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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 821/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pomezia Via del Boschetto 13/B, assistita in sede amministrativa dal Patronato e ai CP_1 fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elet.te domiciliato per la carica presso la sede dell' in CP_2
Roma, Via Ciro il Grande 21 nonché presso la sede zonale dell' avente sede in Pomezia CP_2
Via Pontina Vecchia Km 28,400
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 6/2/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) Accertare la sussistenza dei requisiti sanitari, anagrafici e amministrativi della sig.ra
ai fini della concessione dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 1 Parte_1 della legge 289/90;
b) Dichiarare il diritto della sig.ra al percepimento dell'indennità di Parte_1 frequenza nella misura di legge in relazione agli anni scolastici dal 2013/2014 in poi e fino al raggiungimento della maggiore età ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa;
c) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 112, condannare l' all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente CP_3 ed al pagamento dei ratei maturati dal 01.10.2013 fino al raggiungimento della maggiore età ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa con gli accessori di legge da calcolarsi dal 120° giorno sui ratei maturati dalle rispettive scadenze al saldo.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b, tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_3
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 18/12/2025 e all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
Pag. 2 di 5 4. , nata il [...], otteneva dalla Commissione medica dell' di prima Parte_1 CP_3 istanza, a seguito di domanda amministrativa del 20/10/2009 presentata dal genitore, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990, in quanto minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età.
L' con provvedimento del 9/7/2010 accoglieva la domanda e liquidava la prestazione CP_3 categoria INVCIV n. 07588428 con decorrenza dall'1/11/2009.
5.In data 5/10/2012 la Commissione Medica di verifica sottoponeva la minore a nuova valutazione, la quale confermava il giudizio precedentemente espresso.
6. Con provvedimento del 3/6/2013 l' comunicava alla la liquidazione dei CP_3 Parte_1 ratei dell'indennità di frequenza pari ad € 6030,63 per il periodo dall'1/10/2010 al 30/6/2013
(v. doc. n. 3 allegato al ricorso), che venivano regolarmente accreditati.
7. A decorrere dall'a.s. 2013/2014 non veniva più erogata alcuna prestazione.
8. In data 26/1/2017 veniva inoltrata all' una PEC di richiesta di pagamento dei ratei CP_3 maturati, con idonea documentazione allegata a cui non seguiva alcuna risposta.
9. Seguiva nuova domanda di ricostituzione della prestazione in data 22/5/2023 a cui non seguiva alcun riscontro.
10. La domanda è fondata per i motivi di seguito espressi.
11. Per la liquidazione dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 1 della legge 289/90 è necessario che l'istante risulti in possesso dei seguenti requisiti di legge:
• Riconoscimento della condizione di minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
• Possesso di redditi inferiori ai limiti di legge;
• Frequenza scolastica.
12. La documentazione prodotta consente di ritenere accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il periodo dall'a.s. 2013/2014 sino all'a.s. 2022/2023.
Pag. 3 di 5 La ricorrente, infatti, conseguiva la maggiore età il 5/9/2023, ne consegue che per l'a.s.
2023/2024 non ha diritto all'indennità di cui si discute, perché non più minore di età dalla predetta data.
Né è di ostacolo la circostanza che la ricorrente abbia seguito un corso privato professionalizzante negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, essendo prevista l'indennità in parola anche per la frequenza di corsi professionalizzanti, purchè idonei all'inserimento nel mondo del lavoro del minore.
13. Per i motivi sin qui espressi, il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990 per gli aa.ss. dal 2013/2014 al 2022/2023; per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati di CP_3 indennità di frequenza per gli aa.ss. dal 2013/2014 all'a.s. 2022/2023, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_3 spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 € con maggiorazione del 15% ex art 4 co 1 bis DM 55/2014 =
2143,02 €
Pag. 4 di 5 15. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_3 liquidate nella misura di € 2143,02 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990 per gli aa.ss. dal 2013/2014 all'a.s. 2022/2023;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati di indennità di CP_3 frequenza per gli aa.ss. dal 2013/2014 all'a.s. 2022/2023, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_3 misura di € 2143,02 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
( ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pomezia Via del Boschetto 13/B, assistita in sede amministrativa dal Patronato e ai CP_1 fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elet.te domiciliato per la carica presso la sede dell' in CP_2
Roma, Via Ciro il Grande 21 nonché presso la sede zonale dell' avente sede in Pomezia CP_2
Via Pontina Vecchia Km 28,400
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 6/2/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) Accertare la sussistenza dei requisiti sanitari, anagrafici e amministrativi della sig.ra
ai fini della concessione dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 1 Parte_1 della legge 289/90;
b) Dichiarare il diritto della sig.ra al percepimento dell'indennità di Parte_1 frequenza nella misura di legge in relazione agli anni scolastici dal 2013/2014 in poi e fino al raggiungimento della maggiore età ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa;
c) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 112, condannare l' all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente CP_3 ed al pagamento dei ratei maturati dal 01.10.2013 fino al raggiungimento della maggiore età ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa con gli accessori di legge da calcolarsi dal 120° giorno sui ratei maturati dalle rispettive scadenze al saldo.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b, tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_3
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 18/12/2025 e all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
Pag. 2 di 5 4. , nata il [...], otteneva dalla Commissione medica dell' di prima Parte_1 CP_3 istanza, a seguito di domanda amministrativa del 20/10/2009 presentata dal genitore, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990, in quanto minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età.
L' con provvedimento del 9/7/2010 accoglieva la domanda e liquidava la prestazione CP_3 categoria INVCIV n. 07588428 con decorrenza dall'1/11/2009.
5.In data 5/10/2012 la Commissione Medica di verifica sottoponeva la minore a nuova valutazione, la quale confermava il giudizio precedentemente espresso.
6. Con provvedimento del 3/6/2013 l' comunicava alla la liquidazione dei CP_3 Parte_1 ratei dell'indennità di frequenza pari ad € 6030,63 per il periodo dall'1/10/2010 al 30/6/2013
(v. doc. n. 3 allegato al ricorso), che venivano regolarmente accreditati.
7. A decorrere dall'a.s. 2013/2014 non veniva più erogata alcuna prestazione.
8. In data 26/1/2017 veniva inoltrata all' una PEC di richiesta di pagamento dei ratei CP_3 maturati, con idonea documentazione allegata a cui non seguiva alcuna risposta.
9. Seguiva nuova domanda di ricostituzione della prestazione in data 22/5/2023 a cui non seguiva alcun riscontro.
10. La domanda è fondata per i motivi di seguito espressi.
11. Per la liquidazione dell'indennità di frequenza prevista dall'art. 1 della legge 289/90 è necessario che l'istante risulti in possesso dei seguenti requisiti di legge:
• Riconoscimento della condizione di minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
• Possesso di redditi inferiori ai limiti di legge;
• Frequenza scolastica.
12. La documentazione prodotta consente di ritenere accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il periodo dall'a.s. 2013/2014 sino all'a.s. 2022/2023.
Pag. 3 di 5 La ricorrente, infatti, conseguiva la maggiore età il 5/9/2023, ne consegue che per l'a.s.
2023/2024 non ha diritto all'indennità di cui si discute, perché non più minore di età dalla predetta data.
Né è di ostacolo la circostanza che la ricorrente abbia seguito un corso privato professionalizzante negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, essendo prevista l'indennità in parola anche per la frequenza di corsi professionalizzanti, purchè idonei all'inserimento nel mondo del lavoro del minore.
13. Per i motivi sin qui espressi, il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990 per gli aa.ss. dal 2013/2014 al 2022/2023; per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati di CP_3 indennità di frequenza per gli aa.ss. dal 2013/2014 all'a.s. 2022/2023, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_3 spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 € con maggiorazione del 15% ex art 4 co 1 bis DM 55/2014 =
2143,02 €
Pag. 4 di 5 15. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_3 liquidate nella misura di € 2143,02 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di frequenza ex art 1 L 289/1990 per gli aa.ss. dal 2013/2014 all'a.s. 2022/2023;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati di indennità di CP_3 frequenza per gli aa.ss. dal 2013/2014 all'a.s. 2022/2023, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_3 misura di € 2143,02 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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