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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6484/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6484/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 12,30 nella stanza virtuale del giudice, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO Parte_1 ANDREA. Per l'avv. Borioli Federica in sostituzione dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 AT AS.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale agli arresti giurisprudenziali prodotti in particolare alle sentenze di Cassazione. L'avv. Borioli dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali deduzioni/domande nuove, nel riportarsi agli atti difensivi, in particolare alle note conclusive 17.02.2025, insiste innanzitutto nell'eccezione di inesistenza insanabile di procura per i motivi tutti già ampiamente esposti in atti. Tale eccezione è di per sé sola dirimente ogni altra questione, rendendo l'azione improcedibile. In estremo subordine, nel merito, si fa rilevare come la domanda sarebbe comunque improcedibile/inammissibile per insussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. da parte del signor per intervenuta estinzione per prescrizione di ogni ipotetico diritto di ripetizione ex art. 2946 Parte_1
c.c. di somme, che egli si è riservato di richiedere con separato giudizio, nell'ambito di un contratto acceso nel 2007, quasi vent'anni fa, con rimesse mensili solutorie e non ripristinatorie. Nel merito, si contesta recisamente la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12838/2025 pubblicata in data 13 maggio 2025 in quanto non condivisibile. Contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, nel novero generale delle carte di pagamento rientrano non solo le carte di debito ma anche le carte di credito, ivi comprese le carte revolving che, come tutte le carte di credito, consentono la possibilità di utilizzo ulteriore della linea di credito rispetto all'acquisto del bene. Pertanto, il presente caso rientra indubbiamente nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001, che esclude dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni. Sul punto si pagina 1 di 10 richiamano i principi espressi nelle successive (rispetto alla citata sentenza CS 12385/2025) sentenze Tribunale di Torre Annunziata n. 2322/2025; Tribunale di Messina 1656(2025, Tribunale di Milano n. 4956/2025, n. 4959/2025 e n. 7121/2025. Il collocamento di linea di credito con carta all'epoca del contratto per cui è causa, era dunque perfettamente consentito dalla normativa ratione temporis vigente a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria. Si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive 17.02.2025, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 c.p.c.), v. Corte d'Appello di Napoli n.1155/2025. L'avv. Bernaudo contesta tutte le deduzioni di controparte riportandosi a tutto quanto già controdedotto in atti. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 AT AS e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._2 LAMARMORA 14 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO AT AS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso, per inesistenza insanabile (art. 125 comma II c.p.c.) della procura asseritamente rilasciata in favore dell'avv. Andrea Ruocco;
sempre in via preliminare ma subordinata all'eccezione che precede, dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile: per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto
pagina 3 di 10 ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente la quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
in via gradata e nel merito, respingere ogni domanda Controparte_1 avversaria in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con l'odierno ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli Controparte_1 atti), e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001; sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità (v. Cass Civ. SS. UU. n. 8472/2022 e n. 33719/2022); sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
comminare a parte ricorrente la sanzione pecuniaria, di cui all'art. 210 comma III c.p.c. per non aver esibito l'originale della procura 18.03.2023 allegata al ricorso ed asseritamente rilasciata all'avv. Ruocco;
In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.”
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento concluso in data 17.4.2007. A fondamento della propria pretesa deduceva che il contratto con cui era stata aperta una linea di credito, mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione, ma non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta eccependo, in primo Controparte_1 luogo, l'illeggibilità della firma apposta dal ricorrente nella procura alle liti rilasciata al difensore, nonché il difetto della stessa essendo priva di autenticazione con firma digitale. In secondo luogo,
l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta, atteso che il contratto era stato stipulato nel 2007 e la carta utilizzata per oltre quindici anni;
nonché, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria, poiché il contratto venne concluso dalla Banca. Evidenziava, infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché.
All'esito della prima udienza tenutasi il 22.02.2024, il G.I ordinava a parte ricorrente di esibire l'originale della procura sottoscritta dal e, atteso l'oggetto della causa vertente su Parte_1 un contratto bancario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che successivamente dava esito negativo (verbale del pagina 5 di 10 21.05.2024). Con atto del 13.05.2024, parte ricorrente depositava nuova procura sottoscritta da
, datata 19.04.2024, dando atto di aver smarrito la procura Parte_1 originariamente inviata in data 18.03.2023. All'esito dell'udienza del 25.09.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 27.2.205 concedendo alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, udienza che veniva successivamente rinviata al giorno 29.10.25, al fine di attendere la pronunciadella Corte di Cassazione
a Sez. Unite, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze su tema coincidente con quello oggetto dell'odierno giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata, dunque va accolta.
1.Sull'inesistenza della procura
L'eccezione di inesistenza della procura sollevata da parte resistente è infondata.
La richiesta di esibizione dell'originale della procura datata 18.3.2023, anche se non adempiuta dal ricorrente - il quale ha difatti allegato altra successiva procura del 19.4.24, motivando l'inadempimento all'ordine di esibizione disposto dal tribunale con una dichiarazione dello stesso di Parte_1 smarrimento del documento originale 18.3.23, da ritenersi giustificato motivo (che dunque impedisce la condanna alla pena pecuniaria prevista del comma 4 dell'art 210 cpc) in assenza di altri elementi che possano supportare la tesi della resistente di non 'verosimiglianza' della giustificazione addotta dal
- avrebbe avuto lo scopo di comparare le due firme dell'odierno ricorrente, ovvero quella Parte_1 apposta sul contratto e quella apposta sulla procura 18.3.23, ciò in quanto la seconda firma sarebbe, secondo mera asserzione della resistente non supportata da elemento probatorio alcuno, difforme dalla prima. L'eccezione, basata su di una altrettanto infondata pretesa “illeggibilità, ictu oculi” della firma
(che è invece, all'evidenza, perfettamente leggibile e comprensibile, v. infatti il pdf denominato
'mandato' in allegato al ricorso introduttivo) non risultava neppure fondata su valide argomentazioni: la contestazione sulla difformità, difatti, avrebbe dovuto essere specifica e determinata ed avrebbe dovuto essere accompagnata da dati di riscontro evidenti che invece la resistente non ha fornito nel corso del giudizio. Va inoltre evidenziato che la procura alle liti può essere contestata solo con querela di falso, poiché strumento più idoneo a verificare la validità probatoria di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, dal momento che trattasi di attestazione resa dal difensore nell'espletamento della sua funzione sostanzialmente pubblicistica.
Anche la contestazione relativa al preteso difetto di autenticazione con firma digitale da parte del pagina 6 di 10 procuratore Avv. Ruocco è rimasta generica e non circostanziata. Infine, va ulteriormente evidenziato che il ha partecipato personalmente alla procedura di mediazione, dimostrando in Parte_1 tal modo piena conoscenza del giudizio, cosicché tutte le contestazioni formulate dalla resistente sulla validità/esistenza della procura allegata in atti risultano prive di riscontro.
2. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione d'improcedibilità del giudizio formulata dalla convenuta deve ritenersi superata in ragione dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, con termine concesso dal giudice per il suo esperimento. E' difatti agli atti di causa il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro, tenutosi dinanzi al mediatore in data 21.5.2024, si concludeva negativamente (v. doc. allegato alla nota depositata in data 5.9.24 da parte ricorrente).
3. Sulla carenza di interesse ad agire
Parte convenuta ha poi eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente per avere questi unicamente formulato una domanda di accertamento della nullità del contratto, sul presupposto che debba ritenersi ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda. L'eccezione è infondata sotto ogni profilo sollevato. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio dell'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata.
Nel caso di specie, deve senza dubbio alcuno ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate - volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale – posto che le parti del contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto detto interesse deriva necessariamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Tale principio
è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le
pagina 7 di 10 parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020).
Parimenti, nel caso in esame, non può ritenersi configurabile un'ipotesi di abuso del diritto (quale quella sostenuta dalla resistente, per preteso illegittimo 'frazionamento della domanda' - in quanto è stata esperita dal ricorrente unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto e dil conseguente riconoscimento del diritto alla ripetizione delle prestazioni eseguite in esecuzione di detto contratto. La domanda si configura quindi come distinta ed autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrebbe eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, nel successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
4. Nel merito
Il contratto concluso in data 17.4.2007 dal ricorrente rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Trattasi di una specifica modalità di finanziamento, collegato al rilascio di una carta di credito, che funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale di detto strumento risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono invece un rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile e senza interessi.
La questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronunciadella Corte di
Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era parte del giudizio Con la pronuncia n. Controparte_1
12838 del 13.05.2025 la Suprema Corte ha così elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del CP_2 pagina 8 di 10 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex CP_2 art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia Con in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, si è ritenuto che la stipula di contratti di credito revolving non rientri nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da CP_1
non possa essere ricondotta alla categoria delle cd. 'carte di pagamento', in ragione della sua
[...] precipua - e diversa - funzione di 'finanziamento'.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente a soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia iscritti nell'albo istituito Con presso l' (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di
Firenze n. 1663/2025). E nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta in atti, emerge con chiarezza che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di elettrodomestici, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, sia stata attivato una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte di Controparte_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (v. infatti doc. 1
[...] del ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore - il quale è pacifico che non rivesta qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato l'attivazione di una linea di credito, e ciò ha integrato la violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta quale conseguenza la nullità del contratto ex art. 1418 comma 1° c.c., per violazione di norma imperativa.
Non merita accoglimento l'eccezione mossa dalla resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza per avere consapevolmente usufruito della linea di credito pur essendo a conoscenza della causa d'invalidità del contratto. Sul punto va difatti osservato, in primo luogo, che non può configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. pagina 9 di 10 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto dipende da violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n. 23887 del 03/09/2021; Corte d'Appello di
Firenze n. 1183/2025). In secondo luogo, non emerge alcun elemento che possa condurre ad affermare che il consumatore fosse consapevole, sin dall'inizio, della causa d'invalidità del contratto. Infine, non può ritenersi contrario ai principi di buona fede e correttezza l'utilizzo prolungato di una linea di credito, tanto più considerato che il consumatore ha, nel caso in esame, puntualmente corrisposto ed anticipato gli interessi secondo il tasso concordato.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte l'accoglimento della domanda del ricorrente, volta all'accertamento della nullità del contratto, comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, con la conseguenza che il rimborso del capitale dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1184 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione di interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,45.
Firenze, 29 ottobre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6484/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 12,30 nella stanza virtuale del giudice, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO Parte_1 ANDREA. Per l'avv. Borioli Federica in sostituzione dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 AT AS.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale agli arresti giurisprudenziali prodotti in particolare alle sentenze di Cassazione. L'avv. Borioli dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali deduzioni/domande nuove, nel riportarsi agli atti difensivi, in particolare alle note conclusive 17.02.2025, insiste innanzitutto nell'eccezione di inesistenza insanabile di procura per i motivi tutti già ampiamente esposti in atti. Tale eccezione è di per sé sola dirimente ogni altra questione, rendendo l'azione improcedibile. In estremo subordine, nel merito, si fa rilevare come la domanda sarebbe comunque improcedibile/inammissibile per insussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. da parte del signor per intervenuta estinzione per prescrizione di ogni ipotetico diritto di ripetizione ex art. 2946 Parte_1
c.c. di somme, che egli si è riservato di richiedere con separato giudizio, nell'ambito di un contratto acceso nel 2007, quasi vent'anni fa, con rimesse mensili solutorie e non ripristinatorie. Nel merito, si contesta recisamente la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12838/2025 pubblicata in data 13 maggio 2025 in quanto non condivisibile. Contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, nel novero generale delle carte di pagamento rientrano non solo le carte di debito ma anche le carte di credito, ivi comprese le carte revolving che, come tutte le carte di credito, consentono la possibilità di utilizzo ulteriore della linea di credito rispetto all'acquisto del bene. Pertanto, il presente caso rientra indubbiamente nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001, che esclude dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni. Sul punto si pagina 1 di 10 richiamano i principi espressi nelle successive (rispetto alla citata sentenza CS 12385/2025) sentenze Tribunale di Torre Annunziata n. 2322/2025; Tribunale di Messina 1656(2025, Tribunale di Milano n. 4956/2025, n. 4959/2025 e n. 7121/2025. Il collocamento di linea di credito con carta all'epoca del contratto per cui è causa, era dunque perfettamente consentito dalla normativa ratione temporis vigente a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria. Si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive 17.02.2025, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 c.p.c.), v. Corte d'Appello di Napoli n.1155/2025. L'avv. Bernaudo contesta tutte le deduzioni di controparte riportandosi a tutto quanto già controdedotto in atti. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 AT AS e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._2 LAMARMORA 14 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO AT AS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso, per inesistenza insanabile (art. 125 comma II c.p.c.) della procura asseritamente rilasciata in favore dell'avv. Andrea Ruocco;
sempre in via preliminare ma subordinata all'eccezione che precede, dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile: per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto
pagina 3 di 10 ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente la quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
in via gradata e nel merito, respingere ogni domanda Controparte_1 avversaria in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con l'odierno ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli Controparte_1 atti), e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001; sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità (v. Cass Civ. SS. UU. n. 8472/2022 e n. 33719/2022); sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
comminare a parte ricorrente la sanzione pecuniaria, di cui all'art. 210 comma III c.p.c. per non aver esibito l'originale della procura 18.03.2023 allegata al ricorso ed asseritamente rilasciata all'avv. Ruocco;
In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.”
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento concluso in data 17.4.2007. A fondamento della propria pretesa deduceva che il contratto con cui era stata aperta una linea di credito, mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione, ma non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta eccependo, in primo Controparte_1 luogo, l'illeggibilità della firma apposta dal ricorrente nella procura alle liti rilasciata al difensore, nonché il difetto della stessa essendo priva di autenticazione con firma digitale. In secondo luogo,
l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta, atteso che il contratto era stato stipulato nel 2007 e la carta utilizzata per oltre quindici anni;
nonché, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria, poiché il contratto venne concluso dalla Banca. Evidenziava, infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché.
All'esito della prima udienza tenutasi il 22.02.2024, il G.I ordinava a parte ricorrente di esibire l'originale della procura sottoscritta dal e, atteso l'oggetto della causa vertente su Parte_1 un contratto bancario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che successivamente dava esito negativo (verbale del pagina 5 di 10 21.05.2024). Con atto del 13.05.2024, parte ricorrente depositava nuova procura sottoscritta da
, datata 19.04.2024, dando atto di aver smarrito la procura Parte_1 originariamente inviata in data 18.03.2023. All'esito dell'udienza del 25.09.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 27.2.205 concedendo alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali, udienza che veniva successivamente rinviata al giorno 29.10.25, al fine di attendere la pronunciadella Corte di Cassazione
a Sez. Unite, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze su tema coincidente con quello oggetto dell'odierno giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata, dunque va accolta.
1.Sull'inesistenza della procura
L'eccezione di inesistenza della procura sollevata da parte resistente è infondata.
La richiesta di esibizione dell'originale della procura datata 18.3.2023, anche se non adempiuta dal ricorrente - il quale ha difatti allegato altra successiva procura del 19.4.24, motivando l'inadempimento all'ordine di esibizione disposto dal tribunale con una dichiarazione dello stesso di Parte_1 smarrimento del documento originale 18.3.23, da ritenersi giustificato motivo (che dunque impedisce la condanna alla pena pecuniaria prevista del comma 4 dell'art 210 cpc) in assenza di altri elementi che possano supportare la tesi della resistente di non 'verosimiglianza' della giustificazione addotta dal
- avrebbe avuto lo scopo di comparare le due firme dell'odierno ricorrente, ovvero quella Parte_1 apposta sul contratto e quella apposta sulla procura 18.3.23, ciò in quanto la seconda firma sarebbe, secondo mera asserzione della resistente non supportata da elemento probatorio alcuno, difforme dalla prima. L'eccezione, basata su di una altrettanto infondata pretesa “illeggibilità, ictu oculi” della firma
(che è invece, all'evidenza, perfettamente leggibile e comprensibile, v. infatti il pdf denominato
'mandato' in allegato al ricorso introduttivo) non risultava neppure fondata su valide argomentazioni: la contestazione sulla difformità, difatti, avrebbe dovuto essere specifica e determinata ed avrebbe dovuto essere accompagnata da dati di riscontro evidenti che invece la resistente non ha fornito nel corso del giudizio. Va inoltre evidenziato che la procura alle liti può essere contestata solo con querela di falso, poiché strumento più idoneo a verificare la validità probatoria di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, dal momento che trattasi di attestazione resa dal difensore nell'espletamento della sua funzione sostanzialmente pubblicistica.
Anche la contestazione relativa al preteso difetto di autenticazione con firma digitale da parte del pagina 6 di 10 procuratore Avv. Ruocco è rimasta generica e non circostanziata. Infine, va ulteriormente evidenziato che il ha partecipato personalmente alla procedura di mediazione, dimostrando in Parte_1 tal modo piena conoscenza del giudizio, cosicché tutte le contestazioni formulate dalla resistente sulla validità/esistenza della procura allegata in atti risultano prive di riscontro.
2. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione d'improcedibilità del giudizio formulata dalla convenuta deve ritenersi superata in ragione dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, con termine concesso dal giudice per il suo esperimento. E' difatti agli atti di causa il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro, tenutosi dinanzi al mediatore in data 21.5.2024, si concludeva negativamente (v. doc. allegato alla nota depositata in data 5.9.24 da parte ricorrente).
3. Sulla carenza di interesse ad agire
Parte convenuta ha poi eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente per avere questi unicamente formulato una domanda di accertamento della nullità del contratto, sul presupposto che debba ritenersi ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda. L'eccezione è infondata sotto ogni profilo sollevato. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio dell'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata.
Nel caso di specie, deve senza dubbio alcuno ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate - volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale – posto che le parti del contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto detto interesse deriva necessariamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Tale principio
è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le
pagina 7 di 10 parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020).
Parimenti, nel caso in esame, non può ritenersi configurabile un'ipotesi di abuso del diritto (quale quella sostenuta dalla resistente, per preteso illegittimo 'frazionamento della domanda' - in quanto è stata esperita dal ricorrente unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto e dil conseguente riconoscimento del diritto alla ripetizione delle prestazioni eseguite in esecuzione di detto contratto. La domanda si configura quindi come distinta ed autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrebbe eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, nel successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
4. Nel merito
Il contratto concluso in data 17.4.2007 dal ricorrente rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Trattasi di una specifica modalità di finanziamento, collegato al rilascio di una carta di credito, che funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale di detto strumento risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono invece un rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile e senza interessi.
La questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronunciadella Corte di
Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era parte del giudizio Con la pronuncia n. Controparte_1
12838 del 13.05.2025 la Suprema Corte ha così elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del CP_2 pagina 8 di 10 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex CP_2 art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia Con in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, si è ritenuto che la stipula di contratti di credito revolving non rientri nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da CP_1
non possa essere ricondotta alla categoria delle cd. 'carte di pagamento', in ragione della sua
[...] precipua - e diversa - funzione di 'finanziamento'.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente a soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia iscritti nell'albo istituito Con presso l' (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di
Firenze n. 1663/2025). E nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta in atti, emerge con chiarezza che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di elettrodomestici, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, sia stata attivato una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte di Controparte_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (v. infatti doc. 1
[...] del ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore - il quale è pacifico che non rivesta qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato l'attivazione di una linea di credito, e ciò ha integrato la violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta quale conseguenza la nullità del contratto ex art. 1418 comma 1° c.c., per violazione di norma imperativa.
Non merita accoglimento l'eccezione mossa dalla resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza per avere consapevolmente usufruito della linea di credito pur essendo a conoscenza della causa d'invalidità del contratto. Sul punto va difatti osservato, in primo luogo, che non può configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. pagina 9 di 10 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto dipende da violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n. 23887 del 03/09/2021; Corte d'Appello di
Firenze n. 1183/2025). In secondo luogo, non emerge alcun elemento che possa condurre ad affermare che il consumatore fosse consapevole, sin dall'inizio, della causa d'invalidità del contratto. Infine, non può ritenersi contrario ai principi di buona fede e correttezza l'utilizzo prolungato di una linea di credito, tanto più considerato che il consumatore ha, nel caso in esame, puntualmente corrisposto ed anticipato gli interessi secondo il tasso concordato.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte l'accoglimento della domanda del ricorrente, volta all'accertamento della nullità del contratto, comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, con la conseguenza che il rimborso del capitale dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1184 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione di interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,45.
Firenze, 29 ottobre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
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