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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1052/2025 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con l'avv. Giovanni Brusatin attori contro
Controparte_1 con l'avv. Giulia De Campo convenuto
OGGETTO: transazione - accertamento negativo - clausola penale
MOTIVAZIONE
1. e , già soci della cessata Coeb snc, Parte_1 Parte_2 espongono che all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2862/2017
RG, essi avevano concluso con il convenuto - che Controparte_2 avevano costruito - una transazione innanzi all'ausiliario geom. , in base alla CP_3 quale essi dovevano eseguire alcune lavorazioni con la previsione di una penale di euro
100,00 per ogni giorno di ritardo successivo al 28 ottobre 2021. A novembre-dicembre 2022 il direttore dei lavori ing. , incaricato della verifica delle opere, stilava una relazione nella Per_1 quale attestava la sostanziale ultimazione dei lavori. Ciò nondimeno, al fine di evitare ulteriori contenziosi, il 3.11.2023 le parti, dato atto dell'inesistenza di qualsiasi diritto al pagamento della penale, convenivano l'esecuzione di una serie di interventi da parte di Coeb snc, rispetto ai quali il Condominio doveva - ovviamente - attivarsi al fine di consentirne l'esecuzione.
Nonostante ciò, il 22.10.2024 il non chiedeva più l'esecuzione delle opere, ma il CP_1 pagamento di euro 119.000,00 a titolo di penale. Ciò premesso, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venga accertata Parte_2 CP_1
1 l'inesistenza del loro obbligo al pagamento della penale oppure, in subordine, che essa venga ridotta da equità, essendo manifestamente eccessiva: domanda subordinata in seguito rinunziata.
Il Condominio resiste. Elenca una serie di lavori non eseguiti oppure male CP_1 eseguiti (v. pagg.
6-10 della memoria di costituzione). Chiede infine il mero rigetto delle domande avversarie.
2. Respinta l'istanza di concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., in quanto il convenuto si era costituito tempestivamente, sicché gli CP_1 attori potevano svolgere le loro difese alla prima udienza;
respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Premesso che i docc. 23 e 24 depositati dagli attori il 7.07.2025 con la nota che avrebbe dovuto contenere solo le conclusioni (v. ordinanza 26-27.06.2025), sono inammissibili in quanto tardivi, così come l'allegazione secondo cui in relazione al trattamento dei paramenti facciavista le parti avrebbero concordato una lavorazione diversa;
ciò premesso, questo tribunale ricorda che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte;
al debitore convenuto spetta invece la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., sez. III, 20.01.2015, n. 826). Disciplina dell'onere della prova che non può certo essere invertita in caso di proposizione di una domanda di accertamento negativo.
4. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che la domanda principale di accertamento negativo della penale sia infondata.
Del presunto accordo 3.11.2023 in cui le parti avrebbero dato atto dell'inesistenza del diritto al pagamento della penale in capo al , manca qualsiasi prova. CP_1
Né gli attori hanno dedotte prove, come era invece loro onere, in merito alla tempestiva esecuzione – da parte loro – delle opere promesse con la cit. transazione 28.04.2021: dalla relazione stilata dal direttore dei lavori ing. , incaricato della verifica delle opere, Per_1 prodotta dagli stessi attori sub doc. 2, risultano invece vari inadempimenti.
Di qui, come detto, il rigetto della domanda attorea.
5. Per quanto riguarda la domanda subordinata di riduzione della penale, essa - come accennato - è stata rinunziata e, come noto, tale rinunzia non esige l'accettazione (v. Cass., sez. III, 19.12.2019, n. 33761).
6. Nessuna domanda riconvenzionale è stata proposta dal Condominio.
7. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
2
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda attorea.
Condanna e , in solido, a rifondere al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di giudizio, liquidate in euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre
[...] accessori di legge e spese generali.
Padova, 23 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1052/2025 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con l'avv. Giovanni Brusatin attori contro
Controparte_1 con l'avv. Giulia De Campo convenuto
OGGETTO: transazione - accertamento negativo - clausola penale
MOTIVAZIONE
1. e , già soci della cessata Coeb snc, Parte_1 Parte_2 espongono che all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 2862/2017
RG, essi avevano concluso con il convenuto - che Controparte_2 avevano costruito - una transazione innanzi all'ausiliario geom. , in base alla CP_3 quale essi dovevano eseguire alcune lavorazioni con la previsione di una penale di euro
100,00 per ogni giorno di ritardo successivo al 28 ottobre 2021. A novembre-dicembre 2022 il direttore dei lavori ing. , incaricato della verifica delle opere, stilava una relazione nella Per_1 quale attestava la sostanziale ultimazione dei lavori. Ciò nondimeno, al fine di evitare ulteriori contenziosi, il 3.11.2023 le parti, dato atto dell'inesistenza di qualsiasi diritto al pagamento della penale, convenivano l'esecuzione di una serie di interventi da parte di Coeb snc, rispetto ai quali il Condominio doveva - ovviamente - attivarsi al fine di consentirne l'esecuzione.
Nonostante ciò, il 22.10.2024 il non chiedeva più l'esecuzione delle opere, ma il CP_1 pagamento di euro 119.000,00 a titolo di penale. Ciò premesso, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venga accertata Parte_2 CP_1
1 l'inesistenza del loro obbligo al pagamento della penale oppure, in subordine, che essa venga ridotta da equità, essendo manifestamente eccessiva: domanda subordinata in seguito rinunziata.
Il Condominio resiste. Elenca una serie di lavori non eseguiti oppure male CP_1 eseguiti (v. pagg.
6-10 della memoria di costituzione). Chiede infine il mero rigetto delle domande avversarie.
2. Respinta l'istanza di concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., in quanto il convenuto si era costituito tempestivamente, sicché gli CP_1 attori potevano svolgere le loro difese alla prima udienza;
respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Premesso che i docc. 23 e 24 depositati dagli attori il 7.07.2025 con la nota che avrebbe dovuto contenere solo le conclusioni (v. ordinanza 26-27.06.2025), sono inammissibili in quanto tardivi, così come l'allegazione secondo cui in relazione al trattamento dei paramenti facciavista le parti avrebbero concordato una lavorazione diversa;
ciò premesso, questo tribunale ricorda che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte;
al debitore convenuto spetta invece la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., sez. III, 20.01.2015, n. 826). Disciplina dell'onere della prova che non può certo essere invertita in caso di proposizione di una domanda di accertamento negativo.
4. Ciò premesso, questo tribunale ritiene che la domanda principale di accertamento negativo della penale sia infondata.
Del presunto accordo 3.11.2023 in cui le parti avrebbero dato atto dell'inesistenza del diritto al pagamento della penale in capo al , manca qualsiasi prova. CP_1
Né gli attori hanno dedotte prove, come era invece loro onere, in merito alla tempestiva esecuzione – da parte loro – delle opere promesse con la cit. transazione 28.04.2021: dalla relazione stilata dal direttore dei lavori ing. , incaricato della verifica delle opere, Per_1 prodotta dagli stessi attori sub doc. 2, risultano invece vari inadempimenti.
Di qui, come detto, il rigetto della domanda attorea.
5. Per quanto riguarda la domanda subordinata di riduzione della penale, essa - come accennato - è stata rinunziata e, come noto, tale rinunzia non esige l'accettazione (v. Cass., sez. III, 19.12.2019, n. 33761).
6. Nessuna domanda riconvenzionale è stata proposta dal Condominio.
7. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
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P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda attorea.
Condanna e , in solido, a rifondere al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di giudizio, liquidate in euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre
[...] accessori di legge e spese generali.
Padova, 23 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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