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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg20414 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20414 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. STAIANO FABIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli in Via Carlo Cattaneo n. 5,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. STAIANO FABIO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli in Via Carlo Cattaneo n. 5,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Sorrento il 30/04/1994 e che dalla loro unione sono nati due figli Per_1
1 il 03.04.1995 e il 09.12.1996, entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I figli nati dalla loro unione: - sig. nato il [...] in [...] ed ivi res. te in Via Comunale Persona_3
Margherita n. 27- maggiorenne-;
- sig. nato il [...] in [...] ed ivi res. te Via Comunale Persona_4
Margherita n. 27- maggiorenne-; tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti nulla hanno a pretendere e richiedere nei confronti dei genitori come diritto al mantenimento;
2. La sig.ra espressamente rinuncia al proprio diritto al Parte_2
mantenimento;
3. Per quanto concerne, poi, la casa coniugale sita in Napoli in Via Comunale
Margherita n. 27 di proprietà del sig. le parti di comune accordo Parte_1
stabiliscono che sarà abitata dal sig. e che le spese restano ad Parte_1
esclusivo carico del predetto il quale vivrà nella predetta abitazione con i propri figli;
mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_2
4. Nulla per quanto riguarda il diritto di visita nei confronti dei figli, in quanto maggiorenni;
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
2
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.9, parte II, s. B, sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20414 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. STAIANO FABIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli in Via Carlo Cattaneo n. 5,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. STAIANO FABIO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli in Via Carlo Cattaneo n. 5,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Sorrento il 30/04/1994 e che dalla loro unione sono nati due figli Per_1
1 il 03.04.1995 e il 09.12.1996, entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I figli nati dalla loro unione: - sig. nato il [...] in [...] ed ivi res. te in Via Comunale Persona_3
Margherita n. 27- maggiorenne-;
- sig. nato il [...] in [...] ed ivi res. te Via Comunale Persona_4
Margherita n. 27- maggiorenne-; tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti nulla hanno a pretendere e richiedere nei confronti dei genitori come diritto al mantenimento;
2. La sig.ra espressamente rinuncia al proprio diritto al Parte_2
mantenimento;
3. Per quanto concerne, poi, la casa coniugale sita in Napoli in Via Comunale
Margherita n. 27 di proprietà del sig. le parti di comune accordo Parte_1
stabiliscono che sarà abitata dal sig. e che le spese restano ad Parte_1
esclusivo carico del predetto il quale vivrà nella predetta abitazione con i propri figli;
mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_2
4. Nulla per quanto riguarda il diritto di visita nei confronti dei figli, in quanto maggiorenni;
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
2
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.9, parte II, s. B, sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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