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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
SInori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio ConSIliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di ConSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 137/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 174/2020, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 08.05.2020, depositata in data 11.05.2020, notificata
13.05.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 3348/2016 RG
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.12.1966, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio
Emanuele n. 126, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Panepinto, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di riassunzione del giudizio di merito del 10.11.2016
APPELLANTE
E
1 - (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta il 22.01.1959, (C.F. ) CP_2 C.F._3
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3 [...]
) nato a [...] il [...], n.q. di eredi del SI. C.F._4 Per_1
, tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione
[...]
n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesca Campanile, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- (C.F. ) nato a Controparte_4 C.F._5
Caltanissetta il 03.07.1983 e (C.F. ) CP_5 C.F._6
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliati in Caltanissetta,
Via Istria n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Colombo, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti del giudizio
APPELLATI
(C.F. nata il [...] a OP CodiceFiscale_7
Caltanissetta APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.- In parziale riforma della sentenza n. 174/2020 del G.U. del Tribunale di
Caltanissetta, dott. Andrea Giuseppe Antonio Gilotta, pubblicata
l'11/5/2020, resa inter partes, notificata all'appellante il 13/5/2020, accogliere il proposto appello e revocare la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla esecuzione dei lavori indicati ai punti 2 e 3 (rectius 1 e 2) di pag. 3 della relazione depositata dal CTU il 30/12/2004.- Conseguentemente, ritenere e dichiarare che sussiste la situazione di pericolo e la violazione dell'art. 1172 c.c., già riconosciuta nella fase cautelare e confermare integralmente l'ordinanza cautelare del 13/09/2016.- Condannare i convenuti alla eliminazione delle
2 cause di pericolo, alla rimozione delle opere illegali ed al risarcimento dei danni tutti cagionati alla SI.ra , già quantificati dal CTU in Parte_1
€. 301,20 oltre IVA, per la SI.ra , ed in €. 786,80 oltre OP
IVA (per danni all'immobile) ed €. 3.000,00 (per danni alle attrezzature) per gli eredi del SI. e comunque in quella maggiore o minore Controparte_3
somma che verrà accertata e ritenuta equa dall'adita Corte di Appello.-
Condannare i convenuti al pagamento in favore dell'appellante delle spese di CTU nella misura già liquidata nella fase cautelare del giudizio.- Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.”.
Per gli appellati ON e Controparte_1 CP_2 [...]
: “insiste nelle conclusioni già precisate nell'atto di CP
costituzione in appello”.
Per gli appellati e : “si chiede che Controparte_4 CP_5
l'Ecc.ma corte di Appello civile di Caltanissetta voglia reiectis adversis, confermare sul punto la sentenza appellata rigettando i motivi di appello addotti da controparte. Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara anticipatario”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata l'attrice citava in giudizio i convenuti al fine di veder confermata l'ordinanza emessa nei loro confronti il 12.9.2016 a conclusione del procedimento ex art. 688 c.p.c. iscritto a ruolo il 5 marzo 2004, nonché al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati al proprio immobile.
Esponeva di aver proposto, quale proprietaria di un immobile sito in
Caltanissetta alla via Rosso Di San Secondo nn. 8 -10, un ricorso per denunzia di danno temuto nei confronti di , in relazione OP
3 a taluni pregiudizi determinati da infiltrazioni provenienti dall'immobile adiacente e da un limitrofo appezzamento di terreno. Lamentava l'ulteriore situazione di pericolo causata dal collocamento di cinque grossi serbatoi idrici sulla terrazza posta a copertura del proprio immobile.
Si costituiva, nel presente giudizio, , eccependo OP
l'insussistenza dei presupposti per l'azione di danno temuto, in quanto dal
2004 ad oggi non si sarebbe «manifestata alcuna situazione di pericolo, che dovrebbe costituire il presupposto essenziale per proporre detta azione».
Precisava di aver già eseguito a regola d'arte i lavori indicati nella relazione di consulenza d'ufficio depositata il 30.12.2004 e richiamava gli accertamenti del c.t.u. in ordine alla riscontrata insussistenza di difetti di manutenzione della terrazza di copertura a lei appartenente. Ribadiva che
l'immobile di parte attrice non presenta alcuna “copiosa” infiltrazione
d'acqua e che il c.t.u. ha comunque escluso ogni pericolo di crollo. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai danni provenienti dal vicino “terreno”, in quanto appartenente a terzi. Contestava, infine, «la richiesta svolta in comparsa dalla Sig.ra di procedere Pt_1 all'esecuzione delle opere indicate dal CTU Ing. per escludere Per_2
completamente un presunto stato di pericolo, mai provato, che sarebbe ancora presente sui luoghi». Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituivano e , quali eredi di Controparte_4 CP_5
, anche costoro eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione processuale, in ragione del fatto che il loro nonno era stato mero usufruttuario del terreno indicato dalla come fonte delle Pt_1
lamentate infiltrazioni. In ogni caso rappresentavano di non aver mai acquisito alcuna disponibilità del terreno in parola, non avendovi mai esercitato alcun controllo, ragion per cui chiedevano, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
4 Si costituivano - seppur tardivamente - i convenuti CP_1 CP_1
, e , eredi di , a
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_1
sua volta erede di , eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione processuale in ragione del fatto che il loro dante causa era stato mero usufruttuario del terreno. Nel merito, richiamavano quanto accertato dal c.t.u. in ordine al fatto che le infiltrazioni presenti sull'immobile dell'attrice derivano unicamente dal terrazzo di copertura. Concludevano chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 13.2.2018 veniva conferito incarico peritale per accertare
«quanto dedotto dalla convenuta in ordine OP
all'espletamento, da parte sua, di tutti i lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio del 30.12.2004 redatta dall'ing. nel corso del Persona_3
procedimento iscritto al n. 276/2004 R.G.».
All'udienza dell'11.4.2018 il difensore di parte attrice chiedeva la revoca della citata ordinanza, ritenendo incontestato «che la prima fase dei lavori indicata dal CTU nella perizia del 30.12.2004 (pag. 3 punti 1 e 2) è stata effettuata». Il predetto difensore riteneva altresì incontestato «che non sono stati eseguiti i lavori di cui al punto 3 della detta perizia e che erano stati prospettati dal CTU come soltanto eventuali e subordinati all'ipotesi di persistenza delle infiltrazioni»; precisava, inoltre, che «l'attuale persistenza delle lamentate infiltrazioni è stata recentemente accertata dal perito
d'ufficio con relazione del 28.2.2013, recepita nel provvedimento conclusivo della fase cautelare emesso il 12.9.2016».
All'udienza del 10.10.2018 i difensori di e di Parte_1 CP_6
confermavano la circostanza relativa all'esecuzione dei lavori
[...]
«relativi alla prima fase degli interventi indicati dal CTU nella perizia del
30.12.2004 (pag. 3 punti 1 e 2)». Quindi tutti i difensori chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
5 Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 174/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Il tribunale, nella superiore composizione monocratica:
- dichiara cessata la materia del contendere fra l'attrice e la convenuta
, in relazione all'esecuzione dei lavori indicati ai punti OP
2 e 3 di pagina 3 della relazione depositata il 30.12.2004 dal c.t.u. nel procedimento n. 276/2004 R.G.;
- condanna a ricollocare a proprie spese i serbatoi OP
idrici posti sulla propria porzione di terrazza, secondo le modalità specificamente indicate nella relazione peritale dell'8.7.2004 redatta dal
c.t.u. nel procedimento n. 276/2004 R.G.;
- condanna a realizzare a proprie spese le ulteriori OP
opere indicate nella relazione di c.t.u. depositata il 28.2.2013 nel procedimento n. 276/2004 R.G., confermando integralmente, sul punto,
l'ordinanza del 12.9.2016;
- condanna a corrispondere a il OP Parte_1
risarcimento del danno pari ad € 301,20, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
- rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti , , Controparte_4 CP_5 Controparte_1
, e;
[...] CP_2 Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute OP dall'attrice, che liquida in complessivi € 2.476,00 (compresivi della fase cautelare), oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_7
da , , che liquida in complessivi € Controparte_4 CP_5
2.476,00 (comprensivi anche della fase cautelare), oltre spese forfettarie,
i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge;
6 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_7
da , e , che Controparte_1 CP_2 Controparte_3
liquida in complessivi € 2.476,00 (comprensivi anche della fase cautelare), oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge;
”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame, lamentando, con il primo motivo, l'errata declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 100 e 110 c.p.c. e 979 c.c.. Sostiene che il primo Giudice senza indicare in sentenza alcuna motivazione si era discostato dalla decisione del Giudice della cautela che aveva accertato la mancata esecuzione delle ulteriori opere concordate, la permanenza delle infiltrazioni nell'immobile di essa appellante provenienti dalla terrazza appartenente per metà ad e per l'altra metà al padre OP
, la fondatezza della domanda di denuncia di danno temuto, Controparte_3
la legittimazione passiva del de cuius . Controparte_3
Col secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti degli eredi del de cuius CP
, nonché l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di
[...]
primo grado, la violazione e falsa applicazione degli artt. 982, 1004 e 2051
c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e l'errata condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Infine, con il terzo motivo, lamenta l'omessa statuizione in merito al pagamento delle spese liquidate al C.T.U., che avrebbero dovuto essere poste a carico delle parti che le avevano determinate.
Si costituivano in giudizio e , n. q. Controparte_1 CP_2
di eredi del SI. , chiedendo la conferma della sentenza Persona_1
impugnata con vittoria di spese e compensi del grado.
7 Si costituivano altresì in giudizio e Controparte_3 CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi.
La Corte all'udienza del 22.04.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , OP
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
4. Nel merito rileva la Corte che i motivi dedotti dall'appellante a sostegno del proposto gravame, fra loro strettamente connessi, risultano infondati.
Ed invero, quanto al primo motivo, non essendovi ragioni, né essendo stati offerti elementi in questo grado, per disattendere l'operato del primo giudice laddove, condividendo “il percorso logico argomentativo posto dal giudice della fase cautelare a sostegno dell'ordinanza del 12.9.2016 (peraltro non reclamata)”, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la e Pt_1 la convenuta , “in relazione all'esecuzione dei lavori OP
indicati ai punti 2 e 3 di pagina 3 della relazione depositata il 30.12.2004 dal
c.t.u. nel procedimento n. 276/2004 R.G.”, in considerazione del fatto che tanto la che la convenuta , in giudizio, Pt_1 OP
avevano rappresentato che era stata data esecuzione a detti lavori, e confermato l'Ordinanza cautelare in relazione agli ulteriori interventi indicati in perizia, da eseguirsi sull'immobile di (cfr. pag 5 OP
sentenza appellata), condannando conseguentemente quest'ultima “a realizzare a proprie spese le ulteriori opere indicate nella relazione di c.t.u. depositata il 28.2.2013 nel procedimento n. 276/2004 R.G.”.
Corretta inoltre si appalesa la pronuncia del primo giudice laddove ha ritenuto di non dover disporre l'esecuzione dei lavori indicati in perizia dal CTU relativi alla terrazza e al giardino, a suo tempo nella disponibilità di CP
, essendo rimasto accertato nel corso del giudizio che quest'ultimo,
[...]
8 con atto pubblico del 25.1.1994, aveva donato alla figlia CP_6
la nuda proprietà dell'appartamento identificato al foglio 120
[...]
particella 52/21 e i relativi accessori, riservando per sé l'usufrutto e quest'ultima con atto pubblico dell'11.10.1999 aveva venduto al marito,
, la nuda proprietà del predetto immobile. E poiché alla morte Controparte_8 dell'usufruttuario la proprietà si era consolidata in capo al nudo proprietario
( ) secondo quanto previsto dall'art. 979 c.c., la Controparte_9 Pt_1
avrebbe dovuto far valere nei confronti di quest'ultimo un'eventuale responsabilità per infiltrazioni derivanti dal suo fondo.
Per quanto riguarda il giardino, il Tribunale ha dato ampio ed esaustivo conto delle ragioni per cui deve escludersi che, contrariamente alle allegazioni della esso sia rimasto sia rimasto nel patrimonio di e Pt_1 Controparte_3
sia stato, quindi, acquistato dai suoi eredi.
Attraverso precisi richiami agli accertamenti risultanti dalla relazione del c.t.u. depositata l'8.7.2004 e dalla perizia giurata dell'Ing. Per_2 Per_4 attestanti che “il “giardino” in questione farebbe parte della stessa porzione di terrazza appartenuta ad ”, il primo giudice ha ritenuto Controparte_3 trattarsi di accessorio dell'immobile donato da in favore Controparte_3
della figlia.
Tale ricostruzione deve ritenersi condivisibile, posto che gli accertamenti anzidetti non hanno trovato alcuna smentita o contestazione e che le modeste dimensioni del “giardino” (appena mq 80 a fronte di una terrazza già da sé di mq 70), escludono già una sua autonoma funzionalità e individualità rispetto all'immobile di cui costituisce ornamento e, appunto, accessorio.
Le domande svolte nei confronti dei convenuti , Controparte_4
, e CP_5 Controparte_1 CP_2 [...]
, quali aventi causa di , dunque, non CP Controparte_3
potevano che essere rigettate con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle relative spese di lite.
9 Esente da censure è inoltre la pronuncia di condanna della “ CP_6
a corrispondere a il risarcimento del danno pari
[...] Parte_1
ad € 301,20, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat”, correttamente quantificato sulla base delle risultanze dell'espletata CTU, ed il rigetto della
“domanda risarcitoria determinata «equitativamente» a 15.000 euro, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in ordine agli «ulteriori danni nella more verificatisi» e nulla avendo allegato in ordine ad una eventuale impossibilità di adempiere al relativo onere probatorio” (pag. 6 sentenza
Tribunale), nonché il disposto regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice secondo il principio della soccombenza.
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti in giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del grado tra l'appellante e l'appellata CP_6
rimasta contumace.
[...]
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, rigetta l'appello proposto da avverso OP Parte_1
10 la sentenza n. 174/2020 emessa dal Tribunale civile di Caltanissetta in data
08.05.2020, pubblicata in data 11.05.2020, che conferma.
Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_2
2.915,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_5
2.915,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Colombo, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese del grado tra l'appellante e l'appellata CP_6
rimasta contumace.
[...]
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 18 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
SInori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio ConSIliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di ConSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 137/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 174/2020, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 08.05.2020, depositata in data 11.05.2020, notificata
13.05.2020, a definizione del procedimento rubricato al n. 3348/2016 RG
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.12.1966, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio
Emanuele n. 126, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Panepinto, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di riassunzione del giudizio di merito del 10.11.2016
APPELLANTE
E
1 - (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta il 22.01.1959, (C.F. ) CP_2 C.F._3
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3 [...]
) nato a [...] il [...], n.q. di eredi del SI. C.F._4 Per_1
, tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale della Regione
[...]
n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesca Campanile, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- (C.F. ) nato a Controparte_4 C.F._5
Caltanissetta il 03.07.1983 e (C.F. ) CP_5 C.F._6
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliati in Caltanissetta,
Via Istria n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Colombo, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti del giudizio
APPELLATI
(C.F. nata il [...] a OP CodiceFiscale_7
Caltanissetta APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.- In parziale riforma della sentenza n. 174/2020 del G.U. del Tribunale di
Caltanissetta, dott. Andrea Giuseppe Antonio Gilotta, pubblicata
l'11/5/2020, resa inter partes, notificata all'appellante il 13/5/2020, accogliere il proposto appello e revocare la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla esecuzione dei lavori indicati ai punti 2 e 3 (rectius 1 e 2) di pag. 3 della relazione depositata dal CTU il 30/12/2004.- Conseguentemente, ritenere e dichiarare che sussiste la situazione di pericolo e la violazione dell'art. 1172 c.c., già riconosciuta nella fase cautelare e confermare integralmente l'ordinanza cautelare del 13/09/2016.- Condannare i convenuti alla eliminazione delle
2 cause di pericolo, alla rimozione delle opere illegali ed al risarcimento dei danni tutti cagionati alla SI.ra , già quantificati dal CTU in Parte_1
€. 301,20 oltre IVA, per la SI.ra , ed in €. 786,80 oltre OP
IVA (per danni all'immobile) ed €. 3.000,00 (per danni alle attrezzature) per gli eredi del SI. e comunque in quella maggiore o minore Controparte_3
somma che verrà accertata e ritenuta equa dall'adita Corte di Appello.-
Condannare i convenuti al pagamento in favore dell'appellante delle spese di CTU nella misura già liquidata nella fase cautelare del giudizio.- Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.”.
Per gli appellati ON e Controparte_1 CP_2 [...]
: “insiste nelle conclusioni già precisate nell'atto di CP
costituzione in appello”.
Per gli appellati e : “si chiede che Controparte_4 CP_5
l'Ecc.ma corte di Appello civile di Caltanissetta voglia reiectis adversis, confermare sul punto la sentenza appellata rigettando i motivi di appello addotti da controparte. Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara anticipatario”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata l'attrice citava in giudizio i convenuti al fine di veder confermata l'ordinanza emessa nei loro confronti il 12.9.2016 a conclusione del procedimento ex art. 688 c.p.c. iscritto a ruolo il 5 marzo 2004, nonché al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati al proprio immobile.
Esponeva di aver proposto, quale proprietaria di un immobile sito in
Caltanissetta alla via Rosso Di San Secondo nn. 8 -10, un ricorso per denunzia di danno temuto nei confronti di , in relazione OP
3 a taluni pregiudizi determinati da infiltrazioni provenienti dall'immobile adiacente e da un limitrofo appezzamento di terreno. Lamentava l'ulteriore situazione di pericolo causata dal collocamento di cinque grossi serbatoi idrici sulla terrazza posta a copertura del proprio immobile.
Si costituiva, nel presente giudizio, , eccependo OP
l'insussistenza dei presupposti per l'azione di danno temuto, in quanto dal
2004 ad oggi non si sarebbe «manifestata alcuna situazione di pericolo, che dovrebbe costituire il presupposto essenziale per proporre detta azione».
Precisava di aver già eseguito a regola d'arte i lavori indicati nella relazione di consulenza d'ufficio depositata il 30.12.2004 e richiamava gli accertamenti del c.t.u. in ordine alla riscontrata insussistenza di difetti di manutenzione della terrazza di copertura a lei appartenente. Ribadiva che
l'immobile di parte attrice non presenta alcuna “copiosa” infiltrazione
d'acqua e che il c.t.u. ha comunque escluso ogni pericolo di crollo. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai danni provenienti dal vicino “terreno”, in quanto appartenente a terzi. Contestava, infine, «la richiesta svolta in comparsa dalla Sig.ra di procedere Pt_1 all'esecuzione delle opere indicate dal CTU Ing. per escludere Per_2
completamente un presunto stato di pericolo, mai provato, che sarebbe ancora presente sui luoghi». Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituivano e , quali eredi di Controparte_4 CP_5
, anche costoro eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione processuale, in ragione del fatto che il loro nonno era stato mero usufruttuario del terreno indicato dalla come fonte delle Pt_1
lamentate infiltrazioni. In ogni caso rappresentavano di non aver mai acquisito alcuna disponibilità del terreno in parola, non avendovi mai esercitato alcun controllo, ragion per cui chiedevano, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
4 Si costituivano - seppur tardivamente - i convenuti CP_1 CP_1
, e , eredi di , a
[...] CP_2 Controparte_3 Persona_1
sua volta erede di , eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione processuale in ragione del fatto che il loro dante causa era stato mero usufruttuario del terreno. Nel merito, richiamavano quanto accertato dal c.t.u. in ordine al fatto che le infiltrazioni presenti sull'immobile dell'attrice derivano unicamente dal terrazzo di copertura. Concludevano chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 13.2.2018 veniva conferito incarico peritale per accertare
«quanto dedotto dalla convenuta in ordine OP
all'espletamento, da parte sua, di tutti i lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio del 30.12.2004 redatta dall'ing. nel corso del Persona_3
procedimento iscritto al n. 276/2004 R.G.».
All'udienza dell'11.4.2018 il difensore di parte attrice chiedeva la revoca della citata ordinanza, ritenendo incontestato «che la prima fase dei lavori indicata dal CTU nella perizia del 30.12.2004 (pag. 3 punti 1 e 2) è stata effettuata». Il predetto difensore riteneva altresì incontestato «che non sono stati eseguiti i lavori di cui al punto 3 della detta perizia e che erano stati prospettati dal CTU come soltanto eventuali e subordinati all'ipotesi di persistenza delle infiltrazioni»; precisava, inoltre, che «l'attuale persistenza delle lamentate infiltrazioni è stata recentemente accertata dal perito
d'ufficio con relazione del 28.2.2013, recepita nel provvedimento conclusivo della fase cautelare emesso il 12.9.2016».
All'udienza del 10.10.2018 i difensori di e di Parte_1 CP_6
confermavano la circostanza relativa all'esecuzione dei lavori
[...]
«relativi alla prima fase degli interventi indicati dal CTU nella perizia del
30.12.2004 (pag. 3 punti 1 e 2)». Quindi tutti i difensori chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
5 Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 174/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Il tribunale, nella superiore composizione monocratica:
- dichiara cessata la materia del contendere fra l'attrice e la convenuta
, in relazione all'esecuzione dei lavori indicati ai punti OP
2 e 3 di pagina 3 della relazione depositata il 30.12.2004 dal c.t.u. nel procedimento n. 276/2004 R.G.;
- condanna a ricollocare a proprie spese i serbatoi OP
idrici posti sulla propria porzione di terrazza, secondo le modalità specificamente indicate nella relazione peritale dell'8.7.2004 redatta dal
c.t.u. nel procedimento n. 276/2004 R.G.;
- condanna a realizzare a proprie spese le ulteriori OP
opere indicate nella relazione di c.t.u. depositata il 28.2.2013 nel procedimento n. 276/2004 R.G., confermando integralmente, sul punto,
l'ordinanza del 12.9.2016;
- condanna a corrispondere a il OP Parte_1
risarcimento del danno pari ad € 301,20, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
- rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti , , Controparte_4 CP_5 Controparte_1
, e;
[...] CP_2 Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute OP dall'attrice, che liquida in complessivi € 2.476,00 (compresivi della fase cautelare), oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_7
da , , che liquida in complessivi € Controparte_4 CP_5
2.476,00 (comprensivi anche della fase cautelare), oltre spese forfettarie,
i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge;
6 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_7
da , e , che Controparte_1 CP_2 Controparte_3
liquida in complessivi € 2.476,00 (comprensivi anche della fase cautelare), oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge;
”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame, lamentando, con il primo motivo, l'errata declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 100 e 110 c.p.c. e 979 c.c.. Sostiene che il primo Giudice senza indicare in sentenza alcuna motivazione si era discostato dalla decisione del Giudice della cautela che aveva accertato la mancata esecuzione delle ulteriori opere concordate, la permanenza delle infiltrazioni nell'immobile di essa appellante provenienti dalla terrazza appartenente per metà ad e per l'altra metà al padre OP
, la fondatezza della domanda di denuncia di danno temuto, Controparte_3
la legittimazione passiva del de cuius . Controparte_3
Col secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti degli eredi del de cuius CP
, nonché l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di
[...]
primo grado, la violazione e falsa applicazione degli artt. 982, 1004 e 2051
c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e l'errata condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Infine, con il terzo motivo, lamenta l'omessa statuizione in merito al pagamento delle spese liquidate al C.T.U., che avrebbero dovuto essere poste a carico delle parti che le avevano determinate.
Si costituivano in giudizio e , n. q. Controparte_1 CP_2
di eredi del SI. , chiedendo la conferma della sentenza Persona_1
impugnata con vittoria di spese e compensi del grado.
7 Si costituivano altresì in giudizio e Controparte_3 CP_5
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi.
La Corte all'udienza del 22.04.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , OP
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
4. Nel merito rileva la Corte che i motivi dedotti dall'appellante a sostegno del proposto gravame, fra loro strettamente connessi, risultano infondati.
Ed invero, quanto al primo motivo, non essendovi ragioni, né essendo stati offerti elementi in questo grado, per disattendere l'operato del primo giudice laddove, condividendo “il percorso logico argomentativo posto dal giudice della fase cautelare a sostegno dell'ordinanza del 12.9.2016 (peraltro non reclamata)”, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la e Pt_1 la convenuta , “in relazione all'esecuzione dei lavori OP
indicati ai punti 2 e 3 di pagina 3 della relazione depositata il 30.12.2004 dal
c.t.u. nel procedimento n. 276/2004 R.G.”, in considerazione del fatto che tanto la che la convenuta , in giudizio, Pt_1 OP
avevano rappresentato che era stata data esecuzione a detti lavori, e confermato l'Ordinanza cautelare in relazione agli ulteriori interventi indicati in perizia, da eseguirsi sull'immobile di (cfr. pag 5 OP
sentenza appellata), condannando conseguentemente quest'ultima “a realizzare a proprie spese le ulteriori opere indicate nella relazione di c.t.u. depositata il 28.2.2013 nel procedimento n. 276/2004 R.G.”.
Corretta inoltre si appalesa la pronuncia del primo giudice laddove ha ritenuto di non dover disporre l'esecuzione dei lavori indicati in perizia dal CTU relativi alla terrazza e al giardino, a suo tempo nella disponibilità di CP
, essendo rimasto accertato nel corso del giudizio che quest'ultimo,
[...]
8 con atto pubblico del 25.1.1994, aveva donato alla figlia CP_6
la nuda proprietà dell'appartamento identificato al foglio 120
[...]
particella 52/21 e i relativi accessori, riservando per sé l'usufrutto e quest'ultima con atto pubblico dell'11.10.1999 aveva venduto al marito,
, la nuda proprietà del predetto immobile. E poiché alla morte Controparte_8 dell'usufruttuario la proprietà si era consolidata in capo al nudo proprietario
( ) secondo quanto previsto dall'art. 979 c.c., la Controparte_9 Pt_1
avrebbe dovuto far valere nei confronti di quest'ultimo un'eventuale responsabilità per infiltrazioni derivanti dal suo fondo.
Per quanto riguarda il giardino, il Tribunale ha dato ampio ed esaustivo conto delle ragioni per cui deve escludersi che, contrariamente alle allegazioni della esso sia rimasto sia rimasto nel patrimonio di e Pt_1 Controparte_3
sia stato, quindi, acquistato dai suoi eredi.
Attraverso precisi richiami agli accertamenti risultanti dalla relazione del c.t.u. depositata l'8.7.2004 e dalla perizia giurata dell'Ing. Per_2 Per_4 attestanti che “il “giardino” in questione farebbe parte della stessa porzione di terrazza appartenuta ad ”, il primo giudice ha ritenuto Controparte_3 trattarsi di accessorio dell'immobile donato da in favore Controparte_3
della figlia.
Tale ricostruzione deve ritenersi condivisibile, posto che gli accertamenti anzidetti non hanno trovato alcuna smentita o contestazione e che le modeste dimensioni del “giardino” (appena mq 80 a fronte di una terrazza già da sé di mq 70), escludono già una sua autonoma funzionalità e individualità rispetto all'immobile di cui costituisce ornamento e, appunto, accessorio.
Le domande svolte nei confronti dei convenuti , Controparte_4
, e CP_5 Controparte_1 CP_2 [...]
, quali aventi causa di , dunque, non CP Controparte_3
potevano che essere rigettate con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle relative spese di lite.
9 Esente da censure è inoltre la pronuncia di condanna della “ CP_6
a corrispondere a il risarcimento del danno pari
[...] Parte_1
ad € 301,20, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat”, correttamente quantificato sulla base delle risultanze dell'espletata CTU, ed il rigetto della
“domanda risarcitoria determinata «equitativamente» a 15.000 euro, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in ordine agli «ulteriori danni nella more verificatisi» e nulla avendo allegato in ordine ad una eventuale impossibilità di adempiere al relativo onere probatorio” (pag. 6 sentenza
Tribunale), nonché il disposto regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice secondo il principio della soccombenza.
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata va confermata.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti in giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
Nulla sulle spese del grado tra l'appellante e l'appellata CP_6
rimasta contumace.
[...]
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, rigetta l'appello proposto da avverso OP Parte_1
10 la sentenza n. 174/2020 emessa dal Tribunale civile di Caltanissetta in data
08.05.2020, pubblicata in data 11.05.2020, che conferma.
Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_2
2.915,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_5
2.915,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Colombo, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese del grado tra l'appellante e l'appellata CP_6
rimasta contumace.
[...]
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 18 luglio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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