Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. n. 2701/2022 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Valeria Salanitro
Opponente
E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Lo Iacono
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l' (in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore) proponeva opposizione, nei termini di legge, avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2022 del 25.07.2022, reso dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro, nel procedimento monitorio avente R.G. n. 1642/2022, e notificato in data
19.09.2022, col quale veniva alla stessa intimato di pagare, in favore di CP_1
la somma di € 8.739,25 a titolo di TFR e cd. “Bonus Irpef” dal 2016 al 2021, oltre
[...]
interessi di legge, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione l' opponente deduceva: - che il TFR era già stato Pt_1
puntualmente inserito mensilmente in busta paga (tutte firmate per accettazione) unitamente allo stipendio e versato mediante bonifici bancari, nella misura contrattualmente stabilita e pari all'8,63 %, come previsto dall'art. 24, comma 2, del Contratto Provinciale di Lavoro
Operai Agricoli e della Provincia di Siracusa a norma del quale “Il TFR può Parte_2
1
- che il CP_1
Bonus Irpef preteso dalla datrice di lavoro era invece stato richiesto dal lavoratore a conguaglio in sede di Dichiarazione Modello 730 e, dunque, dovuto e versato direttamente dall' . CP_2
Tutto ciò premesso, l'azienda opponente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di
“Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, revocando e/o annullando contestualmente Decreto Ingiuntivo n. 355/2022 (R.G. n° 1642/2022), in considerazione che le somme richieste non sono dovute e che l'intera pretesa di pagamento è inesistente ed infondata in fatto ed in diritto, nonché palesemente vessatoria e strumentale al conseguimento di un indebito arricchimento”, con condanna dell'opposto per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c..
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale Controparte_3 contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto, deducendo di non aver ricevuto le somme allo stesso dovute a titolo di Bonus Irpef né a titolo di TFR in quanto l'art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e l'art. 3 del
DPCM 29/2015 non consentivano l'erogazione mensile del TFR per gli operai agricoli.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine
2 assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nella vicenda in esame, la società (in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore) ha contestato l'esistenza del credito azionato da sia con riferimento a TFR maturato in ragione dell'attività Controparte_1 lavorativa resa alle dipendenze dell'opponente, sia con riferimento al Bonus Irpef per gli anni dal 2016 al 2021.
Quanto al TFR, l'azienda opponente ha dedotto di avere regolarmente corrisposto mensilmente in busta paga i ratei di TFR maturati dal lavoratore, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 24 del CPL, il quale consentiva appunto al datore di lavoro di corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto.
Sul punto giova evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del CPL degli “Agli operai a tempo Parte_3
determinato la retribuzione viene corrisposta mediante busta paga con acconti settimanali o ogni dieci giorni e con saldo mensile. Il TFR può essere erogato nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione”.
Ciò posto, nella fattispecie per cui è causa, per come già evidenziato con motivazioni condivisibili da questo Tribunale nella sentenza n. 873/2023 emessa nel procedimento R.G.
n. 2711/2022 avente ad oggetto la risoluzione delle medesimi questioni giuridiche, dalla documentazione versata in atti dall'Azienda opponente (buste paga e relativi bonifici bancari) risulta dimostrato che i ratei di TFR sono stati tutti puntualmente inseriti nelle buste paga mensili ed erogati unitamente allo stipendio mensile.
In buona sostanza, la società ha Controparte_5
dimostrato di avere regolarmente corrisposto in busta paga i ratei di TFR maturati dal lavoratore, negli anni 2016-2021, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 24 del CPL.
Parimenti, per quanto riguarda il “Bonus Irpef”, dal modello 730, risulta che in sede di dichiarazione annuale dei redditi è stato riconosciuto l'importo di € 960,00, per gli anni
2016, 2018 e 2019 e di € 476,00 per il 2020, non erogato dal datore di lavoro e, conseguentemente, il credito è stato soddisfatto dall'Ente previdenziale in un'unica soluzione.
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e l'opposto decreto ingiuntivo va revocato, essendo stato dimostrato in giudizio che il lavoratore ha interamente riscosso le spettanze richieste con l'instaurazione del procedimento monitorio.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opponente, in quanto sfornita dell'indispensabile supporto probatorio.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 355/2022 reso il
25.07.2022 dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro, nel procedimento monitorio
R.G. n. 1642/2022;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata dall' opponente;
Pt_1
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 17.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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