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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025 pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PU LA
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ER RO
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 ha chiesto pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
16/03/1996 , esponendo che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi la separazione protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di
1 di separazione personale, definita con decreto di omologazione del 2.5.2023, pubblicato il 4.5.2023.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituito in giudizio chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, mediante la previsione della soluzione della lite alle seguenti condizioni: “come da conclusioni del ricorso;
il ricorrente rinuncia alla sua parte di assegno unico che verrà percepito al 100% dalla resistente.”
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed infatti, con decreto di omologazione del 2.5.2023, pubblicato il 4.5.2023 il
Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “1) la figlia minore sarà Per_1
affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che continuerà, quindi, ad abitare presso la casa coniugale sita in
Frascineto alla Via Talete, 6;
2) il padre potrà tenere con sé la figlia due week end al mese alternati, dal sabato alle ore 13,30 fino alla domenica alle ore 20.00, prelevandola all'uscita dalla scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre;
3) Con riferimento alle festività Natalizie (vigilia e giorno di Natale e vigilia e giorno di
Capodanno) e a quelle Pasquali (giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo), la ragazza trascorrerà, in virtù del principio dell'aternanza, la viglia con la mamma e il giorno con il papà, salvo diverso accordo di giorni tra i due genitori;
4) per quanto concerne il periodo estivo (luglio-agosto) il padre potrà vederla e tenerla con sè per 15 giorni complessivi, da dividersi in due settimane separate;
5) le ricorrenze della ragazza (compleanni, onomastici ecc. Dovranno essere,
2 di preferibilmente, trascorse dalla bambina con entrambi i genitori;
6) il sig continuerà a versare la somma di Euro 400,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per la figlia minore, che sarà versata in Euro 100,00 settimanalmente, con le stesse modalità finora adottate;
7) i genitori terranno a loro carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
3 di - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il ricorrente rinuncia alla sua parte di assegno unico che verrà percepito al 100% dalla resistente”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Castrovillatri il 16/03/1996 (atto n. 12, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996 );
2. COMPENSA le spese.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
4 di DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 05/12/2025.
La Giudice rel.- est. il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
5 di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025 pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PU LA
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ER RO
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 ha chiesto pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
16/03/1996 , esponendo che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi la separazione protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di
1 di separazione personale, definita con decreto di omologazione del 2.5.2023, pubblicato il 4.5.2023.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, la resistente si è costituito in giudizio chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, mediante la previsione della soluzione della lite alle seguenti condizioni: “come da conclusioni del ricorso;
il ricorrente rinuncia alla sua parte di assegno unico che verrà percepito al 100% dalla resistente.”
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed infatti, con decreto di omologazione del 2.5.2023, pubblicato il 4.5.2023 il
Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “1) la figlia minore sarà Per_1
affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che continuerà, quindi, ad abitare presso la casa coniugale sita in
Frascineto alla Via Talete, 6;
2) il padre potrà tenere con sé la figlia due week end al mese alternati, dal sabato alle ore 13,30 fino alla domenica alle ore 20.00, prelevandola all'uscita dalla scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre;
3) Con riferimento alle festività Natalizie (vigilia e giorno di Natale e vigilia e giorno di
Capodanno) e a quelle Pasquali (giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo), la ragazza trascorrerà, in virtù del principio dell'aternanza, la viglia con la mamma e il giorno con il papà, salvo diverso accordo di giorni tra i due genitori;
4) per quanto concerne il periodo estivo (luglio-agosto) il padre potrà vederla e tenerla con sè per 15 giorni complessivi, da dividersi in due settimane separate;
5) le ricorrenze della ragazza (compleanni, onomastici ecc. Dovranno essere,
2 di preferibilmente, trascorse dalla bambina con entrambi i genitori;
6) il sig continuerà a versare la somma di Euro 400,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per la figlia minore, che sarà versata in Euro 100,00 settimanalmente, con le stesse modalità finora adottate;
7) i genitori terranno a loro carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
3 di - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il ricorrente rinuncia alla sua parte di assegno unico che verrà percepito al 100% dalla resistente”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Castrovillatri il 16/03/1996 (atto n. 12, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996 );
2. COMPENSA le spese.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
4 di DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 05/12/2025.
La Giudice rel.- est. il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
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