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Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 11 febbraio 2022, a seguito del gravame interposto da Giovanni IA, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia - con la quale il 2 novembre 2017 il Tribunale di Vasto aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati aggravati di minaccia, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso il 17 aprile e il 6 maggio 2014 nei confronti di NA IN, e l'aveva condannato alla pena sospesa di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore della IN. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3414 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI IO Data Udienza: 25/10/2022 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 612 cod. pen., assumendo il difetto di offensività delle condotte in contestazione e rappresentando che: - in relazione all'episodio del 17 aprile 2014, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente la contestata minaccia indiretta, poiché la frase intimidatoria sarebbe stata riferita alla persona offesa (dal teste Brindisi) successivamente al secondo episodio descritto imputazione;
e il riferimento della sentenza alla presenza della persona offesa e dell'ufficiale al momento del fatto sarebbe errato;
- non assumerebbe rilievo neppure la seconda minaccia poiché - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - espressioni «evocative della morte» non costituirebbero di per sé indici di gravità della minaccia e - come riferito dal carabiniere Carbonelli - in tale occasione la persona offesa non sarebbe rimasta intimidita. 2.2. Con il secondo motivo sono state addotte la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione poiché: - l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il primo episodio non recherebbe alcuna motivazione, segnatamente sul fatto che egli abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio (in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza); - parimenti non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione in concreto della minaccia e, in particolare, sul turbamento psichico arrecato alla persona offesa (punto sul quale la Corte di merito si sarebbe limitata a un generico riferimento a un criterio medio correlato a circostanze di fatto oggettive e soggettive non descritte); - non si sarebbe argomentato neppure sull'attendibilità dei testi, segnatamente in relazione alle critiche svolte sulla genuinità della dichiarazione del Brindisi, cliente e amico della IN, e al fatto che lo stesso avrebbe ricevuto una minaccia senza riferirla a lei. 2.3. Con il terzo motivo sono state assunte la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante. Ad avviso della difesa: - la circostanza sarebbe stata contestata in maniera del tutto generica, considerato pure che il giudizio di gravità della minaccia implica componenti valutative;
- dunque, il reato ritenuto dai Giudici di merito costituirebbe una minaccia semplice rientrante nella competenza del giudice di pace, da cui conseguirebbe la necessità di una declaratoria di incompetenza, da rendersi in ogni stato e grado;
- in ogni caso, ai fini della sussistenza dell'aggravante, rileverebbe l'entità del turbamento psichico determinato nel soggetto passivo dall'atto intimidatorio, da accertarsi non soltanto alla luce del tenore delle espressioni ma anche del contesto;
e nella specie, in ordine al primo episodio 2 la IN non aveva consapevolezza della minaccia, nel secondo ha mostrato di non essere intimidita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che: - «ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima» (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, Di Maggio Rv. 278664 - 01; Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01); - l'attitudine della condotta ad intimorire «va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto» e non deve «essere trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le frasi sono proferite», in ordine alla loro potenziale capacità ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (tanto che anche un'espressione priva di una «connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione» di un ingiusto danno, «nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento»: cfr. Sez. 5, n. 9392/2020, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 45502/2014, cit.); - «ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio» (Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Dardo, Rv. 271202 - 01; conf. Sez. 6, n. 8898 del 03/12/2010 - dep. 2011, Licursi, Rv. 249634 - 01); - ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di minaccia ex art. 612, comma 2, cod. pen. «è necessario avere riguardo all'entità del turbamento psichico che la condotta è idonea a determinare nel soggetto passivo, tenuto conto delle modalità di commissione del fatto e delle condizioni soggettive tanto dell'autore, quanto della vittima del reato », dovendosi attribuire «rilevanza non solo al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche del contesto in cui le stesse sono state pronunciate, a cui occorre avere riguardo nella valutazione sull'entità del turbamento che la condotta è in grado di cagionare alla persona offesa» (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 - 01, che richiama Sez. 6, n. 35593 del 16/6/2015, Romeo, Rv. 264341 e Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella Rv. 266055). 1.2. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei predetti princìpi. Infatti, la Corte di merito: - ha esposto che, alla luce di quanto rappresentato dai testi escussi (ossia della deposizione non solo della persona offesa, ma anche degli altri soggetti, che hanno corroborato 3 il narrato della prima, ritenuto attendibile perché coerente, dettagliato e circostanziato), nel primo episodio in imputazione, l'imputato - in occasione della consegna di una vettura sottoposta a pignoramento - ha affermato che avrebbe fatto saltare in aria la IN (avvocato del creditore che procedeva nei confronti dello stesso IA), la quale non aveva sentito la frase, e la sua famiglia, e che ciò era stato riportato alla stessa IN dal teste Brindisi (che aveva direttamente ascoltato l'espressione) successivamente (segnatamente, in seguito al secondo episodio minaccioso, dopo che la macchina della donna in effetti era stata distrutta da un incendio); e, quanto al secondo episodio, che in occasione di un pignoramento eseguito presso il suo esercizio commerciale il IA aveva rappresentato alla IN che l'avrebbe fatta a pezzi;
- ha ritenuto che, alla luce del tenore letterale e del contesto in cui sono state proferite, dovesse attribuirsi idoneità minatoria alle espressioni in discorso;
e, quanto alla sussistenza, dell'ipotesi aggravata, ha considerato decisivo il turbamento psichico subito dalla persona offesa, evidenziando come essa avesse dichiarato di essere stata in quel periodo destinataria di atti intimidatori (danneggiamento del portone dell'abitazione e incendio della vettura), tanto da aver modificato le proprie abitudini di vita (essendo stata sottoposta a tutela su iniziativa del Prefetto e a sorveglianza dei Carabinieri). Dunque, il ricorso è manifestamente infondato e generico, poiché ha assunto la violazione della legge penale richiamando in maniera erronea - come dato dirimente a sostegno della prospettazione difensiva - il fatto che in una occasione la minaccia sia stata riferita solo in seguito alla persona offesa e assumendo, in maniera apodittica e senza invece denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova, il difetto di turbamento della donna (peraltro, ex se irrilevante sotto il profilo della sussistenza del delitto di minaccia), senza neppure confrontarsi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha espressamente attribuito attendibilità al narrato della persona offesa ed evidenziato come esso sia stato corroborato dalle altre deposizioni, ed ha pure indicato - in relazione alla sussistenza dell'aggravante in contestazione - gli elementi da cui ha tratto l'effettivo turbamento della IN (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Il ricorso, infatti, ha mosso critiche del tutto generiche alla motivazione, in particolare allorché ha assunto che non sarebbero stata compiutamente disattese le censure relative all'attendibilità dei testi, censure nemmeno indicate se non per il tramite di asserti comunque generici). Inoltre, il ricorso - nella parte in cui ha prospettato il difetto di motivazione, segnatamente sulla volontà dell'imputato di intimidire la persona offesa quanto ha proferito la prima espressione minacciosa - contiene un'allegazione che non è stata proposta con il gravame e non può qui essere utilmente dedotta (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01: «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si 4 configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»; cfr. pure Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Infine, il ricorso ha denunciato irritualmente in questa sede la genericità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., che avrebbe potuto integrare una nullità relativa, che tuttavia - come si trae dagli atti - non è stata dedotta innanzi al Giudice di primo grado (cfr. Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01): difatti, il capo di imputazione contempla espressamente la norma appena citata;
ragion per cui non occorre dilungarsi per evidenziare che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, nella specie non può invece ravvisarsi la mancata contestazione della circostanza, proprio perché tramite la menzione dell'art. 612, comma 2, cit. il Pubblico ministero ha esplicitato la qualificazione sub specie iuris del detto elemento accidentale del delitto, richiesta dalla sua natura valutativa (cfr. Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158 - 02, che - proprio in materia di minaccia aggravata - argomenta sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). 2. A fronte dell'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reato - neppure addotta dalla difesa - non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere IO FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 11 febbraio 2022, a seguito del gravame interposto da Giovanni IA, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia - con la quale il 2 novembre 2017 il Tribunale di Vasto aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati aggravati di minaccia, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso il 17 aprile e il 6 maggio 2014 nei confronti di NA IN, e l'aveva condannato alla pena sospesa di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore della IN. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3414 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI IO Data Udienza: 25/10/2022 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 612 cod. pen., assumendo il difetto di offensività delle condotte in contestazione e rappresentando che: - in relazione all'episodio del 17 aprile 2014, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente la contestata minaccia indiretta, poiché la frase intimidatoria sarebbe stata riferita alla persona offesa (dal teste Brindisi) successivamente al secondo episodio descritto imputazione;
e il riferimento della sentenza alla presenza della persona offesa e dell'ufficiale al momento del fatto sarebbe errato;
- non assumerebbe rilievo neppure la seconda minaccia poiché - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - espressioni «evocative della morte» non costituirebbero di per sé indici di gravità della minaccia e - come riferito dal carabiniere Carbonelli - in tale occasione la persona offesa non sarebbe rimasta intimidita. 2.2. Con il secondo motivo sono state addotte la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione poiché: - l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il primo episodio non recherebbe alcuna motivazione, segnatamente sul fatto che egli abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio (in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza); - parimenti non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione in concreto della minaccia e, in particolare, sul turbamento psichico arrecato alla persona offesa (punto sul quale la Corte di merito si sarebbe limitata a un generico riferimento a un criterio medio correlato a circostanze di fatto oggettive e soggettive non descritte); - non si sarebbe argomentato neppure sull'attendibilità dei testi, segnatamente in relazione alle critiche svolte sulla genuinità della dichiarazione del Brindisi, cliente e amico della IN, e al fatto che lo stesso avrebbe ricevuto una minaccia senza riferirla a lei. 2.3. Con il terzo motivo sono state assunte la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante. Ad avviso della difesa: - la circostanza sarebbe stata contestata in maniera del tutto generica, considerato pure che il giudizio di gravità della minaccia implica componenti valutative;
- dunque, il reato ritenuto dai Giudici di merito costituirebbe una minaccia semplice rientrante nella competenza del giudice di pace, da cui conseguirebbe la necessità di una declaratoria di incompetenza, da rendersi in ogni stato e grado;
- in ogni caso, ai fini della sussistenza dell'aggravante, rileverebbe l'entità del turbamento psichico determinato nel soggetto passivo dall'atto intimidatorio, da accertarsi non soltanto alla luce del tenore delle espressioni ma anche del contesto;
e nella specie, in ordine al primo episodio 2 la IN non aveva consapevolezza della minaccia, nel secondo ha mostrato di non essere intimidita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che: - «ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima» (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, Di Maggio Rv. 278664 - 01; Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 - 01); - l'attitudine della condotta ad intimorire «va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto» e non deve «essere trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le frasi sono proferite», in ordine alla loro potenziale capacità ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (tanto che anche un'espressione priva di una «connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione» di un ingiusto danno, «nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento»: cfr. Sez. 5, n. 9392/2020, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 45502/2014, cit.); - «ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio» (Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Dardo, Rv. 271202 - 01; conf. Sez. 6, n. 8898 del 03/12/2010 - dep. 2011, Licursi, Rv. 249634 - 01); - ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di minaccia ex art. 612, comma 2, cod. pen. «è necessario avere riguardo all'entità del turbamento psichico che la condotta è idonea a determinare nel soggetto passivo, tenuto conto delle modalità di commissione del fatto e delle condizioni soggettive tanto dell'autore, quanto della vittima del reato », dovendosi attribuire «rilevanza non solo al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche del contesto in cui le stesse sono state pronunciate, a cui occorre avere riguardo nella valutazione sull'entità del turbamento che la condotta è in grado di cagionare alla persona offesa» (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 - 01, che richiama Sez. 6, n. 35593 del 16/6/2015, Romeo, Rv. 264341 e Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella Rv. 266055). 1.2. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei predetti princìpi. Infatti, la Corte di merito: - ha esposto che, alla luce di quanto rappresentato dai testi escussi (ossia della deposizione non solo della persona offesa, ma anche degli altri soggetti, che hanno corroborato 3 il narrato della prima, ritenuto attendibile perché coerente, dettagliato e circostanziato), nel primo episodio in imputazione, l'imputato - in occasione della consegna di una vettura sottoposta a pignoramento - ha affermato che avrebbe fatto saltare in aria la IN (avvocato del creditore che procedeva nei confronti dello stesso IA), la quale non aveva sentito la frase, e la sua famiglia, e che ciò era stato riportato alla stessa IN dal teste Brindisi (che aveva direttamente ascoltato l'espressione) successivamente (segnatamente, in seguito al secondo episodio minaccioso, dopo che la macchina della donna in effetti era stata distrutta da un incendio); e, quanto al secondo episodio, che in occasione di un pignoramento eseguito presso il suo esercizio commerciale il IA aveva rappresentato alla IN che l'avrebbe fatta a pezzi;
- ha ritenuto che, alla luce del tenore letterale e del contesto in cui sono state proferite, dovesse attribuirsi idoneità minatoria alle espressioni in discorso;
e, quanto alla sussistenza, dell'ipotesi aggravata, ha considerato decisivo il turbamento psichico subito dalla persona offesa, evidenziando come essa avesse dichiarato di essere stata in quel periodo destinataria di atti intimidatori (danneggiamento del portone dell'abitazione e incendio della vettura), tanto da aver modificato le proprie abitudini di vita (essendo stata sottoposta a tutela su iniziativa del Prefetto e a sorveglianza dei Carabinieri). Dunque, il ricorso è manifestamente infondato e generico, poiché ha assunto la violazione della legge penale richiamando in maniera erronea - come dato dirimente a sostegno della prospettazione difensiva - il fatto che in una occasione la minaccia sia stata riferita solo in seguito alla persona offesa e assumendo, in maniera apodittica e senza invece denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova, il difetto di turbamento della donna (peraltro, ex se irrilevante sotto il profilo della sussistenza del delitto di minaccia), senza neppure confrontarsi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che ha espressamente attribuito attendibilità al narrato della persona offesa ed evidenziato come esso sia stato corroborato dalle altre deposizioni, ed ha pure indicato - in relazione alla sussistenza dell'aggravante in contestazione - gli elementi da cui ha tratto l'effettivo turbamento della IN (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Il ricorso, infatti, ha mosso critiche del tutto generiche alla motivazione, in particolare allorché ha assunto che non sarebbero stata compiutamente disattese le censure relative all'attendibilità dei testi, censure nemmeno indicate se non per il tramite di asserti comunque generici). Inoltre, il ricorso - nella parte in cui ha prospettato il difetto di motivazione, segnatamente sulla volontà dell'imputato di intimidire la persona offesa quanto ha proferito la prima espressione minacciosa - contiene un'allegazione che non è stata proposta con il gravame e non può qui essere utilmente dedotta (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01: «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si 4 configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»; cfr. pure Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). Infine, il ricorso ha denunciato irritualmente in questa sede la genericità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., che avrebbe potuto integrare una nullità relativa, che tuttavia - come si trae dagli atti - non è stata dedotta innanzi al Giudice di primo grado (cfr. Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01): difatti, il capo di imputazione contempla espressamente la norma appena citata;
ragion per cui non occorre dilungarsi per evidenziare che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, nella specie non può invece ravvisarsi la mancata contestazione della circostanza, proprio perché tramite la menzione dell'art. 612, comma 2, cit. il Pubblico ministero ha esplicitato la qualificazione sub specie iuris del detto elemento accidentale del delitto, richiesta dalla sua natura valutativa (cfr. Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158 - 02, che - proprio in materia di minaccia aggravata - argomenta sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). 2. A fronte dell'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reato - neppure addotta dalla difesa - non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2022.