affiancato l'auto condotta dalla poiché altrimenti l'urto sarebbe avvenuto tra CP_1
fiancate delle due auto e non tra la parte anteriore e quella posteriore.
Ravvisava la prova della grave colpa del cittadino egiziano per non avere tenuto una adeguata distanza di sicurezza nonché per eccesso di velocità alla stregua degli ingenti danni procurati al veicolo condotto dalla e CP_1
alle persone all'interno di esso (la stessa conducente e le due trasportate) nonché della circostanza che l' auto era ruotata su se stessa ed era stata spinta contro un lampione posto all'interno dell'isola centrale della rotatoria determinando “uno sradicamento di una delle colonne dei lampioni poste in corrispondenza dello spartitraffico” (pg. 95 della CTU, punto 9 rapporto di polizia) ed infine della lunghezza delle tracce della frenata, per circa 10-15 mt., che tuttavia non aveva impedito di causare i rilevanti effetti sopra descritti.
Concludeva quindi che alla luce delle emergenze probatorie, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritto in via esclusiva al cittadino egiziano che, sopraggiunto da tergo Parte_2
ad alta velocità, aveva tamponato il veicolo condotto dall'odierna pag. 9/22 convenuta. Aggiungeva che alla medesima conclusione si poteva pervenire anche volendo ritenere un minoritario concorso di colpa della per CP_1
aver cambiato corsia senza assicurarsi di poterlo fare in piena sicurezza stante il sopraggiungere da tergo di mezzi a forte velocità in fase di sorpasso, alla luce della regola di giudizio sull'accertamento di responsabilità proprie del diritto egiziano , secondo cui la colpa prevalente si considera causa esclusiva del danno, non potendosi dubitare nella specie che la colpa del cittadino egiziano sia stata prevalente.
Respingeva pertanto la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta mentre l'accoglieva nei confronti del terzo chiamato, CP_1 [...]
, quale esclusivo responsabile del sinistro, nei cui Parte_2
confronti si doveva ritenersi automaticamente estesa la domanda (Cass. civ. sez. I, 8.03.2018, n. 5580, rv. 647752), secondo un principio assolutamente pacifico di natura processuale applicabile ai sensi dell'art. 12 legge n. 218 del 1995.
Prendeva atto che a seguito del sinistro l'attrice aveva riportato rilevanti lesioni fisiche che avevano determinato l'amputazione di tre dita della mano destra, la frattura del bacino nonché un lungo periodo di ricovero e di riabilitazione provato a mezzo della documentazione clinica: l'attrice era stata ricoverata in Egitto dal 16.02.2018 sino al 3.03.2018 e successivamente in Italia, dal 3.03.2018 al 20.03.2018 presso l'Ospedale di
Verona ove aveva subito un intervento chirurgico il giorno di entrata (sub doc. 4 att.); dal 20.03.2018 al 8.04.2018 presso l'ULSS 7 ED nel reparto di medicina interna (sub doc. 8 att.), poi dall'8.04.2018 al
10.04.2018 presso l'azienda ospedaliera di Verona per intervento chirurgico alla mano destra consistente nella amputazione di tre dita (sub pag. 10/22 doc. 9 att.);dal 10.04.2018 al 1.06.2018 presso l'azienda ULSS n. 7 di
ED (VI) per trattamento di riabilitazione ove, infine, veniva dimessa essendo in grado di eseguire i trasferimenti in autonomia e di eseguire le attività di igiene personale senza necessità di un aiuto (sub doc.
10 att.). Ravvisava che l'illecito causa del danno integrava il delitto di lesioni colpose come accertato in sede penale.
Esclusa la contrarietà all'ordine pubblico della legge egiziana, quantunque non prevedesse criteri di liquidazione del danno non patrimoniale analoghi a quelli previsti dal nostro ordinamento, rimettendo invece la valutazione al giudizio puramente equitativo del giudice, con esiti certamente inferiori a quelli che si sarebbero determinati a seguito dell'applicazione del diritto italiano, quantificava che risarcimento del danno risarcibile in complessivi € 32.921,88 con valori al momento del danno , attualizzati al momento della liquidazione medesima, in € 35.000,00.
Respingeva quindi la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta e l'accoglieva nei confronti del terzo chiamato cittadino egiziano CP_1
con condanna dello stesso a pagare in favore Parte_2
dell'attrice la somma complessiva di € 35.000,00.
Dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale nei confronti del Fondo di Garanzia, della quale rilevava in ogni caso l'infondatezza non ricorrendone i presupposti di legge, trattandosi di sinistro che non era avvenuto in territorio italiano né in altro Stato membro dell'Unione
Europea tra veicoli assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi che al momento del sinistro si trovi in stato di pag. 11/22 liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Regolava infine le spese in base al principio di soccombenza .
Con atto di citazione notificato ai procuratori di il 14 CP_1
settembre 2022, proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza 79/2022 del Tribunale di Rovereto, pubblicata il 24.2.202, che si dichiarasse inesistente la notifica dell'atto di citazione del terzo chiamato che si accertasse l'esclusiva o Parte_2
concorrente responsabilità della con condanna a risarcire CP_1
all'appellante i danni dalla stessa subiti, indicati nella misura di €
35.000,00 oltre interessi legali dal 04.04.2022 al saldo, con rifusione delle spese del grado. In subordine chiedeva la compensazione delle spese di primo grado con vittoria delle spese in appello. Chiedeva in via istruttoria l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Si costituiva eccependo in via preliminare che controparte CP_1
non aveva proposto appello anche nei confronti del terzo Parte_2
come invece richiesto dall'art 331 c.p.c., dovendosi
[...]
ravvisare che le cause sono inscindibili;
pertanto chiedeva che si disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di prime cure, non appellate dalla difesa della
Nel merito, domandava il rigetto dell'appello con conferma della Pt_1
sentenza .
Con ordinanza in data 10 gennaio 2023 la Corte ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di con Parte_2
termine sino al 30 aprile 2023; con successivo provvedimento in data
20.2.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche .
pag. 12/22 Con ordinanza del 21.5.2024, la Corte “ rilevato che la difesa dell'appellante aveva dimesso prova della tempestiva trasmissione dell'atto di integrazione del contraddittorio all e quindi Parte_6
dell'invio del plico in data 8 febbraio 2023 al Controparte_5
quale autorità centrale tramite la quale va effettuata la notifica in base alla convenzione bilaterale con l'Egitto; ma aveva riferito di non avere ricevuto la restituzione del plico né notizie in ordine alla notifica;
richiamato l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte che ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili, precisando tuttavia che deve essere dimostrato che entro tale termine si sia fattivamente attivato anche in relazione alla individuazione dell'indirizzo del notificando (Cass.3318/2020; Cass 20000/2005); rilevato che nello specifico risulta che la notifica è stata chiesta all'indirizzo presso cui era stata disposta quella di primo grado, per cui si ravvisano i presupposti in presenza dei quali la Suprema Corte ha ritenuto che possa essere concesso su richiesta, che nello specifico è stata formulata, nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio,” rimetteva la causa in istruttoria, concedeva ai sensi dell'art 331 c.p.c. all'appellante termine sino al 15 novembre 2024 per integrare il contraddittorio nei confronti di , rinviando la causa alla udienza Parte_2
del 6 maggio 2025 ore 9,30.
Veniva quindi rinviata al 24 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi con provvedimento del 30 giugno 2025 veniva pag. 13/22 trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale ha erroneamente ritenuto valida la notifica del terzo, dichiarandone la contumacia.
Fa presente che l'art.15, primo comma, della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974 e ratificata con L.9 maggio 1977, n. 619
(GU Serie Generale n.235 del 30-08-1977) prevede che “Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario;
detta notifica è comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.”. Deduce che in mancanza di tali atti (relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o processo verbale di notifica) la notifica è inesistente, perché mai avvenuta, come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 19839 del 15/09/2009. Fa presente che nell'atto di citazione del terzo depositata in data 21.01.2021
(doc.B) mancano sia la relazione debitamente datata e firmata dal destinatario sia il processo verbale di notifica: perché solo nella penultima pagina sono presenti un timbro della repubblica egiziana, scritte in arabo
(due nomi e due numeri di matricola) e segni illeggibili pag. 14/22 Conclude quindi che la notifica dell'atto introduttivo nei confronti del terzo
è inesistente, per cui non poteva essere dichiarato Parte_2
contumace; non essendo divenuto parte del presente giudizio non ricorre l'ipotesi di cui all'art 331 c.p.c.e quindi egli non deve essere destinatario della notifica
Il motivo è fondato.
Dalla analisi delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa di emerge: CP_1
in data 23 novembre 2020 è stato dimesso, in allegato alle note scritte, documento composto dalla istanza di differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo residente all'estero, procura rilasciata dalla convenuta provvedimento del GI di differimento, CP_1
attestazione di conformità e relata di notifica diretta a Parte_7
mediante il Ministero della Giustizia italiana ai sensi dell'accordo
[...]
bilaterale fra Italia ed Egitto in data 2.4.1974 ; inoltre sono presenti sul medesimo foglio il timbro dell'UNEP Rovereto e la firma del funzionario, due nominativi ” e “ e Persona_3 Persona_4
due serie numeriche , un timbro riferibile alla autorità su cui è CP_4
presente una sottoscrizione ed infine in calce in stampatello la dizione
“ ”. I due nominativi con le rispettivi serie numeriche, il CP_2
timbro e la sottoscrizione sovrapposta nonché la dizione in stampatello “
sono presenti anche in tutte le pagine di cui è composta la CP_2
traduzione in lingua inglese;
in data 21 gennaio 2021 veniva dimessa copia dell'atto di citazione di chiamata di terzo con la prova della notifica a Parte_7
per mezzo del italiana ai sensi dell'accordo Controparte_5
pag. 15/22 bilaterale fra Italia ed Egitto in data 2.4.1974 mediante spedizione postale avvenuta in data 15 novembre 2019 , e copia dell' atto tradotto su cui è parimenti presenta l'attestazione a cura dell' UNEP Rovereto dell'invio per posta in data 15 novembre 2019 ; in calce a tale foglio sono presenti un timbro che appare riferibile alla autorità straniera in quanto recante scritte in araba, nonché scritte parimenti in arabo ed una sottoscrizione illegibile.
Osserva la Corte che, sulla base di tali riscontri documentali , appare confermato che l'atto è pervenuto all'Autorità Egiziana , a cui possono riferirsi l'apposizione del timbro su cui risultano apposte due scritte in lingua araba ed una firma , sia pure illeggibile, presenti sul documento prodotto il 21 febbraio 2021; per quanto riguarda il documento dimesso il
23 novembre 2020, si osserva che alla luce di quanto presente sui vari fogli, vale a dire i due nominativi ed le due serie numeriche, il timbro e la sovrapposta sottoscrizione ed il nominativo in stampatello a “ CP_2
”, non può fondatamente ritenersi provato che l'atto sia stato
[...]
consegnato dalla autorità egiziane al destinatario , non potendo da essa desumere la relata di notifica, in relazione alla quale non è possibile neppure individuare la data.
Tali elementi non possono ritenersi utilmente integrati dalla missiva prodotta il 23.11.2020 con cui la convenuta inviava al proprio legale “ la documentazione trasmessa al signor , facendogli Parte_8
presente che “dalla traduzione informale dell'atto risultava che il destinatario aveva ricevuto l'atto firmando alla presenza di due testimoni come attestato dal timbro della autorità”; si tratta infatti di ricostruzione formulata da , la quale a propria volta dava CP_1
pag. 16/22 atto di averla appresa sulla base di una “traduzione informale “ , di cui non forniva riscontro di alcun tipo.
Deve quindi concludersi che in difetto di attestazione di avvenuta notifica proveniente dalla autorità , accompagnatoria dell'atto CP_4
restituito, come pure di altri attendibili elementi che permettano di attribuire, ai segni grafici ed ai timbri presenti in calce alla copia dell'atto di chiamata di terzo, valore di relazione di consegna , con la indicazione
“del fatto, della data e del modo della notifica” , come previsto dall'art 15 cit della Convenzione bilaterale, la notifica al cittadino egiziano non può ritenersi avvenuta ( secondo i principi affermati da Cass. n. 19839 del
15/09/2009, relativa a notifica in Brasile;
Cass 15772/2024 relativa a notifica nel NC di MO .
Non essendosi instaurato nei confronti di il rapporto Parte_9
processuale, difettano i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art 331 c.p.c., la cui ordinanza va quindi revocata.
Con gli ulteriori motivi parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha attribuito la responsabilità al cittadino egiziano in via esclusiva ovvero prevalente “alla luce della regola di giudizio sull'accertamento di responsabilità proprie del diritto egiziano di cui occorre fare applicazione, alla stregua del quale la colpa prevalente si considera causa esclusiva del danno e non potendosi dubitare nella specie che la colpa del cittadino”.
Ad una attenta analisi degli scritti difensivi si evince che la difesa dell'appellante non ha mosso contestazioni alla ricostruzione in fatto operata in sentenza , né ha prospettato elementi che potessero integrarla;
inoltre anche le conclusioni in via istruttoria si limitano ad una generica richiesta di ammissione delle istanze istruttorie “ formulate e non pag. 17/22 ammesse” che non sono tuttavia meglio indicate neppure nel corpo dell'atto, in violazione del principio di specificità dei motivi (Cass
16420/2023; Cass.5812/2016).
Come riportato in sentenza, il verbale della polizia egiziana, acquisito in traduzione attesta che : in data 16.02.2018, di fronte all'aeroporto internazionale di SH El-Sheik, “mentre l'autoveicolo targato 4002287
Private Alexandria provava a portarsi dalla corsia più a destra verso quella più a sinistra per girare attorno alla piazza, l'autoveicolo targato
2137, che sopraggiungeva alla sua velocità, impattava con il primo, determinandone la rotazione su se stesso e l'impatto con il lampione posto all'interno dell'isola centrale della rotatoria;
questo accadeva nella direzione da piazza Al-Salm verso Nabq” (pg. 96 punto 11).
I danni riportati dai veicoli coinvolti nello scontro sono indicati nei seguenti termini : “il veicolo condotto da un Parte_2
van, mostra danni da impatto nella parte anteriore, precisamente “il paraurti anteriore è divelto e il radiatore frontale è distrutto, come i due fanali anteriori, con la fuoriuscita dalla sede dello sportello anteriore destro” (pg. 95 punto 10), mentre il veicolo condotto da CP_1
mostra “un'ammaccatura sul retro del veicolo, il montante del veicolo dal lato sinistro posteriore appare piegato sia all'altezza della porta posteriore che di quella anteriore del lato sinistro del veicolo, nonché di quella anteriore destra” (pg. 95-6 punto 10); era stata infine rilevata una traccia di frenata per circa 10-15 metri.
La valutazione della responsabilità della , nei cui confronti l'attrice CP_1
ha proposto domanda di risarcimento dei danni riportati a Parte_1
seguito del sinistro, va effettuata sulla base del diritto italiano, come pag. 18/22 previsto dall'art 62 uc L 218/1995 , la cui applicazione è stata esclusa dal
Tribunale in ragione della chiamata in causa del cittadino straniero , nei cui confronti tuttavia , come chiarito, non si è instaurato il contraddittorio per cui non può essere considerato parte processuale.
La dinamica del sinistro ed i gravi danni riportati dai veicoli, nei termini in cui emergono dagli accertamenti della Polizia egiziana, confermano evidenti profili di colpa nella condotta di guida di , il quale CP_2
ha tamponato in modo molto violento la vettura condotta dalla , la CP_1
quale ha perso il controllo dell'auto e, dopo una rotazione , è andata a sbattere sul lampione presente nella rotatoria.
Al contempo il Tribunale ha prospettato sia pure in alternativa il
“minoritario concorso di colpa della per aver cambiato corsia senza CP_1
assicurarsi di poterlo fare in piena sicurezza stante il sopraggiungere da tergo di mezzi a forte velocità in fase di sorpasso”, pur affermandone la irrilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità ,in applicazione dei principi di diritto sostanziale egiziano.
Va tuttavia ricordato che ai sensi dell'art 2054 co I c.c. al fine di superare la presunzione di responsabilità, la appellata era onerata della prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" ( Cass.12704/2019; Cass. Sez.
3, 21115/ 2005).
La difesa dell'appellata ha affermato che si sarebbe trattato di “un normale tamponamento” fra veicoli e che non sarebbero emersi elementi che potessero confermare che ella avesse tagliato la strada all'altro veicolo e non avesse “adottato tutte le regole di prudenza e diligenza nella guida, del mezzo tali da evitare il sinistro” , richiamando le motivazioni pag. 19/22 con cui il giudice penale egiziano ha ritenuto la responsabilità dell'altro conducente, escludendo la attendibilità della sua versione.
Va evidenziata in primo luogo la genericità di tale allegazione , che evoca in modo sommario l'adozione da parte della appellata delle regole di prudenza, senza alcuna specificazione inerente le precise circostanze del caso concreto ( ad esempio velocità dei veicoli, condizioni di traffico).
Al contempo il richiamo alla sentenza emessa a carico di Parte_2
dal giudice penale, liberamente valutabile al pari degli altri
[...]
elementi, non apporta alcun ulteriore dato valorizzabile, dal momento che si fonda sulle risultanze dei verbale di polizia, qualificando come irragionevole “ la difesa di non essere responsabile – perché la colpa della vittima avrebbe dovuto ritenersi prevalente sulla colpa ascrivibile all'imputato - i ruoli assunti dall'imputato e dalla vittima nella causazione dell'incidente”( come si legge nella traduzione operata nel corso della CTU disposta in primo grado) : in conformità con i principi che regolano l'accertamento del reato in tale ordinamento manca l'esposizione dei contrapposti elementi che hanno indotto a tale conclusione il giudice penale.
Va infine osservato che il quadro probatorio non potrebbe essere integrato dalle risultanze di prova orale, dal momento che la difesa di parte appellata si è limitata a formulare le conclusioni in via istruttoria, insistendo “per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse”, senza alcuna ulteriore specificazione, neppure nella parte espositiva dell'atto di costituzione , delle circostanza su cui viene chiesto l'approfondimento istruttorio;
la genericità della allegazione impedisce al giudicante di individuare le precise istanze istruttorie su cui è riproposta pag. 20/22 la istanza, ed al contempo inibisce alla controparte una adeguata difesa, con pregiudizio del contradditorio. Pertanto le istanze istruttore non possono essere esaminare nel merito.
Conclusivamente, deve quindi essere affermato che non ha CP_1
assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell'art 2054 co 1 c.c., e pertanto ne va dichiarata la responsabilità per i danni subiti dalla trasportata la cui domanda risarcitoria va quindi accolta Parte_1
nei confronti della appellata, quanto meno ai sensi dell'art 2055 I co. c.c.
Essendo stata fatta acquiescenza alla liquidazione del danno nella misura di € 35.000,00 da parte dell'appellante , che non ha proposto gravame in punto di determinazione ma ha espressamente chiesto la condanna di tale importo “oltre interessi legali dal 4.4.42022”, va condannata CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento danni la somma di € Parte_1
35.000,00 oltre interessi legali dal 4.4.2022 ( data di pubblicazione della sentenza ) al saldo.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata alla rifusione a CP_1
delle spese di entrambi i gradi liquidate ai sensi del DM Parte_1
55/2014 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui
è stata pronunciata condanna: per il primo grado per la fase studio euro
1701,00; per la fase introduttiva euro 1204,00; per la fase trattazione euro
1806,00; per la fase decisionale euro 2905,00 e quindi complessivamente in euro 7616,00 ,00 per compensi, euro 545,00 per rimborso spese vive oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge;
e per il presente grado per la fase studio euro 2058,00; per la fase introduttiva euro 1418,00; per la fase trattazione euro 2045,00; per la fase decisionale euro 3470,00,00
e quindi complessivamente in euro 8991,00 per compensi, euro 804,00 per pag. 21/22 rimborso anticipazioni , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge
L'onere della CTU va posto in via definitiva a carico della appellata
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
n. 79/2022 ,
dichiara l'inesistenza della notifica di primo grado nei confronti del terzo chiamato;
dichiara la responsabilità della conducente in relazione al CP_1
sinistro occorso alla trasportata e per l'effetto la condanna a Parte_1
pagare alla appellante a titolo di risarcimento danni la somma di €
35.000,00 oltre interessi legali dal 4.4.2022 al saldo;
condanna ai sensi dell'art 91 c.p.c. a rifondere a CP_1 Pt_1
le spese di lite che si liquidano per il primo grado in euro 7616,00 ,00
[...]
per compensi, euro 545,00 per contributo unificato, oltre spese generali, oltre iva, cpa come per legge;
e per il presente in euro 8991,00 per compensi, euro 804,00 per contributo unificato , oltre spese generali, iva, cpa come per legge.
Pone l'onere della CTU in via definitiva a carico di CP_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana UZ
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 116/2022
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato in data 14 .
9.2022 da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCANTAMBURLO MASSIMO C.F.: ) del foro CodiceFiscale_2
di Padova,come da procura in atti appellante nei confronti di
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. CAMPONE LUIGI (C.F. ) del Foro CodiceFiscale_4
di Napoli, con studio in Rovereto (TN) alla Via Setaioli n. 26 ed ivi elettivamente domiciliata) nato il [...], residente in [...] Controparte_2
Alkwam Tala AW appellati CONCLUSIONI:
Per parte appellante
IN RITO: in principalità,
- considerato che la notifica dell'atto di citazione del terzo in primo grado è inesistente, non risultando documentata nessuna delle due modalità previste dall'art.15, comma 1, della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto del 2 aprile 1974 e ratificata con L.9 maggio
1977, n. 619 (GU S. Generale n.235 del 30- 08-1977) “relazione debitamente datata e firmata dal destinatario” o “processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.” circostanza che emerge dal confronto tra la relata di notifica dell'Atto citazione di terzo (doc.B pag.44) e la notifica dell'atto di differimento d'udienza (doc.C), sottoscritta invece in ognuna della n.13 pagine
- che in caso di totale assenza della documentazione della fase di consegna la notifica è inesistente (S.U. 14916/2016 (Rv.640603 – 01) e Cass.
n.19839/2009 (Rv.610617 - 01));
- che la nullità, e a maggior ragione l'inesistenza, della notifica dell'atto introduttivo (Atto citazione di terzo), sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, indipendentemente dall'impugnazione,
- che di conseguenza non ha mai assunto il Parte_2
ruolo di parte nel giudizio,
- che di conseguenza non ricorrevano i presupposti per l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c.,
- che di conseguenza la mancata integrazione del contraddittorio ex art.331
c.p.c. disposta in assenza dei presupposti non produce alcun effetto (Cass.
pag. 2/22 n.5161/2017 (Rv.643226 - 01)1), chiede che in riforma della sentenza
79/2022 del Tribunale di Rovereto, pubblicata il 24.2.2022:
sia dichiarata inesistente la notifica dell'atto di citazione del terzo chiamato , con conseguente revoca dell'ordine Parte_2
di integrazione del contraddittorio nei confronti del cittadino egiziano ed inefficacia della sua mancata attuazione;
sia dichiarata per inesistenza della notifica dell'atto di citazione del terzo chiamato la nullità parziale della sentenza, Parte_2
rilevabile anche d'ufficio (Cass. n.11219/2021 (Rv. 661188 - 01)2 ), limitatamente alle decisioni, che hanno definito le cause delle quali è parte il cittadino egiziano (domanda di accertamento di Parte_3
responsabilità esclusiva del secondo, estensione automatica della domanda
) e per il resto riformata la sentenza nel merito, con riguardo CP_3
alla decisione sulla causa Parte_4
in subordine:
considerato che
nel caso di specie l'appellante ha fatto tutto quanto in suo potere ed è mancata la collaborazione dell'autorità straniera
SIA CONCESSO TERMINE per ritentare la notifica al cittadino egiziano, assegnano termine non inferiore a n.12 mesi.
NEL MERITO, in riforma della sentenza 79/2022 del Tribunale di
Rovereto, pubblicata il 24.2.2022: accertata l'esclusiva o concorrente, paritaria o non, responsabilità di condannarsi la stessa a risarcire CP_1
all'appellante i danni dalla stessa subiti, nella misura di € 35.000,00, liquidati dal Tribunale, oltre interessi legali dal 04.04.2022 al saldo.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
Per parte appellata : CP_1
pag. 3/22 In via preliminare: voglia l'Ecc.ma Corte adita, ex articolo 331 comma 1
c.p.c., ritenuta l'ipotesi del litisconsorzio necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di prime cure, non appellate dalla difesa della signora;
Parte_1
Sempre in via preliminare: dichiarare la inammissibilità del gravame, ex articolo 331 comma 2 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di prime cure;
Nel merito in via principale: - dichiararsi infondate tutte le domande di parte appellante in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
In ogni caso: condannarsi controparte alla rifusione delle spese della lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione del 9.4.2019 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di natura
[...]
patrimoniale e non patrimoniale per complessivi € 781.008,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, patiti a seguito del sinistro, la cui responsabilità era ascrivibile alla avvenuto il giorno 16.02.2018 CP_1
verso le ore 12.00 nei presso dell'aeroporto di SH el IK (Egitto) tra l'autovettura nr. 402287, condotta dalla convenuta CP_4 CP_1
sulla quale l'attrice era trasporta, e il veicolo egiziano mini van Toyota
High Ace nr. 2137, condotto da Controparte_2
Esponeva che aveva subito l'amputazione di tre dita della mano e la frattura del bacino, con un danno biologico del 58 % di invalidità
pag. 4/22 permanente e che la invalidità temporanea era stata di 510 giorni, per cui, mediante applicazione delle tabelle milanesi e la massima personalizzazione consentita (25%) il danno patto ammontava ad €
542.858,00; sul versante patrimoniale, quantificava in € 228.150,00 le spese di assistenza per tre ore al giorno per anni 19,5, corrispondenti alla sua aspettativa di vita ed in ulteriori € 10.000,00 per spese di cura sostenute e future. chiedeva il rigetto di tutte le domande: in via preliminare , CP_1
chiedeva di chiamare in causa il conducente egiziano del mini van Toyota
High Ace nr. 2137, indicato come unico responsabile del sinistro nonché il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il conducente egiziano, non si costituiva in giudizio, e Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia;
il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal processo.
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Rovereto dichiarava che il sinistro stradale del 16.02.2018, avvenuto a SH El IK (Egitto), era di esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, Controparte_2
condannava al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 35.000,00 ai valori attuali;
respingeva la domanda nei confronti di condannava alla rifusione CP_1 Parte_5
delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € Parte_1
13.180,15, di cui € 7.254,00 per compensi ed € 5.926,15 per spese vive, oltre al 15 % per spese generali, CNPA e IVA come per legge;
condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 10.636,32, di cui € 7.254,00 e per compensi ed €
pag. 5/22 3.382,32 per spese vive , oltre al 15 % per spese generali, CNPA e IVA come per legge;
condannava alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di Fondo di garanzia per le vittime della strada che si liquidano in complessivi € 3.6972,00 oltre al 15 % per spese generali,
CNPA e IVA come per legge .
Affermava la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, co 1 della legge 31 maggio 1995 nr. 218 dal momento che l'attrice aveva evocato in giudizio la convenuta, domiciliata e residente in Italia (cfr. art. 3 c. 1), mentre la chiamata in causa, ad opera della del terzo CP_1
residente e domiciliato in Egitto non comportava il venire meno della giurisdizione sull'intera causa. Affermava inoltre che la controversia doveva essere decisa sulla base del diritto civile egiziano in quanto, in assenza di convenzione bilaterale tra Italia ed Egitto, trovava applicazione l'art. 62 legge nr. 218/1995 trattandosi di un illecito extracontrattuale consumato attraverso uno scontro tra veicoli verificato in Egitto;
mentre non poteva trovare applicazione il comma 2 art. cit. perché la causa coinvolgeva anche un cittadino egiziano.
Analizzati in modo articolato i limiti del richiamo al diritto straniero, che doveva escludersi con riguardo alle norme processuali, rilevava che la
CTU aveva evidenziato che, secondo il diritto egiziano, il conducente di un autoveicolo risponde dei danni che causa a terzi e, quindi, anche al terzo trasportato a titolo di cortesia, per responsabilità extracontrattuale a norma dell'art. 178 codice civile egiziano, per il quale “chiunque esercita la custodia di una cosa il cui controllo richiede una speciale attenzione, o di un macchinario, è responsabile del danno che questi causi se non prova che il danno è dovuto a una causa estranea al proprio controllo,
pag. 6/22 assoggettata sempre a qualsiasi speciale previsione di legge applicabile al caso”. Ricordava che la giurisprudenza egiziana affermava che “è opinione consolidata (…) che la responsabilità previsa dall'art. 178 del c.c.e. sia fondata su una colpa presunta gravante sul custode, contro la quale non può essere fornita prova esoneratoria (…) provando di non aver posto in essere una condotta colposa o che il custode abbia adottata la necessaria diligenza o cautela o attenzione per impedire che il danno fosse provocato dalla cosa in custodia, ma questa responsabilità può essere esclusa solo se il custode prova che il danno sia derivata da una causa esterna sulla quale egli non esercitava alcun controllo, e questa circostanza può solo consistere in una causa di forza maggiore o nella colpa del danneggiato o nella colpa del terzo” (cfr., Cass. egiziana, sent. nr. 14044/anno giudiziario n. 83, d.d. 15.06.2019 in nt. 5 a pag. 13 della CTU).
Concludeva quindi nel senso che, in caso di scontro tra due veicoli in cui il trasportato risulta danneggiato, il diritto egiziano configurava una presunzione di pari responsabilità di entrambi i custodi dei veicoli, con la conseguenza che gli stessi sono obbligati in solido al risarcimento del danno, salvo che non vi sia la prova che la colpa di uno dei due sia causa esclusiva ovvero anche solo prevalente del danno. Ricordava infine che con riguardo alla liquidazione del danno secondo il diritto egiziano il responsabile di un illecito extracontrattuale è tenuto a risarcire i danni causati a norma dell'art. 163 c.c. eg. , secondo i criteri di liquidazione del danno fissati dagli artt. 221 e 222 , che riguarda il danno morale.
Nello specifico, prendeva atto che il verbale di polizia egiziana, di cui era stata acquisita la traduzione , attestava che :
pag. 7/22 in data 16.02.2018, di fronte all'aeroporto internazionale di SH El-
Sheik, “mentre l'autoveicolo targato 4002287 Private Alexandria provava a portarsi dalla corsia più a destra verso quella più a sinistra per girare attorno alla piazza, l'autoveicolo targato 2137, che sopraggiungeva alla sua velocità, impattava con il primo, determinandone la rotazione su se stesso e l'impatto con il lampione posto all'interno dell'isola centrale della rotatoria;
questo accadeva nella direzione da piazza Al-Salm verso Nabq”
(pg. 96 punto 11); i danni presenti sui veicoli coinvolti nello scontro erano indicati nei seguenti termini : “il veicolo condotto da Parte_2
un van, mostra danni da impatto nella parte anteriore,
[...]
precisamente “il paraurti anteriore è divelto e il radiatore frontale è distrutto, come i due fanali anteriori, con la fuoriuscita dalla sede dello sportello anteriore destro” (pg. 95 punto 10), mentre il veicolo condotto da mostra “un'ammaccatura sul retro del veicolo, il CP_1
montante del veicolo dal lato sinistro posteriore appare piegato sia all'altezza della porta posteriore che di quella anteriore del lato sinistro del veicolo, nonché di quella anteriore destra” (pg. 95-6 punto 10); infine era stata rilevata una traccia di frenata per circa 10-15 metri.
Rilevava inoltre che la sentenza penale d.d. 4.10.2018, basata sulle risultanze del verbale di polizia, aveva ritenuto irragionevole la tesi difensiva dell'imputato secondo cui la condotta della conducente CP_1
, anch'essa danneggiata dal sinistro insieme alle trasportate
[...] Per_1
e , dovesse ritenersi prevalente rispetto alla condotta tenuta
[...] Persona_2
dall'imputato stesso, ritenendo invece esclusiva la colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
pag. 8/22 Osservava quindi che i danni riportati dai due veicoli – nella parte anteriore il veicolo condotto dal terzo chiamato e nella parte posteriore il veicolo condotto dalla convenuta – rendevano evidente che l'urto poteva essere qualificato tecnicamente come un tamponamento, anche qualora si dovesse ritenere, come avvalorato dal rapporto di polizia, che la avesse CP_1
cambiato poco prima corsia: ed in ogni caso tali danni provavano che ciò era avvenuto prima che la manovra di sorpasso fosse anche solo iniziata, prima cioè che il van condotto dal cittadino egiziano avesse affiancato l'auto condotta dalla poiché altrimenti l'urto sarebbe avvenuto tra CP_1
fiancate delle due auto e non tra la parte anteriore e quella posteriore.
Ravvisava la prova della grave colpa del cittadino egiziano per non avere tenuto una adeguata distanza di sicurezza nonché per eccesso di velocità alla stregua degli ingenti danni procurati al veicolo condotto dalla e CP_1
alle persone all'interno di esso (la stessa conducente e le due trasportate) nonché della circostanza che l' auto era ruotata su se stessa ed era stata spinta contro un lampione posto all'interno dell'isola centrale della rotatoria determinando “uno sradicamento di una delle colonne dei lampioni poste in corrispondenza dello spartitraffico” (pg. 95 della CTU, punto 9 rapporto di polizia) ed infine della lunghezza delle tracce della frenata, per circa 10-15 mt., che tuttavia non aveva impedito di causare i rilevanti effetti sopra descritti.
Concludeva quindi che alla luce delle emergenze probatorie, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritto in via esclusiva al cittadino egiziano che, sopraggiunto da tergo Parte_2
ad alta velocità, aveva tamponato il veicolo condotto dall'odierna pag. 9/22 convenuta. Aggiungeva che alla medesima conclusione si poteva pervenire anche volendo ritenere un minoritario concorso di colpa della per CP_1
aver cambiato corsia senza assicurarsi di poterlo fare in piena sicurezza stante il sopraggiungere da tergo di mezzi a forte velocità in fase di sorpasso, alla luce della regola di giudizio sull'accertamento di responsabilità proprie del diritto egiziano , secondo cui la colpa prevalente si considera causa esclusiva del danno, non potendosi dubitare nella specie che la colpa del cittadino egiziano sia stata prevalente.
Respingeva pertanto la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta mentre l'accoglieva nei confronti del terzo chiamato, CP_1 [...]
, quale esclusivo responsabile del sinistro, nei cui Parte_2
confronti si doveva ritenersi automaticamente estesa la domanda (Cass. civ. sez. I, 8.03.2018, n. 5580, rv. 647752), secondo un principio assolutamente pacifico di natura processuale applicabile ai sensi dell'art. 12 legge n. 218 del 1995.
Prendeva atto che a seguito del sinistro l'attrice aveva riportato rilevanti lesioni fisiche che avevano determinato l'amputazione di tre dita della mano destra, la frattura del bacino nonché un lungo periodo di ricovero e di riabilitazione provato a mezzo della documentazione clinica: l'attrice era stata ricoverata in Egitto dal 16.02.2018 sino al 3.03.2018 e successivamente in Italia, dal 3.03.2018 al 20.03.2018 presso l'Ospedale di
Verona ove aveva subito un intervento chirurgico il giorno di entrata (sub doc. 4 att.); dal 20.03.2018 al 8.04.2018 presso l'ULSS 7 ED nel reparto di medicina interna (sub doc. 8 att.), poi dall'8.04.2018 al
10.04.2018 presso l'azienda ospedaliera di Verona per intervento chirurgico alla mano destra consistente nella amputazione di tre dita (sub pag. 10/22 doc. 9 att.);dal 10.04.2018 al 1.06.2018 presso l'azienda ULSS n. 7 di
ED (VI) per trattamento di riabilitazione ove, infine, veniva dimessa essendo in grado di eseguire i trasferimenti in autonomia e di eseguire le attività di igiene personale senza necessità di un aiuto (sub doc.
10 att.). Ravvisava che l'illecito causa del danno integrava il delitto di lesioni colpose come accertato in sede penale.
Esclusa la contrarietà all'ordine pubblico della legge egiziana, quantunque non prevedesse criteri di liquidazione del danno non patrimoniale analoghi a quelli previsti dal nostro ordinamento, rimettendo invece la valutazione al giudizio puramente equitativo del giudice, con esiti certamente inferiori a quelli che si sarebbero determinati a seguito dell'applicazione del diritto italiano, quantificava che risarcimento del danno risarcibile in complessivi € 32.921,88 con valori al momento del danno , attualizzati al momento della liquidazione medesima, in € 35.000,00.
Respingeva quindi la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta e l'accoglieva nei confronti del terzo chiamato cittadino egiziano CP_1
con condanna dello stesso a pagare in favore Parte_2
dell'attrice la somma complessiva di € 35.000,00.
Dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale nei confronti del Fondo di Garanzia, della quale rilevava in ogni caso l'infondatezza non ricorrendone i presupposti di legge, trattandosi di sinistro che non era avvenuto in territorio italiano né in altro Stato membro dell'Unione
Europea tra veicoli assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi che al momento del sinistro si trovi in stato di pag. 11/22 liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Regolava infine le spese in base al principio di soccombenza .
Con atto di citazione notificato ai procuratori di il 14 CP_1
settembre 2022, proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza 79/2022 del Tribunale di Rovereto, pubblicata il 24.2.202, che si dichiarasse inesistente la notifica dell'atto di citazione del terzo chiamato che si accertasse l'esclusiva o Parte_2
concorrente responsabilità della con condanna a risarcire CP_1
all'appellante i danni dalla stessa subiti, indicati nella misura di €
35.000,00 oltre interessi legali dal 04.04.2022 al saldo, con rifusione delle spese del grado. In subordine chiedeva la compensazione delle spese di primo grado con vittoria delle spese in appello. Chiedeva in via istruttoria l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Si costituiva eccependo in via preliminare che controparte CP_1
non aveva proposto appello anche nei confronti del terzo Parte_2
come invece richiesto dall'art 331 c.p.c., dovendosi
[...]
ravvisare che le cause sono inscindibili;
pertanto chiedeva che si disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali del giudizio di prime cure, non appellate dalla difesa della
Nel merito, domandava il rigetto dell'appello con conferma della Pt_1
sentenza .
Con ordinanza in data 10 gennaio 2023 la Corte ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di con Parte_2
termine sino al 30 aprile 2023; con successivo provvedimento in data
20.2.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche .
pag. 12/22 Con ordinanza del 21.5.2024, la Corte “ rilevato che la difesa dell'appellante aveva dimesso prova della tempestiva trasmissione dell'atto di integrazione del contraddittorio all e quindi Parte_6
dell'invio del plico in data 8 febbraio 2023 al Controparte_5
quale autorità centrale tramite la quale va effettuata la notifica in base alla convenzione bilaterale con l'Egitto; ma aveva riferito di non avere ricevuto la restituzione del plico né notizie in ordine alla notifica;
richiamato l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte che ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili, precisando tuttavia che deve essere dimostrato che entro tale termine si sia fattivamente attivato anche in relazione alla individuazione dell'indirizzo del notificando (Cass.3318/2020; Cass 20000/2005); rilevato che nello specifico risulta che la notifica è stata chiesta all'indirizzo presso cui era stata disposta quella di primo grado, per cui si ravvisano i presupposti in presenza dei quali la Suprema Corte ha ritenuto che possa essere concesso su richiesta, che nello specifico è stata formulata, nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio,” rimetteva la causa in istruttoria, concedeva ai sensi dell'art 331 c.p.c. all'appellante termine sino al 15 novembre 2024 per integrare il contraddittorio nei confronti di , rinviando la causa alla udienza Parte_2
del 6 maggio 2025 ore 9,30.
Veniva quindi rinviata al 24 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi con provvedimento del 30 giugno 2025 veniva pag. 13/22 trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale ha erroneamente ritenuto valida la notifica del terzo, dichiarandone la contumacia.
Fa presente che l'art.15, primo comma, della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974 e ratificata con L.9 maggio 1977, n. 619
(GU Serie Generale n.235 del 30-08-1977) prevede che “Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario;
detta notifica è comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica.”. Deduce che in mancanza di tali atti (relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o processo verbale di notifica) la notifica è inesistente, perché mai avvenuta, come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 19839 del 15/09/2009. Fa presente che nell'atto di citazione del terzo depositata in data 21.01.2021
(doc.B) mancano sia la relazione debitamente datata e firmata dal destinatario sia il processo verbale di notifica: perché solo nella penultima pagina sono presenti un timbro della repubblica egiziana, scritte in arabo
(due nomi e due numeri di matricola) e segni illeggibili pag. 14/22 Conclude quindi che la notifica dell'atto introduttivo nei confronti del terzo
è inesistente, per cui non poteva essere dichiarato Parte_2
contumace; non essendo divenuto parte del presente giudizio non ricorre l'ipotesi di cui all'art 331 c.p.c.e quindi egli non deve essere destinatario della notifica
Il motivo è fondato.
Dalla analisi delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa di emerge: CP_1
in data 23 novembre 2020 è stato dimesso, in allegato alle note scritte, documento composto dalla istanza di differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo residente all'estero, procura rilasciata dalla convenuta provvedimento del GI di differimento, CP_1
attestazione di conformità e relata di notifica diretta a Parte_7
mediante il Ministero della Giustizia italiana ai sensi dell'accordo
[...]
bilaterale fra Italia ed Egitto in data 2.4.1974 ; inoltre sono presenti sul medesimo foglio il timbro dell'UNEP Rovereto e la firma del funzionario, due nominativi ” e “ e Persona_3 Persona_4
due serie numeriche , un timbro riferibile alla autorità su cui è CP_4
presente una sottoscrizione ed infine in calce in stampatello la dizione
“ ”. I due nominativi con le rispettivi serie numeriche, il CP_2
timbro e la sottoscrizione sovrapposta nonché la dizione in stampatello “
sono presenti anche in tutte le pagine di cui è composta la CP_2
traduzione in lingua inglese;
in data 21 gennaio 2021 veniva dimessa copia dell'atto di citazione di chiamata di terzo con la prova della notifica a Parte_7
per mezzo del italiana ai sensi dell'accordo Controparte_5
pag. 15/22 bilaterale fra Italia ed Egitto in data 2.4.1974 mediante spedizione postale avvenuta in data 15 novembre 2019 , e copia dell' atto tradotto su cui è parimenti presenta l'attestazione a cura dell' UNEP Rovereto dell'invio per posta in data 15 novembre 2019 ; in calce a tale foglio sono presenti un timbro che appare riferibile alla autorità straniera in quanto recante scritte in araba, nonché scritte parimenti in arabo ed una sottoscrizione illegibile.
Osserva la Corte che, sulla base di tali riscontri documentali , appare confermato che l'atto è pervenuto all'Autorità Egiziana , a cui possono riferirsi l'apposizione del timbro su cui risultano apposte due scritte in lingua araba ed una firma , sia pure illeggibile, presenti sul documento prodotto il 21 febbraio 2021; per quanto riguarda il documento dimesso il
23 novembre 2020, si osserva che alla luce di quanto presente sui vari fogli, vale a dire i due nominativi ed le due serie numeriche, il timbro e la sovrapposta sottoscrizione ed il nominativo in stampatello a “ CP_2
”, non può fondatamente ritenersi provato che l'atto sia stato
[...]
consegnato dalla autorità egiziane al destinatario , non potendo da essa desumere la relata di notifica, in relazione alla quale non è possibile neppure individuare la data.
Tali elementi non possono ritenersi utilmente integrati dalla missiva prodotta il 23.11.2020 con cui la convenuta inviava al proprio legale “ la documentazione trasmessa al signor , facendogli Parte_8
presente che “dalla traduzione informale dell'atto risultava che il destinatario aveva ricevuto l'atto firmando alla presenza di due testimoni come attestato dal timbro della autorità”; si tratta infatti di ricostruzione formulata da , la quale a propria volta dava CP_1
pag. 16/22 atto di averla appresa sulla base di una “traduzione informale “ , di cui non forniva riscontro di alcun tipo.
Deve quindi concludersi che in difetto di attestazione di avvenuta notifica proveniente dalla autorità , accompagnatoria dell'atto CP_4
restituito, come pure di altri attendibili elementi che permettano di attribuire, ai segni grafici ed ai timbri presenti in calce alla copia dell'atto di chiamata di terzo, valore di relazione di consegna , con la indicazione
“del fatto, della data e del modo della notifica” , come previsto dall'art 15 cit della Convenzione bilaterale, la notifica al cittadino egiziano non può ritenersi avvenuta ( secondo i principi affermati da Cass. n. 19839 del
15/09/2009, relativa a notifica in Brasile;
Cass 15772/2024 relativa a notifica nel NC di MO .
Non essendosi instaurato nei confronti di il rapporto Parte_9
processuale, difettano i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art 331 c.p.c., la cui ordinanza va quindi revocata.
Con gli ulteriori motivi parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha attribuito la responsabilità al cittadino egiziano in via esclusiva ovvero prevalente “alla luce della regola di giudizio sull'accertamento di responsabilità proprie del diritto egiziano di cui occorre fare applicazione, alla stregua del quale la colpa prevalente si considera causa esclusiva del danno e non potendosi dubitare nella specie che la colpa del cittadino”.
Ad una attenta analisi degli scritti difensivi si evince che la difesa dell'appellante non ha mosso contestazioni alla ricostruzione in fatto operata in sentenza , né ha prospettato elementi che potessero integrarla;
inoltre anche le conclusioni in via istruttoria si limitano ad una generica richiesta di ammissione delle istanze istruttorie “ formulate e non pag. 17/22 ammesse” che non sono tuttavia meglio indicate neppure nel corpo dell'atto, in violazione del principio di specificità dei motivi (Cass
16420/2023; Cass.5812/2016).
Come riportato in sentenza, il verbale della polizia egiziana, acquisito in traduzione attesta che : in data 16.02.2018, di fronte all'aeroporto internazionale di SH El-Sheik, “mentre l'autoveicolo targato 4002287
Private Alexandria provava a portarsi dalla corsia più a destra verso quella più a sinistra per girare attorno alla piazza, l'autoveicolo targato
2137, che sopraggiungeva alla sua velocità, impattava con il primo, determinandone la rotazione su se stesso e l'impatto con il lampione posto all'interno dell'isola centrale della rotatoria;
questo accadeva nella direzione da piazza Al-Salm verso Nabq” (pg. 96 punto 11).
I danni riportati dai veicoli coinvolti nello scontro sono indicati nei seguenti termini : “il veicolo condotto da un Parte_2
van, mostra danni da impatto nella parte anteriore, precisamente “il paraurti anteriore è divelto e il radiatore frontale è distrutto, come i due fanali anteriori, con la fuoriuscita dalla sede dello sportello anteriore destro” (pg. 95 punto 10), mentre il veicolo condotto da CP_1
mostra “un'ammaccatura sul retro del veicolo, il montante del veicolo dal lato sinistro posteriore appare piegato sia all'altezza della porta posteriore che di quella anteriore del lato sinistro del veicolo, nonché di quella anteriore destra” (pg. 95-6 punto 10); era stata infine rilevata una traccia di frenata per circa 10-15 metri.
La valutazione della responsabilità della , nei cui confronti l'attrice CP_1
ha proposto domanda di risarcimento dei danni riportati a Parte_1
seguito del sinistro, va effettuata sulla base del diritto italiano, come pag. 18/22 previsto dall'art 62 uc L 218/1995 , la cui applicazione è stata esclusa dal
Tribunale in ragione della chiamata in causa del cittadino straniero , nei cui confronti tuttavia , come chiarito, non si è instaurato il contraddittorio per cui non può essere considerato parte processuale.
La dinamica del sinistro ed i gravi danni riportati dai veicoli, nei termini in cui emergono dagli accertamenti della Polizia egiziana, confermano evidenti profili di colpa nella condotta di guida di , il quale CP_2
ha tamponato in modo molto violento la vettura condotta dalla , la CP_1
quale ha perso il controllo dell'auto e, dopo una rotazione , è andata a sbattere sul lampione presente nella rotatoria.
Al contempo il Tribunale ha prospettato sia pure in alternativa il
“minoritario concorso di colpa della per aver cambiato corsia senza CP_1
assicurarsi di poterlo fare in piena sicurezza stante il sopraggiungere da tergo di mezzi a forte velocità in fase di sorpasso”, pur affermandone la irrilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità ,in applicazione dei principi di diritto sostanziale egiziano.
Va tuttavia ricordato che ai sensi dell'art 2054 co I c.c. al fine di superare la presunzione di responsabilità, la appellata era onerata della prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" ( Cass.12704/2019; Cass. Sez.
3, 21115/ 2005).
La difesa dell'appellata ha affermato che si sarebbe trattato di “un normale tamponamento” fra veicoli e che non sarebbero emersi elementi che potessero confermare che ella avesse tagliato la strada all'altro veicolo e non avesse “adottato tutte le regole di prudenza e diligenza nella guida, del mezzo tali da evitare il sinistro” , richiamando le motivazioni pag. 19/22 con cui il giudice penale egiziano ha ritenuto la responsabilità dell'altro conducente, escludendo la attendibilità della sua versione.
Va evidenziata in primo luogo la genericità di tale allegazione , che evoca in modo sommario l'adozione da parte della appellata delle regole di prudenza, senza alcuna specificazione inerente le precise circostanze del caso concreto ( ad esempio velocità dei veicoli, condizioni di traffico).
Al contempo il richiamo alla sentenza emessa a carico di Parte_2
dal giudice penale, liberamente valutabile al pari degli altri
[...]
elementi, non apporta alcun ulteriore dato valorizzabile, dal momento che si fonda sulle risultanze dei verbale di polizia, qualificando come irragionevole “ la difesa di non essere responsabile – perché la colpa della vittima avrebbe dovuto ritenersi prevalente sulla colpa ascrivibile all'imputato - i ruoli assunti dall'imputato e dalla vittima nella causazione dell'incidente”( come si legge nella traduzione operata nel corso della CTU disposta in primo grado) : in conformità con i principi che regolano l'accertamento del reato in tale ordinamento manca l'esposizione dei contrapposti elementi che hanno indotto a tale conclusione il giudice penale.
Va infine osservato che il quadro probatorio non potrebbe essere integrato dalle risultanze di prova orale, dal momento che la difesa di parte appellata si è limitata a formulare le conclusioni in via istruttoria, insistendo “per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse”, senza alcuna ulteriore specificazione, neppure nella parte espositiva dell'atto di costituzione , delle circostanza su cui viene chiesto l'approfondimento istruttorio;
la genericità della allegazione impedisce al giudicante di individuare le precise istanze istruttorie su cui è riproposta pag. 20/22 la istanza, ed al contempo inibisce alla controparte una adeguata difesa, con pregiudizio del contradditorio. Pertanto le istanze istruttore non possono essere esaminare nel merito.
Conclusivamente, deve quindi essere affermato che non ha CP_1
assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell'art 2054 co 1 c.c., e pertanto ne va dichiarata la responsabilità per i danni subiti dalla trasportata la cui domanda risarcitoria va quindi accolta Parte_1
nei confronti della appellata, quanto meno ai sensi dell'art 2055 I co. c.c.
Essendo stata fatta acquiescenza alla liquidazione del danno nella misura di € 35.000,00 da parte dell'appellante , che non ha proposto gravame in punto di determinazione ma ha espressamente chiesto la condanna di tale importo “oltre interessi legali dal 4.4.42022”, va condannata CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento danni la somma di € Parte_1
35.000,00 oltre interessi legali dal 4.4.2022 ( data di pubblicazione della sentenza ) al saldo.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata alla rifusione a CP_1
delle spese di entrambi i gradi liquidate ai sensi del DM Parte_1
55/2014 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui
è stata pronunciata condanna: per il primo grado per la fase studio euro
1701,00; per la fase introduttiva euro 1204,00; per la fase trattazione euro
1806,00; per la fase decisionale euro 2905,00 e quindi complessivamente in euro 7616,00 ,00 per compensi, euro 545,00 per rimborso spese vive oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge;
e per il presente grado per la fase studio euro 2058,00; per la fase introduttiva euro 1418,00; per la fase trattazione euro 2045,00; per la fase decisionale euro 3470,00,00
e quindi complessivamente in euro 8991,00 per compensi, euro 804,00 per pag. 21/22 rimborso anticipazioni , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge
L'onere della CTU va posto in via definitiva a carico della appellata
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
n. 79/2022 ,
dichiara l'inesistenza della notifica di primo grado nei confronti del terzo chiamato;
dichiara la responsabilità della conducente in relazione al CP_1
sinistro occorso alla trasportata e per l'effetto la condanna a Parte_1
pagare alla appellante a titolo di risarcimento danni la somma di €
35.000,00 oltre interessi legali dal 4.4.2022 al saldo;
condanna ai sensi dell'art 91 c.p.c. a rifondere a CP_1 Pt_1
le spese di lite che si liquidano per il primo grado in euro 7616,00 ,00
[...]
per compensi, euro 545,00 per contributo unificato, oltre spese generali, oltre iva, cpa come per legge;
e per il presente in euro 8991,00 per compensi, euro 804,00 per contributo unificato , oltre spese generali, iva, cpa come per legge.
Pone l'onere della CTU in via definitiva a carico di CP_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana UZ
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