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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5212/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Pasqualina Di Donna (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Torre del Greco alla via V. Veneto, n. 46, giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Controparte_1 C.F._2
Monsurrò (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Torre Annunziata (NA) alla via Gambardella n. 120, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
-APPELLATO
e
(C.F. in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con sede in alla CP_2 CP_2
via A.Diaz n. 11
-APPELLATA CONTUMACE nonchè
pagina 1 di 11 (C.F. in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in lla Piazza del Plebiscito CP_2
-APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2425/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, nella persona della Dott.ssa Giovanna Cellini, pubblicata il 04.05.2022, afferente al giudizio contrassegnato dal N.R.G. 2060/2020 - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza n. 2425/2022 (relativa al Parte_1
procedimento n. 2060/2020 R.G.), resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 04.05.2022, con la quale è stata accolta la domanda promossa da CP_1
di annullamento della cartella di pagamento n. 07120130092759319000, avente ad
[...]
oggetto il mancato pagamento di sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, anno 2012, ente impositore risultante dall'estratto ruolo n. 2013 / 6801 impugnato. Controparte_2
In particolare, nel giudizio di primo grado, , con atto di citazione conveniva in Controparte_1
giudizio l' nonché la innanzi al Giudice di Parte_1 Controparte_2
Pace di Torre Annunziata onde sentire accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n.
07120130092759319000, della quale era venuto a conoscenza a seguito di rilascio di estratto ruolo, eccependo la prescrizione del credito alla luce del combinato disposto dall'art. 209 c.d.s. e dell'art. 28 della l. 689/81; l'inapplicabilità della prescrizione decennale alla luce della pronuncia della ss.uu. della suprema corte di cassazione;
l'inesistenza della pretesa e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
la nullità della cartella esattoriale e degli atti presupposti per mancata e tempestiva notifica.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G.
2060/2020 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Giovanna Cellini.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'inammissibilità, Parte_1
improponibilità e infondatezza della opposizione esperita;
l'inammissibilità della impugnativa dell'estratto di ruolo;
l'infondatezza della eccezione di prescrizione. La cartella esattoriale è stata regolarmente notificata nei termini di legge;
la carenza di legittimazione passiva. pagina 2 di 11 Con sentenza n. 2425/2022, pubblicata in data 04.05.2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, accoglieva la domanda proposta da con atto di opposizione Controparte_1
all'esecuzione notificato in data 28.02.2020 ai sensi dell'art 3 bis della legge 53/94 e per l'effetto annullava la cartella di pagamento dell'importo di euro 2.421,16 ed emessa per presunte infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2012, condannando la convenuta
[...]
alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 14.10.2022, deducendo: l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l' estratto ruolo, stante la regolare notifica della cartella opposta, per carenza di interesse ad agire;
l'erronea valutazione della documentazione prodotta a riprova della regolarità della notifica in data 07.06.2013; l'errata liquidazione delle spese di lite, la violazione dei parametri di cui al DM
55/14.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare la regolarità della notifica della cartella e rigettare la domanda di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 17.01.2023, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
rivendicava l'ammissibilità dell'opposizione, stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché l'esistenza di un idoneo interesse ad agire. Insisteva, inoltre, nell'eccezione di prescrizione del credito.
Chiedeva, quindi, il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite del grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 23.09.2025, l' concludeva riportandosi ai Parte_1
propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
il Giudice assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va dichiarata la contumacia della in persona del Prefetto p.t., che, pur Controparte_2
regolarmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 14.10.2022, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Preliminarmente, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate pagina 3 di 11 le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame del motivo di gravame relativo all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, occorre precisare la corretta qualificazione della domanda.
Occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite pagina 4 di 11 nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come abbia agito in primo grado per far valere Controparte_1
la prescrizione della pretesa creditoria, fondata sul mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il
“quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente detto. La finalità CP_3
di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) CP_3
da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma
4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo
(cfr., Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ.
6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali pagina 5 di 11 risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva.
Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni
Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la pagina 6 di 11 possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, quindi, era comunque tenuto a dimostrare l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Il
Legislatore, dunque, è intervenuto a “plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente). Con la norma in questione il legislatore, nei regolari specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge pagina 7 di 11 da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ
S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità,
e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva;
successivamente, in senso conforme, cfr. Cass. Civ. ord. n. 10595/2023). In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord. 32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n.
110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n.
2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno pagina 8 di 11 tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela
“anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione. ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica CP_3
della cartella n. 07120130092759319000, in data 07.06.2013 a mani di . Controparte_1
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
pagina 9 di 11 Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo contenente la cartella n. Controparte_1
07120130092759319000;
2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado;
Torre Annunziata, così deciso il 17.12.2025
Il Giudice pagina 10 di 11 MA MU
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5212/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Pasqualina Di Donna (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Torre del Greco alla via V. Veneto, n. 46, giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Controparte_1 C.F._2
Monsurrò (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Torre Annunziata (NA) alla via Gambardella n. 120, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
-APPELLATO
e
(C.F. in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con sede in alla CP_2 CP_2
via A.Diaz n. 11
-APPELLATA CONTUMACE nonchè
pagina 1 di 11 (C.F. in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in lla Piazza del Plebiscito CP_2
-APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2425/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, nella persona della Dott.ssa Giovanna Cellini, pubblicata il 04.05.2022, afferente al giudizio contrassegnato dal N.R.G. 2060/2020 - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza n. 2425/2022 (relativa al Parte_1
procedimento n. 2060/2020 R.G.), resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 04.05.2022, con la quale è stata accolta la domanda promossa da CP_1
di annullamento della cartella di pagamento n. 07120130092759319000, avente ad
[...]
oggetto il mancato pagamento di sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, anno 2012, ente impositore risultante dall'estratto ruolo n. 2013 / 6801 impugnato. Controparte_2
In particolare, nel giudizio di primo grado, , con atto di citazione conveniva in Controparte_1
giudizio l' nonché la innanzi al Giudice di Parte_1 Controparte_2
Pace di Torre Annunziata onde sentire accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n.
07120130092759319000, della quale era venuto a conoscenza a seguito di rilascio di estratto ruolo, eccependo la prescrizione del credito alla luce del combinato disposto dall'art. 209 c.d.s. e dell'art. 28 della l. 689/81; l'inapplicabilità della prescrizione decennale alla luce della pronuncia della ss.uu. della suprema corte di cassazione;
l'inesistenza della pretesa e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
la nullità della cartella esattoriale e degli atti presupposti per mancata e tempestiva notifica.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G.
2060/2020 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Giovanna Cellini.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: l'inammissibilità, Parte_1
improponibilità e infondatezza della opposizione esperita;
l'inammissibilità della impugnativa dell'estratto di ruolo;
l'infondatezza della eccezione di prescrizione. La cartella esattoriale è stata regolarmente notificata nei termini di legge;
la carenza di legittimazione passiva. pagina 2 di 11 Con sentenza n. 2425/2022, pubblicata in data 04.05.2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, accoglieva la domanda proposta da con atto di opposizione Controparte_1
all'esecuzione notificato in data 28.02.2020 ai sensi dell'art 3 bis della legge 53/94 e per l'effetto annullava la cartella di pagamento dell'importo di euro 2.421,16 ed emessa per presunte infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2012, condannando la convenuta
[...]
alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 14.10.2022, deducendo: l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l' estratto ruolo, stante la regolare notifica della cartella opposta, per carenza di interesse ad agire;
l'erronea valutazione della documentazione prodotta a riprova della regolarità della notifica in data 07.06.2013; l'errata liquidazione delle spese di lite, la violazione dei parametri di cui al DM
55/14.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare la regolarità della notifica della cartella e rigettare la domanda di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 17.01.2023, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
rivendicava l'ammissibilità dell'opposizione, stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché l'esistenza di un idoneo interesse ad agire. Insisteva, inoltre, nell'eccezione di prescrizione del credito.
Chiedeva, quindi, il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite del grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 23.09.2025, l' concludeva riportandosi ai Parte_1
propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
il Giudice assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va dichiarata la contumacia della in persona del Prefetto p.t., che, pur Controparte_2
regolarmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 14.10.2022, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Preliminarmente, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate pagina 3 di 11 le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame del motivo di gravame relativo all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, occorre precisare la corretta qualificazione della domanda.
Occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite pagina 4 di 11 nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come abbia agito in primo grado per far valere Controparte_1
la prescrizione della pretesa creditoria, fondata sul mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il
“quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente detto. La finalità CP_3
di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) CP_3
da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma
4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo
(cfr., Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ.
6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali pagina 5 di 11 risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva.
Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni
Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la pagina 6 di 11 possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, quindi, era comunque tenuto a dimostrare l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Il
Legislatore, dunque, è intervenuto a “plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente). Con la norma in questione il legislatore, nei regolari specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge pagina 7 di 11 da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ
S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità,
e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva;
successivamente, in senso conforme, cfr. Cass. Civ. ord. n. 10595/2023). In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord. 32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n.
110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n.
2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno pagina 8 di 11 tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela
“anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione. ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, documentazione comprovante la notifica CP_3
della cartella n. 07120130092759319000, in data 07.06.2013 a mani di . Controparte_1
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
pagina 9 di 11 Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo contenente la cartella n. Controparte_1
07120130092759319000;
2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado;
Torre Annunziata, così deciso il 17.12.2025
Il Giudice pagina 10 di 11 MA MU
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