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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/09/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1326/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Luciano De Marco
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Luciano De Marco
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Molare (AL), Via Valsorita 6, già casa coniugale, di proprietà della madre della SI.ra , resterà nella disponibilità della stessa, che ad oggi abita l'immobile insieme ai Pt_1
1 due figli minori. 3) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse per la cura e l'educazione dei figli, nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei minori stessi, tenuto altresì conto che la residenza verrà fissata presso l'abitazione materna. 4) Per quanto attiene alla determinazione dei criteri di visita dei figli minori, il padre potrà vederli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e quantomeno trascorrerà con loro: - il mercoledì ed il giovedì di ciascuna settimana, incluso il pernotto, dalle 15.30 del mercoledì (nel periodo scolastico prenderà i ragazzi all'uscita da scuola) alle 21.00 del giovedì sera;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio minore con il criterio dell'alternanza con la madre anno per anno;
- il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà; 5) Quanto alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i periodi dal 27 al 31 dicembre compresi e dal 1° al 5 gennaio compresi, fermo restando che i giorni del 24 dicembre ed il giorno di Natale li trascorreranno sempre alternati con un genitore o con l'altro. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori. 6) I figli minori trascorreranno il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con un genitore o con l'altro ad anni alterni. 7) Il padre avrà, in aggiunta a quanto sopra, facoltà di trascorrere ogni anno con i figli dieci (10) giorni durante il periodo estivo, che dovranno essere divisi in due periodi di 5 giorni consecutivi da collocare nel periodo da fine scuola al 31 agosto di ciascun anno. L'esatta individuazione dei due periodi deve essere comunicata dal padre alla madre, e tra i due genitori concordata, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. 8)
I coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori. 9) Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli CP_1 minori la somma mensile di € 540,00 (€ 270,00 per ciascun figlio) che verserà entro il giorno 10
(dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
(le cui coordinate sono già note al SI. ) e finché gli stessi non Parte_1 CP_1 raggiungeranno l'autosufficienza economica, ovvero trovando una stabile occupazione lavorativa.
Detto contributo sarà rivalutato annualmente di un importo pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente. 10) I coniugi verseranno nella misura del 50% le spese straordinarie così come previste dal “Protocollo” attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, restando le spese ordinarie determinate in base a detto protocollo a carico della madre. 11) L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; 12) Il cane di razza chiwawa di proprietà della SI.ra resterà in convivenza Pt_1 Pt_1
con il SI. che provvederà ad ogni onere relativo al mantenimento e cura dello stesso, spese CP_1
mediche comprese;
13) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, con contestuale impegno a dare il consenso per il rilascio del passaporto individuale
2 per ciascuno dei figli minori o di altro documento equipollente. 14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali propri cambiamenti di domicilio e/o di residenza. L'eventuale trasferimento della residenza dei figli minori al di fuori della Provincia di
Alessandria non potrà avvenire se non avuto riguardo al preminente interesse dei minori, alle esigenze lavorative e di vita della madre quale genitore collocatario, nel rispetto della vigente normativa e, come detto, dell'interesse dei minori;
15) I coniugi si impegnano a rispettare le sopracitate condizioni dalla data del deposito del presente ricorso nella Cancelleria del
Tribunale”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'8.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i CP_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 13.6.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno
3 separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto. 2) L'abitazione sita in Molare (AL), Via
Valsorita 6, già casa coniugale, di proprietà della madre della SI.ra , resterà nella Pt_1 disponibilità della stessa, che ad oggi abita l'immobile insieme ai due figli minori. 3) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse per la cura e l'educazione dei figli, nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei minori stessi, tenuto altresì conto che la residenza verrà fissata presso l'abitazione materna. 4) Per quanto attiene alla determinazione dei criteri di visita dei figli minori, il padre potrà vederli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e quantomeno trascorrerà con loro: - il mercoledì ed il giovedì di ciascuna settimana, incluso il pernotto, dalle 15.30 del mercoledì (nel periodo scolastico prenderà i ragazzi all'uscita da scuola) alle 21.00 del giovedì sera;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio minore con il criterio dell'alternanza con la madre anno per anno;
- il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà; 5) Quanto alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i periodi dal 27 al 31 dicembre compresi e dal 1° al 5 gennaio compresi, fermo restando che i giorni del 24 dicembre ed il giorno di Natale li trascorreranno sempre alternati con un genitore o con l'altro. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori. 6) I figli minori trascorreranno il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con un genitore o con l'altro ad anni alterni. 7)
Il padre avrà, in aggiunta a quanto sopra, facoltà di trascorrere ogni anno con i figli dieci
(10) giorni durante il periodo estivo, che dovranno essere divisi in due periodi di 5 giorni consecutivi da collocare nel periodo da fine scuola al 31 agosto di ciascun anno. L'esatta individuazione dei due periodi deve essere comunicata dal padre alla madre, e tra i due genitori concordata, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. 8) I coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori. 9) Il
SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori la CP_1 somma mensile di € 540,00 (€ 270,00 per ciascun figlio) che verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
(le cui coordinate sono già note al SI. ) e finché gli stessi non Parte_1 CP_1 raggiungeranno l'autosufficienza economica, ovvero trovando una stabile occupazione lavorativa. Detto contributo sarà rivalutato annualmente di un importo pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente. 10) I coniugi verseranno nella misura del 50% le spese straordinarie così come previste dal
“Protocollo” attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, restando le spese ordinarie determinate in base a detto protocollo a carico della madre. 11) L'Assegno Unico
4 verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; 12) Il cane di razza chiwawa di proprietà Pt_1
della SI.ra resterà in convivenza con il SI. che provvederà ad ogni onere Pt_1 CP_1
relativo al mantenimento e cura dello stesso, spese mediche comprese;
13) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, con contestuale impegno a dare il consenso per il rilascio del passaporto individuale per ciascuno dei figli minori o di altro documento equipollente. 14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali propri cambiamenti di domicilio e/o di residenza. L'eventuale trasferimento della residenza dei figli minori al di fuori della Provincia di Alessandria non potrà avvenire se non avuto riguardo al preminente interesse dei minori, alle esigenze lavorative e di vita della madre quale genitore collocatario, nel rispetto della vigente normativa e, come detto, dell'interesse dei minori;
15) I coniugi si impegnano a rispettare le sopracitate condizioni dalla data del deposito del presente ricorso nella Cancelleria del
Tribunale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1326/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Luciano De Marco
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Luciano De Marco
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Molare (AL), Via Valsorita 6, già casa coniugale, di proprietà della madre della SI.ra , resterà nella disponibilità della stessa, che ad oggi abita l'immobile insieme ai Pt_1
1 due figli minori. 3) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse per la cura e l'educazione dei figli, nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei minori stessi, tenuto altresì conto che la residenza verrà fissata presso l'abitazione materna. 4) Per quanto attiene alla determinazione dei criteri di visita dei figli minori, il padre potrà vederli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e quantomeno trascorrerà con loro: - il mercoledì ed il giovedì di ciascuna settimana, incluso il pernotto, dalle 15.30 del mercoledì (nel periodo scolastico prenderà i ragazzi all'uscita da scuola) alle 21.00 del giovedì sera;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio minore con il criterio dell'alternanza con la madre anno per anno;
- il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà; 5) Quanto alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i periodi dal 27 al 31 dicembre compresi e dal 1° al 5 gennaio compresi, fermo restando che i giorni del 24 dicembre ed il giorno di Natale li trascorreranno sempre alternati con un genitore o con l'altro. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori. 6) I figli minori trascorreranno il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con un genitore o con l'altro ad anni alterni. 7) Il padre avrà, in aggiunta a quanto sopra, facoltà di trascorrere ogni anno con i figli dieci (10) giorni durante il periodo estivo, che dovranno essere divisi in due periodi di 5 giorni consecutivi da collocare nel periodo da fine scuola al 31 agosto di ciascun anno. L'esatta individuazione dei due periodi deve essere comunicata dal padre alla madre, e tra i due genitori concordata, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. 8)
I coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori. 9) Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli CP_1 minori la somma mensile di € 540,00 (€ 270,00 per ciascun figlio) che verserà entro il giorno 10
(dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
(le cui coordinate sono già note al SI. ) e finché gli stessi non Parte_1 CP_1 raggiungeranno l'autosufficienza economica, ovvero trovando una stabile occupazione lavorativa.
Detto contributo sarà rivalutato annualmente di un importo pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente. 10) I coniugi verseranno nella misura del 50% le spese straordinarie così come previste dal “Protocollo” attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, restando le spese ordinarie determinate in base a detto protocollo a carico della madre. 11) L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; 12) Il cane di razza chiwawa di proprietà della SI.ra resterà in convivenza Pt_1 Pt_1
con il SI. che provvederà ad ogni onere relativo al mantenimento e cura dello stesso, spese CP_1
mediche comprese;
13) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, con contestuale impegno a dare il consenso per il rilascio del passaporto individuale
2 per ciascuno dei figli minori o di altro documento equipollente. 14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali propri cambiamenti di domicilio e/o di residenza. L'eventuale trasferimento della residenza dei figli minori al di fuori della Provincia di
Alessandria non potrà avvenire se non avuto riguardo al preminente interesse dei minori, alle esigenze lavorative e di vita della madre quale genitore collocatario, nel rispetto della vigente normativa e, come detto, dell'interesse dei minori;
15) I coniugi si impegnano a rispettare le sopracitate condizioni dalla data del deposito del presente ricorso nella Cancelleria del
Tribunale”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'8.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i CP_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Acqui Terme, il 13.6.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) I coniugi vivranno
3 separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto. 2) L'abitazione sita in Molare (AL), Via
Valsorita 6, già casa coniugale, di proprietà della madre della SI.ra , resterà nella Pt_1 disponibilità della stessa, che ad oggi abita l'immobile insieme ai due figli minori. 3) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse per la cura e l'educazione dei figli, nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei minori stessi, tenuto altresì conto che la residenza verrà fissata presso l'abitazione materna. 4) Per quanto attiene alla determinazione dei criteri di visita dei figli minori, il padre potrà vederli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e quantomeno trascorrerà con loro: - il mercoledì ed il giovedì di ciascuna settimana, incluso il pernotto, dalle 15.30 del mercoledì (nel periodo scolastico prenderà i ragazzi all'uscita da scuola) alle 21.00 del giovedì sera;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio minore con il criterio dell'alternanza con la madre anno per anno;
- il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà; 5) Quanto alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i periodi dal 27 al 31 dicembre compresi e dal 1° al 5 gennaio compresi, fermo restando che i giorni del 24 dicembre ed il giorno di Natale li trascorreranno sempre alternati con un genitore o con l'altro. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori. 6) I figli minori trascorreranno il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con un genitore o con l'altro ad anni alterni. 7)
Il padre avrà, in aggiunta a quanto sopra, facoltà di trascorrere ogni anno con i figli dieci
(10) giorni durante il periodo estivo, che dovranno essere divisi in due periodi di 5 giorni consecutivi da collocare nel periodo da fine scuola al 31 agosto di ciascun anno. L'esatta individuazione dei due periodi deve essere comunicata dal padre alla madre, e tra i due genitori concordata, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. 8) I coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori. 9) Il
SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori la CP_1 somma mensile di € 540,00 (€ 270,00 per ciascun figlio) che verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
(le cui coordinate sono già note al SI. ) e finché gli stessi non Parte_1 CP_1 raggiungeranno l'autosufficienza economica, ovvero trovando una stabile occupazione lavorativa. Detto contributo sarà rivalutato annualmente di un importo pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente. 10) I coniugi verseranno nella misura del 50% le spese straordinarie così come previste dal
“Protocollo” attualmente in uso presso il Tribunale di Alessandria, restando le spese ordinarie determinate in base a detto protocollo a carico della madre. 11) L'Assegno Unico
4 verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; 12) Il cane di razza chiwawa di proprietà Pt_1
della SI.ra resterà in convivenza con il SI. che provvederà ad ogni onere Pt_1 CP_1
relativo al mantenimento e cura dello stesso, spese mediche comprese;
13) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, con contestuale impegno a dare il consenso per il rilascio del passaporto individuale per ciascuno dei figli minori o di altro documento equipollente. 14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali propri cambiamenti di domicilio e/o di residenza. L'eventuale trasferimento della residenza dei figli minori al di fuori della Provincia di Alessandria non potrà avvenire se non avuto riguardo al preminente interesse dei minori, alle esigenze lavorative e di vita della madre quale genitore collocatario, nel rispetto della vigente normativa e, come detto, dell'interesse dei minori;
15) I coniugi si impegnano a rispettare le sopracitate condizioni dalla data del deposito del presente ricorso nella Cancelleria del
Tribunale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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