Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 24 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23292 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11445/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11445 del 2021, proposto da
IS EA GL e NA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR AR AN NZ, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. del decreto prot. n. Prot. n. 13745 del 09/08/2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA – Ambito Territoriale di PALERMO, successivamente conosciuto, con cui la RICORRENTE è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di PALERMO. di tutti gli ordini e gradi d'istruzione, pubblicate con Prot. n. 13745 del 09/08/2021 per le Classi di concorso ADSS– SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA - e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione
2. delle relative graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le citate classi di concorso, riapprovate, ripubblicate ed allegate al suindicato decreto prot. n. 13745 del 9.8.2021, così come anche al successivo decreto prot. n. 16394 del 03.09.2021, nelle parti in cui l'odierna ricorrente è stata esclusa;
3. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Capo Dipartimento, menzionata nel decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, successivamente conosciuta, sulla scorta della quale l'Amministrazione Scolastica Provinciale di PALERMO ha ripubblicato la già richiamata graduatoria, escludendo l'odierno ricorrente;
4. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021;
5. ove e per quanto di ragione ed in parte qua, del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiamo non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
6. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021;
7. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021;
8. ove e per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021;
9. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
10. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”;
11. ove e per quanto di ragione, del successivo avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021;
12. ove e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
13. ove esistente, del provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021;
14. ove e per quanto di ragione, del decreto (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA., Ambito Territoriale di PALERMO, successivamente conosciuto, con il quale, viste le istanze registrate entro il termine del 21.8.2021, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra cui le ADSS), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2021, approvando le relative tabelle che pure qui si impugnano;
15. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella 17 parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.13);
- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di comuni per le classi di concorso ADSS, mediante l'inserimento della specializzazione sulle cdc ADSS conseguita in Spagna in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 l’avv. TE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con istanza depositata in giudizio il 27 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio in ragione della definizione in rito e dalla serialità della controversia, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, da porsi a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, al ricorrere dei presupposti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE ST, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE ST |
IL SEGRETARIO