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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9101/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9101/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB), Via Volturno Cedri n. 80, rappresentata e difesa dall'avv. Federica De Fanis elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso 22 Marzo n. 25, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Brugherio (MB), al Volturno Cedri n. 80, rappresentato e difeso dall' avv. Gabriella Anna Mariggio' e dall'avv. Mario Fazzini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, Corso Monforte n. 39, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 15 ottobre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“1) viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
2) la casa familiare, di proprietà esclusiva del signor sita a Brugherio (MB), Via Volturno n. 80, Pt_2 resta assegnata alla OR , quale genitore collocatario del figlio. Pt_1
Le parti, allo stato, non intendono pattuire alcun termine per la vendita della predetta casa familiare. Resta, comunque, inteso che la OR sarà libera di trasferirsi altrove qualora lo ritenga Pt_1 opportuno. 3) il signor e trascorreranno insieme weekend alternati e, più precisamente, dal venerdì Pt_2 Per_1 alle ore 19:30 fino al lunedì mattina, con riaccompagno direttamente a scuola, nonché nelle settimane di non spettanza del weekend, un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernotto, da concordare preventivamente tra le parti e salvo diverso accordo tra i genitori in merito al giorno. Nei giorni di sua competenza, il padre si farà carico di prelevare il figlio dalla casa familiare o da scuola, salvo ogni miglior accordo che dovesse raggiungere con la OR;
Pt_1
4) trascorrerà il giorno della Festa del Papà con il signor e il giorno della Festa della Per_1 Pt_2
Mamma con la OR;
Pt_1 5) il compleanno del minore, se possibile, sarà festeggiato congiuntamente, con ripartizione delle relative spese tra i genitori nella misura del 50% da concordare preventivamente e, in caso di disaccordo, Per_1 trascorrerà il giorno del suo compleanno a pranzo con un genitore, e a cena con l'altro, seguendo un'alternanza annuale;
6) il minore trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni con un genitore o con l'altro, mentre i “ponti”
o le altre vacanze scolastiche con il genitore con cui trascorre il fine settimana di competenza;
7) quanto alle vacanze natalizie, starà ad anni alterni, la settimana dal 23 al 30 dicembre con un Per_1 genitore, e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore;
8) quanto alle vacanze estive, starà con il padre almeno tredici giorni consecutivi, salvo diverso Per_1 accordo tra le parti, giorni da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
9) il signor a decorrere dal mese di ottobre 2025, corrisponderà mensilmente alla OR , Pt_2 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, entro il quinto giorno lavorativo, un contributo mensile al mantenimento di di € 300,00, C Per_1
10) l'Assegno Unico per il minore verrà percepito integralmente dalla OR , quale genitore Pt_1 prevalentemente collocatario;
11) qualora l'assegno unico erogato dallo Stato fosse di una somma superiore ad € 150,00 mensili per il solo , il signor a decorrere dal mese successivo al percepimento dell'assegno, Per_1 Pt_2 corrisponderà mensilmente alla OR , a mezzo bonifico bancario, entro il quinto giorno Pt_1 lavorativo, un contributo mensile al mantenimento di di € 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza;
12) qualora l'Assegno Unico non venisse più erogato, il signor erserà la somma mensile di € 300,00 Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza;
13) Spese compensate” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 14/12/2023, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9101/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB), Via Volturno Cedri n. 80, rappresentata e difesa dall'avv. Federica De Fanis elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso 22 Marzo n. 25, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Brugherio (MB), al Volturno Cedri n. 80, rappresentato e difeso dall' avv. Gabriella Anna Mariggio' e dall'avv. Mario Fazzini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, Corso Monforte n. 39, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 15 ottobre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“1) viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
2) la casa familiare, di proprietà esclusiva del signor sita a Brugherio (MB), Via Volturno n. 80, Pt_2 resta assegnata alla OR , quale genitore collocatario del figlio. Pt_1
Le parti, allo stato, non intendono pattuire alcun termine per la vendita della predetta casa familiare. Resta, comunque, inteso che la OR sarà libera di trasferirsi altrove qualora lo ritenga Pt_1 opportuno. 3) il signor e trascorreranno insieme weekend alternati e, più precisamente, dal venerdì Pt_2 Per_1 alle ore 19:30 fino al lunedì mattina, con riaccompagno direttamente a scuola, nonché nelle settimane di non spettanza del weekend, un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernotto, da concordare preventivamente tra le parti e salvo diverso accordo tra i genitori in merito al giorno. Nei giorni di sua competenza, il padre si farà carico di prelevare il figlio dalla casa familiare o da scuola, salvo ogni miglior accordo che dovesse raggiungere con la OR;
Pt_1
4) trascorrerà il giorno della Festa del Papà con il signor e il giorno della Festa della Per_1 Pt_2
Mamma con la OR;
Pt_1 5) il compleanno del minore, se possibile, sarà festeggiato congiuntamente, con ripartizione delle relative spese tra i genitori nella misura del 50% da concordare preventivamente e, in caso di disaccordo, Per_1 trascorrerà il giorno del suo compleanno a pranzo con un genitore, e a cena con l'altro, seguendo un'alternanza annuale;
6) il minore trascorrerà le festività pasquali ad anni alterni con un genitore o con l'altro, mentre i “ponti”
o le altre vacanze scolastiche con il genitore con cui trascorre il fine settimana di competenza;
7) quanto alle vacanze natalizie, starà ad anni alterni, la settimana dal 23 al 30 dicembre con un Per_1 genitore, e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore;
8) quanto alle vacanze estive, starà con il padre almeno tredici giorni consecutivi, salvo diverso Per_1 accordo tra le parti, giorni da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
9) il signor a decorrere dal mese di ottobre 2025, corrisponderà mensilmente alla OR , Pt_2 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, entro il quinto giorno lavorativo, un contributo mensile al mantenimento di di € 300,00, C Per_1
10) l'Assegno Unico per il minore verrà percepito integralmente dalla OR , quale genitore Pt_1 prevalentemente collocatario;
11) qualora l'assegno unico erogato dallo Stato fosse di una somma superiore ad € 150,00 mensili per il solo , il signor a decorrere dal mese successivo al percepimento dell'assegno, Per_1 Pt_2 corrisponderà mensilmente alla OR , a mezzo bonifico bancario, entro il quinto giorno Pt_1 lavorativo, un contributo mensile al mantenimento di di € 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza;
12) qualora l'Assegno Unico non venisse più erogato, il signor erserà la somma mensile di € 300,00 Pt_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza;
13) Spese compensate” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 14/12/2023, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti