Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14205/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 20.4.1974
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luisella Centurioni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Treviglio il 30.6.1976
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Lucia Sciarrino e Antonella Gallo presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LO (MI)
(Atto n. 28 – parte 1 – serie A – anno 2011)
Separati consensualmente con verbale in data 11.7.2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 20.7.2022
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a LO (MI) il 25.9.2011 in regime di separazione dei beni (Atto n. 28 – parte 1 – serie A – anno 2011 Comune di LO MI), tra il SI.
e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
LO (MI), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare che i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Pt_4 Pt_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale in via solidale e condivisa, con collocamento e residenza presso la mamma, SI.ra in Vaprio d'Adda (MI), alla via Madre Laura Baraggia Parte_1
30.
3) Confermare che i SI. e SI.ra si impegnano a collaborare tra Parte_2 Parte_1 di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto degli stessi con entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, in uno con le effettive possibilità dei genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore, quando avrà con sé i figli.
4) Dichiarare che il papà potrà tenere con sé i figli e secondo le seguenti modalità: Pt_4 Pt_3
- A fine settimana alterni, dal venerdì dopo la scuola (o il campus estivo), andandoli a prendere, fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola (o al campus estivo); durante la settimana il papà terrà con sé e il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dal campus estivo) e sino al Pt_4 Pt_3 giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
- Nel periodo in cui i figli non avranno né impegni scolastici, né attività estive il papà andrà a prendere, a week end alterni ed il mercoledì, i gemelli alle 9.00 di mattina presso la mamma, dove li riaccompagnerà alle 9.00 del lunedì mattina (post week end di sua competenza) e la mattina del giovedì.
- Durante le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni con la madre ed il padre, rispettivamente, nel periodo dal 25-30 dicembre più il 6 gennaio e nel periodo 31-5 gennaio più il 24 dicembre. Per quest'anno 2024 i gemelli staranno con il papà nel periodo 25-30 dicembre più il 6 gennaio e con la mamma nel periodo 31-5 gennaio più il 24 dicembre.
- il criterio dell'alternanza tra i genitori vigerà anche per le vacanze pasquali ed in particolare per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; così anche le restanti festività ed i cd. Ponti.
- durante le vacanze estive, il SI. potrà trascorrere con i figli due settimane anche non Pt_2 consecutive;
tale periodo verrà concordato tra i genitori entro il giorno 15/6 di ogni anno.
- restano comunque salvi i diversi e migliori accordi a cui i genitori potranno addivenire tenendo conto l'esclusivo interesse dei minori. - I SI.ri e si impegnano, in un'ottica di collaborazione, a comunicarsi Parte_1 Pt_2 reciprocamente ed in tempo utile le reciproche assenze per lavoro, sì che i figli possano stare con l'altro genitore allorquando uno dei due sarà assente e/o anche concordare, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore, lo scambio del week end di competenza e/o del giorno infrasettimanale di competenza del padre, continuando, comunque, ad avvalersi anche dei famigliari e/o di persone terze da entrambi i genitori ammesse e sempre considerati, principalmente, l'interesse e gli impegni dei figli.
5. Confermare che la casa familiare sita in Vaprio d'Adda via Madre Laura Baraggia 30 rimane assegnata, con tutti i relativi mobili ed arredamenti, alla SI.ra in ragione del Parte_1 collocamento prevalente dei figli con i quali vi vivrà sino a quando entrambi o uno dei due figli coabiterà (da intendersi anche in caso di coabitazione saltuaria ad esempio per frequentazione dell'università fuori sede) con la madre e, in ogni caso, non oltre il raggiungimento dell'autosufficienza economica per entrambi i figli. I SI.ri e si impegnano, sin d'ora, Pt_2 Parte_1
a mettere in vendita l'immobile a terzi (e /o ciascuno a rilevare la quota dell'altro), allorquando verrà meno l'assegnazione dell'immobile de quo, alla SI.ra , quale casa familiare. Parte_1
6. Confermare che i genitori si impegnano a comunicare la località ove si recheranno, quando avranno con sé i minori in località diverse da quelle abituali.
7. Confermare che i SI.ri e concordano a che la rata di mutuo gravante sulla casa Parte_1 Pt_2 familiare sita in via Madre Laura Baraggia. n. 30 in Vaprio D'Adda (MI) e le spese condominiali straordinarie ad essa relative siano tra loro ripartite al 50%; le utenze e le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SI.ra . Parte_1
8. Confermare che il SI. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei due Pt_2 figli minori, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, l'importo di € 600,00 (seicento/00 Euro) per ciascun figlio e, dunque complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00 Euro), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% della retta e delle spese della scuola privata
Collegio Sant'Antonio e delle spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida adottate dal
Tribunale di Milano nel 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.) all'altro genitore la richiesta confermata con documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese in cui ha sostenuto le spese. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
9. Dichiarare che le deduzioni per i figli a carico spettano nella misura del 50% per ciascun genitore e che gli assegni familiari (o assegno unico) verranno percepiti nella misura del 100% dalla SI.ra
., per entrambi i figli. Parte_1
10. I SI.ri e danno atto di aver proceduto a spostare, i seguenti finanziamenti, sul Parte_1 Pt_2 conto corrente presso la Banca Intesa dove è appoggiato il mutuo della casa coniugale, ed di aver contestualmente chiuso il conto corrente presso Banca BNL, ove erano appoggiati i finanziamenti di seguito indicati.
I SI.ri e continueranno a corrispondere il 50% ciascuno della quota mensile dei due Parte_1 Pt_2 finanziamenti:
1) FINANZIAMENTO N. 1091849, IMPORTO DEBITO RESIDUO € 1.898,72, RATE RIMANENTI 24/180, DATA SCADENZA ULTIMA RATA 7/10/2026, IMPORTO RATA MENSILE € 84,14; 2) FINANZIAMENTO N. 1486456, IMPORTO DEBITO RESIDUO € 16.333,12, RATE RIMANENTI 185/300, DATA SCADENZA ULTIMA RATA23/3/2040, IMPORTO RATA MENSILE € 122,59.
15. Dichiarare che i SI.ri e danno atto di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 Pt_2 di avere regolamentato i propri reciproci rapporti economici, ad eccezione della comproprietà della casa coniugale e con riferimento alla Controparte_1 on reciproca soddisfazione, riconoscendo di non avere più nulla a pretendere rispettivamente
[...]
l'una dall'altro, tranne in ragione e per l'esecuzione di quanto qui concordato. 16. Confermare che i SI.ri e si concedono reciprocamente l'autorizzazione ed il Parte_1 Pt_2 consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio dei figli minori.
17. Dichiarare che le spese legali sono interamente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'appello e hanno depositato tutta la documentazione richiesta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LO, 25 settembre 2011 tra
[...]
e (Atto n. 28 – parte 1 – serie A – anno 2011) Parte_1 Parte_2 con rito civile in LO (MI);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di LO dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG