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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/10/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. ), e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gianese, giusta procura in atti;
[...]
- PARTE ATTRICE -
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._1
GI LL, giusta procura in atti;
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- PARTI CONVENUTE -
Conclusioni:
Parte attrice: come da atto di citazione
Parte convenuta : come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7-8.8.2020 Parte_1 ha convenuto in giudizio e per sentir dichiarare nei propri Controparte_2 Controparte_1 confronti l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 ss. c.c., dei seguenti atti:
a) contratto di mantenimento sottoscritto il 28.4.2016 a rogito del Notaio Persona_1 di Roma (rep 13675; racc. 6515) trascritto in data 3.5.2016, con il quale il Sig.
[...]
ha trasferito alla sorella la quota pari ad 1/2 del diritto di CP_2 Controparte_1 proprietà dell'appartamento sito in Fiumicino (RM), Via degli Orti n. 14. Distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 742, part. 210, subalterno 511;
b) atto di donazione del 26.10.2017 a rogito del Notaio di Roma (rep. 16783; Per_1 racc. 8049), trascritto in data 3.11.2017, con il quale il Sig. , riservando per Controparte_2 sé il diritto di abitazione, ha trasferito a titolo gratuito alla sorella la nuda Controparte_1
Pagina 1 proprietà dell'immobile sito in Fiumicino (RM), località Isola Sacra, Via Arsiero n. 64.
Distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 1065, part. 331, subalterno 501.
La soc. ha rappresentato che era debitore verso Parte_1 Controparte_2 della somma di € 77.956,36 oltre interessi e spese, in forza di decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 17803/2012 (R.G. 52495/2012), emesso dal Tribunale di Roma in data
19.9.2012, notificato al debitore in data 22.10.2012 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di
Roma con provvedimento del 13.7.2018; che era subentrata nelle ragioni creditorie di per effetto di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 14.7.2017, ai CP_3 sensi degli articoli 4 e 7.1 della L. 30.4.1999 n. 130, di cui era stato dato avviso con pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, n. 93 dell'8.8.2017; che con
“contratto di mantenimento” sottoscritto in data 28.4.2016, compiutamente identificato sub
A), aveva trasferito alla sorella la quota pari ad 1/2 del Controparte_2 Controparte_1 diritto di proprietà della porzione immobiliare come sopra descritta;
con ulteriore atto di donazione del 26.10.2017, compiutamente identificato sub B), , riservando a Controparte_2 sé il diritto di abitazione, aveva altresì trasferito a titolo gratuito, sempre alla sorella
[...]
la nuda proprietà della porzione immobiliare come sopra descritta;
che, per le CP_1 ragioni esposte in atti, ricorrono tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 ss. c.c., avverso gli atti dispositivi sopra identificati.
si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 della parte attrice per mancata prova della titolarità del credito. Ha contestato, in particolare, il requisito della scientia damni, sostenendo che non era al corrente della situazione debitoria del fratello;
che il contratto di mantenimento, avente ad oggetto la quota di 1/2 della proprietà della porzione immobiliare sita in Fiumicino, Via degli Orti n. 14, del quale era già comproprietaria per l'altra metà e nella quale viveva da anni, era stato interpretato “quale giusto riconoscimento da parte del fratello per l'assistenza sempre fornita ai propri genitori”; che tale atto era anche finalizzato a “salvaguardare tale diritto reale della sorella alla luce del fatto, altresì, che egli non aveva, in alcun modo, contribuito ad acquistare tale immobile che era frutto, invece, di un pregresso sforzo economico proprio dei genitori”; che, quanto all'atto di donazione, “il convenuto riusciva a superare le remore della sorella evidenziandole, non essendo sposato e non avendo figli, che questa donazione serviva, in realtà, per anticipare quella che sarebbe stata una disposizione patrimoniale post mortem”.
Nel merito, concludeva aderendo alla domanda di revocatoria dell'atto di donazione, chiedendo invece il rigetto della domanda avente ad oggetto il contratto di mantenimento.
La citazione è stata validamente notificata in data 7.8.2020 a , il quale Controparte_2 non si è costituito in giudizio, talché deve dichiararsene la contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'assunzione di prova orale.
***
L'azione revocatoria è fondata.
Pagina 2 I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito verso il debitore;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa
(cfr. Cass. civ. nn. 16464/2009 e 7452/2000); la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. civ. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione revocatoria, si configura anche nel caso in cui chi agisca abbia semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata (cfr. Cass. civ. nn.
7452/2000, 2104/2000 e 12144/1999; sulla pacifica idoneità del credito litigioso a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria cfr. Cass. civ. n. 4212/2020). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. civ. n.
12144/1999; Cass. civ. n. 5359/2009; Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n. 5619/2016; Cass. civ. n. 23208/2016; Cass. civ. n. 28141/2023).
In tale prospettiva, quindi, non soltanto è da escludere che a norma dell'art. 295 c.p.c. possa pronunciarsi la sospensione necessaria del giudizio promosso con l'azione revocatoria nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione la domanda è proposta (cfr. Cass. S.U. n. 9440/2004), ma è da ritenersi che l'azione ex art. 2901 c.c. sia esperibile in base a una semplice aspettativa di credito che non si rilevi “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. civ. n. 20002/2008; Cass. civ. n. 1968/2009; Cass. civ. n.
1893/2012; Cass. civ. n. 9855/2014; Cass. civ. n. 23208/2016; Cass. civ. n. 18291/2020).
Nel caso di specie, il credito vantato da parte attrice trova obiettivo riscontro nel decreto ingiuntivo n. 17803/2012 emesso dal Tribunale di Roma il 19.9.2012 nei confronti di
[...]
a favore di per il pagamento della somma di € 77.956,36, in veste CP_2 Controparte_3 di fideiussore omnibus per l'esposizione debitoria maturata per scoperto di c/c dalla soc.
corredato da decreto di esecutorietà in data 13.7.2018. Parte_3
Con riferimento alla contestata legittimazione attiva di in via Parte_1 generale si reputa maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale incline a non
Pagina 3 considerare imprescindibile, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario che ne vanti l'acquisto in forza di un'operazione di cessione “in blocco”, la produzione del contratto di cessione, allorquando sia versato in atti l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023,
n.4277; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Tribunale Milano sez. VI,
06/10/2023, n.7725). La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n.
24798/2020; Cass. civ. n. 4116/2016). Inoltre, la dichiarazione del cedente, resa nota al debitore ceduto con la produzione in giudizio da parte del cessionario intimante, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, integrano degli elementi documentali potenzialmente decisivi ai fini della dimostrazione della cessione del credito in blocco (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200).
Ai fini della prova della titolarità del credito, l'attrice ha versato in atti l'estratto della
Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017 sulla quale è pubblicata la notizia che Parte_1
“nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
[...] relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai Controparte_3 sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da … tutti i crediti (per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_3 erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con espressa informativa che “ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”.
La posizione creditoria dedotta verso il sia per tipologia di rapporto da cui CP_2 scaturisce, sia per periodo di insorgenza, soddisfa i criteri enunciati nell'avviso.
A fugare ogni dubbio sull'inclusione del credito tra quelli ceduti con la richiamata operazione di cartolarizzazione, l'attrice ha inoltre prodotto la dichiarazione della cedente
(all. 10 ) volta ad attestare che “tra i crediti compresi nella cessione Controparte_3 Pt_1
Pagina 4 indicata in premessa a favore di rientrano anche i crediti vantati Parte_1 da nei confronti di derivanti da: conto corrente n. 838465; Controparte_3 Parte_3 conto corrente n. 400509011 mutuo ipotecario n. 6480341”, talché nella cessione è senz'altro ricompreso anche il credito vantato verso il in qualità di garante personale di CP_2 Pt_3 per il saldo passivo dei rapporti di conto corrente n. 838465 e n. 400509011.
[...]
Infine, la ha prodotto un elenco dei crediti ceduti, identificati dai Parte_1 relativi codici NDG/CERI, in cui è inclusa la posizione creditoria individuata dal n.
20675873, corrispondente al numero di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del credito in sofferenza verso (all.ti. 8-9 1) Parte_3 Pt_1
Reputa pertanto il Tribunale, sulla scorta di tali premesse e valutata anche la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, che quest'ultima abbia fornito un'adeguata dimostrazione della propria legittimazione attiva.
Sussiste, pertanto, il requisito della titolarità del credito in capo alla parte attrice.
Circa il requisito dell'eventus damni, è noto che tale condizione si ravvisa ove l'atto compiuto dal debitore determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore o, comunque, ingeneri incertezza o pericolo per la realizzazione del credito in funzione di un'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ. 12144/1999).
Non vi è dubbio in ordine al pregiudizio alle ragioni creditorie inferto per il tramite degli atti impugnati.
Con il contratto di mantenimento sub A), ha trasferito la quota di 1/2 Controparte_2 della proprietà dell'appartamento sito in Fiumicino, via degli Orti n. 14, a fronte della mera assunzione dell'obbligo da parte della sorella di provvedere al mantenimento della loro madre
(di anni 71 alla data dell'atto) per tutta la sua vita.
Con il contratto di donazione sub B), ha trasferito gratuitamente alla Controparte_2 sorella l'intero della nuda proprietà del villino sito in Fiumicino, via Arsiero n. 64.
In virtù di tali atti, il convenuto si è spogliato dei beni oggetto della sua garanzia patrimoniale, sottraendoli alla possibile iniziativa esecutiva dei propri creditori.
È appena il caso di ricordare, come osservato dalla giurisprudenza, che “la donazione implica sempre un atto negoziale a titolo gratuito, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del donante, e si tratta di un atto revocabile, suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 c.c. – secondo le regole tipiche e sulla base degli specifici requisiti normativi – in quanto funzionale a conservare la garanzia patrimoniale del debitore;
pertanto, non vi è dubbio che la disposizione per donazione – sottraendo i relativi cespiti alle facoltà di soddisfazione per i creditori di colui che se ne sia spogliato – incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori” (cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, 26/10/2017,
n. 20959, in DeJure).
Come è noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non occorre che l'atto di disposizione abbia compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che tale atto abbia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. D'altra
Pagina 5 parte, il convenuto, non costituitosi in giudizio, non ha provato che il suo patrimonio, nonostante la stipula degli atti dispositivi sopra richiamati, sarebbe sufficiente a garantire il soddisfacimento senza difficoltà delle ragioni creditorie, come invece sarebbe stato suo onere.
Difatti, la prova dell'effettiva residua consistenza patrimoniale del debitore – che potrebbe condurre all'esclusione della sussistenza del pregiudizio qualora sufficiente a soddisfare le ragioni di credito – incombe sul debitore medesimo, in qualità di unico soggetto in grado di dimostrare che l'atto dispositivo non abbia in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito, in ossequio al principio della c.d. “vicinanza della prova” (cfr. Cass. civ.
n. 15265/2006; Cass. civ. n. 19963/2005).
Sussiste, pertanto, anche il requisito dell'eventus damni.
In merito all'elemento soggettivo, giova anzitutto precisare che la ragione di credito originariamente vantata da è sorta sicuramente prima degli atti dispositivi oggetto di CP_3 revocatoria, entrambi stipulati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo a carico del CP_2
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria in esame è sufficiente la prova della scientia damni, ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche con presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. nn. 14274/1999, 1054/1999 e 7452/2000 per la quale “La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici”; si v. anche Cass. civ. n.
13404/2018 che parla di “elementi indiziari”).
Con riferimento alla posizione dell'alienante, è sufficiente evidenziare che alla luce dell'entità della somma di cui egli era debitore, della pluralità degli atti dispositivi compiuti, della loro natura atipica o gratuita (tale in entrambi i casi da escludere la percezione di un corrispettivo pecuniario a fronte della perdita subita), della non dimostrata presenza di altri cespiti aggredibili, egli fosse sicuramente consapevole del pregiudizio che così stava arrecando alle ragioni di credito della banca.
Per quanto concerne, invece, la posizione dell'acquirente, l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte del terzo. Tra di essi, esemplificativamente, vengono in rilievo la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, tale da rendere inverosimile la mancata conoscenza da parte del terzo della situazione debitoria gravante sul disponente (Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286); la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene (Cassazione civile sez. II, 23/05/2008, n.13404); la vendita contestuale di una pluralità di beni (Cassazione civile sez. II, 23/05/2008, n.13404). È opportuno precisare, altresì, che per integrare il requisito soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente il dolo generico, inteso come mera previsione e consapevolezza da parte del debitore e del terzo del possibile danno che possa derivare al creditore dall'atto dispositivo, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà
Pagina 6 del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (ex multis, Cassazione civile sez. I, 04/12/2014, n.25658).
Reputa il Tribunale che lo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti convenute, in uno all'atipicità dell'operazione negoziale congegnata con il contratto di mantenimento impugnato e alla rilevante sproporzione tra il valore della quota immobiliare trasferita e il vantaggio conseguito dall'alienante, inducano a ritenere dimostrata la conoscenza da parte della convenuta della strumentalità dell'atto alla frustrazione delle aspettative Controparte_1 realizzative dei creditori dell'alienante.
Non convincono i rilievi difensivi al riguardo svolti dalla al fine di contestare il CP_2 presupposto della “scientia damni”.
Non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata l'asserita carenza di rapporti tra i fratelli prima della stipula nel 2016 del contratto di mantenimento. CP_2
Si presentano insufficienti le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, , la Tes_1 quale ha precisato di essere amica di solo dal 2016 e, sentita sul capo 1) Controparte_1 articolato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2) c.p.c. della convenuta [1) Vero è che da quando conosce la sig.ra , il sig. aveva interrotto da tempo, a lei Controparte_1 Controparte_2 noto e, comunque, prima del 2016, qualsivoglia rapporto affettivo e materiale sia con la sorella sig.ra sia con i propri anziani genitori per pregressa ed accesa Controparte_1 conflittualità con i familiari], ha affermato quanto segue: “confermo, io non mai visto il fratello di da quando la conosco e mi ha riferito parlando in confidenza che il fratello CP_1 non era mai presente né per lei, né per i genitori”. Trattasi di testimonianza indiretta de relato actoris, la cui valenza probatoria per condivisibile giurisprudenza è fortemente attenuata, se non praticamente nulla. Con riguardo alle dichiarazioni rese dalle parti al teste (testimonianza de relato actoris), si è giustamente evidenziato in giurisprudenza che il teste de relato depone su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (Cassazione civile sez. I, 15/01/2015, n.569).
La teste ha dichiarato di non conoscere personalmente e non ha avuto alcuna Controparte_2 conoscenza diretta del rapporto tra i fratelli avendo peraltro dichiarato di essere CP_2 diventata amica di solamente in epoca coeva alla stipula del contratto di Controparte_1 mantenimento, talché dalla sua deposizione non appare possibile desumere elementi volti a sminuire la portata indiziante derivante dallo stretto vincolo di parentela tra le parti. Anche le altre dichiarazioni rese dalla teste, la quale ha riferito che dell'assistenza ai genitori dei convenuti si sarebbe sempre occupata esclusivamente , per il periodo anteriore Controparte_1 al 2016 sono insufficienti poiché necessariamente fondate su quanto riferito dalla stessa parte convenuta, mentre per il periodo successivo risultano generiche, prive di altri riscontri obiettivi e comunque sostanzialmente irrilevanti al fine di dimostrare la pretesa finalità
Pagina 7 “compensativa” del contratto di mantenimento e l'inconsapevolezza in capo alla convenuta della situazione debitoria del fratello.
In questo contesto probatorio, indimostrata l'asserita conflittualità dei pregressi rapporti tra i convenuti nonché la maggiore o minore intensità del loro rapporto con i genitori, non provate altresì le modalità con cui fino al 2016 sarebbe stata prestata assistenza in loro favore, resta il fatto di un'operazione negoziale intrinsecamente sospetta, avuto riguardo alla connaturale aleatorietà del contratto di mantenimento e, comunque, all'innegabile depauperamento subito dall'alienante – al momento della stipula dell'atto – in assenza della benché minima contropartita pecuniaria a carico dell'acquirente. Si aggiunga che nell'atto non
è espressa l'asserita finalità riequilibrativa indicata dalla convenuta;
che le prestazioni di mantenimento da quest'ultima assunte si presentano eterogenee e di difficile verifica;
che non risultano adeguatamente allegate e provate particolari condizioni di salute o esigenze di vita della madre dei convenuti tali da giustificare la stipulazione del contratto di mantenimento.
Tenuto conto, inoltre, dell'età avanzata della beneficiaria (settuagenaria) al momento della stipula del contratto, dell'incerta incidenza economica delle prestazioni promesse, dell'indubbio vantaggio patrimoniale ottenuto con il trasferimento in proprio favore della residua metà della consistenza immobiliare (già di sua proprietà per la quota restante), cui si contrapponeva il sacrificio immediato della posizione del fratello in assenza di un diretto beneficio per il medesimo, deve ritenersi che la convenuta al momento della stipula del contratto non potesse non essere consapevole della portata fraudolenta dell'atto, dal punto di vista del fratello. In considerazione dello stretto rapporto di parentela tra le parti e di tutti i profili di anomalia dell'operazione negoziale, come sopra esposti, deve concludersi, dunque, che la convenuta non possa non essersi interrogata sull'effetto dell'atto dispositivo di incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale generica del fratello e di pregiudicarne i creditori, senza per questo recedere dalla propria volontà di addivenire ugualmente alla conclusione del negozio.
Per tali motivi anche il presupposto della “scientia damni” in capo alla convenuta, quanto al contratto di mantenimento sub A), risulta dimostrato.
Nessuna verifica deve ovviamente essere condotta, per quanto concerne il profilo soggettivo del terzo, rispetto al contratto di donazione sub B), in relazione al quale vi è peraltro espressa adesione da parte della rispetto alla domanda attorea. CP_2
L'eccepita capienza del solo immobile oggetto del contratto sub B) (stimato in €
500.000,00 secondo la perizia di parte prodotta dalla convenuta) ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria dell'attrice non giustifica il rigetto dell'azione revocatoria rispetto al contratto sub A), dovendo valutarsi in sede esecutiva l'eventuale eccessività dei mezzi di espropriazione intrapresi.
In accoglimento della domanda attorea, deve quindi dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti dispositivi oggetto di causa.
Pagina 8 I convenuti devono essere dichiarati tenuti, in via solidale fra loro, a rifondere le spese di lite correlate alla soccombenza rispetto alla domanda attorea, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, applicato lo scaglione di valore corrispondente all'entità economica delle ragioni di credito per le quali l'azione revocatoria è stata promossa (art. 5 comma 1 D.M. n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
a) il contratto di mantenimento sottoscritto il 28.4.2016 a rogito del Notaio Persona_1 di Roma (rep 13675; racc. 6515), trascritto a Roma 2 in data 3.5.2016 (RG 20600, RP 13965), con il quale ha trasferito a la quota pari ad 1/2 del diritto di Controparte_2 Controparte_1 proprietà dell'appartamento sito in Fiumicino (RM), Via degli Orti n. 14, distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 742, part. 210, subalterno 511;
b) l'atto di donazione del 26.10.2017 a rogito del Notaio di Roma (rep. Persona_1
16783; racc. 8049), trascritto a Roma 2 in data 3.11.2017 (RG 51436, RP 35353), con il quale riservando per sé il diritto di abitazione, ha trasferito a la Controparte_2 Controparte_1 nuda proprietà dell'immobile sito in Fiumicino (RM), località Isola Sacra, Via Arsiero n. 64, distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 1065, part. 331, subalterno 501;
- ordina al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite in favore di che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Civitavecchia, 24/10/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2490 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. ), e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gianese, giusta procura in atti;
[...]
- PARTE ATTRICE -
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._1
GI LL, giusta procura in atti;
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- PARTI CONVENUTE -
Conclusioni:
Parte attrice: come da atto di citazione
Parte convenuta : come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7-8.8.2020 Parte_1 ha convenuto in giudizio e per sentir dichiarare nei propri Controparte_2 Controparte_1 confronti l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 ss. c.c., dei seguenti atti:
a) contratto di mantenimento sottoscritto il 28.4.2016 a rogito del Notaio Persona_1 di Roma (rep 13675; racc. 6515) trascritto in data 3.5.2016, con il quale il Sig.
[...]
ha trasferito alla sorella la quota pari ad 1/2 del diritto di CP_2 Controparte_1 proprietà dell'appartamento sito in Fiumicino (RM), Via degli Orti n. 14. Distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 742, part. 210, subalterno 511;
b) atto di donazione del 26.10.2017 a rogito del Notaio di Roma (rep. 16783; Per_1 racc. 8049), trascritto in data 3.11.2017, con il quale il Sig. , riservando per Controparte_2 sé il diritto di abitazione, ha trasferito a titolo gratuito alla sorella la nuda Controparte_1
Pagina 1 proprietà dell'immobile sito in Fiumicino (RM), località Isola Sacra, Via Arsiero n. 64.
Distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 1065, part. 331, subalterno 501.
La soc. ha rappresentato che era debitore verso Parte_1 Controparte_2 della somma di € 77.956,36 oltre interessi e spese, in forza di decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 17803/2012 (R.G. 52495/2012), emesso dal Tribunale di Roma in data
19.9.2012, notificato al debitore in data 22.10.2012 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di
Roma con provvedimento del 13.7.2018; che era subentrata nelle ragioni creditorie di per effetto di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 14.7.2017, ai CP_3 sensi degli articoli 4 e 7.1 della L. 30.4.1999 n. 130, di cui era stato dato avviso con pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, n. 93 dell'8.8.2017; che con
“contratto di mantenimento” sottoscritto in data 28.4.2016, compiutamente identificato sub
A), aveva trasferito alla sorella la quota pari ad 1/2 del Controparte_2 Controparte_1 diritto di proprietà della porzione immobiliare come sopra descritta;
con ulteriore atto di donazione del 26.10.2017, compiutamente identificato sub B), , riservando a Controparte_2 sé il diritto di abitazione, aveva altresì trasferito a titolo gratuito, sempre alla sorella
[...]
la nuda proprietà della porzione immobiliare come sopra descritta;
che, per le CP_1 ragioni esposte in atti, ricorrono tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 ss. c.c., avverso gli atti dispositivi sopra identificati.
si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 della parte attrice per mancata prova della titolarità del credito. Ha contestato, in particolare, il requisito della scientia damni, sostenendo che non era al corrente della situazione debitoria del fratello;
che il contratto di mantenimento, avente ad oggetto la quota di 1/2 della proprietà della porzione immobiliare sita in Fiumicino, Via degli Orti n. 14, del quale era già comproprietaria per l'altra metà e nella quale viveva da anni, era stato interpretato “quale giusto riconoscimento da parte del fratello per l'assistenza sempre fornita ai propri genitori”; che tale atto era anche finalizzato a “salvaguardare tale diritto reale della sorella alla luce del fatto, altresì, che egli non aveva, in alcun modo, contribuito ad acquistare tale immobile che era frutto, invece, di un pregresso sforzo economico proprio dei genitori”; che, quanto all'atto di donazione, “il convenuto riusciva a superare le remore della sorella evidenziandole, non essendo sposato e non avendo figli, che questa donazione serviva, in realtà, per anticipare quella che sarebbe stata una disposizione patrimoniale post mortem”.
Nel merito, concludeva aderendo alla domanda di revocatoria dell'atto di donazione, chiedendo invece il rigetto della domanda avente ad oggetto il contratto di mantenimento.
La citazione è stata validamente notificata in data 7.8.2020 a , il quale Controparte_2 non si è costituito in giudizio, talché deve dichiararsene la contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'assunzione di prova orale.
***
L'azione revocatoria è fondata.
Pagina 2 I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito verso il debitore;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa
(cfr. Cass. civ. nn. 16464/2009 e 7452/2000); la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. civ. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione revocatoria, si configura anche nel caso in cui chi agisca abbia semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata (cfr. Cass. civ. nn.
7452/2000, 2104/2000 e 12144/1999; sulla pacifica idoneità del credito litigioso a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria cfr. Cass. civ. n. 4212/2020). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. civ. n.
12144/1999; Cass. civ. n. 5359/2009; Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n. 5619/2016; Cass. civ. n. 23208/2016; Cass. civ. n. 28141/2023).
In tale prospettiva, quindi, non soltanto è da escludere che a norma dell'art. 295 c.p.c. possa pronunciarsi la sospensione necessaria del giudizio promosso con l'azione revocatoria nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione la domanda è proposta (cfr. Cass. S.U. n. 9440/2004), ma è da ritenersi che l'azione ex art. 2901 c.c. sia esperibile in base a una semplice aspettativa di credito che non si rilevi “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. civ. n. 20002/2008; Cass. civ. n. 1968/2009; Cass. civ. n.
1893/2012; Cass. civ. n. 9855/2014; Cass. civ. n. 23208/2016; Cass. civ. n. 18291/2020).
Nel caso di specie, il credito vantato da parte attrice trova obiettivo riscontro nel decreto ingiuntivo n. 17803/2012 emesso dal Tribunale di Roma il 19.9.2012 nei confronti di
[...]
a favore di per il pagamento della somma di € 77.956,36, in veste CP_2 Controparte_3 di fideiussore omnibus per l'esposizione debitoria maturata per scoperto di c/c dalla soc.
corredato da decreto di esecutorietà in data 13.7.2018. Parte_3
Con riferimento alla contestata legittimazione attiva di in via Parte_1 generale si reputa maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale incline a non
Pagina 3 considerare imprescindibile, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario che ne vanti l'acquisto in forza di un'operazione di cessione “in blocco”, la produzione del contratto di cessione, allorquando sia versato in atti l'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023,
n.4277; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Tribunale Milano sez. VI,
06/10/2023, n.7725). La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n.
24798/2020; Cass. civ. n. 4116/2016). Inoltre, la dichiarazione del cedente, resa nota al debitore ceduto con la produzione in giudizio da parte del cessionario intimante, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, integrano degli elementi documentali potenzialmente decisivi ai fini della dimostrazione della cessione del credito in blocco (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200).
Ai fini della prova della titolarità del credito, l'attrice ha versato in atti l'estratto della
Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017 sulla quale è pubblicata la notizia che Parte_1
“nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
[...] relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai Controparte_3 sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da … tutti i crediti (per Controparte_3 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_3 erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con espressa informativa che “ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”.
La posizione creditoria dedotta verso il sia per tipologia di rapporto da cui CP_2 scaturisce, sia per periodo di insorgenza, soddisfa i criteri enunciati nell'avviso.
A fugare ogni dubbio sull'inclusione del credito tra quelli ceduti con la richiamata operazione di cartolarizzazione, l'attrice ha inoltre prodotto la dichiarazione della cedente
(all. 10 ) volta ad attestare che “tra i crediti compresi nella cessione Controparte_3 Pt_1
Pagina 4 indicata in premessa a favore di rientrano anche i crediti vantati Parte_1 da nei confronti di derivanti da: conto corrente n. 838465; Controparte_3 Parte_3 conto corrente n. 400509011 mutuo ipotecario n. 6480341”, talché nella cessione è senz'altro ricompreso anche il credito vantato verso il in qualità di garante personale di CP_2 Pt_3 per il saldo passivo dei rapporti di conto corrente n. 838465 e n. 400509011.
[...]
Infine, la ha prodotto un elenco dei crediti ceduti, identificati dai Parte_1 relativi codici NDG/CERI, in cui è inclusa la posizione creditoria individuata dal n.
20675873, corrispondente al numero di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del credito in sofferenza verso (all.ti. 8-9 1) Parte_3 Pt_1
Reputa pertanto il Tribunale, sulla scorta di tali premesse e valutata anche la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, che quest'ultima abbia fornito un'adeguata dimostrazione della propria legittimazione attiva.
Sussiste, pertanto, il requisito della titolarità del credito in capo alla parte attrice.
Circa il requisito dell'eventus damni, è noto che tale condizione si ravvisa ove l'atto compiuto dal debitore determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore o, comunque, ingeneri incertezza o pericolo per la realizzazione del credito in funzione di un'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ. 12144/1999).
Non vi è dubbio in ordine al pregiudizio alle ragioni creditorie inferto per il tramite degli atti impugnati.
Con il contratto di mantenimento sub A), ha trasferito la quota di 1/2 Controparte_2 della proprietà dell'appartamento sito in Fiumicino, via degli Orti n. 14, a fronte della mera assunzione dell'obbligo da parte della sorella di provvedere al mantenimento della loro madre
(di anni 71 alla data dell'atto) per tutta la sua vita.
Con il contratto di donazione sub B), ha trasferito gratuitamente alla Controparte_2 sorella l'intero della nuda proprietà del villino sito in Fiumicino, via Arsiero n. 64.
In virtù di tali atti, il convenuto si è spogliato dei beni oggetto della sua garanzia patrimoniale, sottraendoli alla possibile iniziativa esecutiva dei propri creditori.
È appena il caso di ricordare, come osservato dalla giurisprudenza, che “la donazione implica sempre un atto negoziale a titolo gratuito, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del donante, e si tratta di un atto revocabile, suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 c.c. – secondo le regole tipiche e sulla base degli specifici requisiti normativi – in quanto funzionale a conservare la garanzia patrimoniale del debitore;
pertanto, non vi è dubbio che la disposizione per donazione – sottraendo i relativi cespiti alle facoltà di soddisfazione per i creditori di colui che se ne sia spogliato – incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori” (cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, 26/10/2017,
n. 20959, in DeJure).
Come è noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non occorre che l'atto di disposizione abbia compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che tale atto abbia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. D'altra
Pagina 5 parte, il convenuto, non costituitosi in giudizio, non ha provato che il suo patrimonio, nonostante la stipula degli atti dispositivi sopra richiamati, sarebbe sufficiente a garantire il soddisfacimento senza difficoltà delle ragioni creditorie, come invece sarebbe stato suo onere.
Difatti, la prova dell'effettiva residua consistenza patrimoniale del debitore – che potrebbe condurre all'esclusione della sussistenza del pregiudizio qualora sufficiente a soddisfare le ragioni di credito – incombe sul debitore medesimo, in qualità di unico soggetto in grado di dimostrare che l'atto dispositivo non abbia in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito, in ossequio al principio della c.d. “vicinanza della prova” (cfr. Cass. civ.
n. 15265/2006; Cass. civ. n. 19963/2005).
Sussiste, pertanto, anche il requisito dell'eventus damni.
In merito all'elemento soggettivo, giova anzitutto precisare che la ragione di credito originariamente vantata da è sorta sicuramente prima degli atti dispositivi oggetto di CP_3 revocatoria, entrambi stipulati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo a carico del CP_2
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria in esame è sufficiente la prova della scientia damni, ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche con presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. nn. 14274/1999, 1054/1999 e 7452/2000 per la quale “La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici”; si v. anche Cass. civ. n.
13404/2018 che parla di “elementi indiziari”).
Con riferimento alla posizione dell'alienante, è sufficiente evidenziare che alla luce dell'entità della somma di cui egli era debitore, della pluralità degli atti dispositivi compiuti, della loro natura atipica o gratuita (tale in entrambi i casi da escludere la percezione di un corrispettivo pecuniario a fronte della perdita subita), della non dimostrata presenza di altri cespiti aggredibili, egli fosse sicuramente consapevole del pregiudizio che così stava arrecando alle ragioni di credito della banca.
Per quanto concerne, invece, la posizione dell'acquirente, l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte del terzo. Tra di essi, esemplificativamente, vengono in rilievo la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, tale da rendere inverosimile la mancata conoscenza da parte del terzo della situazione debitoria gravante sul disponente (Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286); la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene (Cassazione civile sez. II, 23/05/2008, n.13404); la vendita contestuale di una pluralità di beni (Cassazione civile sez. II, 23/05/2008, n.13404). È opportuno precisare, altresì, che per integrare il requisito soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente il dolo generico, inteso come mera previsione e consapevolezza da parte del debitore e del terzo del possibile danno che possa derivare al creditore dall'atto dispositivo, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà
Pagina 6 del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (ex multis, Cassazione civile sez. I, 04/12/2014, n.25658).
Reputa il Tribunale che lo stretto rapporto di parentela sussistente tra le parti convenute, in uno all'atipicità dell'operazione negoziale congegnata con il contratto di mantenimento impugnato e alla rilevante sproporzione tra il valore della quota immobiliare trasferita e il vantaggio conseguito dall'alienante, inducano a ritenere dimostrata la conoscenza da parte della convenuta della strumentalità dell'atto alla frustrazione delle aspettative Controparte_1 realizzative dei creditori dell'alienante.
Non convincono i rilievi difensivi al riguardo svolti dalla al fine di contestare il CP_2 presupposto della “scientia damni”.
Non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata l'asserita carenza di rapporti tra i fratelli prima della stipula nel 2016 del contratto di mantenimento. CP_2
Si presentano insufficienti le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, , la Tes_1 quale ha precisato di essere amica di solo dal 2016 e, sentita sul capo 1) Controparte_1 articolato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2) c.p.c. della convenuta [1) Vero è che da quando conosce la sig.ra , il sig. aveva interrotto da tempo, a lei Controparte_1 Controparte_2 noto e, comunque, prima del 2016, qualsivoglia rapporto affettivo e materiale sia con la sorella sig.ra sia con i propri anziani genitori per pregressa ed accesa Controparte_1 conflittualità con i familiari], ha affermato quanto segue: “confermo, io non mai visto il fratello di da quando la conosco e mi ha riferito parlando in confidenza che il fratello CP_1 non era mai presente né per lei, né per i genitori”. Trattasi di testimonianza indiretta de relato actoris, la cui valenza probatoria per condivisibile giurisprudenza è fortemente attenuata, se non praticamente nulla. Con riguardo alle dichiarazioni rese dalle parti al teste (testimonianza de relato actoris), si è giustamente evidenziato in giurisprudenza che il teste de relato depone su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (Cassazione civile sez. I, 15/01/2015, n.569).
La teste ha dichiarato di non conoscere personalmente e non ha avuto alcuna Controparte_2 conoscenza diretta del rapporto tra i fratelli avendo peraltro dichiarato di essere CP_2 diventata amica di solamente in epoca coeva alla stipula del contratto di Controparte_1 mantenimento, talché dalla sua deposizione non appare possibile desumere elementi volti a sminuire la portata indiziante derivante dallo stretto vincolo di parentela tra le parti. Anche le altre dichiarazioni rese dalla teste, la quale ha riferito che dell'assistenza ai genitori dei convenuti si sarebbe sempre occupata esclusivamente , per il periodo anteriore Controparte_1 al 2016 sono insufficienti poiché necessariamente fondate su quanto riferito dalla stessa parte convenuta, mentre per il periodo successivo risultano generiche, prive di altri riscontri obiettivi e comunque sostanzialmente irrilevanti al fine di dimostrare la pretesa finalità
Pagina 7 “compensativa” del contratto di mantenimento e l'inconsapevolezza in capo alla convenuta della situazione debitoria del fratello.
In questo contesto probatorio, indimostrata l'asserita conflittualità dei pregressi rapporti tra i convenuti nonché la maggiore o minore intensità del loro rapporto con i genitori, non provate altresì le modalità con cui fino al 2016 sarebbe stata prestata assistenza in loro favore, resta il fatto di un'operazione negoziale intrinsecamente sospetta, avuto riguardo alla connaturale aleatorietà del contratto di mantenimento e, comunque, all'innegabile depauperamento subito dall'alienante – al momento della stipula dell'atto – in assenza della benché minima contropartita pecuniaria a carico dell'acquirente. Si aggiunga che nell'atto non
è espressa l'asserita finalità riequilibrativa indicata dalla convenuta;
che le prestazioni di mantenimento da quest'ultima assunte si presentano eterogenee e di difficile verifica;
che non risultano adeguatamente allegate e provate particolari condizioni di salute o esigenze di vita della madre dei convenuti tali da giustificare la stipulazione del contratto di mantenimento.
Tenuto conto, inoltre, dell'età avanzata della beneficiaria (settuagenaria) al momento della stipula del contratto, dell'incerta incidenza economica delle prestazioni promesse, dell'indubbio vantaggio patrimoniale ottenuto con il trasferimento in proprio favore della residua metà della consistenza immobiliare (già di sua proprietà per la quota restante), cui si contrapponeva il sacrificio immediato della posizione del fratello in assenza di un diretto beneficio per il medesimo, deve ritenersi che la convenuta al momento della stipula del contratto non potesse non essere consapevole della portata fraudolenta dell'atto, dal punto di vista del fratello. In considerazione dello stretto rapporto di parentela tra le parti e di tutti i profili di anomalia dell'operazione negoziale, come sopra esposti, deve concludersi, dunque, che la convenuta non possa non essersi interrogata sull'effetto dell'atto dispositivo di incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale generica del fratello e di pregiudicarne i creditori, senza per questo recedere dalla propria volontà di addivenire ugualmente alla conclusione del negozio.
Per tali motivi anche il presupposto della “scientia damni” in capo alla convenuta, quanto al contratto di mantenimento sub A), risulta dimostrato.
Nessuna verifica deve ovviamente essere condotta, per quanto concerne il profilo soggettivo del terzo, rispetto al contratto di donazione sub B), in relazione al quale vi è peraltro espressa adesione da parte della rispetto alla domanda attorea. CP_2
L'eccepita capienza del solo immobile oggetto del contratto sub B) (stimato in €
500.000,00 secondo la perizia di parte prodotta dalla convenuta) ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria dell'attrice non giustifica il rigetto dell'azione revocatoria rispetto al contratto sub A), dovendo valutarsi in sede esecutiva l'eventuale eccessività dei mezzi di espropriazione intrapresi.
In accoglimento della domanda attorea, deve quindi dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti dispositivi oggetto di causa.
Pagina 8 I convenuti devono essere dichiarati tenuti, in via solidale fra loro, a rifondere le spese di lite correlate alla soccombenza rispetto alla domanda attorea, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, applicato lo scaglione di valore corrispondente all'entità economica delle ragioni di credito per le quali l'azione revocatoria è stata promossa (art. 5 comma 1 D.M. n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
a) il contratto di mantenimento sottoscritto il 28.4.2016 a rogito del Notaio Persona_1 di Roma (rep 13675; racc. 6515), trascritto a Roma 2 in data 3.5.2016 (RG 20600, RP 13965), con il quale ha trasferito a la quota pari ad 1/2 del diritto di Controparte_2 Controparte_1 proprietà dell'appartamento sito in Fiumicino (RM), Via degli Orti n. 14, distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 742, part. 210, subalterno 511;
b) l'atto di donazione del 26.10.2017 a rogito del Notaio di Roma (rep. Persona_1
16783; racc. 8049), trascritto a Roma 2 in data 3.11.2017 (RG 51436, RP 35353), con il quale riservando per sé il diritto di abitazione, ha trasferito a la Controparte_2 Controparte_1 nuda proprietà dell'immobile sito in Fiumicino (RM), località Isola Sacra, Via Arsiero n. 64, distinto al NCEU del Comune di Fiumicino al foglio 1065, part. 331, subalterno 501;
- ordina al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite in favore di che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Civitavecchia, 24/10/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
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